Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/06/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 688/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 688/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IRTI ALFREDO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ANDREA VESALIO 22 ROMApresso il difensore avv. IRTI
ALFREDO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONTANA FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_2
**1982 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RUA MURO 60 MODENApresso il difensore avv. FONTANA FRANCESCO **1982
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 491/2023 del tribunale di Modena, pubbl. il 23/03/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. opponeva il decreto ingiuntivo pronunziato ad istanza di portante Parte_1 Controparte_1 condanna al pagamento della somma di € 400.000.
2. La convenuta opposta si costituiva in giudizio, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
3. Il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato per posta elettronica in data 10 febbraio 2022, era stato pronunziato dall'Ufficio contro avente sede a Controparte_2 Controparte_3
Milano, via Cerva n. 28 c.f. . P.IVA_1
L'opposizione era stata invece proposta da con sede a Milano, via Cerva, n. 28, avente Parte_1 identico c.f.: . P.IVA_1
Secondo il tribunale, l'opposizione era stata proposta da soggetto privo di legittimazione passiva, in pagina 1 di 3
4. L'opposizione, in quanto proposta da soggetto privo legittimazione passiva, andava rigettata: (“1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 20.100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge”).
5. Proponeva appello rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“voglia l‟On.le Corte di Appello adìta, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria e in riforma della decisione del Tribunale di Modena, Sezione II, dott. Roberto Masoni, nella causa R.G. n.
1934/2022, pubblicata il 23 marzo 2023, e notificata in pari data via p.e.c.: a. dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 179, pubblicato il 27 gennaio 2022 dal Tribunale di
Modena nel procedimento monitorio R.G. n. 164/2022, notificato a il 10 febbraio 2022, Parte_1 per nullità o inesistenza di procura al difensore, o comunque difetto di rappresentanza di CP_1
non sanato nel giudizio di opposizione;
[...]
b. condannare al rimborso delle spese legali di primo grado in favore di ex Controparte_1 Parte_1 art. 91 cod. proc. civ.; c. in subordine, condannare al pagamento delle spese legali di primo grado in favore Controparte_1 di ex artt. 88 e 92, comma 1, cod. proc. civ.; Parte_1 d. in ulteriore subordine, compensare integralmente, ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. le spese legali di primo grado;
e. in via di estremo subordine, ridurre la liquidazione del compenso legale di primo grado da rifondere Co a in misura rispondente al D.M. n. 55/2014 e ss.mm. e all‟attività difensiva effettivamente svolta, misura che non si ritiene superiore ad euro 4.676,33, oltre accessori;
f. in ogni caso, rigettare le domande avanzate da perché inammissibili, e comunque Controparte_1 infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, compensi ed espresso riconoscimento del rimborso forfetario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA, nonché rimborso del contributo unificato.
6. Si costituiva in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni. CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta. In via principale:
- in relazione alle conclusioni non riproposte dall'appellante dichiararlo decaduto ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e quindi statuire che su quei punti si è formato il giudicato;
- si insiste per respingere l'appello e le domande tutte avanzate dall'odierno appellante e quindi confermare la sentenza n. 491 resa in primo grado, RG 1934/2022 in data 23/3/23 dal Tribunale di Modena in persona del dott. Masoni;
Per mero tuziorismo difensivo si ribadiscono le seguenti conclusioni già rassegnate in primo grado: - considerato che l'opponente non coincide con il soggetto destinatario dell'ingiunzione, dichiarare l'assenza di legittimazione in capo a dichiarando assorbita e rigettata ogni altra Parte_1 domanda;
- posto che per propria ammissione non è titolare del rapporto in giudizio, Parte_1 dichiararne la carenza di legittimazione ad agire con conseguente rigetto dell'opposizione assorbita ogni altra azione ed eccezione;
- respingere l'opposizione e le domande tutte avanzate dall'odierna opponente in quanto inammissibili, illegittime ed infondate in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 179/2020 del 27/1/2022; - in via ulteriormente subordinata disporre una modifica per precisare che le ingiunte sono CF con sede in Porto Sant'Elpidio Controparte_4 P.IVA_3
(FM), Via Mar Egeo n. 9/13 e società lussemburghese a responsabilità limitata con Controparte_2 sede in avenue John Kennedy 47, L-1855 Lussemburgo. Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e della fase cautelare ex art. 351 cpc.”
7. In data 6 giugno 2025 veniva depositato atto congiunto con cui chiedevano dichiararsi l'estinzione pagina 2 di 3 del giudizio a spese compensate, previa reciproca rinuncia agli atti e accettazione della stessa:
“è venuto meno l'interesse alla causa;
le parti intendono ora rinunciare reciprocamente agli atti con integrale compensazione delle spese, così da far estinguere il processo;
−le procure conferite dalle parti ai rispettivi difensori attribuiscono loro il potere di rinunciare agli atti e di accettare altrui Co rinunce;
per l'effetto, −rinuncia agli atti del presente giudizio;
correlativamente, Parte_1
−accetta la rinuncia di e, a sua volta, rinuncia agli atti del presente giudizio;
e, per parte Parte_1 Co sua, −accetta la rinuncia come sopra resa da sicché le parti chiedono Parte_1 congiuntamente che sia accertata, per intervenute reciproche rinunce agli atti ed accettazione delle stesse, l'estinzione del presente giudizio, Corte d'Appello di Bologna, R.G. n. 688/2023, con integrale compensazione delle spese.
8. Deve ritenersi la regolarità della rinuncia agli atti e dell'accettazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 secondo e terzo comma c.p.c..
9. Deve, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio, a spese compensate.
10. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002.
In tal senso si veda Sez. 5 -, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018: “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– Dichiara l'estinzione del giudizio, a spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Lama
Il Presidente dott. Manuela Velotti
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