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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 641/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ELISABETTA ANGELERI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. ELISABETTA ANGELERI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
oggetto: separazione e divorzio congiunti ex art. 473bis 51 C.p.c..
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e
fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4) Assegnare la casa coniugale sita in Alessandria, Frazione Lobbi, Via Sale Mandrina n. 4, alla moglie (che ne è proprietaria);
5) Ciascun coniuge autorizza sin d'ora l'altro coniuge all'espatrio ed alla richiesta dei documenti validi per l'espatrio;
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto depositato il 27/03/2024 gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario in AS (AL) il giorno 25/07/1999 (trascritto nei registri di
Stato Civile del Comune al n. 3, parte 2, serie A, anno 1999); che dalla loro unione è nato il [...] il figlio maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente e non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
le parti addivenivano a separazione consensuale alle condizioni dalle stesse pattuite, con sentenza n.
132/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Alessandria in data 17/06/2024 in seno al presente procedimento;
con separata ordinanza in data 11/06/2024 il Presidente estensore rimetteva la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis 49 C.p.c. e nel rispetto dei termini di legge;
con note scritte depositate in data 03/02/2025 venivano rassegnate conclusioni congiunte, nelle quali i procuratori delle parti davano atto che i coniugi non intendevano riconciliarsi, chiedevano che l'udienza di comparizione fosse sostituita da note scritte e che venissero confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. pagina 2 di 4 In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 132/2024 in data
11/06/2024, pubblicata il 18/07/2024, e non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni proposte non sono in contrasto con norme imperative di legge, stante anche la presenza di un unico figlio maggiorenne ed economicamente indipendente.
Nel caso di specie, deve dunque essere pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e . Parte_1 CP_1
Le spese vanno compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in AS (AL) il giorno 25/07/1999 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 3, parte 2, serie A, anno
1999);
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 3, anno 1999, Parte 2, serie A).
ASSEGNA
La casa coniugale sita in Alessandria, frazione Lobbi, via Sale Mandrina 4, alla moglie (che ne è proprietaria).
PRENDE ATTO
degli ulteriori accordi tra le parti:
- che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
- che ciascun coniuge autorizza sin d'ora l'altro coniuge all'espatrio ed alla richiesta dei documenti validi per l'espatrio
- Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Alessandria, lì 12 marzo 2025
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 641/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ELISABETTA ANGELERI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. ELISABETTA ANGELERI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
oggetto: separazione e divorzio congiunti ex art. 473bis 51 C.p.c..
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e
fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4) Assegnare la casa coniugale sita in Alessandria, Frazione Lobbi, Via Sale Mandrina n. 4, alla moglie (che ne è proprietaria);
5) Ciascun coniuge autorizza sin d'ora l'altro coniuge all'espatrio ed alla richiesta dei documenti validi per l'espatrio;
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto depositato il 27/03/2024 gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario in AS (AL) il giorno 25/07/1999 (trascritto nei registri di
Stato Civile del Comune al n. 3, parte 2, serie A, anno 1999); che dalla loro unione è nato il [...] il figlio maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente e non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
le parti addivenivano a separazione consensuale alle condizioni dalle stesse pattuite, con sentenza n.
132/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Alessandria in data 17/06/2024 in seno al presente procedimento;
con separata ordinanza in data 11/06/2024 il Presidente estensore rimetteva la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis 49 C.p.c. e nel rispetto dei termini di legge;
con note scritte depositate in data 03/02/2025 venivano rassegnate conclusioni congiunte, nelle quali i procuratori delle parti davano atto che i coniugi non intendevano riconciliarsi, chiedevano che l'udienza di comparizione fosse sostituita da note scritte e che venissero confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. pagina 2 di 4 In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 132/2024 in data
11/06/2024, pubblicata il 18/07/2024, e non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni proposte non sono in contrasto con norme imperative di legge, stante anche la presenza di un unico figlio maggiorenne ed economicamente indipendente.
Nel caso di specie, deve dunque essere pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e . Parte_1 CP_1
Le spese vanno compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in AS (AL) il giorno 25/07/1999 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 3, parte 2, serie A, anno
1999);
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 3, anno 1999, Parte 2, serie A).
ASSEGNA
La casa coniugale sita in Alessandria, frazione Lobbi, via Sale Mandrina 4, alla moglie (che ne è proprietaria).
PRENDE ATTO
degli ulteriori accordi tra le parti:
- che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
- che ciascun coniuge autorizza sin d'ora l'altro coniuge all'espatrio ed alla richiesta dei documenti validi per l'espatrio
- Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Alessandria, lì 12 marzo 2025
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
pagina 4 di 4