Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/12/2025, n. 22062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22062 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22062/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10435/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10435 del 2025, proposto da
NO LU, AR LU e IZ LU, rappresentati e difesi dall'avvocato Rocco Baldassini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tuscania (VT), non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza del 23.7.2025 assunto al protocollo del comune in data 23.7.2025 con la quale i ricorrenti hanno chiesto all'ente di emettere il decreto di esproprio o di asservimento del terreno di loro proprietà in località Madonna dell'Olivo distinto in catasto al foglio 51 part. 870 della superficie complessiva dii 5.565 mq. a suo tempo occupata o asservita per la superficie di 3.418 mq. per la realizzazione dell'edilizia residenziale pubblica prevista dal piano di zona 1980
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. PP IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di gravame proposto ai sensi degli artt. 31, comm 1, 2 e 3 e 117 c.p.a., i ricorrenti agivano contro l’inerzia serbata dal Comune di Tuscania nel fornire riscontro alla propria istanza del 23 luglio 2025 rappresentando:
- di essere proprietari del fondo identificato in catasto al foglio n. 51, particella n. 870, ad essi pervenuta in via successoria dai propri danti causa LU MA e ET EL;
- che la particella in questione (originariamente avente numero 113) era stata in parte espropriata (per metri quadri 8.900) per la realizzazione di un programma di edilizia economica e popolare mentre la restante parte aveva, per metri quadri 3.418, destinazione edificatoria (anch’essa ad edilizia economica e popolare) mentre, per la minor parte, destinazione a viabilità;
- che la superficie non espropriata non risultava, nel corso degli anni, essere mai stata asservita a vincolo di pubblica utilità né, tantomeno, materialmente occupata per la realizzazione di opere pubbliche;
- nondimeno, che con nota del 17 dicembre 2020 il Comune di Tuscania comunicava ai ricorrenti che la capacità edificatoria della particella 870, per una superficie di 3.418 mq., risultava esaurita per la realizzazione di un programma edificatorio da parte di due cooperative edilizie, peraltro ormai estinte.
Pertanto i sigg.ri LU, lamentando di essere stati del tutto privati della facoltà edificatoria del proprio fondo in assenza di alcun provvedimento espropriativo e senza corresponsione alcuna di indennità, con istanza del 23 luglio 2025 chiedevano al Comune di Tuscania l’emissione di “ un atto di esproprio o di servitù allo scopo di regolarizzare la indicata situazione di fatto ”, istanza rimasta priva di riscontro, con conseguente proposizione dell’odierno gravame con i quali essi chiedevano:
- l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla propria missiva del 23 luglio 2025;
- la condanna del Comune inadempiente all’obbligo di pronunciarsi sulla medesima determinandosi, in via alternativa, nel senso dell’emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001 oppure della restituzione dell’area di fatto utilizzata per la realizzazione del programma edificatorio pubblico;
- in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta .
Il Comune di Tuscania, pur ritualmente intimato, rimaneva estraneo al presente giudizio.
All’udienza camerale del 18 novembre 2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Esso è fondato e meritevole di accoglimento.
Premesso che i ricorrenti lamentano il mancato riscontro alla propria istanza del 23 luglio 2025 con la quale essi avevano richiesto, nella sostanza, l’emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante della proprietà del loro fondo (la cui capacità edificatoria risulta essere stata, di fatto, del tutto utilizzata a fini di pubblico interesse senza il positivo esperimento di alcuna procedura di esproprio), il Collegio rammenta che sul punto, per costante insegnamento giurisprudenziale, “ L'occupazione sine titulo dei terreni da parte di una pubblica amministrazione che non si conclude con l'adozione del decreto di esproprio nei termini previsti comporta l'obbligo per l'ente di restituire i terreni occupati, previa riduzione in pristino, ovvero di procedere all'acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, con corresponsione dell'indennizzo secondo i parametri normativi (T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, n. 580/2025) e che “ il silenzio serbato dall'amministrazione su un'istanza orientata ad ottenere un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 è configurabile quale silenzio-inadempimento, impugnabile dinanzi al giudice amministrativo ”.
