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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/07/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
RGEN N 1689/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Opposizione agli atti esecutivi mobiliari”
PROMOSSO DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_1
C.F._1
Avv.ti Giuseppe Ferraro e Rosario Carrara
ATTORE
CONTRO
- in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_1
); P.IVA_1
- Il , Parte_2
in persona dell'Amministratore legale rappresentante pro tempore (C.F.: ); P.IVA_2 Avv. Giuseppe Iacona
CONVENUTA
- , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore (C.F.: ); P.IVA_3
Avv.ti prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla,
Flora Lettenmayer e Simona Daminelli
CONVENUTA
- (C.F.: ); Controparte_3 CodiceFiscale_2
- (C.F.: ); Parte_3 CodiceFiscale_3
- (C.F.: ); Parte_4 CodiceFiscale_4
- (C.F.: ); Parte_5 CodiceFiscale_5
- (C.F.: ); Parte_6 CodiceFiscale_6
- (C.F.: ); Parte_7 CodiceFiscale_7
- (C.F.: ) ; Parte_8 CodiceFiscale_8
- (C.F.: ); Parte_9 CodiceFiscale_9
- (C.F.: ); Parte_10 CodiceFiscale_10
- (C.F.: ); Parte_11 CodiceFiscale_11
- (C.F.: ); CP_4 CodiceFiscale_12
- (C.F.: ); Controparte_5 CodiceFiscale_13
- (C.F.: ); Controparte_6 CodiceFiscale_14 - (C.F.: ); Controparte_7 CodiceFiscale_15
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni delle parti:
Si richiamano gli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10.10.2023, ritualmente notificato a controparte, Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore (d'ora in poi “ATTORE”),
[...]
agiva in giudizio al fine di far revocare e/o modificare ovvero annullare e/o dichiarare nulla l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta in data 29.03.2022, emessa nella procedura esecutiva presso terzi NRG 265/2021, incardinata a carico del debitore,
di Parte_2 Parte_2
(d'ora in poi ”) - terzo la Agenzia di - Parte_2 CP_2 Parte_2
sulla base della sentenza n. 234/2019 della Corte d'Appello di Caltanissetta, ordinanza con la quale il GE mobiliare aveva dichiarato l'improcedibilità della procedura stessa .
Con la proposta opposizione venivano avanzate dalla opponente Parte_1
le seguenti domande nel merito:
[...]
- rigettare l'opposizione proposta dal nella procedura esecutiva presso Parte_2
terzi iscritta al n. 265/2021 R.Es. in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto e/o in diritto e, conseguentemente, annullare la impugnata ordinanza di improcedibilità
della incoata procedure esecutiva presso terzi in danno del medesimo Parte_2
con terzo la Agenzia di Caltanissetta, emessa dal GE;
CP_2 - condannare il alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese, dei Parte_2
compensi di difesa e del rimborso forfettario per spese generali della doppia fase processuale (pignoramento presso terzi e fase cautelare opposizione atti esecutivi);
- ritenere e dichiarare la manifesta pretestuosità dell'opposizione proposta dal
, debitore esecutato, e, quindi, condannarlo ex art. 96, comma 3°, c.p.c. Parte_2
al pagamento, in favore dell'odierno attore, di una somma da determinarsi in via equitativa, oltre spese di lite.
L'ATTORE rilevava, infatti, tra l'altro, l'erroneità dell'operato del G.E. poiché, per giurisprudenza costante, emesso il decreto ingiuntivo, in caso di accoglimento dell'opposizione, come nel caso di specie con la sentenza emessa dal Tribunale Civile di
Caltanissetta n. 119/2009, la sentenza di riforma della Corte d'Appello di Caltanissetta
era divenuta titolo per l'esecuzione comportando la definitiva caducazione del provvedimento monitorio.
Rilevava, altresì, l'erroneità dell'ordinanza opposta “nella parte in cui non ha
correttamente valorizzato la presenza, comunque, agli atti della procedura esecutiva del
decreto ingiuntivo n. 252/2000” asserendo, inoltre, che la mancata apposizione della formula esecutiva al predetto d.i. costituiva una mera irregolarità non rilevabile d'ufficio ma solo dal CONDOMINIO esecutato costituitosi tardivamente e, ormai, decaduto dalla stessa .
