Ordinanza cautelare 9 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/01/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00588/2025REG.PROV.COLL.
N. 06907/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6907 del 2024, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione quarta, n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Carmelina Addesso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell’economia e finanze e il Comando generale della Guardia di finanza chiedono la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha accolto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS- avverso la determinazione n.192986 del 28 giugno 2023 di esclusione dal concorso per il reclutamento di n.1410 allievi finanzieri - anno 2022.
2. L’esclusione veniva disposta perché il candidato era ritenuto “ non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera g) del bando di concorso ” in quanto: a) è stato identificato unitamente a soggetti che, a vario titolo, risultavano già gravati da precedenti di polizia o lo sono risultati successivamente; b) non è esente da mende, sotto il profilo dei pregiudizi di polizia o delle frequentazioni con ambienti delinquenziali, neppure il contesto familiare del candidato, sì da far assumere - in termini meramente probabilistici - un atteggiamento di prudenza e precauzione in ordine all’influenza che il contesto ambientale in cui l’aspirante è cresciuto possa aver avuto sullo stesso.
3. Il T.a.r. per il Lazio, sez. IV, con sentenza n. -OMISSIS-, accoglieva il ricorso, rilevando che:
i) deve escludersi che si possa addivenire ad un giudizio negativo in merito al requisito in parola in ragione della mera circostanza che il candidato abbia familiari con precedenti di polizia o penali e che lo stesso sia stato “fermato” con persone “poco raccomandabili”;
ii) è pacifico che il ricorrente: abbia completato con successo il percorso di studi prescelto; sia incensurato; abbia svolto tre anni di servizio senza alcun demerito nella marina militare; abbia ottenuto elogi, una croce di commemorazioni per una missione in Libia e riportato la valutazione di eccellente nel documento “ultima valutazione caratteristica” presente agli atti;
iii) sussistono i vizi di violazione del principio di proporzionalità e di difetto di motivazione, non essendo chiarito, nel contesto del provvedimento impugnato, le ragioni per le quali la rappresentata esigenza di evitare che il signor -OMISSIS- venga a “ trovarsi a reprimere condotte proprio di quelle persone con cui, anche in passato, si è accompagnato o ha conosciuto anche per interposta persona (…) ” non possa essere adeguatamente soddisfatta assegnando lo stesso ad una regione diversa (e distante) rispetto a quella in cui si sono verificate le contestate frequentazioni.
4. Le amministrazioni in epigrafe indicate hanno interposto appello, notificato in data 12 settembre 2024, articolando un unico e complesso motivo con cui lamentano la violazione della normativa vigente in materia di assunzione nel Corpo della Guardia di finanza e del bando di concorso. Deducono, in particolare, che il giudice di primo grado ha accolto il gravame sulla base di tre distinti profili, tutti censurabili: a) l’interpretazione del requisito della “condotta incensurabile”, b) la rilevanza degli anni di servizio militare svolti dal candidato, c) il difetto di motivazione, da parte dell’Amministrazione, delle “ ragioni per le quali la rappresentata esigenza di evitare che il -OMISSIS- venga a «trovarsi a reprimere condotte proprio di quelle persone con cui, anche in passato, si è accompagnato o ha conosciuto anche per interposta persona (…)» non possa essere adeguatamente soddisfatta assegnando lo stesso ad una Regione diversa (e distante) rispetto a quella in cui si sono verificate le contestate frequentazioni”.
5. L’appellato non si è costituito in giudizio.
6. Con ordinanza n.-OMISSIS- è stata accolta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
7. All’udienza del 21 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è fondato.
9. L’art. 6 comma 1 lett i) d.lgs. 199/1995 indica, tra i requisiti per l’ammissione al concorso per allievi finanzieri, l’essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 26 l. 53/1989, ossia delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
10. L’articolo citato è stato modificato dall’art. 33, comma 1, lett. c), n.1.6), d.lgs. 95/ 2017che ha aggiunto la seguente previsione: “ A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire (…) ”
11. A sua volta, l’articolo 2, comma 1, lettera g) del bando di concorso, recependo il disposto di cui all’art.6, comma 1, lettera i) del d.lgs. n.199/1995 (come modificato dal d.lgs. n.95/2017 e dal d.lgs. n.172/2019), prevede, quale requisito per l’ammissione alla procedura per il reclutamento di allievi finanzieri, che i candidati “ siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge L. 1° febbraio 1989, n.53 ”.
