Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/06/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia ST Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 709/2025 V.G. avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli di genitori non coniugati promossa con ricorso congiunto in data 10.04.2025 da: (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...] e (c.f. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Graziano e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto il presente giudizio in data 10.04.2025 con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia Per_1 in data 27.12.2012, regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
di aver deciso – essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione di una vita di coppia – di cessare la loro convivenza;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata;
di avere concordato le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento nell'interesse della figlia : Per_1
“A) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre IG.ra . Parte_1 Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La IG.ra avrà la facoltà ove lo ritenga opportuno di trasferire altrove la Parte_1 propria residenza e quella del figlio purchè ciò non limiti il diritto di visita del padre. Persona_2
In caso di trasferimento della residenza la IG.ra sarà tenuta a darne notizia Parte_1 al IG. con congruo preavviso. Parte_2
B) i periodi di visita, frequentazione, festività natalizie, pasquali, vacanze estive del minore
[...] con entrambi i genitori, considerato che non vi è alcun contrasto tra i IGnori Per_2 Parte_1
e sono concordati di volta in volta secondo le esigenze e volontà
[...] Parte_2 preminenti del figlio tenendo conto dei suoi impegni di studio e sociali. Persona_2 C) in ordine alle vacanze estive i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio nonché le date di partenza e ritorno.
D) il IG. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il Parte_2 mantenimento ordinario del figlio, la somma pari ad Euro 200 da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il suindicato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario su conto corrente bancario intestato alla IG.ra entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare. Parte_1
-spese che attengono al mantenimento ordinario, cioè spese caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, da individuarsi in un'ottica di prevenzione di continue richieste di rimborso al coobbligato e quindi di possibili conflitti.
Nel mantenimento ordinario a mero titolo esemplificativo e non esaustivo devono ricomprendersi: le spese per vitto, contributo utenze domestiche, abbigliamento di media qualità, materiale scolastico di cancelleria di uso corrente che si renda necessario nel corso dell'anno, eventuale mensa scolastica, medicinali da banco che comportino esborsi mensili non superiori ad € 15.00, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese di trasporto urbano diverso da abbonamento al trasporto pubblico per esigenze scolastiche , spese per la cura ordinaria di animali domestici di affezione già presenti al momento della cessazione dell'unione familiare.
Nella quantificazione del contributo al mantenimento ordinario si terrà conto anche degli eventuali canoni di locazione e/o rate di mutuo sostenuti dal genitore che vive con la prole, sempre comparato con le condizioni economiche dell'obbligato.
Spese straordinarie, cioè, in linea di principio, le spese dipendenti da eventi imprevisti ed imprevedibili o da situazioni, scelte e fatti di carattere eccezionale ovvero periodiche o saltuarie ma non fìsse; le spese che, in relazione alle possibilità economiche delle parti, si rivelino particolarmente gravose. Tra queste devono distinguersi quelle che necessitano di consenso preventivo di entrambi i genitori (es. quelle connotate da requisiti di particolare gravosità o di voluttuarietà), e quelle che devono essere obbligatoriamente rimborsate al genitore che le ha sostenute perché riconducibili a scelte fatte di comune accordo, ovvero connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la concertazione, ovvero ancora le spese alle quali comunque i genitori non potrebbero sottrarsi.
Non necessitano del preventivo accordo quelle spese straordinarie nell'interesse dei figli già concordate tra i genitori anteriormente all'interruzione della coesione familiare e dettagliatamente specificate dalle parti nei rispettivi atti, a condizione che si tratti di spesa ancora sostenibile, salvo successivi ed ulteriori accordi tra gli stessi.