A detta dell'ATTORE non si poteva, infine, nemmeno “sostenere che il creditore
procedente abbia indicato nel precetto e nel pignoramento che intendeva portare ad
esecuzione un titolo diverso dal decreto ingiuntivo n. 252/2000” ed, in ogni caso, reiterava tutte le difese ed eccezioni già contenute nella memoria cautelare depositata l'11.10.2021
il cui contenuto interamente ritrascriveva. Costituitosi in giudizio, la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore (d'ora in poi ”), rilevata la terzietà rispetto alla controversia sostanziale CP_8
pendente tra le parti, chiedeva di accertare e dichiarare la correttezza del proprio operato nell'apposizione del vincolo sulle somme staggite, salvo spese di lite.
Costituitosi in giudizio, altresì, in data 30.1.24, il , tra l'altro, eccepiva Parte_2
come la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta n. 234/2019 non potesse costituire titolo esecutivo per legittimare la intrapresa esecuzione nei confronti del medesimo sia perché resa in un giudizio cui non aveva partecipato lo stesso Parte_2
Condominio ingiunto, sia perché la stessa sentenza non conteneva alcuna statuizione di condanna nei confronti del suscettibile di essere portata ad esecuzione. Parte_2
Eccepiva, altresì, il , l'assenza di valenza alcuna in capo alla allegazione, Parte_2
agli atti della procedura esecutiva presso terzi, del decreto ingiuntivo al fine di sconfessare la pronuncia di improcedibilità.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta e,
conseguentemente, per la conferma della ordinanza di improcedibilità della procedura e condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite, per tutte le fasi del giudizio, nonchè
al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Rimanevano contumaci in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nonché Controparte_3 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
e CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
Controparte_7 La causa, istruita documentalmente, invitate le parti a precisare le conclusioni, veniva rinviata per essere trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 10/4/2025 con assegnazione dei termini difensivi ex art. 189 cpc., termini che decorrevano a ritroso dalla suddetta udienza.
OSSERVA
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - TITOLO ESECUTIVO – INSUSSISTENZA
L'odierno attore, dopo aver chiesto ed ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo n.
252/2000, poi dichiarato esecutivo, usciva soccombente dal giudizio di opposizione proposto dal , atteso che l'adito Tribunale di Caltanissetta, con sentenza Parte_2
n. 119/2009, accoglieva l'opposizione proposta dai condomini in epigrafe revocando il d.i..
Impugnata la sentenza, in parziale riforma della stessa, la Corte di Appello di
Caltanissetta, con sentenza n. 234/2019, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta senza nulla statuire in merito al d.i. in disamina.
L'ATTORE, pertanto, notificava atto di precetto sostenendo che quest'ultima sentenza,
sostituendo il decreto ingiuntivo, divenisse l'unico titolo esecutivo sulla cui base procedere ad esecuzione forzata in effetti incardinata, presso il Tribunale di Caltanissetta,
con NRG 265/2021.
Con provvedimento del 29.03.2022, il Giudice dell'Esecuzione dichiarava l'improcedibilità della procedura esecutiva attesa la mancanza di un valido titolo esecutivo, provvedimento avverso il quale l'ATTORE proponeva opposizione agli atti esecutivi con istanza di sospensione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Il G.E., a scioglimento della riserva assunta, dichiarava “non sussistenti i presupposti per
l'adozione di provvedimenti cautelari”.
Ciò premesso, occorre comprendere se la stessa pronuncia (di rito) possa sostituire il d.i.,
quale titolo esecutivo, come d'altronde dall'ATTORE asserito a più riprese.
L'eccezione non merita accoglimento per le ragioni seguenti.
Dirimente al fini del decidere, ad avviso di questo GU, é già ex se la seguente circostanza di ordine giuridico – processuale:
nel il titolo posto in esecuzione dall'ATTORE (sentenza di secondo grado), figurano,
come controparte processuale, solo alcuni condomini e non l'intero CONDOMINIO,
come in seno al decreto ingiuntivo.
Ciò ha comportato la non azionabilità della sentenza nei confronti dell'intero e la conseguente legittimamente adottata ordinanza di improcedibilità della Parte_2
procedura esecutiva presso terzi con RGE mob. N. 265/2021, sulla cui legittimità oggi si discute.
Motivando ulteriormente, ma solo ad abundantiam, stante la decisività e sufficienza di quanto di quanto appena sopra osservato va argomentato che :
- essendo, la sentenza della Corte d' Appello azionata in executivis una mera pronuncia in rito, la stessa non conteneva in sè alcuna statuizione di condanna a carico del in merito alla debenza delle somme oggetto del decreto ingiuntivo. Parte_2
Ne conseguiva, per ciò solo, la ineseguibilità coattiva del titolo statuente in rito.