12. Per consolidato orientamento, anche di questa sezione, il requisito del possesso della condotta incensurabile attribuisce all’amministrazione un ampio potere discrezionale finalizzato a permettere la partecipazione al concorso solo di quei candidati che, per qualità morali e personali e di comportamento, sulla base di un giudizio prognostico di carattere probabilistico, diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 28 novembre 2023 n. 10175; id. 21 giugno 2022, n. 5118 e 19 aprile 2022, n. 2898). Il sindacato in materia del giudice amministrativo è limitato al parametro dell’arbitrarietà, sicché, una volta riconosciuto che un dato episodio è censurabile sotto il profilo morale, non è possibile, nel merito, sindacare il giudizio che di esso rende l’amministrazione (Cons. Stato sez. II, 21 giugno 2022 n. 5118; sez. IV, 18 maggio 2017, n. 2353).
13. L’esclusione da una procedura concorsuale per difetto dei requisiti richiesti dal bando di concorso non riveste alcuna connotazione sanzionatoria, repressiva o preventiva, ma è finalizzata unicamente a salvaguardare la par condicio dei concorrenti e il prioritario interesse dell’Amministrazione a reclutare soggetti di piena ed indiscutibile affidabilità ed irreprensibilità che assicurino il corretto adempimento dei compiti propri di istituto. Si controverte, infatti, sull’applicazione di una regola del bando di concorso che preclude l’accesso a coloro che abbiano tenuto comportamenti riprovevoli, inconciliabili con le funzioni da assumere, e non su valutazioni penali o sanzionatorie del relativo episodio (Cons. Stato, sez. II 5 aprile 2022 n. 2540 e 24 ottobre 2019 n. 7222).
14. Nel caso di specie il giudizio dell’amministrazione non pare affetto da palese irragionevolezza o arbitrarietà poiché si fonda su circostanze oggettive da cui emerge un contesto di relazioni sociali e familiari strettamente contiguo agli ambienti criminali, anche di stampo mafioso, da cui il candidato non si è mai dissociato, ma che, anzi, ha continuato a frequentare anche durante il periodo in cui ha prestato servizio nella Marina militare.
15. Dagli accertamenti di rito, infatti, è emerso che l’interessato era stato fermato in plurime occasioni, negli anni compresi dal 2015 al 2020, con soggetti destinatari, in epoca precedente o successiva, di denunce o segnalazioni per reati in materia di stupefacenti, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, truffa, furto aggravato, associazione di stampo mafioso, ecc.
16. Anche i familiari conviventi (nonna e padre) venivano più volte identificati unitamente a soggetti, tra cui lo zio, gravati da precedenti di polizia anche per reati in materia di stupefacenti o di tipo mafioso. La madre risulta, inoltre, essere stata condannata per falsità o omissioni nelle autocertificazioni o nelle dichiarazioni.
17. La mancata dissociazione da un contesto familiare e relazionale a connotazione spiccatamente criminale è inconciliabile con le funzioni del Corpo di cui l’interessato aspira a far parte, tra cui rientra la lotta a quel contesto criminale che egli non ha mai smesso di frequentare, nemmeno da militare.
18. Per tale ragione, non può assumere rilievo dirimente, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, né il servizio volontario svolto in una diversa organizzazione militare- atteso che il giudizio prognostico su cui si fonda l’esclusione riguarda le funzioni che l’aspirante è chiamato a svolgere in futuro e non quelle che ha svolto in passato-né la possibilità di assegnazione ad una sede territoriale lontana da quella in cui è nato e cresciuto.
19. Sotto quest’ultimo profilo, giova osservare che non solo l’utilizzo del militare verrebbe limitato fin dall’ingresso da un veto di difficile gestione per l’amministrazione, come dalla stessa osservato, ma si tratta di un rimedio che lascia impregiudicata l’impossibilità per l’amministrazione di riporre fiducia in un soggetto che non si è mai dissociato da quel contesto criminale che, in qualità di appartenente al Corpo, è chiamato a contrastare.
20. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata deve essere respinto il ricorso di primo grado (r.g. 12578 del 2023).
21. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado (r.g. 12578 del 2023).
Condanna il signor -OMISSIS- al pagamento a favore delle amministrazioni appellanti delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.