Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 07/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00111/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04838/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4838 del 2021, proposto da
CH RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Camillo Cancellario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amorosi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento,
della delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 30 luglio 2021, pubblicata alla sezione Albo Pretorio on line al n. 665/2021 per quindici giorni consecutivi a partire dal 13/08/2021, di dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 246 D.lgs. 267/2000 e di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Amorosi e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2024 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. CH GI RO ha chiesto l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 30 luglio 2021, pubblicata alla sezione Albo Pretorio on line al n. 665/2021 a partire dal 13 agosto 2021, di dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del Comune di Amorosi.
Il ricorrente riferisce di aver svolto, in qualità di architetto, alcune prestazioni professionali in favore del Comune di Amorosi, consistite nella direzione lavori e nel coordinamento per la sicurezza in relazione ai lavori di risanamento e riqualificazione funzionale dell’edificio ex mattatoio comunale, risultando a tutt’oggi creditore di una somma pari ad euro 17.665,24, a titolo di compenso professionale.
Si sostiene, altresì, che la delibera che ha pronunciato il dissesto sarebbe ostativa al pagamento delle somme dovute dal Comune di Amorosi e, ciò, in conseguenza degli effetti pregiudizievoli correlati alla stessa dichiarazione, suscettibili di ripercuotersi sui terzi creditori dell'ente, impedendo la possibilità di esperire azioni esecutive e di consentire la produzione di interessi e rivalutazione monetaria dei debiti insoluti.
Con un’unica ma articolata censura si rileva la violazione degli artt. 242, 243, 243-bis, 243-quater e 246 d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto la relazione dell’organo di revisione economico finanziaria non esprimerebbe alcuna valutazione delle cause che avrebbero provocato il dissesto, non risultando dimostrato che il Comune di Amorosi si trovasse nelle condizioni prescritte per la dichiarazione di dissesto ex art. 244 del D.lgs. 267/2000.
Si è costituito il Comune di Amorosi che ha eccepito la mancanza di una legittimazione attiva del ricorrente, in quanto le prestazioni oggetto del credito sarebbero assistite da un finanziamento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, circostanza che consentirebbe comunque al ricorrente di poter acquisire le somme di cui risulta creditore.
Nel merito si sono contestate le argomentazioni proposte, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Si è costituito solo formalmente il Ministero dell’Interno.
All’udienza straordinaria e di riduzione dell’arretrato del 12 dicembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 In primo luogo è necessario premettere che la manifesta infondatezza delle argomentazioni dedotte consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari.
1.2 Contrariamente a quanto sostenuto la delibera n. 25 del 30 luglio 2021 ora impugnata è stata adottata a seguito della relazione l’Ufficio Finanziario Comunale (prot. n. 6846 del 29.06.2021), dalla quale emerge inequivocabilmente che, al giugno 2021, l’Ente non era in grado di assicurare gli equilibri di bilancio 2021 e, ciò, in conseguenza di debiti sopravvenuti e, ancora, della necessità di far fronte ad ulteriori forme di spesa corrente, così come già segnalato in sede di rendiconto di gestione 2020 dai vari settori.
1.3 Il Comune, con la delibera ora impugnata, ha preso atto che l’Ente non avrebbe raggiunto il pareggio finanziario complessivo e che non potevano essere assicurati gli equilibri del bilancio 2021, dichiarando così il dissesto ai sensi degli artt. 244 e 246 del D.lgs. n. 267/2000.
1.4 Come si è avuto modo di rilevare le circostanze alla base della dichiarazione di dissesto sono espressamente menzionate nella delibera ora impugnata, nell’ambito della quale si dà atto che già il rendiconto dell’anno 2020 presentava un disavanzo che aveva causato uno squilibrio finanziario non superabile.
1.5 Sempre dalla delibera ora impugnata è possibile evincere il carattere vincolato del provvedimento ora impugnato e, ciò, nella parte in cui si era evidenziato che “….a causa della situazione economico finanziaria sopra descritta l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e servizi indispensabili e, pertanto, la dichiarazione di dissesto si configura come atto dovuto ”.
1.6 Dagli atti depositati dal Comune emerge, altresì, che i tecnici del Comune ed il Revisore, oltre a descrivere in modo dettagliato il verificarsi dei presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione del dissesto, si sono soffermati anche sull’impossibilità di accedere alla procedura di riequilibrio.
1.7 Precedenti pronunce anche di questo tribunale hanno chiarito che “ in presenza dei presupposti per la dichiarazione di dissesto finanziario non vi fosse spazio per procedure di risanamento alternative, atteso che l’inerzia nell’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di dissesto tende a provocare conseguenze gravemente pregiudizievoli per l’amministrazione interessata e, in ultima analisi, per gli stessi creditori, alterando la regola della par condicio creditorum e integrando gli estremi della responsabilità contabile per gli amministratori che rifiutassero di prendere atto della gravità della situazione ” (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I, 15 aprile 2015, n. 2117).
1.8 Un altrettanto e costante orientamento giurisprudenziale ha evidenziato che il sindacato giurisdizionale sulla delibera di dichiarazione di dissesto è necessariamente limitato alla verifica del corretto esercizio del potere in ordine all'accertamento dei presupposti di fatto previsti dalla legge, “ non potendo consentirsi al giudice amministrativo alcun valutazione delle scelte operate (ovvero non operate) per eliminare o ridurre i servizi non essenziali per evitare o limitare lo stato di deficit finanziario ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 16/1/2012 n. 143).
Il sindacato giurisdizionale sulla delibera di dichiarazione di dissesto dell'ente locale è necessariamente incentrato sulla verifica del corretto esercizio del potere (di azione) in ordine all'accertamento dei presupposti di fatto previsti dalla legge, non potendo consentirsi al giudice amministrativo alcuna valutazione delle scelte operate (o non operate) dall'amministrazione per eliminare o ridurre i servizi non essenziali ovvero per evitare o limitare lo stato di deficit finanziario (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 16/06/2020, n. 2445).
1.9 Da ciò discende la correttezza dell’operato dell’Amministrazione comunale che, una volta acquisiti e verificati i presupposti di cui agli artt. 244 e 246 del D.lgs. 267/2000 e dopo aver esaminato i risultati della gestione in atto, non avrebbe potuto che adottare la delibera di dissesto ora impugnata.
2. In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Amorosi, mentre possono essere compensate nei confronti del Ministero dell’Interno che si è limitato a costituirsi solo formalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 (duemila//00), oltre oneri di legge nei confronti del Comune di Amorosi, mentre compensa le spese nei confronti del Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO