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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/11/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa AN AR, all'udienza del 10.11.2025, tenuta ai sensi dell'art. dell'art. 127 ter nel c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 9067/2025 R.G.L. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Stella Vigliotti Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell' costituita con l'avv. Luigi Lorusso CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito su Ds/Agr 2018
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 9.09.2025, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato come bracciante agricola nell'anno 2018 e di aver chiesto ed ottenuto il pagamento della CP_ disoccupazione di competenza della predetta annualità, ha censurato l'operato dell laddove ha richiesto la restituzione della somma di 3.135,80 euro a titolo di recupero della predetta prestazione, ritenuta indebita. Ha dedotto l'illegittimità della pretesa restitutoria azionata, rilevando che originava dalla duplicazione di richiesta restitutoria, già azionata ed estinta, relativa ad una prestazione temporanea di competenza della medesima annualità e che la somma richiesta era, ad ogni modo, fondata su un erroneo calcolo dell'importo richiesto. Ed, inoltre, che l' , illegittimamente, non aveva CP_1 proceduto allo scomputo della trattenuta pari a 1.393,30 euro, a suo dire già operata sulla Ds agr/
2018, in tal modo operando l'illegittima duplicazione delle poste contabili azionate a titolo di indebito.
Ha, quindi, chiesto al giudice adito di: “Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' CP_2
a pretendere dalla sig.ra la somma di € 3.135,80 a titolo di indebito sulla prestazione Parte_1 di disoccupazione agricola per l'anno 2018 (pratica n. 21427179), in quanto non dovuto e/o comunque già estinto, e per l'effetto annullare la comunicazione di indebito del 12/06/2025 e ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un diritto dell' alla ripetizione, rideterminare la somma CP_2 effettivamente dovuta dalla ricorrente, partendo dall'importo di € 2.881,60 risultante dal riesame del 26/05/2025, e previo scomputo dell'ulteriore importo di € 1.393,30 già trattenuto dall CP_2 sulla liquidazione della medesima prestazione DS agr. 2018, nonché di ogni altra somma che dovesse risultare già recuperata dall' , con condanna dell' alla restituzione di eventuali CP_1 CP_2 importi riscossi in eccesso nel corso del giudizio, oltre interessi legali”. Vinte le spese di lite.
CP_
2. Costituitasi in giudizio, l' concludeva per il rigetto del ricorso.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa, di natura documentale, è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
3. Nel merito, la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito precisati.
L' indebito per cui è causa trae origine dalla richiesta restitutoria avente ad oggetto le prestazioni temporanee erogate alla ricorrente in ragione della iscrizione negli elenchi bracciantili dell'anno
2018.
L'indennità di disoccupazione agricola e gli Anf 2018 sono stati inizialmente liquidati e pagati in prima istanza per 152 giornate di iscrizione, per un importo lordo di € 7.335,86 e netto di € 5.393,20 con data valuta 27.09.2019. In sede di liquidazione, sono stati trattenuti: € 1.393,30 a scomputo del debito n. 10797606 relativo all'indennità di disoccupazione percepita indebitamente per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2011 (doc.ti 16 indebito Pratica 10797606 parte 1 e 17 indebito Pratica 10797606 parte 2 del fascicolo ); € 369,36 per contributo di solidarietà; € 180,00 per trattenuta CP_2 sindacale.
Quindi: € 7.335,86 importo lordo - € 1.393,30 per recupero indebito n. 10797606 da indennità di disoccupazione percepita indebitamente per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2011 - € 369,36 per contributo di solidarietà - € 180,00 per trattenuta sindacale = € 5.393,20 importo netto pagato (doc.ti
01 pratica prima istanza e 02 cassetto previdenziale del cittadino – pagamento allegati al fascicolo CP_
.
La legittimità della trattenuta di € 1.393,30 risulta accertata con sentenza del Tribunale di Foggia
R.G.L. 11685/2019 la legittimità dell'accertamento dell'indebito n. 10797606, posto a fondamento della trattenuta, è stato confermato dalla sentenza della Corte di Appello di Bari R.G.L. 105/2021.
Le sentenze sono entrambe versate in atti.
A seguito di riconoscimento a favore della ricorrente di pensione IO dal giugno 2018 la Ds Agr è stata riesaminata e revocata parzialmente. Infatti, in data 25.09.2020, la Ds Agr 2018 è stata accolta per 65 giornate (sono state ritenute indennizzabili solo le giornate che non si sovrapponevano con il periodo coperto da pensione IO) (doc.ti 04 pratica riesame e 05 cassetto previdenziale del cittadino - CP_ assegno ordinario di invalidità allegati al fascicolo .
Di conseguenza, è stato accertato l'indebito n. 15764844 per € 4.084,90, pacificamente estinto in quanto recuperato. Infatti, in data 24.09.2020 è stato liquidato, a favore della ricorrente, l'assegno ordinario di invalidità IO/15051187 con decorrenza 01.06.2018. Per lo stesso periodo, la ricorrente ha percepito l'indennità di disoccupazione agricola, non cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità ai sensi del D.L. 478/92.
Per tale motivo, dagli arretrati della pensione sono stati trattenuti – oltre a ulteriori somme non oggetto del presente accertamento - euro 4.084,90 a titolo di recupero per l'indebito sull' indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2018, come detto non cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 01.06.2018 (doc. 07 TE08 assegno ordinario di invalidità CP_ allegato al fascicolo .
La legittimità delle trattenute citate è stata accertata con sentenza del Tribunale di Foggia R.G.L. CP_ 7806/2020 (doc. 08 sentenza RGL 7806 2020 allegata al fascicolo .
