Sentenza 16 aprile 2024
Massime • 2
In materia di notifica tramite PEC la mancanza della firma digitale comporta la nullità del ricorso, essendo la stessa equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, la quale, ai sensi dell' art. 125 cod. proc. civ. costituisce requisito dell'atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico ( Cass. 08/06/2017, n. 14338 ). E' stato, escluso, pertanto, che ricorra un'ipotesi di inesistenza dell'atto. Si è chiarito, inoltre, che il ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell'atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'integrazione o la modificazione in aumento della pretesa fiscale originaria, mediante notificazione di nuovi avvisi, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è ammissibile anche ove la "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi", quale presupposto legittimante l'ulteriore atto impositivo, sia integrata dai dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l'avviso di accertamento al momento della sua adozione.
Commentari • 5
- 1. Accertamento Parziale Reiterato: Come Difendersi Se L’Agenzia Delle Entrate Avvia Più Accertamenti Sullo Stesso Periodo D’impostaGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 26 febbraio 2026
Introduzione Ricevere un accertamento parziale e, a distanza di settimane o mesi, vedersi notificare un secondo (o terzo) accertamento parziale sullo stesso anno è una delle situazioni più destabilizzanti per un contribuente: aumenta l'incertezza, dilata i costi difensivi, complica la gestione finanziaria e, soprattutto, espone al rischio di azioni cautelari ed esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti) se la pretesa diventa definitiva o se parte la riscossione. Questa dinamica viene spesso percepita come “accertamento a rate” o “a singhiozzo”: il Fisco contesta oggi una parte, domani un'altra, e il contribuente resta intrappolato in una sequenza che sembra non finire. In realtà, …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. B. Antonio impugnava l'avviso di accertamento n. TL5010400092/2011, relativo all'anno 2003 per Irpef, Iva e contributi previdenziali, emesso dall'Agenzia delle entrate in sostituzione dell'avviso di accertamento n. TL501T401401/2009, fondato su accertamenti bancari ed annullato dall'Ufficio in autotutela con atto comunicato in data 14 febbraio 2011. 2. Il primo avviso era stato emesso in base alle movimentazioni rilevate con il processo verbale redatto dalla Guardia di finanza in data 28 novembre 2008, solo in parte giustificate sulla base delle dichiarazioni rese dal contribuente, sicché, con riguardo al prelievo eseguito dal B. in data 21 luglio 2003, era stata …
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Hai ricevuto un avviso di accertamento firmato digitalmente ma notificato in formato cartaceo e vuoi sapere se è valido? Negli ultimi anni, con la diffusione della firma digitale negli atti della Pubblica Amministrazione, si sono moltiplicate le contestazioni sulla validità delle notifiche cartacee di atti firmati in digitale. Conoscere la normativa e la giurisprudenza in materia è fondamentale per capire se l'atto è legittimo e come impostare la difesa. Quando può accadere – Quando l'Agenzia delle Entrate redige e firma digitalmente l'avviso di accertamento – Quando, invece di notificarlo via PEC, lo stampa e lo invia in forma cartacea tramite raccomandata o messo notificatore – Quando …
Leggi di più… - 5. Avviso Di Accertamento Integrativo: Cosa Fare Per DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 28 luglio 2025
Hai ricevuto un avviso di accertamento integrativo e ti stai chiedendo perché il Fisco è tornato ad accertarti, cosa significa questo nuovo atto e come puoi difenderti efficacemente? L'avviso di accertamento integrativo è uno strumento che consente all'Agenzia delle Entrate di modificare un precedente accertamento già notificato, quando emergono nuovi elementi o fatti non conosciuti al momento del primo atto. Ma questo potere ha limiti precisi e può essere contestato se esercitato in modo illegittimo o abusivo. Cos'è un avviso di accertamento integrativo? – È un nuovo accertamento che integra o modifica uno precedente, già emesso e notificato – Si basa su nuove fonti di prova, dati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/04/2024, n. 10226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10226 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Locatelli, ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l’Avv. dello Stato Alfonso Peluso per l’Agenzia delle entrate;
rilevato che nessuno è comparso per l’Avv. CO della VE al quale, in data 21 novembre 2023, risulta ritualmente comunicata la fissazione dell’odierna udienza pubblica. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di CO LL VE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. che, invece, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento personale (TF9011007900) con il quale l’Ufficio aveva accertato, per l’anno 2007, un maggior reddito di partecipazione in qualità di associato, con una quota pari al 90 per cento, dello studio legale associato LL VE & Associati nei confronti del quale assumeva di aver emesso altro avviso di accertamento (TF9011007899). 2. La C.t.p. disattendeva l’istanza dell’Agenzia delle entrate di integrazione del contraddittorio con l’altra socia in quanto quest’ultima aveva definito la pretesa tributaria con adesione e rigettava il ricorso;
disattendeva, altresì, l’istanza del contribuente di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio di querela di falso proposta avverso l’avviso di ricevimento relativo alla notifica dell’accertamento emesso nei confronti dello studio associato. Per 3 l’effetto, ritenuta la validità di quest’ultima, rigettava nel merito il ricorso. 3. La C.t.r., innanzi alla quale il contribuente lamentava l’omessa pronuncia ad opera della C.t.p. sull’ulteriore questione della violazione degli artt. 42 e 43 d.P.R. n. 600 del 1973, riteneva che l’atto impositivo non rispettasse il disposto di cui all’art. 43 cit. Osservava in proposito che lo stesso era stato notificato il 28 dicembre 2012, ovvero pochi giorni dopo la notifica, del 4 dicembre 2012, di altro avviso di accertamento (TF9011401331) con il quale, sempre con riferimento all’anno di imposta 2007, era stato determinato in via sintetica il reddito del contribuente ai sensi dell’art. 38 d.P.R. cit.; che, pertanto, doveva escludersi che l’accertamento integrativo, relativo ai redditi di partecipazione, si basasse sulla sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi atteso che le notizie relative alla rideterminazione del reddito dell’associazione professionale erano state già «cristallizzate» in un processo verbale di constatazione del luglio dello stesso anno. Aggiungeva la C.t.r. che, sebbene, l’accertamento fosse stato qualificato come accertamento integrativo, non conteneva menzione alcuna dei nuovi elementi di cui l’Ufficio era venuto a conoscenza. Per l’effetto, annullava l’avviso di accertamento impugnato. 4. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art.
5. t.u.i.r. Assume che i due accertamenti (TF9011007899 e TF9011007900) con i quali aveva contestato all’associazione professionale un maggior reddito ed un maggior valore della produzione ed al suo associato un maggior reddito di partecipazione erano stati emessi sulla base di 4 elementi non conosciuti al momento della notifica dell’accertamento (TF9011401331) con cui era stato rideterminato in via sintetica il reddito complessivo del contribuente. Aggiunge che i due accertamenti personali si fondavano su diversi titoli, sicché non era conferente il richiamo all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973. 2. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per cassazione sollevate dal contribuente. Questi assume l’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione in quanto in materia tributaria non sarebbe prevista la notifica a cura del difensore;
nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. assume, altresì, che il ricorso sarebbe inesistente in quanto privo della firma digitale. 2.1. Quanto alla prima eccezione, la Corte ha già chiarito che in tema di giudizio di cassazione avverso le sentenze tributarie, la notificazione a mezzo pec del ricorso è valida anche se eseguita prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico, trovando applicazione, ai sensi dell'art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992, le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e l'art.
3-bis legge n. 53 del 1994 (inserito dall'art. 16-quater d.l. n. 179 del 2012), che consente agli avvocati, senza necessità di preventiva autorizzazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza, di notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante posta elettronica certificata (tra le ultime Cass. 04/12/2023, n. 33707). 2.2. Quanto alla seconda questione, va premesso che nella fattispecie in esame si è in presenza di un ricorso nativo digitale. Inoltre, è agli atti l’attestazione di conformità – che fa fede fino a querela di falso – sottoscritta dall’Avv. dello Stato Giuseppe Cimino con la quale quest’ultimo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 e 9 legge n. 53 del 1994 e 23 d.lgs. n. 82 del 2005, dichiara che la copia del ricorso depositata è conforme all’originale informatico dell’atto sottoscritto con firma digitale. Dalla ricevuta dei messaggi 5 rilasciati dal sistema di gestione della pec risulta che gli allegati, ivi incluso il ricorso, sono in formato «pdf.p7m», ovvero nel formato degli atti firmati digitalmente. Deve rammentarsi, infatti, che all’epoca del deposito del ricorso in esame non poteva ancora procedersi in Cassazione al deposito telematico del ricorso nativo digitale come tale notificato, sicché la parte aveva l’onere di attestare, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1- ter, legge n. 53 del 1994 (e successive modificazioni), la conformità al predetto atto processuale originale della copia analogica depositata. 2.3. Questa Corte ha affermato che la mancanza della firma digitale comporta la nullità del ricorso, essendo la stessa equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, la quale, ai sensi dell’art. 125 cod. proc. civ. costituisce requisito dell’atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico (Cass. 08/06/2017, n. 14338). E’ stato, escluso, pertanto, che ricorra un’ipotesi di inesistenza dell’atto. Si è chiarito, inoltre, che il ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell’atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. U. 24/09/2018, n. 22438). Nel caso in esame, la riferibilità del ricorso ad un Avvocato dello Stato e nella specie all’Avv. Giuseppe Cimino, è corroborata dalla circostanza che la notificazione è stata eseguita da indirizzo p.e.c. riferibile all’Avvocatura dello Stato e dall’attestazione di conformità sottoscritta da quest’ultimo nella detta qualità. Va rilevato, del resto, che nello stesso senso si sono di recente espresse le Sezioni Unite in ricorso già deciso alla recente udienza del 6 16 gennaio 2024 con sentenza pubblicata il 12 marzo 2024 (cfr. Cass. Sez. U. 12/03/2024, n. 6477). 3. Il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato. 3.1. Questa Corte ha chiarito che costituiscono dati la cui sopravvenuta conoscenza legittima l'integrazione o la modificazione in aumento dell'avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, ai sensi dell'art. 43, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (e art. 57, terzo comma, d.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633) anche i dati conosciuti da un Ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l'avviso di accertamento al momento dell'adozione di esso (Cass. 22/01/2018, n. 1542, Cass. 12/05/2006, n.11057). Peraltro, l'art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973, il quale pone a carico degli Uffici finanziari e della Guardia di finanza l'obbligo di darsi reciproca e tempestiva comunicazione delle attività intraprese, non attribuisce al contribuente il diritto a non essere ulteriormente compulsato, né consente, in mancanza di un'espressa comminatoria, di dedurre dalla eventuale violazione di tale obbligo una sanzione sul piano della validità dell'accertamento, trattandosi di una disposizione volta a regolare (per evidenti ragioni di economicità) i rapporti tra l'Ufficio fiscale e la Guardia di finanza (Cass30/10/2006, n. 23353). 3.2. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi. Infatti, ha ritenuto che l’avviso di accertamento relativo ai redditi derivanti al contribuente dall’associazione professionale fosse stato illegittimamente emesso in quanto notificato solo pochi giorni dopo la notifica di altro avviso di accertamento che, per il medesimo anno di imposta, aveva ricostruito con metodo sintetico, il reddito complessivo e non fondato su elementi nuovi. Così facendo, tuttavia, in primo luogo ha dato rilievo solo al succedersi cronologico dei fatti – la redazione del p.v.c., la notifica 7 dell’accertamento sintetico, la successiva notifica dell’accertamento integrativo – sebbene non risultasse in alcun modo che detto p.v.c. fosse stato già trasmesso all’Agenzia delle Entrate al momento della notifica dell’accertamento sintetico;
in secondo luogo, non si è avveduta che detto ultimo era stato già oggetto di un primo tentativo di notifica nell’aprile del 2012 sicché l’accertamento dei redditi derivanti dalla partecipazione all’associazione professionale si fondava su un sopravvenuto processo verbale della Guardia di Finanza, risalente al 26 luglio 2022, che costituiva l’elemento nuovo posto a fondamento dell’accertamento integrativo. 4. In conclusione, il ricorso va accolto e le sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 06 marzo 2024.