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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/06/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2443/2022 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 10 marzo
2025, con assegnazione dei termini di rito per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra
(CF: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 13/06/1989, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria
Iaria,
attore
e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Valori, convenuto nonché
1 (C.F.: , nato il P_ C.F._2
20.08.1989 a Reggio Calabria, convenuto contumace
e
Controparte_3
(C.F.: ; P.IVA ) in persona del
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, alla Piazza
Vetra n. 17, terza chiamata in causa contumace avente per oggetto: “lesione personale”
Conclusioni delle parti
Come da ordinanza del 10 marzo 2025, in cui si dà atto che:
- il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni “riportandosi integralmente a tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito mediante
l'atto introduttivo del presente giudizio, tutti gli scritti difensivi (ivi comprese le note di trattazione scritta già depositate dal precedente procuratore del Signor , Avv. Laura Bellantoni) e i Parte_1
verbali di udienza”;
- il procuratore del ha così Controparte_1
precisato le conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Reggio
Calabria: - In via principale accertare e dichiarare la nullità assoluta, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda e del giudizio proposti dal Sig. per i motivi esposti nella Parte_2
comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo e così provvedere a respingerla;
- sempre in via principale e senza che ciò comporti rinuncia alla precedente eccezione, in ogni caso accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva/titolarità
2 del e l'insussistenza di Controparte_1
qualsivoglia titolo dedotto e/o deducibile in giudizio che lo obblighi a risarcire e/o a pagare somme a parte attrice e da cui possa derivarne una condanna a carico del Controparte_1
per i fatti di causa, e per l'effetto respingere siccome nulla, inammissibile e improcedibile ogni domanda svolta verso il predetto
Ente convenuto con estromissione di esso dal presente giudizio;
- comunque, rigettare ogni domanda svolta verso il
[...]
siccome generica, infondata in fatto e in Controparte_1
diritto, e del tutto sfornita di prova;
- in ogni caso, anche qualora venisse riconosciuto che il sinistro indicato in citazione come occorso al sig. abbia cagionato lesioni allo stesso, ovvero in Parte_2
ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di pagamento di somme per effetto delle lesioni così accertate, accertare e dichiarare in ogni caso la nullità e inammissibilità delle domande svolte verso la il , la carenza Controparte_1
di legittimazione passiva/titolarità e/o comunque l'estraneità del
rispetto al presente giudizio, Controparte_1
l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità e l'insussistenza di qualsivoglia titolo che obblighi il Controparte_1
a pagare somme a parte attrice a titolo di risarcimento e/o a
[...]
qualsivoglia titolo, respingendo siccome nulla, inammissibile e infondata ogni domanda verso l'Ente convenuto, accertando e dichiarando che la compagnia
[...]
, è l'unico soggetto tenuto a Controparte_4
corrispondere in solido con il Sig. somme quale P_
ristoro per le asserite lesioni derivanti dal sinistro, e per l'effetto
3 condannare esclusivamente quest'ultima a corrispondere a parte attrice le somme qualora e nella misura in cui dovessero essere riconosciute come dovute ai sensi, nei termini e per gli effetti di cui alla polizza di assicurazione, respinta ogni altra domanda e/o pretesa. Con vittoria, di spese, competenze ed onorari, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato Parte_2
in giudizio ed il al fine P_ Controparte_1
di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 8 ottobre 2017 alle ore 12.50 circa, quando lo stesso, che stava attraversando a piedi la SS 106 III Tratto di San Leo,
Pellaro, giunto all'altezza della Chiesa S. Maria Regina, nell'attraversare la carreggiata, al fine di raggiungere la propria autovettura, veniva investito da una bicicletta condotta da , alla presenza di altri ciclisti P_
(appartenenti al affiliata all'ente sportivo Controparte_5
, i quali si stavano allenando in gruppo, insieme al Controparte_1
danneggiante, sulla strada ove si è verificato il sinistro, con direzione di marcia nord-sud.
A sostegno delle proprie ragioni, l'istante ha assunto:
1- che è stato subito soccorso dal danneggiante e dal gruppo di ciclisti presenti sul posto;
2- che ha percepito nell'immediatezza dell'incidente dei forti dolori alla schiena e, vista la persistenza di tali dolori, la mattina seguente è stato accompagnato dai propri familiari presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Riuniti di Reggio Calabria, ove, in seguito
4 ad accertamenti, gli è stata diagnosticata una “Frattura completa e lievemente ingranata a carico del soma di L3”;
3- che il essendo tesserato con l , P_ Controparte_6
ha provveduto a denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa ad inviare il modello di Controparte_4
denuncia al Centro Nazionale Libertas il 30.10.2017;
4- che, successivamente, in data 30.11.2017, esso attore, per il tramite del proprio procuratore, ha inviato, mediante pec, lettera di messa in mora al danneggiante;
5- che l ha dato incarico alla Controparte_7
; Parte_3
6- che in data 20.06.2019 è stato formulato invito alla negoziazione assistita a quest'ultima Società mediante pec e, in assenza di riscontro, è stato instaurato un primo giudizio dinnanzi al
Giudice di Pace, il quale però ha dichiarato la propria incompetenza per valore;
7- che, essendo decorso il termine per la riassunzione, si è reso necessario procedere all'instaurazione del presente giudizio.
Ciò premesso, l'attore ha chiesto all'intestato Tribunale di “-accertare e conseguentemente dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. P_
in ordine alla causazione del sinistro de quo;
- per l'effetto
[...]
condannare al risarcimento in solido i convenuti ut supra in favore dell'attore al risarcimento del danno patito dell'importo complessivo di
Euro 16.620,00 o nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino all'effettivo ed integrale soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
5 §2. Instaurato il contradditorio, si è costituito in giudizio il
[...]
chiedendo: Controparte_1
“1. In via preliminare ed in rito ex art. 269 c.p.c. autorizzare ai sensi dell'art. 106 c.p.c. la chiamata in causa della
[...]
