Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA opposizione ad avviso di addebito, denuncia tardiva
In nome del Popolo italiano dati lavoro subordinato
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 524/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Raffaella Rinaldi) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- opposto –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
13.6.2025, la seguente
[...]
, si è rivolta a questo Tribunale, con Parte_2
ricorso depositato il 23.4.2024, per sentire dichiarare, in via principale, “…non dovuto il
pagamento della complessiva somma di € 6.674,59, di cui all'avviso d'addebito n. 380 2024
00000810 07 000, in quanto infondato il relativo diritto di credito e illegittima l'applicazione
delle sanzioni;
…” e, in via gradata, per ottenere la riduzione delle sanzioni civili da parametrare nella misura prevista per il caso di omissione dall'art. 116, comma 8, lett.
a) della legge n. 338/2000.
CP_ La ricorrente ha premesso che il credito vantato dall' riguarda la contribuzione relativa alla posizione dell'unico dipendente a tempo indeterminato in organico per il periodo corrente da aprile 2018 a dicembre 2023 ed ha precisato che, dovendo provvedere al saldo non solo della contribuzione principale dovuta alla gestione
CP_ Costituitosi con memoria depositata il 3.6.2025, l' ha dato atto che l'opponente ha versato la contribuzione pretesa con l'avviso di addebito, precisando che le denunce aziendali sono state effettuate oltre il termine di legge ed il saldo è stato effettuato solo il 5.3.2024, solo quattro giorni prima della formazione del titolo in discussione e che già
in data 8.4.2024, prima dell'incardinazione della lite, è stato disposto lo sgravio parziale con conseguente comunicazione tramite cassetto bidirezionale al consulente del lavoro incaricato e, successivamente, anche in via diretta alla società cooperativa. Ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere per quanto concerne l'obbligazione contributiva, ribadendo la pretesa di pagamento delle sanzioni civili quantificate nell'avviso opposto nella misura dovuta per evasione, con regime mitigato per i periodi in cui il ritardo di denuncia è contenuto nel limite di dodici mesi.
Per quanto concerne i contributi pretesi con l'avviso di addebito opposto, va dichiarata cessata la materia del contendere, visto che è pacifico che il pagamento è stato effettuato e non residuano contestazioni.
CP_ Nel merito residuo, afferente alle sanzioni civili pretese da sulla contribuzione saldata in ritardo, il ricorso è infondato.
Va disattesa in premessa l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito vantato per il periodo corrente da aprile a dicembre 2018. Invero, secondo l'art. 3, commi 9 e 10,
della legge n. 335/1995, il diritto al versamento dei contributi previdenziali (e delle relative sanzioni civili che hanno natura di obbligazioni accessorie finalizzate a rafforzare l'obbligazione principale condividendone la natura, cfr, ex multis, Cass., sez.
lavoro, 2620/2012) si prescrive in cinque anni e, per la gestione dei lavoratori
22 dipendenti, ai sensi dell'art. 17 e 18 del d.lgs. 241/1997, la data di scadenza dei versamenti, a partire dalla quale il diritto può essere azionato dall'ente in caso di omissione o evasione ex art. 2935 c.c., è il giorno sedici della mensilità successiva a quella di riferimento. Inoltre, per effetto della normativa emergenziale rilevante (art. 37, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24
aprile 2020, n. 27 ed art. 11, comma 9, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, conv., con modif. nella legge 26 febbraio 2021, n. 21), il decorso del termine è stato sospeso per 129
giorni nel periodo 23.2-30.6.2020 e per ulteriori 182 nel periodo dal 31.12.2020 al
30.6.2021 per un totale di 311 giorni. Va da sé che alla data del 19.3.2024, di notifica dell'avviso di addebito opposto il termine di prescrizione (5 anni + 311 giorni) non era ancora spirato neppure per il periodo in discussione corrente da aprile a dicembre
2018.
