Sentenza 6 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/02/2019, n. 5819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5819 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US OS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/05/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio sulla qualificazione giuridica e sul trattamento sanzionatorio. udito il difensore il difensore presente si riporta ai motivi
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 15/5/2018 ha riformato, rideterminando la pena originariamente inflitta, la decisione con la quale, in data 15/5/2017, il Tribunale di Napoli-Nord aveva affermato la responsabilità penate di TI US in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto e ceduto ad altre persone sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di 13 grammi a fronte di un corrispettivo di euro 65. In Aversa il 24/10/2017. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire integralmente la sentenza di primo grado, respingendo con generiche argomentazioni la tesi difensiva e formulando ipotetiche congetture.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata collocazione della condotta contestata entro la meno grave fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90, rilevando come, anche in questo caso, la sentenza di appello risulterebbe completamente appiattita su quella di primo grado e fondata esclusivamente sul critico recepimento delle dichiarazioni dell'acquirente dello stupefacente. Viene inoltre indicato come evidente sintomo di contraddittorietà della motivazione il fatto che i giudici del gravame, pur negando la sussistenza dell'ipotesi lieve, hanno comunque rideterminato la pena in ragione del modesto quantitativo di stupefacente rinvenuto.
4. Con un terzo motivo di ricorso si denuncia, ancora una volta, il vizio di motivazione riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, effettuato dai giudici dell'appello limitandosi ad un generico richiamo alla gravità della condotta ed al comportamento processuale. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che lo stesso è connotato da estrema genericità, in quanto si risolve in censure del tutto vaghe, le quali non si confrontano minimamente con quanto evidenziato nella sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione dei fatti. Tal evenienza sarebbe, di per sé, sufficiente per affermare la inammissibilità del motivo di impugnazione in esame, ma la infondatezza delle censure risulta comunque rilevabile dalla puntuale ricostruzione degli accadimenti effettuata dai giudici del gravame, i quali, peraltro, hanno dato esplicitamente atto del fatto che la cessione degli stupefacenti era awenuta sotto la diretta percezione del personale di polizia giudiziaria, il quale aveva poi provveduto a fermare le persone coinvolte e perquisire l'abitazione dell'imputato ove era stato rinvenuto altro stupefacente. La sentenza impugnata ha preso anche in considerazione la versione dei fatti fornita dall'imputato, dando conto della sua inverosimiglianza: costui aveva affermato di essere lui l'acquirente dello stupefacente, accusando il compratore di essere lo spacciatore ed aveva dichiarato di far uso di hashish, mentre nell'abitazione era stata rinvenuta marijuana. Il vizio motivazionale denunciato risulta, pertanto, del tutto insussistente.
3. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso. Si è osservato, in passato, che l'attenuante di cui al quinto comma dell'articolo 73 d.P.R. 309\90 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/6/2010, PG. in proc. Rico, Rv. 247911; conf. Sez. 6, n. 39977 del 19/9/2013, Tayb, Rv. 256610; Sez. 4, n. 6732 del 22/12/2011 (dep. 2012), PG. in proc. Sabatino, Rv. 251942; Sez. 4, n. 43399 del 12/11/2010, Serrapede, Rv. 248947). Si è pervenuti a conclusioni analoghe anche dopo le modifiche normative intervenute ad opera dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10, che hanno trasformato la fattispecie circostanziale di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309\90 in ipotesi autonoma di reato (Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263651; Sez. 3, n. 27064 del 19/3/2014, PG. in proc. Fontana, Rv. 259664). Si è ulteriormente precisato che l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90 non può ritenersi incompatibile con una attività di spaccio continuativa e non occasionale, ciò desumendosi dal contenuto dell'art. 74, comma 6 del medesimo d.P.R., che si riferisce all'associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, consentendo così di ritenere lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (in termini, Sez. 6, n. 39374 del 3/7/2017, El Batouchi, Rv. 270849. Conf. Sez. F, n. 39844 del 13/8/2015, Bannour e altri, Rv. 264678; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tropeano e altri, Rv. 268171; Sez. 3, n. 14017 del 20/2/2018, Caltabiano, Rv. 272706). Ma anche in un tale contesto il giudizio deve riguardare comunque la condotta nel suo complesso, sicché la lieve entità, pur in presenza di un'attività organizzata e seriale, potrà riconoscersi solo quando abbia quale conseguenza una minima offesa del bene giuridico protetto dalla norma, che attiene al rischio di diffusività dello stupefacente (in questo senso, Sez. 6, n. 14882 del 25/01/2017, Fonzo e altri, Rv. 269457, in motivazione, richiamata da Sez. 6, n. 39374/2017, cit.). Nell'ambito di tale globale giudizio risulta pertanto evidente, come pure si è precisato, che la lieve entità non può essere ritenuta quando, pur in presenza di cessioni di modica quantità o in quantità non accertata, tale condotta sia indicativa di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività • della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio, che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva ( Sez. 3, n. 6871 del 8/7/2016 (dep. 2017), Bandera e altri, Rv. 269149. Conf. Sez. 4, n. 40720 del 26/4/2017, Nafia e altri, Rv. 270767).Nel caso di specie, come inequivocabilmente affermato dalla Corte di appello, la lieve entità è stata esclusa considerando che l'imputato svolgeva attività di spaccio organizzata, seppure in forma definita "embrionale", valorizzando il fatto che l'acquirente dello stupefacente, dichiarando di essersi più volte rivolto all'imputato per procurarselo, aveva sostanzialmente dimostrato che questi era il suo fornitore abituale. Si tratta, inoltre, non di mere deduzioni, bensì di un apprezzamento operato sulla base di risultanze dibattimentali che la Corte del merito ha valutato senza cedimento logico o manifesta contraddizione, come tale non potendosi ritenere il ridimensionamento della pena in relazione alla quantità, ritenuta modesta, dello stupefacente sequestrato, poiché, come si è detto, ciò che è stato ritenuto determinante, ai fini dell'esclusione della sussistenza della meno grave ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309\90, non è tanto il dato ponderale, quanto, piuttosto, l'insussistenza della minima offensività della condotta, caratterizzata da una pur rudimentale organizzazione atta ad assicurare l'approvvigionamento dello stupefacente agli assuntori.
4. Parimenti infondato risulta, infine, il terzo motivo di ricorso, poiché anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche è basato su adeguata motivazione, avendo la Corte territoriale valorizzato, oltre al comportamento processuale, sopratutto la gravità della condotta in ragione dell'accertamento di una stabile attività di spaccio nella zona da parte dell'imputato. Va a tale proposito ricordato che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 ; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; Sez. 6, Sentenza n. 7707 del 4/12/2003 (dep. 2004), Anaclerio, Rv. 229768). Quanto al comportamento processuale, che i giudici del gravame hanno criticato per avere l'imputato negato l'evidenza dei fatti, ai quali avevano assistito gli ufficiali di polizia giudiziaria poi intervenuti, si è invece osservato che il pieno esercizio del diritto di difesa, se faculta l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito (Sez. U, n. 36258 del 24/5/2012, PG. e Biondi, Rv. 253152).
5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.