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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/10/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 7300/2024 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato ORLANDINI CRISTINA
e
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato ORLANDINI CRISTINA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
IL TR I B U N A L E premesso che con ricorso depositato il 04/10/2024 e Parte_1 [...] hanno proposto domanda contestuale di separazione e scio- Parte_2 glimento del loro matrimonio, unione celebrata a SI AS (PR) in da-
pagina 1 di 3 Per_ ta 14/04/2007, dalla quale sono nati due figli: (nata il [...]) e Per_2
(nato il [...]). considerato che con sentenza di questo Tribunale n. 15/2025, pubblicata il
18/01/2025, è stata omologata la separazione dei coniugi;
viste le note scritte in sostituzione dell'udienza del 14/10/2025 con cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler sottoporre lo scioglimento del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicem- bre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta inin- terrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla udienza di compari- zione dei coniugi nel procedimento di separazione;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ri- costituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla determina- zione espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contra- rietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.; visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , Parte_1 nata ad [...] il [...], e nato ad [...] Controparte_1
(CS) il 23/04/1976, celebrato a SI AS (PR) il 14/04/2007 tra- scritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SI TRECASA-
LI al n. 4 – Parte II – serie C, Anno 2007;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle condizioni di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di SI TRECASA-
LI (PR) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente pagina 2 di 3 sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 21/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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