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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 484/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FABIANI FRANCO ( , C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PAGNI MARIA CRISTINA ( ), C.F._2 appellata
Conclusioni per «Voglia la Ecc.ma Corte di Appello Controparte_2 adita, in totale riforma della sentenza impugnata […] n. 1154/21 emessa, all'esito del contenzioso RG. N. 719/19, dal Tribunale di Lucca, Sezione Unica Civile, GU dott. Giacomo Lucente, in data 31 dicembre 2021, pubblicata in pari data, Rep. N. 2943/21 del 31 dicembre 2021 e telematicamente notificata in data 11 febbraio 2022, così giudicare:
Nel merito:
In via principale:
1) accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della
Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, la non corretta applicazione della misura del tasso di interesse debitore e la illegittimità dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto CIV, CDF e CDIF e per spese di chiusura periodica del conto e dichiarato altresì il diritto all'accredito di interessi creditori al tasso convenzionale e ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 17.098,45
(come rilevato dal CTU a pag.11 della depositata perizia) o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
2) condannare la appellata ad accreditare sul conto corrente di cui è causa la somma di € 17.098,45 ovvero, nel caso in cui nelle more processuali il conto fosse stato estinto, a pagare alla appellante la medesima somma o, in entrambi
i casi, la maggiore o minor somma risultante a credito dell'appellante, in esito di istruttoria, per restituzione di somme alla correntista addebitate in conto per i titoli di cui sopra.
Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo, nel caso di condanna al pagamento per conto chiuso nelle more del giudizio.
In via incidentale:
pag. 2/14 1) rigettare l'appello incidentale formulato dalla appellata principale in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. ed in ogni caso infondato e non provato.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa (per entrambi i gradi di giudizio), comprensivi di oneri per la disposta consulenza tecnica
d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari»; per «Voglia la Corte d'Appello di Firenze adita, Controparte_1 rigettata ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, previa ogni più utile declaratoria, così GIUDICARE
– in via preliminare, accertare e dichiarare con ordinanza l'inammissibilità ex art. 342, primo comma, o 348-bis, primo comma, c.p.c. dell'appello promosso da , codice fiscale e partita IVA Parte_2
, in persona del suo Amministratore unico e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. per la riforma della sentenza n. Parte_3
1154/2021 pubblicata in data 31 dicembre 2021 dal Tribunale di Lucca, nella persona del Giudice dott. Giacomo Lucente, nel procedimento sub R.G.
719/2019, per le ragioni di cui in narrativa;
– in via principale, nel merito, rigettare l'impugnazione di
[...]
, codice fiscale e partita IVA , in persona Parte_2 P.IVA_1 del suo Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. Pt_3
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1154/2021
[...] pubblicata in data 31 dicembre 2021 dal Tribunale di Lucca, nella persona del
Giudice dott. Giacomo Lucente, nel procedimento sub R.G. 719/2019, per le ragioni di cui in narrativa;
pag. 3/14 – in via di appello incidentale condizionato, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello in via principale, accogliere le domande e le eccezioni come precisate da codice fiscale e numero di iscrizione Controparte_1 nel Registro delle Imprese di Torino partita IVA P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del suo legale rappresentate pro tempore, nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 29 marzo 2021 nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Lucca, sub. R.G. 719/2019, per i motivi di cui in narrativa;
– in ogni caso, con vittoria di compensi professionali, spese, C.P.A. e IVA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio».
Rilevato
Par (in prosieguo ) ha proposto appello Controparte_2 avverso la sentenza n. 1154 del 2021 del Tribunale di Lucca, con la quale sono state respinte le domande da essa svolta nei confronti di
[...]
(in prosieguo ) ed è stata condannata alla refusione Controparte_1 CP_1 delle spese di lite.
Par In particolare, aveva dedotto l'illegittimità di una serie di addebiti (per anatocismo, interessi ultralegali, c.m.s., c.i.v., c.d.f., c.d.i.f., spese di chiusura periodica del conto) e il mancato accredito degli interessi attivi in relazione al rapporto di conto corrente intercorso con Cassa di Risparmio di Pistoia e della
Lucchesia s.p.a. (poi ), chiedendone l'accertamento e la condanna della CP_1 banca al riaccredito delle relative somme.
Par Il Tribunale ha respinto le domande, ritenendo che non avesse assolto all'onere probatorio su di essa gravante, segnatamente non avendo prodotto gli estratti conto integrali e gli scalari per ogni trimestre, carenza che neppure l'espletata c.t.u. aveva potuto colmare, al contempo evidenziando, quanto all'anatocismo, l'adeguamento della banca alla delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 fin dall'inizio del rapporto, onde l'infondatezza della doglianza nel merito.
pag. 4/14 Il gravame è affidato al seguente unico motivo (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'appello):
1. «Primo ed unico motivo d'appello: Sull'assunto mancato adempimento probatorio in capo alla appellante».
Par
ha poi riproposto le domande svolte in primo grado (nei limiti di cui alle conclusioni rassegnate).
Si è costituita in giudizio , protestando l'inammissibilità e, CP_1 comunque, l'infondatezza dell'impugnazione e proponendo appello incidentale condizionato onde far valere la prescrizione già tempestivamente eccepita in primo grado.
All'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 16 gennaio, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata da , è infondata, avendo l'atto d'appello consentito di cogliere con CP_1 sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e a confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale.
Al riguardo si rammenta che «[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari pag. 5/14 forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass., sez. un., n.
36481 del 2022, in massima).
Per quanto si dirà affrontando l'unico motivo di gravame spiegato, si deve ritenere che l'atto d'impugnazione risponda ai crismi di ammissibilità tracciati dal citato principio giurisprudenziale.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis c.p.c.
è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non risultando il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
Par
2. Con il primo e unico motivo d'appello lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che la pretesa attorea non sia stata comprovata, in mancanza della produzione degli estratti conto integrali e degli scalari per ogni trimestre, da ciò facendo derivare l'impossibilità di rideterminare il dare-avere, presupposto per la promossa azione qualificata erroneamente come ripetitoria. Ciò a dispetto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe accertato quanto oggetto di domanda. Inoltre, sarebbe errata la valutazione d'infondatezza in ordine alla denunciata illegittimità dell'anatocismo praticato.
Il motivo è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
Par
2.1. Occorre anzitutto rilevare come , fin dall'atto di citazione in primo grado, abbia svolto una duplice domanda con riferimento al conto corrente in considerazione, pacificamente aperto, quantomeno al momento dell'instaurazione del giudizio: una di accertamento di una serie di illegittimi addebiti e del loro riverbero quantitativo sul conto;
l'altra di condanna al relativo riaccredito (ciò che viene ribadito anche nel presente grado d'appello,
pag. 6/14 alla stregua delle conclusioni riportate in epigrafe, sia pur calibrate sugli importi risultati dall'espletata c.t.u.).
La prima domanda, correlata alla sussistenza di addebiti illegittimi, è certamente ammissibile, atteso che il correntista può «naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso» (ex aliis, di recente, Cass. n. 4214 del 2024, in motivazione).
Quanto alla seconda, non è esatto, al lume della giurisprudenza di legittimità, affermare che la ripetizione, a cui la condanna al riaccredito pare doversi sostanzialmente ricondurre, sia senz'altro preclusa in ipotesi di conto ancora attivo, atteso che, come affermato dalla Corte regolatrice, «[i]n tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto
(c.d. “conto aperto”), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria» (Cass. n. 4214 del 2024, cit., in massima). Tale principio, tuttavia, ha ricevuto ulteriore precisazione a opera della medesima Corte, secondo cui, in tal caso, «il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime» (Cass. n. 13586 del 2024, in motivazione); ciò che, peraltro, è già oggetto della prima domanda, di riquantificazione del saldo.
In tal senso, il fatto che il conto sia ancora aperto non preclude la pronuncia.
2.2. Tanto premesso, non è condivisibile la conclusione del giudice di prime cure in merito al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante pag. 7/14 Par su per non aver essa prodotto gli estratti conto nella loro integralità e gli scalari per ogni trimestre.
In effetti, dalla disamina della documentazione in atti emerge come gli estratti conto trimestrali non siano completi, non comprendendo tutte le pagine che li componevano, difettando, segnatamente, quelle contenenti l'indicazione delle movimentazioni analitiche che hanno riguardato il conto, oltre agli scalari, così come rilevato dal c.t.u.
Ciò, tuttavia, non ha impedito all'ausiliare di «quantificare l'importo indebitamente applicato dalla banca per il periodo in esame considerato che in atti vi era documentazione sufficiente per esprimere con precisione tale dato» (pag. 11 dell'elaborato peritale).