, in persona del Legale rapp.te Controparte_4
p.t., con sede in Milano, Via della Chiusa, 2 e differire la prima udienza di comparizioni al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c
2. In via principale accertare e dichiarare la nullità assoluta,
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda e del giudizio… e così provvedere a respingerla;
3. sempre in via principale e senza che ciò comporti rinuncia alla precedente eccezione, in ogni caso accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva/titolarità del Controparte_1
e l'insussistenza di qualsivoglia titolo dedotto e/o deducibile in
[...]
giudizio che lo obblighi a risarcire e/o a pagare somme a parte attrice e da cui possa derivarne una condanna a carico del Controparte_1
per i fatti di causa, e per l'effetto respingere siccome nulla,
[...]
inammissibile e improcedibile ogni domanda svolta verso il predetto Ente convenuto con estromissione di esso dal presente giudizio;
4. Comunque, rigettare ogni domanda svolta verso il Controparte_1
siccome generica, infondata in fatto e in diritto, e del tutto sfornita di
[...]
prova;
5. In ogni caso, anche qualora venisse riconosciuto che il sinistro indicato in citazione come occorso al sig. abbia cagionato Parte_2
lesioni allo stesso, ovvero in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di pagamento di somme per effetto delle lesioni così accertate,
6 accertare e dichiarare in ogni caso la nullità e inammissibilità delle C domande svolte verso la , la Controparte_1
carenza di legittimazione passiva/titolarità e/o comunque l'estraneità del
rispetto al presente giudizio, Controparte_1
l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità e l'insussistenza di qualsivoglia titolo che obblighi il Controparte_1
a pagare somme a parte attrice a titolo di risarcimento e/o a qualsivoglia titolo, respingendo siccome nulla, inammissibile e infondata ogni domanda verso l'Ente convenuto, accertando e dichiarando che la compagnia
[...]
, è l'unico Controparte_4
soggetto tenuto a corrispondere in solido con il Sig. P_
somme quale ristoro per le asserite lesioni derivanti dal sinistro, e per
l'effetto condannare esclusivamente quest'ultima a corrispondere a parte attrice le somme qualora e nella misura in cui dovessero essere riconosciute come dovute ai sensi, nei termini e per gli effetti di cui alla polizza di assicurazione, respinta ogni altra domanda e/o pretesa. Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre al rimborso delle spese generali all'IVA e al CAP”.
§3. Differita la prima udienza onde consentire la chiamata in causa della
Controparte_4 Controparte_4
, con ordinanza del 9 ottobre 2023, è stata dichiarata la
[...]
contumacia di e della terza chiamata. P_
§4. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, la prova per testi e l'espletamento di CTU medico-legale, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 10 marzo 2025, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
7 §5. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della domanda e della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. in relazione alla violazione del disposto di cui all'art. 163 n. 4 c.p.c.
Al riguardo è sufficiente rammentare che la nullità della citazione per genericità della domanda, comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c., risponde alla ratio di porre il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese e si produce solo quando è “omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163” ovvero se manca l'esposizione dei fatti “costituenti le ragioni della domanda”, il che presuppone una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale. Occorre, difatti, tener conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda (Cass. civ. n. 11751/2013).
Orbene, nell'ipotesi che ci occupa non è ravvisabile il dedotto vizio, poiché l'attore ha compiutamente argomentato, sia in fatto che in diritto, le ragioni alla base della domanda, come comprovato del resto dalle difese formulate dal convenuto costituito e, in ogni caso, la domanda è stata precisata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice.
§6. Dev'essere parimenti disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita.
Dagli atti di causa emerge, infatti, che l'invito alla negoziazione assistita Part è stato recapitato alla Società Assicurativa (a mezzo pec) il 29.06.2018
e al presso la sede territoriale provinciale il Controparte_1
8 30.06.2018. Pertanto, rispetto a questi soggetti è stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda.
Con riferimento poi al danneggiante, dall'analisi degli atti di causa emerge che l'attore ha provveduto ad inviare soltanto una lettera di messa in mora, a mezzo raccomandata A/R, spedita in data 21.06.2019 e ricevuta in data 24.06.2019.
Avendo però l'attore già sperimentato vanamente il procedimento di negoziazione assistita sulla sua domanda, non si è ritenuto necessario assegnare termine per provvedere nuovamente alla negoziazione nei confronti di tutte le parti del giudizio, in quanto il suo esperimento non avrebbe potuto comunque sortire l'effetto di chiudere il procedimento in corso.
In altre parole, essendo ormai venuto meno lo scopo compositivo della lite e deflattivo del contenzioso giudiziario, si è privilegiato l'interesse al celere e sollecito esaurimento della fase processuale.
§7. Non è meritevole di accoglimento neppure l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Sul punto, giova rilevare che, secondo la giurisprudenza della S.C., la legitimatio ad causam, attiva e passiva, si fonda sulla mera allegazione contenuta nella domanda giudiziale, afferendo, invece, al merito della causa l'accertamento, in concreto, della effettiva titolarità - dal lato attivo e passivo - del rapporto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. un., n.
2951/2016; Cass. civ. n. 11744/2018; Cass. civ. n. 17237/2024).
Orbene, in applicazione di siffatte coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che, nell'ipotesi che ci occupa, non si pone un problema di difetto di legittimazione passiva del Controparte_9
(al quale risultava affiliata l con
[...] Controparte_5
9 cui al tempo del sinistro era tesserato , posto che l'attore ha P_
dettagliatamente allegato (v. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.):
a) che ha citato in giudizio tale ente, in qualità di soggetto obbligato ex lege (art. 51 legge 27 dicembre 2002, n. 289) alla stipulazione di polizza assicurativa obbligatoria per conto e nell'interesse dei singoli atleti tesserati con l'ASD affiliata (tra cui il danneggiante ); P_
b) che l'art. 51 l. 289/2002 dispone che “Sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente”;
c) che nella specie il sinistro si è verificato in una delle giornate di allenamento previste prima dell'inizio del Campionato Provinciale
Libertas, come da calendario ufficiale pubblicato sul sito del
[...]
Controparte_1
Pertanto, sulla scorta della prospettazione contenuta nella domanda giudiziale, il dedotto “difetto di legittimazione passiva”, come tale, non è ravvisabile.
§8. È, viceversa, riscontrabile l'assenza di titolarità passiva del Centro convenuto, come pure dal medesimo eccepito.
