CA
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/05/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3313/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte -Presidente rel.
Dott. Maria Grazia Federici - Consigliere
Dott. Antonio Corte - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3313/2024 r.g. promossa da
Avv. di Cuggiono, Via Confetteria, 21, 20012 - C.F. – in Parte_1 C.F._1
proprio, domicilio digitale pec Email_1
appellante contro
Avv. Omar Castagnacci (c.f. ), difeso in proprio nonché congiuntamen- C.F._2 te e disgiuntamente con l'avvocato Franca De Carlo (c.f. ), - domicilio C.F._3
digitale o Email_2 Email_3
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante:
Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- Annullare la sentenza appellata per i motivi esposti.
pagina 1 di 4 - Condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze nonché, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., danni da liquidarsi in separato giudizio.
L'appellato:
Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, voglia dichiarare inammissibile l'avverso gravame;
nel merito rigettare l'avversa impugnazio- ne perché infondata.
Condannare controparte alla refusione delle spese di lite del presente giudizio nei confronti de- gli scriventi difensori da liquidarsi anche ai sensi dell'art.96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione notificata il 28/5/2024, l'avv. proponeva opposizione, davanti Parte_1
al Tribunale di Milano, avverso l'atto di precetto con il quale l'avv. Omar Castagnacci gli ave- va intimato il pagamento della somma di € 1.312,00 (comprensiva di accessori) dovuta per spese processuali liquidate in suo favore, quale difensore antistatario dell' Controparte_1
, dalla Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, con la sentenza n. 416/2021
[...] pubblicata in data 4/5/2021, che aveva visto lo stesso avv. soccombente nell'opposizione Pt_1
proposta avverso una cartella di pagamento emessa per mancato pagamento di contributi pre- videnziali. L'opponente deduceva, come unico motivo di opposizione, che la notifica dell'atto di precetto non era stata preceduta dalla notifica del titolo in forma esecutiva. Deduceva, altre- sì, che il titolo non era mai stato provvisto di formula esecutiva e pertanto era inesistente.
2. Il Tribunale, all'esito di giudizio svoltosi nella resistenza del creditore opposto, con sen- tenza n. 9874/2024 del 14/11/2024 pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., rigettava l'opposizione sul rilievo che il convenuto aveva provato che il titolo era stato ritualmente noti- ficato a mezzo p.e.c. in data 13/4/2023 e di avere proceduto in virtù di copia autentica della sentenza ai sensi del D. Lgs. n. 149/2022, applicabile anche ai titoli formatisi anteriormente al- la novella legislativa.
3. Avverso tale sentenza l'avv. ha interposto appello affidato ad un unico motivo, con Pt_1
il quale deduce che all'udienza del 14/11/2024 l'Avv. Omar Castagnacci, che si difendeva in proprio, era stato sostituito dall'Avv. Silvia Reale sfornita di delega. L'appellante chiede, quin- di, che sia dichiarata la nullità della sentenza (in tesi) derivata dalla partecipazione all'udienza di difensore non munito di delega renderebbe nulla la sentenza.
pagina 2 di 4 4. L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibi- le perché proposto contro sentenza non impugnabile, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., perché con- clusiva di un giudizio da qualificarsi quale opposizione agli esecutivi ex art. 617 c.p.c. in quan- to relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto agli esecutivi. Deduce che, in ogni caso, l'appello è infondato nel merito in quanto, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche ver- bale.
5. All'odierna udienza, fissata per la decisione ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies
c.p.c., all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L'appello è inammissibile.
6.1 Come eccepito dall'appellato, infatti, il giudizio, avendo l'odierno appellante contestato esclusivamente la regolarità formale del precetto e del titolo esecutivo, deve essere qualificato come giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché la sentenza non è im- pugnabile (art. 618, 3° comma c.p.c.).
7. L'appello è comunque inammissibile anche per altra ragione.
7.1 Secondo il consolidato e condivisibile insegnamento del S.C., invero, l'impugnazione con cui l'appellante, come nel caso in esame, deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pro- nuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.
Al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di inte- resse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito (Cass. n. 32447/2024; Cass. n.
402/2019).
7.2 Nella fattispecie, l'appellante si è limitato a chiedere che sia dichiarata la nullità della sentenza per un preteso vizio di rito (peraltro insussistente, posto che, ai sensi dell'art. 14 l. n.
247/2014, gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato con incarico verbale: v. Cass.
n. 57832/2018) senza dedurre questioni di merito: l'appello, alla luce del sopra richiamato in- segnamento, è dunque inammissibile anche sotto tale profilo.
8. Le spese del grado, liquidate in dispositivo con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi di istruttoria/trattazione e decisione in considerazione pagina 3 di 4 del mancato espletamento di istruttoria e della decisione in forma semplificata, seguono la soc- combenza.
9. La manifesta inammissibilità dell'appello evidenzia una colpa grave - sotto il profilo del- la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza del gravame - che si risolve in un abuso della potestas agendi. L'appellante deve pertanto esse- re condannata, ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c., a pagare alla controparte la somma equita- tivamente determinata in € 1.000,00 (metà circa delle spese di lite) nonché al pagamento della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
10. Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tri- Parte_1
bunale di Milano n. 9874/2024 del 14/11/2024 così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado le spese del grado, che liquida in € 1.994,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie
(15%) iva e cpa;
c) condanna l'appellante, ai sensi dell'art. 93, 3° comma c.p.c., al pagamento in favore dell'appellato, della somma di € 1.000,00, nonché al pagamento della somma di €
500,00 in favore della cassa delle ammende;
d) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 6 maggio 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte -Presidente rel.