A tanto egli ha proceduto alla stregua dei numeri debitori e delle competenze afferenti alle illegittimità denunciate, indicate nelle porzioni disponibili degli estratti conto.
Orbene, ha chiarito la Corte di cassazione, in generale, che «nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla non è tenuto a CP_3 documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi aliunde, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. 19 luglio 2021, n. 20621; nonché Cass. 29 marzo 2022, n. 10140; Cass. 19 gennaio 2022, n. 1538). Ed invero, secondo l'indirizzo ormai consolidato, nei rapporti bancari di conto corrente, nel caso di domanda proposta dal correntista, come nella specie,
l'accertamento del dare-avere non deve necessariamente essere effettuato mediante la documentazione delle singole rimesse suscettibili di restituzione, operata esclusivamente mediante la produzione di tutti gli estratti conto
pag. 8/14 periodici, ben potendo tale accertamento essere effettuato anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto, insindacabile innanzi al giudice di legittimità» (Cass. n. 10293 del 2023, in motivazione;
analogamente, Cass. n. 22290 del 2023 e Cass. n. 5064 del
2024, entrambe in motivazione).
Peraltro, la medesima Corte regolatrice ha ritenuto idoneo un «metodo di calcolo basato […] sulla “rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze”, e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati» (Cass. n. 14074 del 2018, in motivazione), metodologia sostanzialmente seguita dal c.t.u. nella fattispecie.
Tale conclusione va dunque tratta anche nel caso in esame.
2.3. Nemmeno può dirsi, come sostenuto dal Tribunale, che la domanda sia infondata nel merito con riferimento all'anatocismo.
Esso deve ritenersi senz'altro illegittimamente praticato fino alla conclusione del contratto del 25 agosto 2006 (doc. 3 fasc. EE), atteso che, diversamente da quanto sostenuto dal c.t.p. di , la circostanza CP_1 dell'adeguamento alla delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 con comunicazione alla clientela e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica non è idonea a validarne l'applicazione, essendo necessaria un'espressa pattuizione in tal senso (Cass. n. 9140 del 2020, in massima, e successive conformi).
È stato peraltro disatteso il diverso orientamento, espresso da due recenti arresti giurisprudenziali, che, nel caso di adeguamento contrattuale alle nuove condizioni mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e comunicazione al correntista, hanno aperto, onde riconoscervi rilievo, a una «valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece … tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione» (Cass. n. 5064 del 2024, cit., in motivazione, conforme a Cass. n. 5054 del 2024).
pag. 9/14 Tale orientamento è stato espressamente disatteso dalla medesima Corte regolatrice, secondo cui «[l]e richiamate ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultim[e] e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale. […] Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale – peraltro, ribadito dalla successiva ordinanza del 2 maggio 2024, n. 11725 – da cui la sentenza impugnata si discosta, né elementi di siffatta natura sono dedotti dalla controricorrente. […] Deve, pertanto, darsi seguito al consolidato precedente orientamento giurisprudenziale, non ravvisandosi ragioni per doversene discostare» (Cass. n. 28215 del 2024, in motivazione).
Dunque, fino al contratto dell'agosto del 2006, l'anatocismo deve considerarsi illegittimo.
Non così per il periodo successivo, atteso che il citato contratto prevede la capitalizzazione degli interessi con pari periodicità, con clausola approvata separatamente.
Onde negare la legittimità di tale pattuizione, l'appellante evidenzia come t.a.n. e t.a.e. creditori indichino la medesima percentuale, dello 0,01%, evocando quell'orientamento giurisprudenziale per cui «[l]a previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente pag. 10/14 con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione» (Cass. n. 4321 del 2022, in massima, a cui si sono poi uniformate Cass. n. 18664 del 2023 e Cass. n. 10775 del 2024).
Il Collegio ritiene che, nella fattispecie, tale orientamento giurisprudenziale non possa essere utilmente evocato, evidenziando che, come già osservato in dottrina, l'eventuale coincidenza del t.a.e. con il t.a.n. non è di per sé indicativa della mancata capitalizzazione trimestrale, ma semplicemente un effetto matematico correlato ai tassi creditori relativamente bassi e alla conseguentemente limitata incidenza sul t.a.e. della capitalizzazione trimestrale, con rilievo concreto spesso al quarto, quinto o sesto numero decimale, non riportato in contratto.