Si è appena detto che ha agito in giudizio nei confronti del Parte_2
quale ente di Controparte_1
promozione sportiva (EPS) obbligato alla stipulazione di polizza assicurativa obbligatoria ai sensi dell'art. 51 della legge n. 289/2002 e dei successivi provvedimenti modificativi ed applicativi (tra cui rientra il
10 D.P.C.M. 03.11.2010, n. 296), che prescrivono l'obbligo per gli sportivi dilettanti di assicurarsi per gli infortuni derivanti dalla attività sportiva.
Tale obbligo, come si legge nella comparsa di costituzione e risposta, viene assolto per il tramite degli enti sportivi (compresi gli Enti di
Promozione Sportiva) che, pertanto, stipulano le polizze indennitarie per conto dei tesserati, in forza delle quali questi ultimi, in qualità di assicurati, possono conseguire un indennizzo (secondo le condizioni di polizza) in caso di infortunio. Contr L ha, cioè, un obbligo di stipulare l'assicurazione per conto dei tesserati, che diventano i destinatari diretti della polizza.
Ne consegue che, assolto tale obbligo, può ravvisarsi una responsabilità dell'Ente soltanto in ipotesi di: 1) mancata Controparte_9
stipulazione della copertura assicurativa;
2) evento organizzato dallo stesso ente di promozione.
Ora, nel caso in esame il ha stipulato l'assicurazione con la CP_10
Compagnia Controparte_4
, peraltro prevedendo come copertura integrativa, rispetto a quella
[...]
obbligatoria, per alcune discipline sportive, tra cui il ciclismo, quella RC in favore di terzi, che viene in rilievo nella specie (poiché si discute di un infortunio non subito dall'assicurato, bensì dallo stesso cagionato ad un terzo).
Ne consegue che il terzo danneggiato (al pari, del resto, dell'assicurato) non ha alcuna azione diretta nei confronti del convenuto, né nei CP_1
confronti della compagnia di assicurazioni.
Era, dunque, semmai il a dover agire nei confronti dell' P_ [...]
Controparte_4
ricorrendone i presupposti, per essere dalla stessa garantito e manlevato.
11 In ogni caso, resta fermo che l'attore non poteva far valere la responsabilità del non essendo quest'ultimo tenuto a rispondere del Pt_4
sinistro in forza del contratto assicurativo, come dimostra del resto la circostanza che al danneggiato è preclusa anche la possibilità di agire in via diretta contro l'assicuratore del danneggiante. Secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando
l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né
a titolo di responsabilità aquiliana” (v. Cass. civ. n. 5259/21).
Deve, allora, concludersi che la domanda risarcitoria avanzata dall'attore nei confronti del quale soggetto che ha Controparte_1
provveduto alla stipula del contratto di assicurazione, è infondata e va rigettata.
A ciò deve aggiungersi che nella fattispecie non risultano ravvisabili in capo al neppure dei Controparte_1
profili di responsabilità per culpa in vigilando. Ed invero è pacifico tra le parti (v. p. 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n.1 di parte attrice) che il sinistro si è verificato nel corso di un allenamento, che non è stato
12 organizzato direttamente dall'Ente di promozione sportiva, bensì dal Contr Presidente dell'ADS Cicli Pavone. Pertanto, non emergendo che l abbia svolto un'effettiva attività organizzativa e/o direttiva rispetto all'allenamento de quo, non può profilarsi neanche una responsabilità extracontrattuale.
Non può, infine, ipotizzarsi alcuna responsabilità dell
[...]
che, in applicazione del già menzionato orientamento CP_4
interpretativo, avrebbe dovuto essere chiamata in causa dal danneggiante.
§9. La domanda è, invece, meritevole di accoglimento nei confronti di
. P_
§9.1- In proposito, è bene sottolineare che trova applicazione l'art. 2054, comma 1, c.c., che opera allorquando sia il conducente di un veicolo ad arrecare danno a cose o persone dalla circolazione del veicolo, posto che le biciclette sono assimilate sotto tale versante agli altri veicoli che transitano nella strada (arg. ex Cass. n. 31702 del 2018).
Come è noto, tale disposizione introduce una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, che può superarla provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile (Cass. n. 524 del 2011).
E' infatti jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di
13 quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia per l'appunto tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché il conducente del veicolo si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. n. 4551 del 2017, ord., e Cass. n. 5819 del 2019, ord.).
Ad ogni modo, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dall'art. 2054, comma l, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana (Cass. n. 17985 del 2020, ord.), nel senso che, se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non è preclusa l'indagine da parte del giudice di merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito. Di conseguenza, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre a norma dell'art. 1227, comma l, c.c. con quella presunta del conducente del veicolo investitore (Cass. n. 10608 del 2010 e Cass. n. 1135 del 2015).
In altre parole, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma 1, c.c. pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa: ne discende che il giudice chiamato a valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella di un pedone investito deve: muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
accertare in concreto l'eventuale condotta del pedone;
ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone (Cass. n. 24472 del 2014).
14 È quindi compito del giudice di merito valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo presente che l'accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così come la dimostrazione della colpa di quest'ultimo non consente di ritenere pacifica l'assenza di colpa del conducente (Cass. n. 399 del 2013).
§9.2- In applicazione di tali coordinate, va rilevato che le risultanze della prova testimoniale sono le seguenti.
Il teste (indifferente) ha confermato la Testimone_1
dinamica del sinistro, dichiarando quanto segue: “… mi trovavo dietro la bicicletta che ha investito il pedone;
ho visto la dinamica dell'incidente; ho visto che il convenuto urtava con la ruota davanti il pedone e lo sbatteva per terra;
noi camminavamo a circa 35 Km orari e l'impatto tra la bici e il pedone è stato violento”.
