Articolo 5 della Legge 2 aprile 1886, n. 3754
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 aprile 1886
Art. 5.

Un regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio del commercio e quello del Consiglio di Stato, stabilira' quali siano i requisiti d'ordine tecnico che le raffinerie dovranno presentare per essere ammesse alla restituzione del dazio, le dogane dalle quali potra' aver luogo l'importazione degli zuccheri destinati alla raffinazione e indichera' le norme per l'esecuzione delle disposizioni della presente legge risguardanti la restituzione del dazio sugli zuccheri raffinati, destinati all'esportazione.

Entrata in vigore il 17 aprile 1886