Nel caso in esame, attesa la misura assai ridotta degli interessi creditori pattuiti (0,01%), l'incidenza della capitalizzazione trimestrale era del tutto marginale;
applicando la formula di matematica finanziaria di riferimento
[t.a.e. = (((t.a.n./100)/4 + 1)4 – 1) x 100], in concreto e t.a.e. in effetti Pt_5 coincidevano, almeno sino alla sesta cifra decimale, per cui l'indicazione coincidente per le cifre decimali riportate è del tutto corretta, anche dal punto di vista matematico. D'altra parte, il contratto prevede espressamente la capitalizzazione trimestrale anche degli interessi creditori.
Ciò induce a escludere che, nella peculiare ipotesi in considerazione, non sia soddisfatta una delle condizioni a cui la legittima pattuizione dell'anatocismo è subordinata.
La legittimità di tale pratica (trimestrale) va infine esclusa per il periodo successivo al 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge n.
147 del 2013 (Cass. n. 21344 del 2024, in motivazione).
pag. 11/14 In tal senso va accolto anche il citato profilo di doglianza.
3. Come detto, il c.t.u. ha potuto accertare, alla stregua della documentazione prodotta, gli addebiti illegittimi.
Tuttavia, non emerge con chiarezza se, per l'anatocismo, l'accertamento si sia uniformato ai principi espressi al punto precedente – mentre esso, per le ulteriori voci di costo, risulta condivisibile, poiché riscontrato alla stregua di quanto convenuto dalle parti ed emergente dalla documentazione prodotta,
a cui l'ausiliare ha fatto specifico riferimento nella descrizione della metodologia seguita – né il c.t.u. ha tenuto conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca (e da questa riproposta in appello come motivo d'impugnazione incidentale condizionata).
A quest'ultimo riguardo, giova rammentare che, «[i]n tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate [si veda, nella specie, il paragrafo 5 della comparsa di costituzione di in primo grado, nonché, segnatamente, CP_1 quanto asserito alle pagg. 8-9] (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria»
(Cass. n. 26897 del 2024, in massima).
Dunque, è irrilevante, ai fini dell'eccezione di prescrizione – mai rinunciata e riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado – che la banca non abbia avanzato istanze istruttorie sul punto, rammentandosi che disporre l'espletamento della c.t.u. – al riguardo necessaria per le verifiche del caso, da compiersi alla stregua della documentazione prodotta, anche dalla controparte, rammentandosi che vige
«nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. “di acquisizione probatoria”, secondo il quale le risultanze pag. 12/14 istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte» (Cass.
n. 23286 del 2024, in massima) – rientra nel potere del giudice – il quale, in primo grado, non ha formulato alcun quesito in merito – onde l'irrilevanza del fatto che essa sia stata o meno richiesta, salva, evidentemente, la valutazione dei relativi esiti a fini di riprova della fondatezza dell'eccezione medesima.
Tantomeno può ritenersi che non possa essere eccepita la prescrizione nel caso di domanda di riaccertamento del saldo, atteso che, secondo la Corte regolatrice, «[i]n tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione» (Cass. n. 9756 del 2024, in massima).
Poiché l'interruzione della prescrizione va ricondotta alla missiva inviata il 28 luglio 2017 (doc. 1 fasc. EE), l'effetto prescrittivo – e quindi l'impatto della relativa eccezione, riproposta con l'appello incidentale – va verificato con riferimento a eventuali prelievi o rimesse solutorie occorse fino al 28 luglio
2007, ossia con riguardo al periodo precedente al decennio anteriore all'operata interruzione.
La causa deve dunque essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza, onde procedere agli ulteriori accertamenti peritali, previa formulazione alle parti di proposta conciliativa.