Il teste (indifferente), a sua volta, ha riferito: Testimone_2
“sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto io facevo parte del gruppo di ciclisti che percorrevano la strada provinciale di Reggio direzione nord
– sud;
stavamo rientrando dall'allenamento; all'altezza della Chiesa di Sa
Leo si è verificato l'incidente per cui è causa;
preciso che il gruppo di cui faccio parte, al tempo si allenava tutte le domeniche non impegnate con le gare;
l'allenamento doveva durare almeno 5 ore di percorso;
quel giorno eravamo in ritardo ed essendo a fine allenamento, per anticipare i tempi di rientro a casa, abbiamo aumentato la velocità di marcia;
credo andassimo sopra i 30 Km orari […]. Io mi trovavo dietro il convenuto e ho visto che questo mentre si girava a parlare con , altro ciclista, Testimone_1
investiva con la bici un pedone, che non ha visto completamente;
il pedone
15 stava attraversando la strada;
noi abbiamo fermato i mezzi per soccorrerlo
e ho notato che l'attore era disteso per terra e sulle strisce pedonali”.
La dinamica del sinistro ha, dunque, trovato pieno riscontro probatorio nelle dichiarazioni dei testimoni (entrambi presenti sul luogo dell'incidente), da cui risulta la responsabilità del convenuto per le P_
lesioni riportate dallo Sgrò.
La Corte di cassazione ha, difatti, più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo (al quale è equiparato il conducente di un velocipede) è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, anche arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento (cfr., ex multis, Cass. n. 842 del 2020 e Cass. n.
3542 del 2013).
Né vi sono elementi per superare o ridimensionare la responsabilità del ciclista, non essendo stata fornita la prova dell'imprevedibilità della condotta del pedone, né la violazione di specifiche regole di condotta da parte dello stesso.
Oltretutto il sinistro è avvenuto in data 8.10.2017, alle ore 12,50 circa, e non risulta vi fosse alcun materiale ostacolo che potesse ridurre la visibilità.
Il ciclista, d'altronde, stando a quanto dichiarato dal teste , non si Tes_2
è accorto del pedone che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali perché si era girato a parlare con un altro ciclista.
Di conseguenza, l'attraversamento del pedone è solo occasione del sinistro ma non di per sé fonte di responsabilità o di limitazione dell'altrui responsabilità in quanto non vi è prova abbia avuto incidenza causale sull'evento dannoso (Cass. n. 8366 del 2010).
16 Sussiste pertanto il diritto dell'attore al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente oggetto di causa.
§9.3- Quanto, poi, alla prova dei danni e del nesso causale tra essi e l'incidente in controversia, si legge nella CTU medico-legale (redatta dalla dott.ssa. che lo , in seguito al sinistro, ha riportato una Testimone_3 Pt_2
“Frattura del soma di L3 e del peduncolo di destra con lombosciatalgia”.
Sulla base delle risultanze peritali, può allora affermarsi che i postumi permanenti, accertati dal C.T.U. all'esito di un'analisi approfondita e con motivazione esente da vizi logici od argomentativi, sono causalmente correlati al sinistro e che l'attore ha subito un danno biologico permanente
(DBP) pari al 7% del valore della sua persona.
Può riconoscersi, altresì, sulla base della documentazione clinica in atti, un danno biologico temporaneo (DBT) dal giorno 08.10.2017 alla stabilizzazione clinica (14.01.2018), composto da:
1) 30 gg. di DBT totale 100% (dal giorno 08.10.2017 al giorno
08.11.2017);
2) 32 gg. di DBT parziale al 75% (dal giorno 09.11.2017 al giorno 11.12.2017);
3) 20 gg. di DBT parziale al 50% (dal giorno 12.12.2017 al giorno 21.12.2017);
4) 14 gg. di DBT parziale al 25% (dal giorno 01.01.2018 al giorno 14.01.2018).
In relazione alla liquidazione del danno, trattandosi di lesioni cosiddette micropermanenti, può essere utilizzato, ai fini del calcolo della somma spettante a titolo risarcitorio, il D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 173 del 25/07/2024.
17 Per l'effetto, in base ai parametri indicati e considerata l'età dell'attore al momento del sinistro (28 anni), appare equo liquidare la somma complessiva, in valori attuali, di €15.193,87, di cui:
Danno biologico permanente € 11.465,17
Invalidità temporanea totale € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.325,76
Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 193,34
Totale danno biologico temporaneo € 3.728,70
Deve, quindi, concludersi che il danno subito, a seguito del sinistro, dall'odierno attore, che ha invocato il risarcimento del solo danno biologico, va quantificato nella somma già determinata all'attualità di
€15.193,87.
Sulla somma così liquidata sono dovuti gli interessi al tasso legale, che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (Cass., sez. un., n. 1712 del 1995; Cass. n. 21396 del 2014), al fine di evitare ingiuste locupletazioni in favore del danneggiato, non possono essere liquidati sulla somma rivalutata, ma vanno computati sulla somma devalutata all'epoca del fatto, ovvero all'8 ottobre 2017, e poi rivalutata anno per anno sino alla data della presente pronuncia. Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente
18 applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (cfr., in tal senso, Cass. n.
13470 del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
§10. Atteso l'esito del giudizio, in ordine alle spese processuali deve disporsi quanto segue: il convenuto dev'essere condannato P_
a pagare in favore dell'Erario (essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato) le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, ai valori medi);
l'attore dev'essere, invece, condannato al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del convenuto Controparte_1
(in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, sì
[...]
come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, ai valori medi); infine, rispetto all Controparte_3
, vittoriosa, nulla è dovuto, essendo la stessa
[...]
rimasta contumace (cfr. Cass. civ, n. 24750/2013: la condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto).
§11. Infine, nei rapporti tra le parti, le spese di CTU, sì come liquidate con decreto del 3 ottobre 2024, si pongono a carico del convenuto P_
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
19 a) in accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall'attore nei confronti del convenuto , condanna quest'ultimo al P_
pagamento, in favore di , della somma di €15.193,87, Parte_1
oltre interessi legali calcolati come in parte motiva;
b) rigetta la domanda risarcitoria nei confronti degli altri convenuti;
c) condanna al pagamento, in favore P_
dell , delle spese di lite, che liquida in complessivi €5.077,00 per Pt_5
compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
d) condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida Controparte_1
in complessivi €5.077,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
e) pone, in via definitiva, le spese di CTU a carico del convenuto P_
[...]