Pertanto, nonostante l'iscrizione negli elenchi OTD per n. 152 giornate, la Ds Agr 2018 è stata riseminata e riconosciuta solo parzialmente per la citata incompatibilità tra le due prestazioni. Ne consegue che la prima posta di indebito, già posta in recupero, originava dalla restituzione della disoccupazione agricola non più dovuta per le ragioni precisate.
Successivamente, con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022000994 del 27.06.2024 emesso nei confronti della ditta RA AN – sono state cancellate n. 152 giornale agricole relative all'anno 2018, risultandone 0 dopo la variazione per la ricorrente (doc. 09 allegato CP_ al fascicolo . Tale cancellazione è stata notificata con elenco straordinario DL 63/24 (doc. 10 CP_ elenco nominativo allegato al fascicolo . A seguito della cancellazione - non impugnata dalla ricorrente per quanto consta in atti - le prestazioni temporanee già erogate e di competenza dell'anno 2018 sono state nuovamente riesaminate in data 26.05.2025 e, all' esito, dichiarate non dovute anche per la quota residua.
Dunque, per le somme erogate a titolo di DS Agr e Anf 2018 non risultate indebite a seguito del primo riesame, il secondo riesame ha determinato l'indebito n. 21427179 per € 3.135,80, accertato in data 26.05.2025, la cui comunicazione è stata notificata alla ricorrente con raccomandata AR
66515201119-2 in data 02.07.2025, versata in atti.
Posto quanto precede, l'indebito n. 21427179 non è duplicazione di quello n. 15764844 e non risulta estinto. Deve, dunque, ritenersi non assolto l'onere probatorio gravante in capo alla ricorrente che, in tema di indebito previdenziale, deve provare i fatti costitutivi del suo diritto a conseguire la prestazione contestata (cfr. Cass nr. 2739/2016: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'“accipiens” l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”).
CP_ Nel caso di specie, invece, l ha allegato e documentato i fatti costitutivi della richiesta restitutoria.
L'indebito inserito in pratica RI 21427179 per € 3.135,80, oggetto del presente giudizio di accertamento, secondo le deduzioni di parte resistente è il risultato del seguente calcolo: € 7.335,86
(importo lordo liquidato in prima istanza) – € 369,36 (contributo di solidarietà) – € 4.084,90
(indebito risultante a seguito del primo riesame) + € 283,57 (interessi legali) – € 29,37
(nettizzazione) = € 3.135,80.
Dunque, l'indebito inserito in pratica RI 21427179 per € 3.135,80 - diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente- non è duplicazione di quello precedente n. 15764844, rilevandosi con chiarezza, dal calcolo che precede, lo scomputo della posta di indebito già integralmente recuperata. Inoltre, dall'indebito ancora dovuto, non può essere scomputato l'importo di € 1.393,30, come preteso dalla ricorrente.
Diversamente, si perverrebbe all' elusione dei giudicati di cui alle sentenze del Tribunale di Foggia
R.G.L. 11685/2019 e della Corte di Appello di Bari R.G.L. 105/2021. Infatti, prima del pagamento della Ds/agr e degli Anf 2018, l era creditore nei confronti della ricorrente anche della somma CP_2 di € 1.393,30 per parziale recupero di altro indebito, relativo ad annualità precedenti.
Successivamente, il pagamento di DS Agr + Anf 2018 per l'importo lordo di € 7.335,86 è stato ridotto anche della somma di € 1.393,30: la trattenuta era stata operata in compensazione da quanto all'epoca ritenuto dovuto alla ricorrente per le prestazioni temporanee di competenza del 2018.
E' chiaro che, risultando non dovute le stesse nella loro interezza per il prodursi dei due distinti indebiti di cui supra, la somma posta in compensazione sulla prestazione inizialmente erogata CP_ risulta ancora dovuta, in quanto mai effettivamente restituita dalla ricorrente all' ed, in quanto mai effettivamente compensata, non può essere scomputata dalla somma azionata.
In ultimo, quanto alla censura relativa alla erronea modalità di calcolo dell' indebito azionato, che parte ricorrente ritiene calcolato al lordo- con deduzione comunque per la prima volta formulata in giudizio e non nel, pur esperito, ricorso amministrativo- e, dunque, ricomprendendo anche somma non dovute, si osserva che l' esame del tenore testuale dei documenti prodotti in atti e delle CP_ memoria dell' consente di verificare che le somme richieste sono state invece azionate al netto CP_ ( cfr. doc 13 allegato al fascicolo .
Invero, quanto al totale della somma posta in recupero, veniva così calcolato: € 7.335,86 importo lordo - € 1.393,30 per recupero indebito n. 10797606 da indennità di disoccupazione percepita indebitamente per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2011 - € 369,36 per contributo di solidarietà -
€ 180,00 per trattenuta sindacale = € 5.393,20 importo netto pagato, dunque scomputando le somme CP_ mai effettivamente percepite dalla ricorrente. Quanto alla somma odiernamente richiesta, l' nella propria memoria di costituzione, chiedeva la restituzione della minor somma di euro 2.881,60, in quanto effettivamente “ ritenuta dalla ricorrente” in luogo della somma, evidentemente calcolata al lordo, inizialmente richiesta. Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda proposta, deve dichiararsi dovuta, da parte della ricorrente, la minor somma di euro 2.881,60.
4. Spese irripetibili, stante la dichiarazione ex art 152 disp att. in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede: - accoglie parzialmente ricorso e, per l'effetto, dichiara dovuta, da parte di in favore Parte_1
CP_ dell' la somma di euro 2.881,60, oltre accessori di legge;
- spese irripetibili.
Foggia, 10.11.2025
Il Giudice del Lavoro
AN AR