pag. 13/14 Sulle spese di lite si procederà con il provvedimento definitivo del giudizio.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il motivo dell'appello proposto da Controparte_2 avverso la sentenza n. 1154 del 2021 del Tribunale di Lucca,
[...] nei sensi di cui in motivazione, accertando l'illegittimità dell'anatocismo fino al 25 agosto 2006 e dal 1° gennaio 2014 in poi, ferme le voci indebitamente applicate secondo quanto rilevato dal c.t.u. e salvi gli effetti della prescrizione su eventuali prelievi o rimesse solutorie occorsi fino al 28 luglio 2007;
2. rimette la causa in istruzione come da separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
8 aprile 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FABIANI FRANCO ( , C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PAGNI MARIA CRISTINA ( ), C.F._2 appellata
Conclusioni per «Voglia la Ecc.ma Corte di Appello Controparte_2 adita, in totale riforma della sentenza impugnata […] n. 1154/21 emessa, all'esito del contenzioso RG. N. 719/19, dal Tribunale di Lucca, Sezione Unica Civile, GU dott. Giacomo Lucente, in data 31 dicembre 2021, pubblicata in pari data, Rep. N. 2943/21 del 31 dicembre 2021 e telematicamente notificata in data 11 febbraio 2022, così giudicare:
Nel merito:
In via principale:
1) accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della
Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, la non corretta applicazione della misura del tasso di interesse debitore e la illegittimità dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto CIV, CDF e CDIF e per spese di chiusura periodica del conto e dichiarato altresì il diritto all'accredito di interessi creditori al tasso convenzionale e ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 17.098,45
(come rilevato dal CTU a pag.11 della depositata perizia) o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
2) condannare la appellata ad accreditare sul conto corrente di cui è causa la somma di € 17.098,45 ovvero, nel caso in cui nelle more processuali il conto fosse stato estinto, a pagare alla appellante la medesima somma o, in entrambi
i casi, la maggiore o minor somma risultante a credito dell'appellante, in esito di istruttoria, per restituzione di somme alla correntista addebitate in conto per i titoli di cui sopra.
Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo, nel caso di condanna al pagamento per conto chiuso nelle more del giudizio.
In via incidentale:
pag. 2/14 1) rigettare l'appello incidentale formulato dalla appellata principale in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. ed in ogni caso infondato e non provato.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa (per entrambi i gradi di giudizio), comprensivi di oneri per la disposta consulenza tecnica
d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari»; per «Voglia la Corte d'Appello di Firenze adita, Controparte_1 rigettata ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, previa ogni più utile declaratoria, così GIUDICARE
– in via preliminare, accertare e dichiarare con ordinanza l'inammissibilità ex art. 342, primo comma, o 348-bis, primo comma, c.p.c. dell'appello promosso da , codice fiscale e partita IVA Parte_2
, in persona del suo Amministratore unico e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. per la riforma della sentenza n. Parte_3
1154/2021 pubblicata in data 31 dicembre 2021 dal Tribunale di Lucca, nella persona del Giudice dott. Giacomo Lucente, nel procedimento sub R.G.
719/2019, per le ragioni di cui in narrativa;
– in via principale, nel merito, rigettare l'impugnazione di
[...]
, codice fiscale e partita IVA , in persona Parte_2 P.IVA_1 del suo Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. Pt_3
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1154/2021
[...] pubblicata in data 31 dicembre 2021 dal Tribunale di Lucca, nella persona del
Giudice dott. Giacomo Lucente, nel procedimento sub R.G. 719/2019, per le ragioni di cui in narrativa;
pag. 3/14 – in via di appello incidentale condizionato, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello in via principale, accogliere le domande e le eccezioni come precisate da codice fiscale e numero di iscrizione Controparte_1 nel Registro delle Imprese di Torino partita IVA P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del suo legale rappresentate pro tempore, nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 29 marzo 2021 nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Lucca, sub. R.G. 719/2019, per i motivi di cui in narrativa;
– in ogni caso, con vittoria di compensi professionali, spese, C.P.A. e IVA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio».
Rilevato
Par (in prosieguo ) ha proposto appello Controparte_2 avverso la sentenza n. 1154 del 2021 del Tribunale di Lucca, con la quale sono state respinte le domande da essa svolta nei confronti di
[...]
(in prosieguo ) ed è stata condannata alla refusione Controparte_1 CP_1 delle spese di lite.
Par In particolare, aveva dedotto l'illegittimità di una serie di addebiti (per anatocismo, interessi ultralegali, c.m.s., c.i.v., c.d.f., c.d.i.f., spese di chiusura periodica del conto) e il mancato accredito degli interessi attivi in relazione al rapporto di conto corrente intercorso con Cassa di Risparmio di Pistoia e della
Lucchesia s.p.a. (poi ), chiedendone l'accertamento e la condanna della CP_1 banca al riaccredito delle relative somme.