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 10 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2443/2022 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 10 marzo
2025, con assegnazione dei termini di rito per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra
(CF: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 13/06/1989, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria
Iaria,
attore
e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Valori, convenuto nonché
1 (C.F.: , nato il P_ C.F._2
20.08.1989 a Reggio Calabria, convenuto contumace
e
Controparte_3
(C.F.: ; P.IVA ) in persona del
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, alla Piazza
Vetra n. 17, terza chiamata in causa contumace avente per oggetto: “lesione personale”
Conclusioni delle parti
Come da ordinanza del 10 marzo 2025, in cui si dà atto che:
- il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni “riportandosi integralmente a tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito mediante
l'atto introduttivo del presente giudizio, tutti gli scritti difensivi (ivi comprese le note di trattazione scritta già depositate dal precedente procuratore del Signor , Avv. Laura Bellantoni) e i Parte_1
verbali di udienza”;
- il procuratore del ha così Controparte_1
precisato le conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Reggio
Calabria: - In via principale accertare e dichiarare la nullità assoluta, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda e del giudizio proposti dal Sig. per i motivi esposti nella Parte_2
comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo e così provvedere a respingerla;
- sempre in via principale e senza che ciò comporti rinuncia alla precedente eccezione, in ogni caso accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva/titolarità
2 del e l'insussistenza di Controparte_1
qualsivoglia titolo dedotto e/o deducibile in giudizio che lo obblighi a risarcire e/o a pagare somme a parte attrice e da cui possa derivarne una condanna a carico del Controparte_1
per i fatti di causa, e per l'effetto respingere siccome nulla, inammissibile e improcedibile ogni domanda svolta verso il predetto
Ente convenuto con estromissione di esso dal presente giudizio;
- comunque, rigettare ogni domanda svolta verso il
[...]
siccome generica, infondata in fatto e in Controparte_1
diritto, e del tutto sfornita di prova;
- in ogni caso, anche qualora venisse riconosciuto che il sinistro indicato in citazione come occorso al sig. abbia cagionato lesioni allo stesso, ovvero in Parte_2
ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di pagamento di somme per effetto delle lesioni così accertate, accertare e dichiarare in ogni caso la nullità e inammissibilità delle domande svolte verso la il , la carenza Controparte_1
di legittimazione passiva/titolarità e/o comunque l'estraneità del
rispetto al presente giudizio, Controparte_1
l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità e l'insussistenza di qualsivoglia titolo che obblighi il Controparte_1
a pagare somme a parte attrice a titolo di risarcimento e/o a
[...]
qualsivoglia titolo, respingendo siccome nulla, inammissibile e infondata ogni domanda verso l'Ente convenuto, accertando e dichiarando che la compagnia
[...]
, è l'unico soggetto tenuto a Controparte_4
corrispondere in solido con il Sig. somme quale P_
ristoro per le asserite lesioni derivanti dal sinistro, e per l'effetto
3 condannare esclusivamente quest'ultima a corrispondere a parte attrice le somme qualora e nella misura in cui dovessero essere riconosciute come dovute ai sensi, nei termini e per gli effetti di cui alla polizza di assicurazione, respinta ogni altra domanda e/o pretesa. Con vittoria, di spese, competenze ed onorari, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato Parte_2
in giudizio ed il al fine P_ Controparte_1
di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 8 ottobre 2017 alle ore 12.50 circa, quando lo stesso, che stava attraversando a piedi la SS 106 III Tratto di San Leo,
Pellaro, giunto all'altezza della Chiesa S. Maria Regina, nell'attraversare la carreggiata, al fine di raggiungere la propria autovettura, veniva investito da una bicicletta condotta da , alla presenza di altri ciclisti P_
(appartenenti al affiliata all'ente sportivo Controparte_5
, i quali si stavano allenando in gruppo, insieme al Controparte_1
danneggiante, sulla strada ove si è verificato il sinistro, con direzione di marcia nord-sud.
A sostegno delle proprie ragioni, l'istante ha assunto:
1- che è stato subito soccorso dal danneggiante e dal gruppo di ciclisti presenti sul posto;
2- che ha percepito nell'immediatezza dell'incidente dei forti dolori alla schiena e, vista la persistenza di tali dolori, la mattina seguente è stato accompagnato dai propri familiari presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Riuniti di Reggio Calabria, ove, in seguito
4 ad accertamenti, gli è stata diagnosticata una “Frattura completa e lievemente ingranata a carico del soma di L3”;
3- che il essendo tesserato con l , P_ Controparte_6
ha provveduto a denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa ad inviare il modello di Controparte_4
denuncia al Centro Nazionale Libertas il 30.10.2017;
4- che, successivamente, in data 30.11.2017, esso attore, per il tramite del proprio procuratore, ha inviato, mediante pec, lettera di messa in mora al danneggiante;
5- che l ha dato incarico alla Controparte_7
; Parte_3
6- che in data 20.06.2019 è stato formulato invito alla negoziazione assistita a quest'ultima Società mediante pec e, in assenza di riscontro, è stato instaurato un primo giudizio dinnanzi al
Giudice di Pace, il quale però ha dichiarato la propria incompetenza per valore;
7- che, essendo decorso il termine per la riassunzione, si è reso necessario procedere all'instaurazione del presente giudizio.
Ciò premesso, l'attore ha chiesto all'intestato Tribunale di “-accertare e conseguentemente dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. P_
in ordine alla causazione del sinistro de quo;
- per l'effetto
[...]
condannare al risarcimento in solido i convenuti ut supra in favore dell'attore al risarcimento del danno patito dell'importo complessivo di
Euro 16.620,00 o nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino all'effettivo ed integrale soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
5 §2. Instaurato il contradditorio, si è costituito in giudizio il
[...]
chiedendo: Controparte_1
“1. In via preliminare ed in rito ex art. 269 c.p.c. autorizzare ai sensi dell'art. 106 c.p.c. la chiamata in causa della
[...]
