Art. 5.
Un regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio del commercio e quello del Consiglio di Stato, stabilira' quali siano i requisiti d'ordine tecnico che le raffinerie dovranno presentare per essere ammesse alla restituzione del dazio, le dogane dalle quali potra' aver luogo l'importazione degli zuccheri destinati alla raffinazione e indichera' le norme per l'esecuzione delle disposizioni della presente legge risguardanti la restituzione del dazio sugli zuccheri raffinati, destinati all'esportazione.
Un regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio del commercio e quello del Consiglio di Stato, stabilira' quali siano i requisiti d'ordine tecnico che le raffinerie dovranno presentare per essere ammesse alla restituzione del dazio, le dogane dalle quali potra' aver luogo l'importazione degli zuccheri destinati alla raffinazione e indichera' le norme per l'esecuzione delle disposizioni della presente legge risguardanti la restituzione del dazio sugli zuccheri raffinati, destinati all'esportazione.