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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/09/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione R.G.N. 1092/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Pontara Benedetta - Giudice
Ivan Rauzi - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1092/2025 introdotto da rappresentato e difeso dall'avv. BRUSCIA PIETRO, giusta delega dimessa in atti;
Parte_1
- parte ricorrente - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. TONOLLI SARA, giusta delega dimessa in atti;
CP_1
- parte resistente –
e
, rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTI SILVIA, giusta delega dimessa in atti;
CP_2
-parte intervenuta-
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio;
pagina 1 di 4 Il Tribunale rilevato che la parte a instaurato il presente procedimento contro al fine di Parte_1 CP_1
chiedere la modifica delle condizioni di divorzio;
che la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente si è costituita nel CP_2
presente giudizio, con intervento volontario, chiedendo il mantenimento ad entrambi i genitori e chiedendo che l'assegno periodico, posto a carico del padre venga versato direttamente a Parte_1
lei, anziché alla madre;
CP_1
che la figlia maggiorenne attualmente risulta iscritta alla Scuola Provinciale Superiore di CP_2
Sanità e frequenta il Corso di studio per Infermieristica, frequentando il primo anno di corso, nell'anno accademico 2024/2025 (doc. 5 di parte . CP_2
che nel corso del procedimento tutte le parti, anche la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente intervenuta nel giudizio, hanno formulato conclusioni concordi come riportate in parte dispositiva della presente sentenza;
che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che l'art. 337-septies c.c. prescrive, che il giudice “[…] valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto […]”:
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo Tribunale;
visti gli artt. 337 bis. ss c.c., 337 septies c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis. ss. c.p.c.;
che la figlia maggiorenne veniva ammessa al patrocinio gratuito a spese dello stato, con CP_2
delibera di data 13/05/2025 della competente commissione presso l'Ordine degli avvocati di Bolzano
(doc. 3 di parte ); CP_2
pagina 2 di 4 che nessuna delle parti del presente giudizio può considerarsi come soccombente e, pertanto, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a modifica delle condizioni di cui nella sentenza di divorzio (cessazione degli effetti civili) numero 656 di data 05/06/2015 (depositata in cancelleria in data 10/06/2015), successivamente integrata con il decreto n. 1048 di data 23/02/2018 (depositato in cancelleria in data 05/03/2018),
così provvede: 1. Dichiara cessata la disposizione, da ultimo contenuta nel decreto n. 1048 di data 23.02.2018,
emesso dal Tribunale di Bolzano, sub RG 4621/2017 VG, avente ad oggetto l'obbligo di corresponsione di un contributo di mantenimento della figlia pari ad € 320 rivalutato, in CP_2
favore della signora;
CP_1
2. Pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento diretto della figlia Parte_1
nei seguenti termini: CP_2
- € 325,00 mensili, a partire dal mese di agosto 2025, entro il giorno 05 di ogni mese, con rivalutazione annuale con base ASTAT a partire da agosto 2026;
- 50,00% delle spese straordinarie, che dovranno essere rimborsate a entro 15 CP_2
giorni dalla richiesta, anche qualora fossero state anticipate da uno dei genitori;
- eventuali borse di studio e/o indennizzi di tirocinio, percepite dalla figlia , andranno CP_2
imputate alle spese per le tasse universitarie (a partire dall'anno accademico 2025/2026), mentre la differenza rimarrà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50,00%.
- il contributo al mantenimento ordinario e straordinario rimane condizionato al conseguimento,
da parte della figlia dei requisiti per l'iscrizione all'anno accademico successivo e CP_2
comunque cesserà decorsi tre mesi dal conseguimento della laurea triennale in corso.
pagina 3 di 4 3. Ad ogni effetto di legge la figlia si intende posta a carico di entrambi i genitori. CP_2
Fermo il resto della sentenza di divorzio e del citato decreto.