Ciò posto, l'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, nella versione applicabile ratione
temporis, che è quella antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 19 del 2.3.2024,
convertito con modificazioni nella legge n. 56 del 29.4.2024 e vigenti dal 1.9.2024,
prevede che “
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei
contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in
misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento
di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni
obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di
riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento
dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di
evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al
vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i
contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate,
al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile
non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata
spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e
comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o
33 premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta
giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in
ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile
non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti
entro la scadenza di legge.”
Nella fattispecie in esame, appare incontroverso ed emerge comunque dai documenti allegati (doc. 5 zip fasc. opponente), che le denunce (c.d. flussi Uniemens) relative alla manodopera impiegata oggetto dell'odierna pretesa e cioè all'unico operaio reclutato a tempo indeterminato dalla cooperativa opponente, sono state da quest'ultima inviate
CP_ all' nel periodo compreso fra il 19.2 e il 12.3.2024 per l'intero periodo corrente dal
2018 al 2023. Va da sé che la cooperativa opponente ha assolto il proprio obbligo di comunicazione dei dati essenziali ai fini dell'obbligo contributivo con grave ritardo
CP_ (per la maggior parte di diversi anni) rispetto al termine previsto per legge, sicché
in assenza di una verifica ispettiva non avrebbe potuto esigere il pagamento dei contributi.
In tale contesto, ritiene lo scrivente che la presunzione (relativa, come opinato dal costante orientamento del S.C. richiamato dalla sentenza n. 20446/2022) di volontà
della cooperativa di evadere l'obbligazione contributiva dovuta all'avere questa omesso, in modo continuativo per diversi anni, la comunicazione dei dati necessari non sia stata superata da detta parte. Non depongono infatti in tal senso le circostanze
CP_
– da ritenersi provate per difetto di contestazione da parte di – che l'opponente avesse in organico un solo dipendente a tempo indeterminato e che dovesse chiedere,
per adempiere esattamente le proprie obbligazioni contributive, l'apertura di un'ulteriore matricola perché si tratta di dati da cui non si evince nessuna ragione obiettiva idonea a giustificare l'opponente per non avere adempiuto i propri obblighi comunicativi, ma solo a suggerire una maggiore complessità degli adempimenti. Ne
consegue che le sanzioni civili sono state correttamente quantificate dall'ente sulla base dei parametri previsti in materia di evasione, con la precisazione – sul dato non sussistono contestazioni – che per l'anno 2023 è stata applicata la lex mitior relativa alle denunce effettuate con un ritardo non superiore ai dodici mesi.
44 Alla luce delle considerazioni esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto attiene alla parte della pretesa vantata con l'avviso opposto che concerne il versamento di contributi, mentre nel resto l'opposizione va respinta. Le
CP_ spese di lite vanno compensate tra le parti per metà non soltanto perché ha emesso l'avviso di addebito quattro giorni dopo avere ricevuto il pagamento di contributi e lo ha notificato quindici giorni dopo detto evento, disponendo lo sgravio parziale l'8.4.2024, ma soprattutto perché di tale ultimo provvedimento l'ente ha dato comunicazione al consulente incaricato mediante cassetto bidirezionale (doc. 3 fasc.
CP_
solamente il 16.5.2024 quando la presente lite era già stata (per lo più inutilmente)
incardinata, per lo più inutilmente ma inevitabilmente visto il termine decadenziale di
CP_ legge. L'opponente va condannata a rifondere ad la residua metà. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum (e cioè correlato alle sole sanzioni civili,
scaglione compreso fra € 1.100,01 ed € 5.200,00) degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere per quanto concerne la pretesa di pagamento dei contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto n. 380 2024
00000810 07 000;
- respinge nel resto l'opposizione;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/2 e condanna l'opponente a rimborsare all'opposto il residuo 1/2, che qui si liquida nell'importo di €
450,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%.
Perugia, lì 13.6.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
55