Più in particolare, sempre a mero titolo di esemplificazione, le spese straordinarie, da documentare in ogni caso, devono quindi essere così ripartite: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche, trattamenti sanitari e terapie farmacologiche prescritti dal medico curante o da specialisti richiesti dal medico curante, e prodotti medicinali da banco per la quota mensile eccedente € 15.00; b) cure dentistiche, oculistiche e visite mediche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti sanitari prescritti dal medico curante e non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale o erogabili dal SSN ma in tempi non compatibili con le esigenze di cura;
d) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche o private (nel caso di impossibilità ad effettuarli in strutture pubbliche in tempi compatibili con le esigenze di cura); e) tickets sanitari in genere e più in generale spese sanitarie urgenti e indifferibili: f) protesi, presidi ortopedici e ausili medicosanitari (es. occhiali, scaipe ortopediche, trattamenti ortodontici) prescritti da medico curante o specialista, purché di media qualità e non necessitati da mere finalità estetiche;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private;
b) protesi e ausili medico-sanitari di significativo valore economico;
c) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante e non erogate da strutture pubbliche o convenzionate;
d) spese per interventi chirurgici, spese di degenza e trattamenti sanitari in genere presso strutture private che siano erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) farmaci omeopatici o farmaci particolari, non prescritti dal medico curante o da specialisti richiesti dal medico curante;
0 visite specialistiche in genere, cicli di psicoterapia e logopedia non erogati dal servizio pubblico. spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, spese per iscrizione, per assicurazione scolastica e per eventuali rette richieste per la frequenza di asili nido, scuola dell'infanzia, scuole di primo e secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico, computer e tablet dotati di connessione ad Internet, se richiesti dalla scuola anche nel corso dell'anno scolastico;
c) uscite didattiche e gite scolastiche senza il pernottamento, che comportino esborsi non superiori ad € 40,00; d) spese per pre-scuola e dopo scuola (anche quando la necessità sorge a seguito della cessazione della convivenza genitoriale ed a fronte dell'impossibilità/indisponibilità da parte dell'altro genitore); e) abbonamenti a mezzi pubblici urbani o extraurbani per raggiungere gli istituti scolastici frequentati;
f) specifiche attrezzature richieste dalle scuole per lo svolgimento di attività didattiche ordinarie, nonché per abbigliamento sportivo;
g) tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici, fino all'ultimo anno della durata legale del corso ed a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e relative spese per la frequenza di istituti scolastici privati ovvero di università private (tranne che la scelta dell'istituto sia stata effettuata concordemente in costanza di convivenza e che l'esborso sia sostenibile alla luce della nuova situazione patrimoniale a seguito della cessazione della stessa); b) corsi di specializzazione;
c) spese per sistemazioni logistiche o abitative nella città sede della facoltà universitaria frequentata e relative utenze qualora trattasi di facoltà parimenti frequentabile in città diverse e che consentano la agevole frequentazione giornaliera dei corsi (tranne il caso in cui l'iscrizione presso la specifica sede universitaria sia concordata tra i genitori); d) spese per ripetizioni e/o lezioni private, corsi per l'apprendimento di lingue straniere e corsi di recupero;
e) gite scolastiche con pernottamento o viaggi studio all'estero; spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) Spese per utilizzo, per carburante e manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto acquistati previo preventivo accordo;
b) spese per attrezzature e materiali, ovvero spese di viaggio necessarie per la frequenza di corsi e discipline sportive, ludiche, artistiche e ricreative in genere che siano state previamente concordate;
c) spese di baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, a condizione che si tratti di spesa ancora sostenibile;
d) campus estivi (se necessari per documentati motivi di lavoro di entrambi i genitori e che comportino esborsi non superiori ad € 100.00 a settimana); e) spese per conseguimento della patente di guida B. spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (ivi compresi motocicli, minicar); b) spese di iscrizione e rette di frequenza di corsi e discipline sportive, ludiche, artistiche e ricreative in genere, campus estivi (salvo l'ipotesi di cui al punto d) del paragrafo "spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo "), centri ricreativi: c) spese per viaggi e vacanze, se non accompagnati dai genitori;
d) spese per acquisto computer, Ipad, con connessione Internet, (salvo l'ipotesi di cui al punto b) del paragrafo "spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo "), telefonini,, ecc..; e) spese per eventi e festeggiamenti riguardanti i figli (battesimi, prime comunioni, compleanni ecc.); 0 spese per attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento di eventuale attività sportiva agonistica, non previamente concordata tra i genitori;
g) spese di baby sitter, salvo l'ipotesi di cui al punto c) del paragrafo "spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo ";
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, così come la mera negazione sarà ugualmente intesa come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie e che ha esibito e consegnato idonea documentazione indicativamente entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. G) gli assegni familiari sono corrisposti alla IGnora , quale genitore ove Parte_1 abita la minore e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di Persona_2 mantenimento;
H) le detrazioni fiscali e deduzioni a fini Irpef per il minore vanno a beneficio esclusivo Persona_2 del IG.
considerato che
attualmente svolge attività lavorativa e la IG.ra Parte_2 [...]
è disoccupata;
Parte_1
I) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. L) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
M) i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Spese legali compensate”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte. Nel termine assegnato (04.06.2025) è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento nell'interesse della figlia Per_1 nei suddetti termini.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne, possono pertanto essere omologate. Non si è proceduto all'ascolto della minore in quanto ritenuto superfluo in ragione dell'età e dell'accordo tra i genitori. PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: omologa le condizioni concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità.
La Spezia, 05.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia ST