Le spese di lite del presente procedimento vengono per intero compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 21/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Ivan Rauzi Pappalardo Andrea
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione R.G.N. 1092/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Pontara Benedetta - Giudice
Ivan Rauzi - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1092/2025 introdotto da rappresentato e difeso dall'avv. BRUSCIA PIETRO, giusta delega dimessa in atti;
Parte_1
- parte ricorrente - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. TONOLLI SARA, giusta delega dimessa in atti;
CP_1
- parte resistente –
e
, rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTI SILVIA, giusta delega dimessa in atti;
CP_2
-parte intervenuta-
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio;
pagina 1 di 4 Il Tribunale rilevato che la parte a instaurato il presente procedimento contro al fine di Parte_1 CP_1
chiedere la modifica delle condizioni di divorzio;
che la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente si è costituita nel CP_2
presente giudizio, con intervento volontario, chiedendo il mantenimento ad entrambi i genitori e chiedendo che l'assegno periodico, posto a carico del padre venga versato direttamente a Parte_1
lei, anziché alla madre;
CP_1
che la figlia maggiorenne attualmente risulta iscritta alla Scuola Provinciale Superiore di CP_2
Sanità e frequenta il Corso di studio per Infermieristica, frequentando il primo anno di corso, nell'anno accademico 2024/2025 (doc. 5 di parte . CP_2
che nel corso del procedimento tutte le parti, anche la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente intervenuta nel giudizio, hanno formulato conclusioni concordi come riportate in parte dispositiva della presente sentenza;
che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che l'art. 337-septies c.c. prescrive, che il giudice “[…] valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto […]”:
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo Tribunale;
visti gli artt. 337 bis. ss c.c., 337 septies c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis. ss. c.p.c.;
che la figlia maggiorenne veniva ammessa al patrocinio gratuito a spese dello stato, con CP_2
delibera di data 13/05/2025 della competente commissione presso l'Ordine degli avvocati di Bolzano
(doc. 3 di parte ); CP_2
pagina 2 di 4 che nessuna delle parti del presente giudizio può considerarsi come soccombente e, pertanto, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a modifica delle condizioni di cui nella sentenza di divorzio (cessazione degli effetti civili) numero 656 di data 05/06/2015 (depositata in cancelleria in data 10/06/2015), successivamente integrata con il decreto n. 1048 di data 23/02/2018 (depositato in cancelleria in data 05/03/2018),
così provvede: 1. Dichiara cessata la disposizione, da ultimo contenuta nel decreto n. 1048 di data 23.02.2018,
emesso dal Tribunale di Bolzano, sub RG 4621/2017 VG, avente ad oggetto l'obbligo di corresponsione di un contributo di mantenimento della figlia pari ad € 320 rivalutato, in CP_2
favore della signora;
CP_1
2. Pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento diretto della figlia Parte_1
nei seguenti termini: CP_2
- € 325,00 mensili, a partire dal mese di agosto 2025, entro il giorno 05 di ogni mese, con rivalutazione annuale con base ASTAT a partire da agosto 2026;
- 50,00% delle spese straordinarie, che dovranno essere rimborsate a entro 15 CP_2
giorni dalla richiesta, anche qualora fossero state anticipate da uno dei genitori;
- eventuali borse di studio e/o indennizzi di tirocinio, percepite dalla figlia , andranno CP_2
imputate alle spese per le tasse universitarie (a partire dall'anno accademico 2025/2026), mentre la differenza rimarrà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50,00%.
- il contributo al mantenimento ordinario e straordinario rimane condizionato al conseguimento,
da parte della figlia dei requisiti per l'iscrizione all'anno accademico successivo e CP_2
comunque cesserà decorsi tre mesi dal conseguimento della laurea triennale in corso.
pagina 3 di 4 3. Ad ogni effetto di legge la figlia si intende posta a carico di entrambi i genitori. CP_2
Fermo il resto della sentenza di divorzio e del citato decreto.
Le spese di lite del presente procedimento vengono per intero compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 21/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Ivan Rauzi Pappalardo Andrea
pagina 4 di 4