Par Il Tribunale ha respinto le domande, ritenendo che non avesse assolto all'onere probatorio su di essa gravante, segnatamente non avendo prodotto gli estratti conto integrali e gli scalari per ogni trimestre, carenza che neppure l'espletata c.t.u. aveva potuto colmare, al contempo evidenziando, quanto all'anatocismo, l'adeguamento della banca alla delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 fin dall'inizio del rapporto, onde l'infondatezza della doglianza nel merito.
pag. 4/14 Il gravame è affidato al seguente unico motivo (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'appello):
1. «Primo ed unico motivo d'appello: Sull'assunto mancato adempimento probatorio in capo alla appellante».
Par
ha poi riproposto le domande svolte in primo grado (nei limiti di cui alle conclusioni rassegnate).
Si è costituita in giudizio , protestando l'inammissibilità e, CP_1 comunque, l'infondatezza dell'impugnazione e proponendo appello incidentale condizionato onde far valere la prescrizione già tempestivamente eccepita in primo grado.
All'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 16 gennaio, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata da , è infondata, avendo l'atto d'appello consentito di cogliere con CP_1 sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e a confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale.
Al riguardo si rammenta che «[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari pag. 5/14 forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass., sez. un., n.
36481 del 2022, in massima).
Per quanto si dirà affrontando l'unico motivo di gravame spiegato, si deve ritenere che l'atto d'impugnazione risponda ai crismi di ammissibilità tracciati dal citato principio giurisprudenziale.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis c.p.c.
è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non risultando il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
Par
2. Con il primo e unico motivo d'appello lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che la pretesa attorea non sia stata comprovata, in mancanza della produzione degli estratti conto integrali e degli scalari per ogni trimestre, da ciò facendo derivare l'impossibilità di rideterminare il dare-avere, presupposto per la promossa azione qualificata erroneamente come ripetitoria. Ciò a dispetto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe accertato quanto oggetto di domanda. Inoltre, sarebbe errata la valutazione d'infondatezza in ordine alla denunciata illegittimità dell'anatocismo praticato.
Il motivo è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
Par
2.1. Occorre anzitutto rilevare come , fin dall'atto di citazione in primo grado, abbia svolto una duplice domanda con riferimento al conto corrente in considerazione, pacificamente aperto, quantomeno al momento dell'instaurazione del giudizio: una di accertamento di una serie di illegittimi addebiti e del loro riverbero quantitativo sul conto;
l'altra di condanna al relativo riaccredito (ciò che viene ribadito anche nel presente grado d'appello,
pag. 6/14 alla stregua delle conclusioni riportate in epigrafe, sia pur calibrate sugli importi risultati dall'espletata c.t.u.).
La prima domanda, correlata alla sussistenza di addebiti illegittimi, è certamente ammissibile, atteso che il correntista può «naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso» (ex aliis, di recente, Cass. n. 4214 del 2024, in motivazione).
Quanto alla seconda, non è esatto, al lume della giurisprudenza di legittimità, affermare che la ripetizione, a cui la condanna al riaccredito pare doversi sostanzialmente ricondurre, sia senz'altro preclusa in ipotesi di conto ancora attivo, atteso che, come affermato dalla Corte regolatrice, «[i]n tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto
(c.d. “conto aperto”), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria» (Cass. n. 4214 del 2024, cit., in massima). Tale principio, tuttavia, ha ricevuto ulteriore precisazione a opera della medesima Corte, secondo cui, in tal caso, «il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime» (Cass. n. 13586 del 2024, in motivazione); ciò che, peraltro, è già oggetto della prima domanda, di riquantificazione del saldo.
In tal senso, il fatto che il conto sia ancora aperto non preclude la pronuncia.
2.2. Tanto premesso, non è condivisibile la conclusione del giudice di prime cure in merito al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante pag. 7/14 Par su per non aver essa prodotto gli estratti conto nella loro integralità e gli scalari per ogni trimestre.
In effetti, dalla disamina della documentazione in atti emerge come gli estratti conto trimestrali non siano completi, non comprendendo tutte le pagine che li componevano, difettando, segnatamente, quelle contenenti l'indicazione delle movimentazioni analitiche che hanno riguardato il conto, oltre agli scalari, così come rilevato dal c.t.u.
Ciò, tuttavia, non ha impedito all'ausiliare di «quantificare l'importo indebitamente applicato dalla banca per il periodo in esame considerato che in atti vi era documentazione sufficiente per esprimere con precisione tale dato» (pag. 11 dell'elaborato peritale).
