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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 1515/2024 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari a scioglimento della riserva assunta in data 27.2.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento cautelare iscritto al n. 1515/2024 R.G. promosso con ricorso ex art. 700 CPC depositato in data 2.12.2024 da corrente in Vercelli, Corso De Rege 84 – Piazza Lazio 21, in persona 1 Parte_1
dell'amministratore p.t., con gli Avv.ti EDOARDO DATTRINO, SARA DEANGELIS, DANIELE
CAPOLUPO e RAFFAELLA AIMONE del Foro di Vercelli, presso il cui studio in Vercelli, Via Piero
Lucca 1 è elettivamente domiciliato ricorrente contro
nata a [...] il [...], residente in [...]; CP_1
nato a [...] il [...], residente in [...]
Casanova 27;
nata a [...] il [...], ivi residente in [...] Controparte_3
resistenti contumaci
Oggetto: tutela cautelare atipica.
Conclusioni
(come da ricorso 2.12.2024): Parte_1
“chiede che il Tribunale Ill.mo voglia, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., disporre, se del caso inaudita altera parte, i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. Ciò mediante l'autorizzazione a interrompere, mediante apposizione di sigilli e comunque mediante la soluzione tecnica meno gravosa ed invasiva, l'afflusso dell'acqua calda e per il riscaldamento dalle tubazioni condominiali mediante distacco dell'utenza individuale con la chiusura della relativa erogazione e con l'autorizzazione ad accedere, anche con l'ausilio della forza pubblica, all'immobile di proprietà della Signora ed occupato dai signori e ove CP_1 CP_2 CP_3
sono ubicati i radiatori, ciò tramite impresa idraulica e/o edile che intercetti le tubazioni d'acqua d'ingresso chiudendole con tappi e con ogni altro mezzo tecnico del caso.
Con il favore di spese, onorari di causa e patrocinio. aumentate del 30% ai sensi del D.M. n. 55/2014, modificato dal
D.M. 37/2018, in virtù della redazione del documento con contenuti ipertestuali.”
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 700 CPC del 2.1.2024 proposto contro , e il CP_1 CP_2 CP_3
ha esposto: Parte_1
2 CP_1 Parte_1 CP_2
- è proprietaria di un'unità immobiliare sita nel occupata da e nessuno dei quali, nonostante vari solle 0 ha pagato e CP_3
condominiali che al 25.11.2024 ammontano ad € 7.274,55;
- per evitare la sospensione del servizio di riscaldamento il è stato obbligato ad Parte_1
anticipare gli oneri dovuti per l'unità immobiliare di . Per questo si richiede al tribunale di CP_1
emettere provvedimento cautelare con cui si autorizzi la sospensione del servizio di riscaldamento e l'accesso all'unità immobiliare per interrompere l'afflusso di acqua calda e per il riscaldamento e per piombare i corpi radianti;
- premettendo che il servizio di riscaldamento non rientra tra quelli essenziali per cui l'amministratore potrebbe procedere autonomamente a sospenderlo in forza dell'art. 63 disp. att. CC, in punto di diritto il Condominio individua il fumus nel fatto che, a fronte della necessità di accedere nell'unità di per la sigillatura dei radiatori, è ritenuto prudenzialmente opportuno ottenere CP_1
un'autorizzazione ad accedere alla rete condominiale e all'unità di per il distacco del CP_1
servizio e per sigillare le tubature ed i radiatori.
In punto di periculum, invece, il ricorrente allega che l'attuale fornitore del sevizio di riscaldamento ha già comunicato che in caso di morosità dei singoli condomini e se il , obbligato Parte_1 solidale, non adempierà, provvederà a sospendere il servizio per tutto il . Realizzandosi Parte_1
l'ipotesi prevista dall'art. 843 CC, l'intervento oggetto di domanda di autorizzazione è indifferibile per evitare il danno imminente e irreparabile che si rifletterebbe sui proprietari delle singole unità immobiliari del condominio: la morosità dei resistenti comporta l'aggravarsi di giorno in giorno del debito, che, se i condomini non avranno denaro per pagarlo, comporterà la sospensione del servizio di riscaldamento per tutto il condominio.
Così argomentando, il ha rassegnato le sopra trascritte conclusioni. Parte_1
Con decreto 3.12.2024, rigettata l'istanza di emissione di decreto senza previa instaurazione del contraddittorio, fu fissata udienza al 16.1.2025, quando fu disposto un rinvio al 27.2.2025 perché a quella data non vi era prova del perfezionamento della notifica ex art. 140 CPC del ricorso e del decreto a CP_3
All'udienza del 27.2.2025, preso atto del perfezionamento della notifica nei confronti di il CP_3
insistette per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso. Quindi, la decisione del Parte_1
3 procedimento cautelare fu riservata.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , e a cui il ricorso e il CP_1 CP_2 CP_3
decreto di fissazione udienza sono stati regolarmente notificati.
Nel merito, il ricorso ex art. 700 CPC è infondato perché manca il presupposto della minaccia al diritto da un pregiudizio imminente e irreparabile.
