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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/01/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00450/2025REG.PROV.COLL.
N. 03198/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3198 del 2023, proposto da
Vecchia Vibo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, n. 1592 del 30 settembre 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025, il Cons. Roberto Caponigro;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Vecchia Vibo s.r.l. espone di essere proprietaria di una parte del fabbricato Palazzo di Francia sito in Vibo Valentia, alla via Murat, sottoposto a vincolo con decreto ministeriale del 30 maggio 1981.
L’appellante soggiunge che, a seguito dell’acquisto, il proprietario ha proceduto alla sistemazione del giardino, dei vari ingressi e alla rimessione in pristino di un antico gazebo in ferro battuto e vetri.
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Territorio (ora Ministero della Cultura), Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia, con provvedimento del 4 febbraio 2019, ha ordinato alla Vecchia Vibo s.r.l. di provvedere a proprie spese, entro trenta giorni, alla esecuzione delle opere necessarie alla reintegrazione del manufatto secondo la sua conformazione originaria.
Il provvedimento è stato adottato, ai sensi dell’art. 160 del d.lgs. n. 42 del 2004, considerato che:
- dalla documentazione fotografica allegata alla nota del 25 luglio 2018 è evidente che il gazebo originario era senza la chiusura dei vetri;
- risulta altresì evidente la sostituzione dello stesso pergolato originario in ferro battuto con un altro dal disegno diverso
e tenuto conto che tali nuove autorizzazioni dello stato attuale non risultano autorizzate ai sensi dell’art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004.
La Società destinataria ha impugnato tale atto dinanzi al Tar per la Calabria che, con la sentenza della Sezione Prima n. 1592 del 30 settembre 2022, ha respinto il ricorso.
Di talché, la Vecchia Vibo s.r.l. ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
- la sentenza impugnata avrebbe operato una vera e propria abrogazione parziale dell’art. 160 del d.lgs. 42 del 2004, laddove è testualmente previsto che l’ordine di ripristino avvenga solo se, per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dal capo III della parte seconda, il bene culturale subisce un danno;
- il dato normativo sarebbe chiaro nel caratterizzare l’esercizio del potere di imporre la reintegrazione soltanto in presenza di un danno, il cui accertamento è posto in capo all’amministrazione che esercita il potere che la norma le attribuisce;
- la norma, infatti, legittimerebbe il provvedimento di rimessione in pristino sulla base di due presupposti di fatto: l’esistenza delle opere e la loro incidenza in termini di danno;
- nel caso in esame sussisterebbe una vera e propria violazione di legge stante la carenza di ogni valutazione in punto di esistenza del danno, presupposto indefettibile per l’ordine di ripristino;
- le opere contestate non sarebbero altro che la riemersione di una struttura in ferro già esistente, sulla quale è stata realizzata una copertura fissa in luogo della pergola per garantire una adeguata copertura dalle intemperie evitando in tal modo anche l’infiltrazione di umidità e l’accumulo di acqua;
- anche le vetrate sarebbero state presenti in origine dato che, all’atto degli importanti lavori di pulizia messi in atto dopo l’acquisto da parte dell’attuale proprietario, sarebbero stati trovati diversi frammenti di vetro, segno della esistenza di una chiusura già esistente;
- la chiusura in vetri, ad ogni buon conto, lungi da alterare l’immobile, avrebbe una funzione di protezione dall’accumulo di acqua piovana;
- la comunicazione dell’avvio del procedimento, nel caso in esame, troverebbe una specifica indicazione normativa, la cui violazione determinerebbe, a prescindere dalla conoscenza aliunde e dalla interlocuzione avvenuta, la illegittimità del provvedimento impugnato, essendo prevista esplicitamente nella circolare 30 del 4 luglio 2018 allorquando stabilisce che la conclusione del procedimento sanzionatorio dovrà avvenire nel termine di 180 giorni a partire dalla comunicazione dell’avvio da parte degli interessati.
Il Ministero della Cultura si è costituito in giudizio per resistere all’appello.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è fondato e va di conseguenza accolto.
3. Il provvedimento impugnato, come esposto, è stato adottato, ai sensi dell’art. 160 del d.lgs. n. 42 del 2004 secondo cui “ se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione ”.
La violazione dell’obbligo, nel caso di specie, è costituito dall’assenza di autorizzazione prevista dall’art. 21, comma 4, dello stesso codice dei beni culturali, in ragione del quale l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.
Il combinato disposto delle norme contenute negli articoli 160 e 21 del d.lgs. n. 42 del 2004 induce a ritenere che la reintegrazione a cura e spese del responsabile dell’abuso debba essere disposta quando la violazione, vale a dire il difetto dell’autorizzazione prevista dall’art. 21, comma 4, dello stesso codice dei beni culturali. abbia prodotto un danno per il bene tutelato.
Le difformità riscontrate dall’Autorità amministrativa nella fattispecie sono due, riguardando non solo la assenza del vetro nel gazebo originario, ma anche un disegno diverso del pergolato originario.
Tuttavia, nessun accertamento sulla sussistenza del danno al bene culturale risulta essere stato compiuto.
In altri termini, l’Amministrazione è come se avesse ritenuto sussistere il danno per il solo fatto dell’assenza dell’autorizzazione, laddove, invece, oltre all’esistenza delle opere eseguite in assenza di autorizzazione, sarebbe stato necessario l’accertamento dell’evento dannoso
In tale direzione, anche la circolare ministeriale n. 30 del 4 luglio 2018, recante indicazioni operative sui procedimenti sanzionatori ex art. 160 del testo Unico.
Infatti, la circolare distingue tra i “lavori non autorizzati che non hanno arrecato danno al bene”, i quali non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 160 del codice, fermi restando gli obblighi di comunicazione conseguenti alla commissione dell’illecito, e i “lavori non autorizzati che hanno arrecato danno al bene culturale”, che ricadono nell’ambito dell’art. 160 del d.lgs. n. 42 del 2004.
Pertanto, in assenza di qualunque valutazione circa la compatibilità dei lavori non autorizzati con le esigenze di tutela dell’immobile, risultano fondate le relative censure proposte dall’appellante, che ha contestato la carenza di ogni valutazione in punto di esistenza del danno, presupposto indefettibile per l’ordine di reintegrazione.
4. Ciò determina, assorbite le ulteriori censure in ragione del criterio della c.d. ragione più liquida (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 5 del 2015), la fondatezza dell’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, la fondatezza del ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato del 4 febbraio 2019, salvo, ove ne ricorrano i presupposti, il riesercizio del potere amministrativo.
5. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico del Ministero appellato ed a favore dell’appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. n. 3198 del 2023) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla il provvedimento impugnato del 4 febbraio 2019.
Condanna il Ministero della Cultura al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore dell’appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO