Articolo 11 della Legge 31 ottobre 1958, n. 968
Articolo 10Articolo 12
Versione
15 novembre 1958
Art. 11.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, alla ripartizione dei fondi inscritti ai capitoli nn. 224 e 225, ai sensi della legge 25 aprile 1957, n. 309 , concernente la costruzione di edifici giudiziari in Roma, Napoli e Bari, e della legge 1° novembre 1957, n. 1058 , relativa alla costruzione di caserme per la Guardia di finanza.
Entrata in vigore il 15 novembre 1958