, in persona del Legale rapp.te Controparte_4
p.t., con sede in Milano, Via della Chiusa, 2 e differire la prima udienza di comparizioni al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c
2. In via principale accertare e dichiarare la nullità assoluta,
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda e del giudizio… e così provvedere a respingerla;
3. sempre in via principale e senza che ciò comporti rinuncia alla precedente eccezione, in ogni caso accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva/titolarità del Controparte_1
e l'insussistenza di qualsivoglia titolo dedotto e/o deducibile in
[...]
giudizio che lo obblighi a risarcire e/o a pagare somme a parte attrice e da cui possa derivarne una condanna a carico del Controparte_1
per i fatti di causa, e per l'effetto respingere siccome nulla,
[...]
inammissibile e improcedibile ogni domanda svolta verso il predetto Ente convenuto con estromissione di esso dal presente giudizio;
4. Comunque, rigettare ogni domanda svolta verso il Controparte_1
siccome generica, infondata in fatto e in diritto, e del tutto sfornita di
[...]
prova;
5. In ogni caso, anche qualora venisse riconosciuto che il sinistro indicato in citazione come occorso al sig. abbia cagionato Parte_2
lesioni allo stesso, ovvero in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di pagamento di somme per effetto delle lesioni così accertate,
6 accertare e dichiarare in ogni caso la nullità e inammissibilità delle C domande svolte verso la , la Controparte_1
carenza di legittimazione passiva/titolarità e/o comunque l'estraneità del
rispetto al presente giudizio, Controparte_1
l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità e l'insussistenza di qualsivoglia titolo che obblighi il Controparte_1
a pagare somme a parte attrice a titolo di risarcimento e/o a qualsivoglia titolo, respingendo siccome nulla, inammissibile e infondata ogni domanda verso l'Ente convenuto, accertando e dichiarando che la compagnia
[...]
, è l'unico Controparte_4
soggetto tenuto a corrispondere in solido con il Sig. P_
somme quale ristoro per le asserite lesioni derivanti dal sinistro, e per
l'effetto condannare esclusivamente quest'ultima a corrispondere a parte attrice le somme qualora e nella misura in cui dovessero essere riconosciute come dovute ai sensi, nei termini e per gli effetti di cui alla polizza di assicurazione, respinta ogni altra domanda e/o pretesa. Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre al rimborso delle spese generali all'IVA e al CAP”.
§3. Differita la prima udienza onde consentire la chiamata in causa della
Controparte_4 Controparte_4
, con ordinanza del 9 ottobre 2023, è stata dichiarata la
[...]
contumacia di e della terza chiamata. P_
§4. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, la prova per testi e l'espletamento di CTU medico-legale, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 10 marzo 2025, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
7 §5. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della domanda e della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. in relazione alla violazione del disposto di cui all'art. 163 n. 4 c.p.c.
Al riguardo è sufficiente rammentare che la nullità della citazione per genericità della domanda, comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c., risponde alla ratio di porre il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese e si produce solo quando è “omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163” ovvero se manca l'esposizione dei fatti “costituenti le ragioni della domanda”, il che presuppone una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale. Occorre, difatti, tener conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda (Cass. civ. n. 11751/2013).
Orbene, nell'ipotesi che ci occupa non è ravvisabile il dedotto vizio, poiché l'attore ha compiutamente argomentato, sia in fatto che in diritto, le ragioni alla base della domanda, come comprovato del resto dalle difese formulate dal convenuto costituito e, in ogni caso, la domanda è stata precisata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice.
§6. Dev'essere parimenti disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita.
Dagli atti di causa emerge, infatti, che l'invito alla negoziazione assistita Part è stato recapitato alla Società Assicurativa (a mezzo pec) il 29.06.2018
e al presso la sede territoriale provinciale il Controparte_1
8 30.06.2018. Pertanto, rispetto a questi soggetti è stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda.
Con riferimento poi al danneggiante, dall'analisi degli atti di causa emerge che l'attore ha provveduto ad inviare soltanto una lettera di messa in mora, a mezzo raccomandata A/R, spedita in data 21.06.2019 e ricevuta in data 24.06.2019.
Avendo però l'attore già sperimentato vanamente il procedimento di negoziazione assistita sulla sua domanda, non si è ritenuto necessario assegnare termine per provvedere nuovamente alla negoziazione nei confronti di tutte le parti del giudizio, in quanto il suo esperimento non avrebbe potuto comunque sortire l'effetto di chiudere il procedimento in corso.
In altre parole, essendo ormai venuto meno lo scopo compositivo della lite e deflattivo del contenzioso giudiziario, si è privilegiato l'interesse al celere e sollecito esaurimento della fase processuale.
§7. Non è meritevole di accoglimento neppure l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Sul punto, giova rilevare che, secondo la giurisprudenza della S.C., la legitimatio ad causam, attiva e passiva, si fonda sulla mera allegazione contenuta nella domanda giudiziale, afferendo, invece, al merito della causa l'accertamento, in concreto, della effettiva titolarità - dal lato attivo e passivo - del rapporto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. un., n.
2951/2016; Cass. civ. n. 11744/2018; Cass. civ. n. 17237/2024).
Orbene, in applicazione di siffatte coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che, nell'ipotesi che ci occupa, non si pone un problema di difetto di legittimazione passiva del Controparte_9
(al quale risultava affiliata l con
[...] Controparte_5
9 cui al tempo del sinistro era tesserato , posto che l'attore ha P_
dettagliatamente allegato (v. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.):
a) che ha citato in giudizio tale ente, in qualità di soggetto obbligato ex lege (art. 51 legge 27 dicembre 2002, n. 289) alla stipulazione di polizza assicurativa obbligatoria per conto e nell'interesse dei singoli atleti tesserati con l'ASD affiliata (tra cui il danneggiante ); P_
b) che l'art. 51 l. 289/2002 dispone che “Sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente”;
c) che nella specie il sinistro si è verificato in una delle giornate di allenamento previste prima dell'inizio del Campionato Provinciale
Libertas, come da calendario ufficiale pubblicato sul sito del
[...]
Controparte_1
Pertanto, sulla scorta della prospettazione contenuta nella domanda giudiziale, il dedotto “difetto di legittimazione passiva”, come tale, non è ravvisabile.
§8. È, viceversa, riscontrabile l'assenza di titolarità passiva del Centro convenuto, come pure dal medesimo eccepito.
