Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/06/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.)
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
cod. fisc. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.05.1967, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Greco Vincenzo,
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
cod. fisc. nato a [...] CP_1 C.F._2
l'11.05.1962, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mancino
Loredana, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
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– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: All'udienza del 16.04.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.09.2024 – premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 10.08.1991, CP_1
trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Ficarazzi al n. 22, parte
II, serie A, dell'anno 1991 – ha domandato al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 300,00 mensili.
Il resistente si è costituito con memoria del 19.11.2024.
Ciò chiarito, il ricorso è improponibile.
Giova ricordare che l'art. 3 della legge n. 898/1970 prevede che, ove sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale tra i coniugi,
la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può
essere proposta solo qualora la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel relativo procedimento.
Nel presente giudizio, tuttavia, la ricorrente ha depositato il ricorso il 30.09.2024,
ossia prima del decorso del termine annuale prescritto, decorrente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione
(avvenuta il 26.10.2023, cfr. all. 7 del ricorso introduttivo).
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Alla luce di ciò, va dichiarata l'improponibilità del ricorso.
In base al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, data l'ammissione del resistente al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per l'attività effettivamente svolta (fasi di studio e introduttiva) e del valore indeterminabile della lite (rientrante nello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, ex art. 5, comma 6, del predetto Decreto
ministeriale).
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA l'improponibilità del ricorso;
CONDANNA la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che si liquidano nella misura di € 1.452,50, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Termini Imerese, il 3/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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