In primo luogo, l'allegazione che astrattamente potrebbe integrare il presupposto giuridico in esame è quella secondo cui “L'attuale fornitore del servizio ha già comunicato che in caso di morosità dei singoli condomini, provvederà – in assenza di pagamento da parte dell'obbligato solidale ( ) – a sospendere il servizio per Parte_1
tutto il Condominio” (pag. 5 ultimo par. ricorso).
Questa comunicazione del fornitore è prodotta con il doc. 4, che risale al 4.12.2023: la distanza temporale di un anno tra l'avviso di sospensione del servizio e il deposito del ricorso induce a non ravvisare l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio, dato che, ad ogni evidenza, la sospensione del servizio non è avvenuta tra il 4.12.2023 e il 2.12.2024 (data di deposito del ricorso). Motivo per cui non si comprende perché solo a dicembre 2024 sarebbe insorto il pregiudizio imminente e irreparabile: non
è stata prodotta alcuna comunicazione del fornitore successiva a quella del 4.12.2023.
In secondo luogo, come illustra il Condominio, la morosità dei resistenti – pari ad € 7.274,55 al
25.11.2024 – risale all'inverno del 2020. Anche sotto quest'ulteriore profilo non è allegato perché solo a dicembre 2024 si sarebbe concretizzato il pregiudizio imminente e irreparabile: non è spiegato se i resistenti non abbiano mai pagato nulla, se abbiano pagato in parte, quindi, se il loro debito sia costantemente aumentato.
In terzo luogo, il Condominio scrive che “la morosità dei pagamenti della Signora e degli occupanti CP_1
l'alloggio, fanno sì che giorno dopo giorno, aggravandosi la morosità le conseguenze si rifletteranno sugli altri condomini che, qualora non abbiano i danari per pagare loro il debito altrui, vedranno sospeso il servizio di riscaldamento per tutto il condominio” (pag. 6 secondo par. ricorso, sottolineatura aggiunta).
4 Anche da quest'affermazione non emerge l'esistenza di un pregiudizio imminente (che sta per verificarsi o in corso di verificazione) e irreparabile: dire “qualora [gli altri condomini] non abbiano i danari per pagare loro il debito altrui” equivale a prospettare un'ipotesi – e nient'altro che tale – incompatibile con l'imminenza ex art. 700 CPC.
Si aggiunge un'ulteriore considerazione che giuridicamente si pone tra la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 CPC e la verosimiglianza del diritto vantato.
Il Condominio afferma: “Ritenuto, quindi che il servizio di riscaldamento non rientrasse tra quelli essenziali e pur potendo l'amministratore del Condominio procedere autonomamente a sospenderli in forza del chiaro dettato di cui all'art.
63 disp. att. c.c., anche a fronte della necessità di accedere all'interno dell'alloggio per le operazioni tecniche di sigillatura dei radiatori, il Condominio ha ritenuto prudenzialmente opportuno ottenere, per l'effetto, una specifica autorizzazione ad accedere alla rete condominiale e all'unità di proprietà della Signora per procedere al distacco del predetto servizio CP_1
e a sigillare le relative tubature ed i radiatori.” (pagg. 3 – 4 ricorso).
Se, come allega il condominio, è l'art. 633 disp. att. CC (“In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”) a consentire all'amministratore, senza adire l'autorità giudiziaria, di sospendere il servizio di riscaldamento verso l'unità immobiliare di
, ne discende che non vi è interesse ad agire, non integrato dalla ricerca di un avallo CP_1
giurisdizionale dell'operato dell'amministratore (“il ha ritenuto prudenzialmente opportuno ottenere, Parte_1
per l'effetto, una specifica autorizzazione”).
Se, invece, il ricorso è proposto per la preminente “necessità di accedere all'interno dell'alloggio per le operazioni tecniche di sigillatura dei radiatori”1, manca la prova della necessità per il Condominio, di per sé legittimato ex art. 633 disp. att. CC alla sospensione del servizio di riscaldamento nei confronti del condomino moroso, di farlo solo accedendo nell'immobile di , perché non altrimenti possibile. CP_1
L'allegazione sopra trascritta non è supportata dalla prova della necessità tecnica di accedere all'immobile della resistente e dell'impossibilità di fare altrimenti.
Per gli esposti motivi il ricorso, infondato, è rigettato.
Non vi è statuizione sulle spese di lite dato che i resistenti sono rimasti contumaci.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, pronunciando nel procedimento cautelare n. RG 1515/2024 promosso da Parte_1
contro , e , ogni CP_1 Controparte_2 Controparte_3
altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- RIGETTA il ricorso ex art. 700 CPC;
- NULLA sulle spese.
Si comunichi.
Vercelli, 29 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come sembrerebbe arguirsi dal terzultimo par. a pag. 4 del ricorso: “La sospensione dei servizi, anche alla luce del disposto di legge, configura quindi un potere-dovere dell'amministratore, il cui esercizio è legittimo quando la sospensione sia effettuata intervenendo solo sulle parti comuni dell'impianto, senza incidere sulle parti di proprietà esclusiva del moroso.” (sottolineatura aggiunta).