Dott. Maria Grazia Federici - Consigliere
Dott. Antonio Corte - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3313/2024 r.g. promossa da
Avv. di Cuggiono, Via Confetteria, 21, 20012 - C.F. – in Parte_1 C.F._1
proprio, domicilio digitale pec Email_1
appellante contro
Avv. Omar Castagnacci (c.f. ), difeso in proprio nonché congiuntamen- C.F._2 te e disgiuntamente con l'avvocato Franca De Carlo (c.f. ), - domicilio C.F._3
digitale o Email_2 Email_3
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante:
Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- Annullare la sentenza appellata per i motivi esposti.
pagina 1 di 4 - Condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze nonché, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., danni da liquidarsi in separato giudizio.
L'appellato:
Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, voglia dichiarare inammissibile l'avverso gravame;
nel merito rigettare l'avversa impugnazio- ne perché infondata.
Condannare controparte alla refusione delle spese di lite del presente giudizio nei confronti de- gli scriventi difensori da liquidarsi anche ai sensi dell'art.96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione notificata il 28/5/2024, l'avv. proponeva opposizione, davanti Parte_1
al Tribunale di Milano, avverso l'atto di precetto con il quale l'avv. Omar Castagnacci gli ave- va intimato il pagamento della somma di € 1.312,00 (comprensiva di accessori) dovuta per spese processuali liquidate in suo favore, quale difensore antistatario dell' Controparte_1
, dalla Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, con la sentenza n. 416/2021
[...] pubblicata in data 4/5/2021, che aveva visto lo stesso avv. soccombente nell'opposizione Pt_1
proposta avverso una cartella di pagamento emessa per mancato pagamento di contributi pre- videnziali. L'opponente deduceva, come unico motivo di opposizione, che la notifica dell'atto di precetto non era stata preceduta dalla notifica del titolo in forma esecutiva. Deduceva, altre- sì, che il titolo non era mai stato provvisto di formula esecutiva e pertanto era inesistente.
2. Il Tribunale, all'esito di giudizio svoltosi nella resistenza del creditore opposto, con sen- tenza n. 9874/2024 del 14/11/2024 pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., rigettava l'opposizione sul rilievo che il convenuto aveva provato che il titolo era stato ritualmente noti- ficato a mezzo p.e.c. in data 13/4/2023 e di avere proceduto in virtù di copia autentica della sentenza ai sensi del D. Lgs. n. 149/2022, applicabile anche ai titoli formatisi anteriormente al- la novella legislativa.
3. Avverso tale sentenza l'avv. ha interposto appello affidato ad un unico motivo, con Pt_1
il quale deduce che all'udienza del 14/11/2024 l'Avv. Omar Castagnacci, che si difendeva in proprio, era stato sostituito dall'Avv. Silvia Reale sfornita di delega. L'appellante chiede, quin- di, che sia dichiarata la nullità della sentenza (in tesi) derivata dalla partecipazione all'udienza di difensore non munito di delega renderebbe nulla la sentenza.
pagina 2 di 4 4. L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibi- le perché proposto contro sentenza non impugnabile, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., perché con- clusiva di un giudizio da qualificarsi quale opposizione agli esecutivi ex art. 617 c.p.c. in quan- to relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto agli esecutivi. Deduce che, in ogni caso, l'appello è infondato nel merito in quanto, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche ver- bale.
5. All'odierna udienza, fissata per la decisione ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies
c.p.c., all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L'appello è inammissibile.
6.1 Come eccepito dall'appellato, infatti, il giudizio, avendo l'odierno appellante contestato esclusivamente la regolarità formale del precetto e del titolo esecutivo, deve essere qualificato come giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché la sentenza non è im- pugnabile (art. 618, 3° comma c.p.c.).
7. L'appello è comunque inammissibile anche per altra ragione.
7.1 Secondo il consolidato e condivisibile insegnamento del S.C., invero, l'impugnazione con cui l'appellante, come nel caso in esame, deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pro- nuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.
Al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di inte- resse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito (Cass. n. 32447/2024; Cass. n.
402/2019).
7.2 Nella fattispecie, l'appellante si è limitato a chiedere che sia dichiarata la nullità della sentenza per un preteso vizio di rito (peraltro insussistente, posto che, ai sensi dell'art. 14 l. n.
247/2014, gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato con incarico verbale: v. Cass.
n. 57832/2018) senza dedurre questioni di merito: l'appello, alla luce del sopra richiamato in- segnamento, è dunque inammissibile anche sotto tale profilo.
8. Le spese del grado, liquidate in dispositivo con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi di istruttoria/trattazione e decisione in considerazione pagina 3 di 4 del mancato espletamento di istruttoria e della decisione in forma semplificata, seguono la soc- combenza.
9. La manifesta inammissibilità dell'appello evidenzia una colpa grave - sotto il profilo del- la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza del gravame - che si risolve in un abuso della potestas agendi. L'appellante deve pertanto esse- re condannata, ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c., a pagare alla controparte la somma equita- tivamente determinata in € 1.000,00 (metà circa delle spese di lite) nonché al pagamento della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
10. Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tri- Parte_1
bunale di Milano n. 9874/2024 del 14/11/2024 così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado le spese del grado, che liquida in € 1.994,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie
(15%) iva e cpa;
c) condanna l'appellante, ai sensi dell'art. 93, 3° comma c.p.c., al pagamento in favore dell'appellato, della somma di € 1.000,00, nonché al pagamento della somma di €
500,00 in favore della cassa delle ammende;
d) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 6 maggio 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 4 di 4