Ancora, va ulteriormente chiarito che “ In tema di occupazione abusiva, la pubblica amministrazione è titolare di una funzione, a carattere doveroso nell'an, consistente nella scelta tra la restituzione del bene previa rimessione in pristino e acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001; non quindi una mera facoltà di scelta o di non scegliere tra opzioni possibili, ma doveroso esercizio di un potere che potrà avere come esito o la restituzione al privato o l'acquisizione alla mano pubblica del bene. Alternative entrambe finalizzate a porre fine allo stato di illegalità in cui versa la situazione presupposta dalla norma ” (Cons. St., sez. II, n. 547/2022), con la conseguenza che l’amministrazione può scegliere “ in che modo porre fine alla situazione illecita, attraverso l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante o attraverso la restituzione dell'area, ferma restando la possibilità che le parti addivengano nelle more ad una cessione volontaria ” (Cons. St., sez. IV, n. 933/2022).
Facoltà di scelta che viene meno solo a fronte di un giudicato civile di rigetto della domanda di risarcimento del danno formatosi su una sentenza irrevocabile contenente l'accertamento del perfezionamento della fattispecie della cd. occupazione acquisitiva, che preclude alle parti e ai loro eredi o aventi causa, il successivo esercizio, in relazione al medesimo bene, sia dell'azione (di natura personale e obbligatoria) di risarcimento del danno in forma specifica attraverso la restituzione del bene previa rimessione in pristino, sia dell'azione (di natura reale, petitoria e reipersecutoria) di rivendicazione, sia dell'azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di provvedere ai sensi dell'art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001 (cfr. Cons. St., Ad. Plen. n. 6/2021).
Effetto preclusivo che, nel caso di specie, non sussiste giacché la mancata eccezione, a cura della parte pubblica, di eventuali giudicati accertativi, anche solo implicitamente, del perfezionamento della fattispecie della cd. occupazione acquisitiva e dei relativi effetti sul regime proprietario del bene, esonera questo Giudice dal compiere ulteriori approfondimenti, ritenendo sussistenti, nel caso di specie: i ) un obbligo giuridico di provvedere ex art. 2 della legge n. 241/1990; ii ) un’inerzia ingiustificatamente protrattasi da parte della pubblica amministrazione.
Pertanto, il ricorso va accolto e conseguentemente, previo accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Tuscania sull’istanza proposta dai ricorrenti il 23 luglio 2025, l’amministrazione intimata va condannata a provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a fornire riscontro alla cennata istanza motivatamente esprimendosi in ordine alla restituzione dell’area o, in alternativa, all’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. n. 380/2001.
In caso di persistente inerzia protrattasi oltre la scadenza del termine sopra assegnato, si nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Prefetto p.t. di Viterbo, con facoltà di delega, il quale, su istanza di parte e riscontrato il persistente inadempimento del Comune di Tuscania, si sostituirà a questo nell’esercizio del potere in questione e provvederà ad adempiere sull’istanza dei ricorrenti entro i successivi sessanta giorni.
Il compenso commissariale – liquidato previa istanza dell’ausiliario depositata agli atti del giudizio ed attestante le attività svolte e la conclusione dell’incarico, nonché le spese sostenute – è sin d’ora posto a carico del Comune intimato, che va anche condannato al ristoro delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- accerta l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Tuscania;
- ordina all’amministrazione intimata di provvedere prendendo posizione sull’istanza avanzata dai ricorrenti il 23 luglio 2025 nei sensi di cui in motivazione ed entro sessanta giorni dalla notificazione della presente;
- nomina il Commissario ad acta nella persona del Prefetto p.t. di Viterbo, con facoltà di delega;
- condanna il Comune di Tuscania al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in Euro 1.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL VI, Presidente
PP IC, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP IC | EL VI |
IL SEGRETARIO