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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/03/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G. 204 /2024 V.G. riservata in decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc del 5.2.2025, avente ad oggetto: Divorzio – a seguito di sentenza di separazione dell'intestato Tribunale n.22/2024 pubbl. il 16.7.2024 - su domanda congiunta e cumulativa ex artt. 473bis. 49 e .51 cpc T R A
( ), con l'Avv. Barbara Raffaele -giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti-;
E
( ) con l'Avv. Meliti Mario -giusta Parte_2 C.F._2 procura in atti-;
Ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede-
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 2.4.2024 i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 30.7.2022 in regime di separazione dei beni e che dall' unione non sono nati figli– chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione con le pattuite condizioni e, al verificarsi della condizione sospensiva prevista dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con Sentenza parziale n. 22/2024-pubbl. il 16.7.2024- veniva pronunciata la separazione e, con ordinanza emessa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo del
Giudice relatore per l'udienza sostitutiva del 5.2.2025 per i successivi adempimenti
(verifica della condizione di procedibilità ex art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970 e ss;
Pag. 1 a 2 acquisizione della volontà di non volersi riconciliare e conferma delle condizioni già formulate dai ricorrenti con il ricorso introduttivo).
Indi dal 5.2.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dalla data di comparizione personale delle parti e, quindi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (contenenti la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare e di voler rinunciare alla comparizione personale) e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (2.7.2024), è perdurata incontestatamente e ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare, riportandosi per il divorzio alle condizioni dell'accordo di cui al ricorso introduttivo -come confermato con le note dep. il 27.1.2025- che di seguito pedissequamente si riportano:
“I ricorrenti, in regime di separazione dei beni, non hanno alcuna questione economica da regolare ed è stabilito che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
E' stabilito che la casa coniugale, sita in Fabrizia alla Via Boccaccio n. 154 - Int. 1-, è assegnata a con ogni arredo e corredo e che Parte_2 Parte_1 provvederà a trasferirsi in un'altra abitazione;
Dichiarare compensate le spese tra le parti”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre tale accordo a base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e – smg- con le condizioni concordate e riportate in
[...] Parte_2 parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabrizia (VV) -per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2022; Numero 4; Parte II;
Serie A;
Ufficio 1);
C) Spese compensate.
Così deciso nella C.C. telematica del 12.2.2025.
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 2 a 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G. 204 /2024 V.G. riservata in decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc del 5.2.2025, avente ad oggetto: Divorzio – a seguito di sentenza di separazione dell'intestato Tribunale n.22/2024 pubbl. il 16.7.2024 - su domanda congiunta e cumulativa ex artt. 473bis. 49 e .51 cpc T R A
( ), con l'Avv. Barbara Raffaele -giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti-;
E
( ) con l'Avv. Meliti Mario -giusta Parte_2 C.F._2 procura in atti-;
Ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede-
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 2.4.2024 i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 30.7.2022 in regime di separazione dei beni e che dall' unione non sono nati figli– chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione con le pattuite condizioni e, al verificarsi della condizione sospensiva prevista dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con Sentenza parziale n. 22/2024-pubbl. il 16.7.2024- veniva pronunciata la separazione e, con ordinanza emessa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo del
Giudice relatore per l'udienza sostitutiva del 5.2.2025 per i successivi adempimenti
(verifica della condizione di procedibilità ex art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970 e ss;
Pag. 1 a 2 acquisizione della volontà di non volersi riconciliare e conferma delle condizioni già formulate dai ricorrenti con il ricorso introduttivo).
Indi dal 5.2.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dalla data di comparizione personale delle parti e, quindi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (contenenti la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare e di voler rinunciare alla comparizione personale) e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (2.7.2024), è perdurata incontestatamente e ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare, riportandosi per il divorzio alle condizioni dell'accordo di cui al ricorso introduttivo -come confermato con le note dep. il 27.1.2025- che di seguito pedissequamente si riportano:
“I ricorrenti, in regime di separazione dei beni, non hanno alcuna questione economica da regolare ed è stabilito che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
E' stabilito che la casa coniugale, sita in Fabrizia alla Via Boccaccio n. 154 - Int. 1-, è assegnata a con ogni arredo e corredo e che Parte_2 Parte_1 provvederà a trasferirsi in un'altra abitazione;
Dichiarare compensate le spese tra le parti”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre tale accordo a base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e – smg- con le condizioni concordate e riportate in
[...] Parte_2 parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabrizia (VV) -per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2022; Numero 4; Parte II;
Serie A;
Ufficio 1);
C) Spese compensate.
Così deciso nella C.C. telematica del 12.2.2025.
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 2 a 2