A tanto egli ha proceduto alla stregua dei numeri debitori e delle competenze afferenti alle illegittimità denunciate, indicate nelle porzioni disponibili degli estratti conto.
Orbene, ha chiarito la Corte di cassazione, in generale, che «nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla non è tenuto a CP_3 documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi aliunde, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. 19 luglio 2021, n. 20621; nonché Cass. 29 marzo 2022, n. 10140; Cass. 19 gennaio 2022, n. 1538). Ed invero, secondo l'indirizzo ormai consolidato, nei rapporti bancari di conto corrente, nel caso di domanda proposta dal correntista, come nella specie,
l'accertamento del dare-avere non deve necessariamente essere effettuato mediante la documentazione delle singole rimesse suscettibili di restituzione, operata esclusivamente mediante la produzione di tutti gli estratti conto
pag. 8/14 periodici, ben potendo tale accertamento essere effettuato anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto, insindacabile innanzi al giudice di legittimità» (Cass. n. 10293 del 2023, in motivazione;
analogamente, Cass. n. 22290 del 2023 e Cass. n. 5064 del
2024, entrambe in motivazione).
Peraltro, la medesima Corte regolatrice ha ritenuto idoneo un «metodo di calcolo basato […] sulla “rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze”, e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati» (Cass. n. 14074 del 2018, in motivazione), metodologia sostanzialmente seguita dal c.t.u. nella fattispecie.
Tale conclusione va dunque tratta anche nel caso in esame.
2.3. Nemmeno può dirsi, come sostenuto dal Tribunale, che la domanda sia infondata nel merito con riferimento all'anatocismo.
Esso deve ritenersi senz'altro illegittimamente praticato fino alla conclusione del contratto del 25 agosto 2006 (doc. 3 fasc. EE), atteso che, diversamente da quanto sostenuto dal c.t.p. di , la circostanza CP_1 dell'adeguamento alla delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 con comunicazione alla clientela e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica non è idonea a validarne l'applicazione, essendo necessaria un'espressa pattuizione in tal senso (Cass. n. 9140 del 2020, in massima, e successive conformi).
È stato peraltro disatteso il diverso orientamento, espresso da due recenti arresti giurisprudenziali, che, nel caso di adeguamento contrattuale alle nuove condizioni mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e comunicazione al correntista, hanno aperto, onde riconoscervi rilievo, a una «valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece … tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione» (Cass. n. 5064 del 2024, cit., in motivazione, conforme a Cass. n. 5054 del 2024).
pag. 9/14 Tale orientamento è stato espressamente disatteso dalla medesima Corte regolatrice, secondo cui «[l]e richiamate ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultim[e] e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale. […] Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale – peraltro, ribadito dalla successiva ordinanza del 2 maggio 2024, n. 11725 – da cui la sentenza impugnata si discosta, né elementi di siffatta natura sono dedotti dalla controricorrente. […] Deve, pertanto, darsi seguito al consolidato precedente orientamento giurisprudenziale, non ravvisandosi ragioni per doversene discostare» (Cass. n. 28215 del 2024, in motivazione).
Dunque, fino al contratto dell'agosto del 2006, l'anatocismo deve considerarsi illegittimo.
Non così per il periodo successivo, atteso che il citato contratto prevede la capitalizzazione degli interessi con pari periodicità, con clausola approvata separatamente.
Onde negare la legittimità di tale pattuizione, l'appellante evidenzia come t.a.n. e t.a.e. creditori indichino la medesima percentuale, dello 0,01%, evocando quell'orientamento giurisprudenziale per cui «[l]a previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente pag. 10/14 con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione» (Cass. n. 4321 del 2022, in massima, a cui si sono poi uniformate Cass. n. 18664 del 2023 e Cass. n. 10775 del 2024).
Il Collegio ritiene che, nella fattispecie, tale orientamento giurisprudenziale non possa essere utilmente evocato, evidenziando che, come già osservato in dottrina, l'eventuale coincidenza del t.a.e. con il t.a.n. non è di per sé indicativa della mancata capitalizzazione trimestrale, ma semplicemente un effetto matematico correlato ai tassi creditori relativamente bassi e alla conseguentemente limitata incidenza sul t.a.e. della capitalizzazione trimestrale, con rilievo concreto spesso al quarto, quinto o sesto numero decimale, non riportato in contratto.
