Articolo 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
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28 febbraio 2004
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23 agosto 2005
Art. 51. Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi 1. A decorrere dal 1 luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualita' di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorieta' dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attivita' sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilita' permanente.
(( 2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonche' la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005 )) --------------- AGGIORNAMENTO (11) La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 4, comma 205)che il decreto di cui al prente articolo, comma 2-bis, e' emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Entrata in vigore il 23 agosto 2005
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