Si è appena detto che ha agito in giudizio nei confronti del Parte_2
quale ente di Controparte_1
promozione sportiva (EPS) obbligato alla stipulazione di polizza assicurativa obbligatoria ai sensi dell'art. 51 della legge n. 289/2002 e dei successivi provvedimenti modificativi ed applicativi (tra cui rientra il
10 D.P.C.M. 03.11.2010, n. 296), che prescrivono l'obbligo per gli sportivi dilettanti di assicurarsi per gli infortuni derivanti dalla attività sportiva.
Tale obbligo, come si legge nella comparsa di costituzione e risposta, viene assolto per il tramite degli enti sportivi (compresi gli Enti di
Promozione Sportiva) che, pertanto, stipulano le polizze indennitarie per conto dei tesserati, in forza delle quali questi ultimi, in qualità di assicurati, possono conseguire un indennizzo (secondo le condizioni di polizza) in caso di infortunio. Contr L ha, cioè, un obbligo di stipulare l'assicurazione per conto dei tesserati, che diventano i destinatari diretti della polizza.
Ne consegue che, assolto tale obbligo, può ravvisarsi una responsabilità dell'Ente soltanto in ipotesi di: 1) mancata Controparte_9
stipulazione della copertura assicurativa;
2) evento organizzato dallo stesso ente di promozione.
Ora, nel caso in esame il ha stipulato l'assicurazione con la CP_10
Compagnia Controparte_4
, peraltro prevedendo come copertura integrativa, rispetto a quella
[...]
obbligatoria, per alcune discipline sportive, tra cui il ciclismo, quella RC in favore di terzi, che viene in rilievo nella specie (poiché si discute di un infortunio non subito dall'assicurato, bensì dallo stesso cagionato ad un terzo).
Ne consegue che il terzo danneggiato (al pari, del resto, dell'assicurato) non ha alcuna azione diretta nei confronti del convenuto, né nei CP_1
confronti della compagnia di assicurazioni.
Era, dunque, semmai il a dover agire nei confronti dell' P_ [...]
Controparte_4
ricorrendone i presupposti, per essere dalla stessa garantito e manlevato.
11 In ogni caso, resta fermo che l'attore non poteva far valere la responsabilità del non essendo quest'ultimo tenuto a rispondere del Pt_4
sinistro in forza del contratto assicurativo, come dimostra del resto la circostanza che al danneggiato è preclusa anche la possibilità di agire in via diretta contro l'assicuratore del danneggiante. Secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando
l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né
a titolo di responsabilità aquiliana” (v. Cass. civ. n. 5259/21).
Deve, allora, concludersi che la domanda risarcitoria avanzata dall'attore nei confronti del quale soggetto che ha Controparte_1
provveduto alla stipula del contratto di assicurazione, è infondata e va rigettata.
A ciò deve aggiungersi che nella fattispecie non risultano ravvisabili in capo al neppure dei Controparte_1
profili di responsabilità per culpa in vigilando. Ed invero è pacifico tra le parti (v. p. 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n.1 di parte attrice) che il sinistro si è verificato nel corso di un allenamento, che non è stato
12 organizzato direttamente dall'Ente di promozione sportiva, bensì dal Contr Presidente dell'ADS Cicli Pavone. Pertanto, non emergendo che l abbia svolto un'effettiva attività organizzativa e/o direttiva rispetto all'allenamento de quo, non può profilarsi neanche una responsabilità extracontrattuale.
Non può, infine, ipotizzarsi alcuna responsabilità dell
[...]
che, in applicazione del già menzionato orientamento CP_4
interpretativo, avrebbe dovuto essere chiamata in causa dal danneggiante.
§9. La domanda è, invece, meritevole di accoglimento nei confronti di
. P_
§9.1- In proposito, è bene sottolineare che trova applicazione l'art. 2054, comma 1, c.c., che opera allorquando sia il conducente di un veicolo ad arrecare danno a cose o persone dalla circolazione del veicolo, posto che le biciclette sono assimilate sotto tale versante agli altri veicoli che transitano nella strada (arg. ex Cass. n. 31702 del 2018).
Come è noto, tale disposizione introduce una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, che può superarla provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile (Cass. n. 524 del 2011).
E' infatti jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di
13 quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia per l'appunto tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché il conducente del veicolo si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. n. 4551 del 2017, ord., e Cass. n. 5819 del 2019, ord.).
Ad ogni modo, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dall'art. 2054, comma l, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana (Cass. n. 17985 del 2020, ord.), nel senso che, se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non è preclusa l'indagine da parte del giudice di merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito. Di conseguenza, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre a norma dell'art. 1227, comma l, c.c. con quella presunta del conducente del veicolo investitore (Cass. n. 10608 del 2010 e Cass. n. 1135 del 2015).
In altre parole, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma 1, c.c. pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa: ne discende che il giudice chiamato a valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella di un pedone investito deve: muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
accertare in concreto l'eventuale condotta del pedone;
ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone (Cass. n. 24472 del 2014).
14 È quindi compito del giudice di merito valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo presente che l'accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così come la dimostrazione della colpa di quest'ultimo non consente di ritenere pacifica l'assenza di colpa del conducente (Cass. n. 399 del 2013).
§9.2- In applicazione di tali coordinate, va rilevato che le risultanze della prova testimoniale sono le seguenti.
Il teste (indifferente) ha confermato la Testimone_1
dinamica del sinistro, dichiarando quanto segue: “… mi trovavo dietro la bicicletta che ha investito il pedone;
ho visto la dinamica dell'incidente; ho visto che il convenuto urtava con la ruota davanti il pedone e lo sbatteva per terra;
noi camminavamo a circa 35 Km orari e l'impatto tra la bici e il pedone è stato violento”.
