Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00570/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03030/2025 REG.RIC.
N. 03131/2025 REG.RIC.
N. 03236/2025 REG.RIC.
N. 03237/2025 REG.RIC.
N. 03238/2025 REG.RIC.
N. 03375/2025 REG.RIC.
N. 03376/2025 REG.RIC.
N. 03436/2025 REG.RIC.
N. 03439/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3030 del 2025, proposto da
CH ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Beltramo, Nicola Salvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3131 del 2025, proposto da
NA CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Beltramo, Nicola Salvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3236 del 2025, proposto da
MA IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Beltramo, Nicola Salvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3237 del 2025, proposto da
BA VA, rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Beltramo, Nicola Salvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3238 del 2025, proposto da
Viviana Marchio', rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Beltramo, Nicola Salvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3375 del 2025, proposto da
IN IG, rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Beltramo, Nicola Salvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3376 del 2025, proposto da
EL TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Beltramo, Nicola Salvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3436 del 2025, proposto da
MI PA, rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Beltramo, Nicola Salvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3439 del 2025, proposto da
ON AR BA, rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Beltramo, Nicola Salvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. 3030 del 2025:
per l'esatta ottemperanza alla sentenza, emessa dal TRIBUNALE di Cuneo in funzione di Giudice del lavoro, n° 318 del 25/07/2023, resa nel procedimento R.G. 383/2023, prescrivendo le relative modalità anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, disponendo in favore della parte ricorrente il pagamento della somma di complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento|00), oltre interessi secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il predetto pagamento in favore di parte ricorrente;.
quanto al ricorso n. 3131 del 2025:
per l'esatta ottemperanza alla sentenza emessa dal TRIBUNALE di Cuneo, Giudice Unico in funzione di Giudice del lavoro, n° 395/2023 del 28/09/2023, resa nel procedimento R.G. 421/2023, prescrivendo le relative modalità anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, disponendo il pagamento di complessivi euro 1.000,00 (diconsi euro mille|00), in conformità alla statuizione contenuta nella sentenza non eseguita, oltre interessi secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore di parte ricorrente;.
quanto al ricorso n. 3236 del 2025:
ottemperanza alla sentenza emessa dal TRIBUNALE di CUNEO, Giudice Unico in funzione di Giudice del lavoro, n. 271 del 29/06/2023, pubblicata in pari data, resa nel procedimento R.G. 842/2022, notificata il 30/06/2023, non impugnata, passata in giudicato e non eseguita dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.
quanto al ricorso n. 3237 del 2025:
ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo, Giudice Unico in funzione di Giudice del lavoro, n. 185 del 20/04/2023, pubblicata in pari data, resa nel procedimento R.G. 691/2022, notificata il 20/04/2023, non impugnata, passata in giudicato e non eseguita dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.
quanto al ricorso n. 3238 del 2025:
per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal TRIBUNALE di CUNEO, Giudice Unico in funzione di Giudice del lavoro, n. 266 del 28/05/2024, pubblicata in pari data, resa nel procedimento R.G. 729/2023, notificata il 29/05/2024, non impugnata, passata in giudicato e non eseguita dall'Amministrazione resistente.
quanto al ricorso n. 3375 del 2025:
per l' esatta ottemperanza alla sentenza emessa dal TRIBUNALE di Cuneo, Giudice Unico in funzione di Giudice del lavoro, n. 217 del 14/05/2024, resa nel procedimento R.G. 682/2023, prescrivendo le relative modalità anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, disponendo il pagamento di complessivi euro 3.000,00 (diconsi euro tremila|00), oltre interessi secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore di parte ricorrente;.
quanto al ricorso n. 3376 del 2025:
per l' esatta ottemperanza alla sentenza emessa dal TRIBUNALE di Cuneo, Giudice Unico in funzione di Giudice del lavoro, n. 225 del 06/06/2023, resa nel procedimento R.G. 801/2022 prescrivendo le relative modalità anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, disponendo il pagamento di complessivi euro 3.000,00 (diconsi euro tremila|00) oltre interessi secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore di parte ricorrente;.
quanto al ricorso n. 3436 del 2025:
ottemperanza alla sentenza emessa dal TRIBUNALE di Cuneo, Giudice Unico in funzione di Giudice del lavoro, n. 11 del 16/01/2024, resa nel procedimento R.G. 672/2023 prescrivendo le relative modalità anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, disponendo il pagamento di complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre interessi secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore di parte ricorrente;.
quanto al ricorso n. 3439 del 2025:
ottemperanza alla sentenza emessa dal TRIBUNALE di Cuneo, Giudice Unico in funzione di Giudice del lavoro, n. 253 del 22/06/2023, resa nel procedimento R.G. 149/2023, prescrivendo le relative modalità anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, disponendo il pagamento di complessivi euro 3.000,00 (tremila) oltre interessi, secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore di parte ricorrente;.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte che adotta misure organizzative volte allo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, stante che nel corso del corrente anno 2025 la percentuale dei ricorsi in materia si è attestata sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso l’intero Tar Piemonte;
Rilevato che il suddetto decreto n. 3/2025 dispone “La trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di “carta del docente” nonché la riunione dei medesimi in caso di esito omogeneo dei ricorsi. Nulla è innovato in merito alla liquidazione delle spese di lite.”;
Rilevato che, ai sensi del decreto n. 3/2005, la riunione di ricorsi viene disposta e operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento - e dunque delle decisioni in esso contenute -, non altera i meccanismi decisionali del giudizio, non incide sul contenuto delle singole decisioni;
Ritenuto che, per i ricorsi in epigrafe indicati, ricorrano le condizioni previste dal decreto n. 3/2025 per disporne la riunione, trattandosi di ricorsi le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa SA PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria depositata da parte ricorrente in vista della odierna camera di consiglio, nella quale si dava atto che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalle sentenze oggetto dei ricorsi in ottemperanza;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA PE, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Lorenzo AR Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA PE |
IL SEGRETARIO