Articolo 1 della Legge 28 aprile 2004, n. 131
Articolo 2
Versione
26 maggio 2004
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001.
Entrata in vigore il 26 maggio 2004
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