Il teste (indifferente), a sua volta, ha riferito: Testimone_2
“sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto io facevo parte del gruppo di ciclisti che percorrevano la strada provinciale di Reggio direzione nord
– sud;
stavamo rientrando dall'allenamento; all'altezza della Chiesa di Sa
Leo si è verificato l'incidente per cui è causa;
preciso che il gruppo di cui faccio parte, al tempo si allenava tutte le domeniche non impegnate con le gare;
l'allenamento doveva durare almeno 5 ore di percorso;
quel giorno eravamo in ritardo ed essendo a fine allenamento, per anticipare i tempi di rientro a casa, abbiamo aumentato la velocità di marcia;
credo andassimo sopra i 30 Km orari […]. Io mi trovavo dietro il convenuto e ho visto che questo mentre si girava a parlare con , altro ciclista, Testimone_1
investiva con la bici un pedone, che non ha visto completamente;
il pedone
15 stava attraversando la strada;
noi abbiamo fermato i mezzi per soccorrerlo
e ho notato che l'attore era disteso per terra e sulle strisce pedonali”.
La dinamica del sinistro ha, dunque, trovato pieno riscontro probatorio nelle dichiarazioni dei testimoni (entrambi presenti sul luogo dell'incidente), da cui risulta la responsabilità del convenuto per le P_
lesioni riportate dallo Sgrò.
La Corte di cassazione ha, difatti, più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo (al quale è equiparato il conducente di un velocipede) è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, anche arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento (cfr., ex multis, Cass. n. 842 del 2020 e Cass. n.
3542 del 2013).
Né vi sono elementi per superare o ridimensionare la responsabilità del ciclista, non essendo stata fornita la prova dell'imprevedibilità della condotta del pedone, né la violazione di specifiche regole di condotta da parte dello stesso.
Oltretutto il sinistro è avvenuto in data 8.10.2017, alle ore 12,50 circa, e non risulta vi fosse alcun materiale ostacolo che potesse ridurre la visibilità.
Il ciclista, d'altronde, stando a quanto dichiarato dal teste , non si Tes_2
è accorto del pedone che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali perché si era girato a parlare con un altro ciclista.
Di conseguenza, l'attraversamento del pedone è solo occasione del sinistro ma non di per sé fonte di responsabilità o di limitazione dell'altrui responsabilità in quanto non vi è prova abbia avuto incidenza causale sull'evento dannoso (Cass. n. 8366 del 2010).
16 Sussiste pertanto il diritto dell'attore al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente oggetto di causa.
§9.3- Quanto, poi, alla prova dei danni e del nesso causale tra essi e l'incidente in controversia, si legge nella CTU medico-legale (redatta dalla dott.ssa. che lo , in seguito al sinistro, ha riportato una Testimone_3 Pt_2
“Frattura del soma di L3 e del peduncolo di destra con lombosciatalgia”.
Sulla base delle risultanze peritali, può allora affermarsi che i postumi permanenti, accertati dal C.T.U. all'esito di un'analisi approfondita e con motivazione esente da vizi logici od argomentativi, sono causalmente correlati al sinistro e che l'attore ha subito un danno biologico permanente
(DBP) pari al 7% del valore della sua persona.
Può riconoscersi, altresì, sulla base della documentazione clinica in atti, un danno biologico temporaneo (DBT) dal giorno 08.10.2017 alla stabilizzazione clinica (14.01.2018), composto da:
1) 30 gg. di DBT totale 100% (dal giorno 08.10.2017 al giorno
08.11.2017);
2) 32 gg. di DBT parziale al 75% (dal giorno 09.11.2017 al giorno 11.12.2017);
3) 20 gg. di DBT parziale al 50% (dal giorno 12.12.2017 al giorno 21.12.2017);
4) 14 gg. di DBT parziale al 25% (dal giorno 01.01.2018 al giorno 14.01.2018).
In relazione alla liquidazione del danno, trattandosi di lesioni cosiddette micropermanenti, può essere utilizzato, ai fini del calcolo della somma spettante a titolo risarcitorio, il D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 173 del 25/07/2024.
17 Per l'effetto, in base ai parametri indicati e considerata l'età dell'attore al momento del sinistro (28 anni), appare equo liquidare la somma complessiva, in valori attuali, di €15.193,87, di cui:
Danno biologico permanente € 11.465,17
Invalidità temporanea totale € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.325,76
Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 193,34
Totale danno biologico temporaneo € 3.728,70
Deve, quindi, concludersi che il danno subito, a seguito del sinistro, dall'odierno attore, che ha invocato il risarcimento del solo danno biologico, va quantificato nella somma già determinata all'attualità di
€15.193,87.
Sulla somma così liquidata sono dovuti gli interessi al tasso legale, che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (Cass., sez. un., n. 1712 del 1995; Cass. n. 21396 del 2014), al fine di evitare ingiuste locupletazioni in favore del danneggiato, non possono essere liquidati sulla somma rivalutata, ma vanno computati sulla somma devalutata all'epoca del fatto, ovvero all'8 ottobre 2017, e poi rivalutata anno per anno sino alla data della presente pronuncia. Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente
18 applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (cfr., in tal senso, Cass. n.
13470 del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
§10. Atteso l'esito del giudizio, in ordine alle spese processuali deve disporsi quanto segue: il convenuto dev'essere condannato P_
a pagare in favore dell'Erario (essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato) le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, ai valori medi);
l'attore dev'essere, invece, condannato al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del convenuto Controparte_1
(in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, sì
[...]
come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, ai valori medi); infine, rispetto all Controparte_3
, vittoriosa, nulla è dovuto, essendo la stessa
[...]
rimasta contumace (cfr. Cass. civ, n. 24750/2013: la condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto).
§11. Infine, nei rapporti tra le parti, le spese di CTU, sì come liquidate con decreto del 3 ottobre 2024, si pongono a carico del convenuto P_
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
19 a) in accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall'attore nei confronti del convenuto , condanna quest'ultimo al P_
pagamento, in favore di , della somma di €15.193,87, Parte_1
oltre interessi legali calcolati come in parte motiva;
b) rigetta la domanda risarcitoria nei confronti degli altri convenuti;
c) condanna al pagamento, in favore P_
dell , delle spese di lite, che liquida in complessivi €5.077,00 per Pt_5
compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
d) condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida Controparte_1
in complessivi €5.077,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
e) pone, in via definitiva, le spese di CTU a carico del convenuto P_
[...]
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 10 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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