Nel caso in esame, attesa la misura assai ridotta degli interessi creditori pattuiti (0,01%), l'incidenza della capitalizzazione trimestrale era del tutto marginale;
applicando la formula di matematica finanziaria di riferimento
[t.a.e. = (((t.a.n./100)/4 + 1)4 – 1) x 100], in concreto e t.a.e. in effetti Pt_5 coincidevano, almeno sino alla sesta cifra decimale, per cui l'indicazione coincidente per le cifre decimali riportate è del tutto corretta, anche dal punto di vista matematico. D'altra parte, il contratto prevede espressamente la capitalizzazione trimestrale anche degli interessi creditori.
Ciò induce a escludere che, nella peculiare ipotesi in considerazione, non sia soddisfatta una delle condizioni a cui la legittima pattuizione dell'anatocismo è subordinata.
La legittimità di tale pratica (trimestrale) va infine esclusa per il periodo successivo al 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge n.
147 del 2013 (Cass. n. 21344 del 2024, in motivazione).
pag. 11/14 In tal senso va accolto anche il citato profilo di doglianza.
3. Come detto, il c.t.u. ha potuto accertare, alla stregua della documentazione prodotta, gli addebiti illegittimi.
Tuttavia, non emerge con chiarezza se, per l'anatocismo, l'accertamento si sia uniformato ai principi espressi al punto precedente – mentre esso, per le ulteriori voci di costo, risulta condivisibile, poiché riscontrato alla stregua di quanto convenuto dalle parti ed emergente dalla documentazione prodotta,
a cui l'ausiliare ha fatto specifico riferimento nella descrizione della metodologia seguita – né il c.t.u. ha tenuto conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca (e da questa riproposta in appello come motivo d'impugnazione incidentale condizionata).
A quest'ultimo riguardo, giova rammentare che, «[i]n tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate [si veda, nella specie, il paragrafo 5 della comparsa di costituzione di in primo grado, nonché, segnatamente, CP_1 quanto asserito alle pagg. 8-9] (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria»
(Cass. n. 26897 del 2024, in massima).
Dunque, è irrilevante, ai fini dell'eccezione di prescrizione – mai rinunciata e riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado – che la banca non abbia avanzato istanze istruttorie sul punto, rammentandosi che disporre l'espletamento della c.t.u. – al riguardo necessaria per le verifiche del caso, da compiersi alla stregua della documentazione prodotta, anche dalla controparte, rammentandosi che vige
«nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. “di acquisizione probatoria”, secondo il quale le risultanze pag. 12/14 istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte» (Cass.
n. 23286 del 2024, in massima) – rientra nel potere del giudice – il quale, in primo grado, non ha formulato alcun quesito in merito – onde l'irrilevanza del fatto che essa sia stata o meno richiesta, salva, evidentemente, la valutazione dei relativi esiti a fini di riprova della fondatezza dell'eccezione medesima.
Tantomeno può ritenersi che non possa essere eccepita la prescrizione nel caso di domanda di riaccertamento del saldo, atteso che, secondo la Corte regolatrice, «[i]n tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione» (Cass. n. 9756 del 2024, in massima).
Poiché l'interruzione della prescrizione va ricondotta alla missiva inviata il 28 luglio 2017 (doc. 1 fasc. EE), l'effetto prescrittivo – e quindi l'impatto della relativa eccezione, riproposta con l'appello incidentale – va verificato con riferimento a eventuali prelievi o rimesse solutorie occorse fino al 28 luglio
2007, ossia con riguardo al periodo precedente al decennio anteriore all'operata interruzione.
La causa deve dunque essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza, onde procedere agli ulteriori accertamenti peritali, previa formulazione alle parti di proposta conciliativa.
pag. 13/14 Sulle spese di lite si procederà con il provvedimento definitivo del giudizio.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il motivo dell'appello proposto da Controparte_2 avverso la sentenza n. 1154 del 2021 del Tribunale di Lucca,
[...] nei sensi di cui in motivazione, accertando l'illegittimità dell'anatocismo fino al 25 agosto 2006 e dal 1° gennaio 2014 in poi, ferme le voci indebitamente applicate secondo quanto rilevato dal c.t.u. e salvi gli effetti della prescrizione su eventuali prelievi o rimesse solutorie occorsi fino al 28 luglio 2007;
2. rimette la causa in istruzione come da separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
8 aprile 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
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