Privo di pregio giuridico, infine, l'assunto secondo cui rilevava “la presenza, comunque,
agli atti della procedura esecutiva del decreto ingiuntivo n. 252/2000” considerata la evidente allegazione all'atto di precetto della sentenza di secondo grado quale titolo esecutivo portato in esecuzione dall'ATTORE. Basti a tal proposito osservare che nell'anno 2021, anno della instaurazione della
procedura esecutiva presso terzi per cui é giudizio, inoltre, il decreto ingiuntivo, non
era ancora munito della formula esecutiva, formula esecutiva che vi veniva apposta
solo in data 20/9/2022 ovvero abbondantemente dopo la instaurazione della
procedura esecutiva presso terzi, con conseguente vizio genetico della procedura
stessa.
Infatti l'ordinanza dichiarativa della improcedibilità della procedura esecutiva
immobiliare porta la data del 29/3/2022 ed il rilascio della formula esecutiva al d.i.
è di gran lunga posteriore ovvero é datato 20/9/2022.
A nulla rileva la circostanza che parte istante in monitorio avesse chiesto subito dopo
la declaratoria di inammissibilità della opposizione a d.i. pronunciata in sede di
appello la dichiarazione di esecutività del d.i., dal momento che tale prima istanza
si risolse in un rigetto della chiesta emissione della formula esecutiva.
Dunque, oggettivamente, avuto riguardo al d.i., lo stesso assurgeva ( in assenza, si
ripete, di statuizioni di merito emesse dalla Corte d'Appello per effetto delle quali
il titolo di secondo grado potesse surrogarsi al d.i. opposto ) al rango di titolo valido
per l'esecuzione solo in data 20/9/2022 ovvero molto dopo la instaurazione della
procedure esecutiva mobiliare che ci occupa.
Sufficit, sul piano motivazionale, già il primo ostacolo : il titolo giurisdizionale di
secondo grado azionato riguardava non l'intero sottoposto Parte_2
all'esecuzione forzata mobiliare presso terzi, ma unicamente alcuni Condomini
appellanti. Ogni altro argomento espresso risulta aggiuntivo e dovuto a maggiore
dovere di chiarezza espositiva e motivazionale, apparendo già assorbente, si ripete,
l'appena indicato decisivo aspetto. Alla luce di quanto detto, va, pertanto - in subjecta materia, soggiacente al rigido
formalismo tipico di ogni azione esecutiva, formalismo nel quale i requisiti di forma
del titolo devono essere posseduti già al momento dell'instairazione dell'azione in
executivis - confermata l'opposta ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 6/9/2023,
emessa nella procedura esecutiva NRG 265/2021.
RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART 96 CPC – INSUSSISTENZA
Non può farsi luogo a condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c. a carico dell'ATTORE stante la mancanza di prova del danno da parte del Parte_2
convenuto.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “in tema di responsabilità aggravata per lite
temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma,
cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an"
e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione
effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr.
Cass. n. 9080/2013, Cass. n.1384/80 e ord. n.117/93), dunque provati nel giudizio.
Necessita, dunque, la prova degli elementi oggettivi e soggettivi del danno nonché del nesso di causalità.
Va precisato che al riguardo il non ha dato né si è offerto di dare Parte_2
compiutamente, secondo il principio dettato dall'art. 2697 c.c., la predetta prova in istruttoria.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
In relazione alla peculiarità della controversia in esame sussistono giusti motivi affinchè
le spese di lite vadano compensate, per l'intero, tra l'ATTORE e il Parte_2
nonchè tra l'ATTORE ed in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore ed, infine, vanno dichiate irripetibili le spese di lite tra l'ATTORE e la in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Controparte_1
Controparte_3 Parte_3 Parte_4 [...]
, Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
Parte_10 Parte_11 CP_4 CP_5
, e
[...] Controparte_6 Controparte_7
PQM
definitivamente pronunciando, nella contumacia della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nonché di Controparte_3
Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
,
[...] Parte_11 CP_4 Controparte_5
e ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_6 Controparte_7
difesa disattesa:
- Rigetta la domanda e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del 6/9/2023, emessa nella procedura esecutiva NRG 265/2021, dal Tribunale di Caltanissetta;
- Rigetta la richiesta avanzata dal convenuto di condanna di parte attrice Parte_2
al risarcimento dei danni, da quantificare in via equitativa, per responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 3, c.p.c.; - Compensa, per l'intero,le spese di lite tra l'ATTORE ed il nonché tra Parte_2
l'ATTORE e la in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
- Dichiara irripetibili le spese di lite tra l'ATTORE e la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Controparte_3
Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
,
[...] Parte_11 CP_4 Controparte_5
e Controparte_6 Controparte_7
Caltanissetta, 26/7/2025
IL GU
Dr. Francesco Lauricella