TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/06/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2406 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020
, vertente
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARRARA BONAVENTURA;
Parte_1 parte ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA GRAZIA DI GAETA;
CP_1 parte resistente
nonchè
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.06.2020, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con e che, dall'unione coniugale, erano nati tre figli, tutti CP_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Esponeva, inoltre, che il Tribunale di
Nocera Inferiore aveva pronunciato la separazione con sentenza n. 1913/2017, ormai passata in giudicato. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. CP_1
Con memoria difensiva depositata in data 14.10.2024, si costituiva in giudizio e CP_1 si associava alla domanda di divorzio ma al contempo chiedeva riconoscersi in suo favore l'assegno divorzile di €.600,00 oltre al 40% dell'indennità di fine rapporto spettante al resistente.
All'udienza del 24.04.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza n. 1913/2017 (cfr. copia sentenza munita del passaggio in giudicato allegata al fascicolo di parte ricorrente) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Ciò posto, non vanno accolte le ulteriori domande poiché tardive.
L'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022) assegnava alla resistente un termine sino a venti giorni prima per la costituzione in giudizio (v. verbale di udienza del 27.06.2022).
Il procedimento subiva numerosi rinvii per verificare il perfezionamento della notifica della suddetta ordinanza nei confronti della resistente;
da ultimo, la causa veniva rinviata all'udienza del 16.10.2024, assegnando al ricorrente un termine ulteriore per la rinotifica dell'ordinanza alla resistente (v. ordinanza depositata in data 10.04.2024).
Tale ordinanza presidenziale veniva poi notificata alla resistente nel mese di giugno dell'anno 2024 (v. atto depositato da parte ricorrente in data 16.10.2024) e la resistente si costituiva in giudizio solo in data 14.10.2024.
Ne deriva che le domande proposte sono inammissibili poiché tardive. Infatti, l'art. 4 comma 10 L. 898/1970 (nel testo vigente al momento del deposito del ricorso introduttivo) prevedeva che “con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere
l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio”.
Dalla formulazione letterale della norma, emerge chiaramente la costituzione tardiva della parte resistente implica la decadenza dal proporre le eccezioni e le domande riconvenzionali.
Tale eventualità ricorre nel caso di specie, atteso che – a fronte dell'udienza fissata per il giorno 16.10.2024 – la resistente si è costituita in giudizio solo in data 14.10.2024 (v. memoria difensiva).
Le medesime considerazioni vanno poi estese anche alla domanda di corresponsione della quota del TFR formulata da parte resistente;
tale domanda – oltre che inammissibile poiché tardiva – è comunque inammissibile poiché non si tratta di domanda connessa ex art. 40
c.p.c. con l'oggetto tipico del giudizio di divorzio.
Pertanto, le domande proposte dalla resistente vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste per le cause di valore indeterminabile (bassa complessità).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Pagani in data
13.05.1982 tra e (atto n. 68, parte II, serie A del Parte_1 CP_1 registro);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. rigetta le domande proposte dalla resistente;
4. condanna a corrispondere a la somma di €. CP_1 Parte_1
4.000,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 05.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire