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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/06/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di pordenone
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1633/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONACO Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MONACO GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DALMAZIA 3 TRIESTEpresso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito nel presente giudizio al fine di ottenere la Parte_1 riforma della sentenza n. 611/2023, di rigetto dell'opposizione proposta.
Ha dedotto, in fatto, che in data 6.8.2018 è stata disposta la sospensione cautelare della patiente in conseguenza della accertata violazione dell'art 186 co. 2 lett c) e 2 bis del Codice della Strada.
Ha dedotto che a seguito di sentenza penale divenuta irrevocabile è stata disposta dalla prefettura di il provvedimento di CP_1 revoca della patente.
Ha dedotto di aver proposto opposizione avverso il suddetto provvedimento dinanzi al Giudice di Pace a cui ha fatto seguito la sentenza, oggi grava, di rigetto dell'opposizione proposta.
pagina 1 di 6 Ha dedotto, in diritto, l'illegittimità del provvedimento emesso dal giudice di prime cure ritenendo il provvedimento prefettizio del tutto privo dei presupposti applicativi per l'irrogazione della sanzione della revoca della patente.
Si è costituito in giudizio il per la Controparte_2 chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata sulla scorta della ritenuta competenza esclusiva dell'organo prefettizio in merito all'irrogazione della sanzione della revoca della patente, a prescindere dall'esito del giudizio penale.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione della causa ex art 429 c.p.c.
L'appello è infondato.
Preliminarmente e in rito, si deve rilevare come la abbia CP_1 eccepito la nullità della notifica dell'atto di appello, in quanto effettuata presso la anziché presso Controparte_1 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege.
Sul punto si osserva come la stessa si sia tempestivamente CP_1 costituita in giudizio e abbia preso posizione, nel merito, circa le deduzioni della parte appellante. Per costante giurisprudenza, la nullità non può essere pronunciata ai sensi dell'art. 156 c. 3 c.p.c., avendo l'atto comunque raggiunto il suo scopo. L'eccezione non può dunque trovare accoglimento.
Nel merito, non meritevole di accoglimento si appalesa la doglianza di parte appellante laddove ha dedotto, a giustificazione del presente gravame, che la sanzione di revoca della partente era stata illegittimamente irrogata, attesa la definizione del procedimento penale con estinzione del reato per positivo esito della messa alla prova e - pertanto - per la mancanza di un accertamento contenuto in una sentenza penale, su cui potesse trovare giustificazione e motivazione il provvedimento prefettizio. Sulla scorta di tale doglianza, secondo la prospettazione sempre di parte appellante, non può ritenersi legittimo il provvedimento oggetto di opposizione che ha irrogato la sanzione di revoca sulla base del richiamato passaggio in giudicato della sentenza penale che, tuttavia, in caso di messa alla prova, non comporta alcun accertamento della responsabilità penale.
Sul punto occorre preliminarmente rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che "la competenza all'irrogazione della stessa [della sanzione amministrativa] all'esito della positiva "messa alla prova" e dell'estinzione del pagina 2 di 6 reato, vada individuata, ai sensi dell'articolo 224, comma 3 c.d.s., in capo al Prefetto" ( Cassazione penale, sentenza n. 40069 del 17/9/2015): ancora, "in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono bis e 187, comma ottavo bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria"(Cass. pen., sez. IV, 20 settembre 2016, n. 39107).
L'art. 224 C.d.S. sancisce, infatti, che: "la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria".
L'art. 168 ter comma 2 c.p. sancisce, invece, che "L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge".
Le sanzioni amministrative restano dunque applicabili, ma solo ove previste dalla legge: è dunque necessario che la fattispecie concreta sia sussumibile in una norma incriminatrice che preveda tale tipo di sanzione.
A tal proposito, l'art. 186 C.d.S. sancisce che "Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI" (artt. da 222 a 224 Cds, quest'ultimo a sua volta richiama gli art. 118 e 119 Cds). La norma incriminatrice, in altre parole, ancora la revoca della patente all'accertamento di due specifici elementi, che distinguono tale ipotesi criminosa dalle ipotesi illecite prospettate dall'art. 186 lett. a) e b) per le quali non è comminabile detta sanzione accessoria: tasso alcolemico pagina 3 di 6 superiore ad 1,5 g/l (e) causazione del fatto-sinistro con verifica dell'attribuzione causale dal fatto all'agente".
E' dunque necessario accertare la sussistenza del fatto di reato e a tal fine risulta inidoneo – come detto - il provvedimento di cui agli artt. 464 septies c.p.p. e 168 ter c.p., poiché trattasi di sentenza di proscioglimento finalizzata esclusivamente alla verifica dell'esito del progetto di messa alla prova.
Anche la Corte di Cassazione ha confermato che: "la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova, di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità" ("Cassazione penale, sez. II, 05/10/2016 n. 53648).
Da quanto detto discende che una sentenza di non luogo a precedere per estinzione del reato per regolare svolgimento della M.A.P. non possa configurare il presupposto di legge per l'inflizione della sanzione della revoca della patente, non essendo idonea ad accertare il reato contestato. Pertanto, il Prefetto dovrebbe dare conto di come detto accertamento sia stato raggiunto alternativamente.
D'altronde, l'art. 224 c. 3 C.d.S. sancisce che, nel caso di estinzione del reato per altra causa, il Prefetto "procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili". Tale disposizione, impone, invero, che in detti datti casi sia il Prefetto ad operare un autonomo accertamento delle condizioni di legge.
Orbene, nel caso di specie il Prefetto, nel provvedimento impugnato, non si è limitato a dare atto che:
- vi è stata la sentenza con la quale il Giudice ha dichiarato l'estinzione del reato di cui agli artt. 186 commi 1 e 2 lett. C e 186 c. 2 bis del C.d.S. per esito positivo del procedimento di messa alla prova;
- l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge, così come stabilito dall'art. 168 ter del codice penale;
Il provvedimento in parola, invero, ha altresì accertato, a prescindere dai suddetti esiti, la responsabilità dell'imputato, per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica provocando un incidente stradale.
pagina 4 di 6 Di tale ultimo accertamento è stato dato atto tramite specifico richiamo al provvedimento di sospensione del documento di guida che, a sua volta, richiama il rapporto dei Carabinieri.
Orbene, essendo pacifico che nei provvedimenti amministrativi sia ammessa la motivazione per relationem, nel caso di specie il provvedimento si riferisce ad altri provvedimenti che hanno compiuto l'accertamento-presupposto per l'irrogazione della sanzione amministrativa atteso che il provvedimento di sospensione specificamente richiamato e prodotto in atti ha accertato:
- che in data 11.07.2018, nel territorio del Comune di San Vito al Tagliamento si è verificato “incidente stradale senza feriti”
- che il conducente si fosse messo alla guida “in stato di ebbrezza alcolica accertata con alcoltest che ha evidenziato un valore pari a 1,51 g/l alla prima prova e di 1,72 g/l alla seconda prova” Ne consegue che, sulla scorta di tali presupposti, è da ritenersi legittimo il provvedimento di revoca della patente irrogato e, conseguentemente, corretta la pronuncia del giudice di prime cure.
Parimenti non meritevole di accoglimenti si appalesa l'ulteriore motivo di doglianza in ordine alla ritenuta applicabilità al caso di specie dell'art 28 l. 689/1981 per l'indivisuazione del termine prescrizionale per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
Ed invero, sotto questo aspetto, è da ritnersi errata la motivazione del giudice di prime cure ma non l'individuazione della soluzione finale adottata.
Si rammenta infatti che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte,”la L. n. 689 del 1981, art. 28, si applica solo alle sole sanzioni amministrative pecuniarie, non già alle sanzioni amministrative accessorie, non potendo la relativa disciplina essere oggetto di interpretazione estensiva nè di applicazione analogica (Sez. 4, n. 2618 del 17/10/2018, Magnoler, non mass.)” (C.28174/2019).
Ciò posto, tuttavia, “La revoca della patente di guida, quale sanzione accessoria che consegue alla violazione di determinate norme del codice della strada (nella specie, appunto, l'art. 218, comma 6), costituisce adempimento per il quale la legge non prevede alcun termine. La sanzione, quindi, può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale (ex multis C. 15694/2020; Cass. n. 10373/2006: n. 7026/2019)”
Ne consegue che, ancorchè sulla scorta di un ragionamento logico giuiridico difforme da quello adottato dal giudice di prime cure, è da ritnersi correttamente applicabile al caso di specie il termine di pagina 5 di 6 prescrizione quinquennale, con conseguente infondatezza dell'eccezione reiterata nel presente grado di giudizio.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti del sorgere in capo all'appellante, soccombente, dell'obbligo di versare una ulteriore somma equivalente all'importo del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione
p.q.m.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 611/2023
- Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite che liquida in euro 860,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore equivalente all'importo del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 20 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di pordenone
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1633/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONACO Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MONACO GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DALMAZIA 3 TRIESTEpresso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito nel presente giudizio al fine di ottenere la Parte_1 riforma della sentenza n. 611/2023, di rigetto dell'opposizione proposta.
Ha dedotto, in fatto, che in data 6.8.2018 è stata disposta la sospensione cautelare della patiente in conseguenza della accertata violazione dell'art 186 co. 2 lett c) e 2 bis del Codice della Strada.
Ha dedotto che a seguito di sentenza penale divenuta irrevocabile è stata disposta dalla prefettura di il provvedimento di CP_1 revoca della patente.
Ha dedotto di aver proposto opposizione avverso il suddetto provvedimento dinanzi al Giudice di Pace a cui ha fatto seguito la sentenza, oggi grava, di rigetto dell'opposizione proposta.
pagina 1 di 6 Ha dedotto, in diritto, l'illegittimità del provvedimento emesso dal giudice di prime cure ritenendo il provvedimento prefettizio del tutto privo dei presupposti applicativi per l'irrogazione della sanzione della revoca della patente.
Si è costituito in giudizio il per la Controparte_2 chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata sulla scorta della ritenuta competenza esclusiva dell'organo prefettizio in merito all'irrogazione della sanzione della revoca della patente, a prescindere dall'esito del giudizio penale.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione della causa ex art 429 c.p.c.
L'appello è infondato.
Preliminarmente e in rito, si deve rilevare come la abbia CP_1 eccepito la nullità della notifica dell'atto di appello, in quanto effettuata presso la anziché presso Controparte_1 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege.
Sul punto si osserva come la stessa si sia tempestivamente CP_1 costituita in giudizio e abbia preso posizione, nel merito, circa le deduzioni della parte appellante. Per costante giurisprudenza, la nullità non può essere pronunciata ai sensi dell'art. 156 c. 3 c.p.c., avendo l'atto comunque raggiunto il suo scopo. L'eccezione non può dunque trovare accoglimento.
Nel merito, non meritevole di accoglimento si appalesa la doglianza di parte appellante laddove ha dedotto, a giustificazione del presente gravame, che la sanzione di revoca della partente era stata illegittimamente irrogata, attesa la definizione del procedimento penale con estinzione del reato per positivo esito della messa alla prova e - pertanto - per la mancanza di un accertamento contenuto in una sentenza penale, su cui potesse trovare giustificazione e motivazione il provvedimento prefettizio. Sulla scorta di tale doglianza, secondo la prospettazione sempre di parte appellante, non può ritenersi legittimo il provvedimento oggetto di opposizione che ha irrogato la sanzione di revoca sulla base del richiamato passaggio in giudicato della sentenza penale che, tuttavia, in caso di messa alla prova, non comporta alcun accertamento della responsabilità penale.
Sul punto occorre preliminarmente rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che "la competenza all'irrogazione della stessa [della sanzione amministrativa] all'esito della positiva "messa alla prova" e dell'estinzione del pagina 2 di 6 reato, vada individuata, ai sensi dell'articolo 224, comma 3 c.d.s., in capo al Prefetto" ( Cassazione penale, sentenza n. 40069 del 17/9/2015): ancora, "in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono bis e 187, comma ottavo bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria"(Cass. pen., sez. IV, 20 settembre 2016, n. 39107).
L'art. 224 C.d.S. sancisce, infatti, che: "la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria".
L'art. 168 ter comma 2 c.p. sancisce, invece, che "L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge".
Le sanzioni amministrative restano dunque applicabili, ma solo ove previste dalla legge: è dunque necessario che la fattispecie concreta sia sussumibile in una norma incriminatrice che preveda tale tipo di sanzione.
A tal proposito, l'art. 186 C.d.S. sancisce che "Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI" (artt. da 222 a 224 Cds, quest'ultimo a sua volta richiama gli art. 118 e 119 Cds). La norma incriminatrice, in altre parole, ancora la revoca della patente all'accertamento di due specifici elementi, che distinguono tale ipotesi criminosa dalle ipotesi illecite prospettate dall'art. 186 lett. a) e b) per le quali non è comminabile detta sanzione accessoria: tasso alcolemico pagina 3 di 6 superiore ad 1,5 g/l (e) causazione del fatto-sinistro con verifica dell'attribuzione causale dal fatto all'agente".
E' dunque necessario accertare la sussistenza del fatto di reato e a tal fine risulta inidoneo – come detto - il provvedimento di cui agli artt. 464 septies c.p.p. e 168 ter c.p., poiché trattasi di sentenza di proscioglimento finalizzata esclusivamente alla verifica dell'esito del progetto di messa alla prova.
Anche la Corte di Cassazione ha confermato che: "la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova, di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità" ("Cassazione penale, sez. II, 05/10/2016 n. 53648).
Da quanto detto discende che una sentenza di non luogo a precedere per estinzione del reato per regolare svolgimento della M.A.P. non possa configurare il presupposto di legge per l'inflizione della sanzione della revoca della patente, non essendo idonea ad accertare il reato contestato. Pertanto, il Prefetto dovrebbe dare conto di come detto accertamento sia stato raggiunto alternativamente.
D'altronde, l'art. 224 c. 3 C.d.S. sancisce che, nel caso di estinzione del reato per altra causa, il Prefetto "procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili". Tale disposizione, impone, invero, che in detti datti casi sia il Prefetto ad operare un autonomo accertamento delle condizioni di legge.
Orbene, nel caso di specie il Prefetto, nel provvedimento impugnato, non si è limitato a dare atto che:
- vi è stata la sentenza con la quale il Giudice ha dichiarato l'estinzione del reato di cui agli artt. 186 commi 1 e 2 lett. C e 186 c. 2 bis del C.d.S. per esito positivo del procedimento di messa alla prova;
- l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge, così come stabilito dall'art. 168 ter del codice penale;
Il provvedimento in parola, invero, ha altresì accertato, a prescindere dai suddetti esiti, la responsabilità dell'imputato, per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica provocando un incidente stradale.
pagina 4 di 6 Di tale ultimo accertamento è stato dato atto tramite specifico richiamo al provvedimento di sospensione del documento di guida che, a sua volta, richiama il rapporto dei Carabinieri.
Orbene, essendo pacifico che nei provvedimenti amministrativi sia ammessa la motivazione per relationem, nel caso di specie il provvedimento si riferisce ad altri provvedimenti che hanno compiuto l'accertamento-presupposto per l'irrogazione della sanzione amministrativa atteso che il provvedimento di sospensione specificamente richiamato e prodotto in atti ha accertato:
- che in data 11.07.2018, nel territorio del Comune di San Vito al Tagliamento si è verificato “incidente stradale senza feriti”
- che il conducente si fosse messo alla guida “in stato di ebbrezza alcolica accertata con alcoltest che ha evidenziato un valore pari a 1,51 g/l alla prima prova e di 1,72 g/l alla seconda prova” Ne consegue che, sulla scorta di tali presupposti, è da ritenersi legittimo il provvedimento di revoca della patente irrogato e, conseguentemente, corretta la pronuncia del giudice di prime cure.
Parimenti non meritevole di accoglimenti si appalesa l'ulteriore motivo di doglianza in ordine alla ritenuta applicabilità al caso di specie dell'art 28 l. 689/1981 per l'indivisuazione del termine prescrizionale per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
Ed invero, sotto questo aspetto, è da ritnersi errata la motivazione del giudice di prime cure ma non l'individuazione della soluzione finale adottata.
Si rammenta infatti che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte,”la L. n. 689 del 1981, art. 28, si applica solo alle sole sanzioni amministrative pecuniarie, non già alle sanzioni amministrative accessorie, non potendo la relativa disciplina essere oggetto di interpretazione estensiva nè di applicazione analogica (Sez. 4, n. 2618 del 17/10/2018, Magnoler, non mass.)” (C.28174/2019).
Ciò posto, tuttavia, “La revoca della patente di guida, quale sanzione accessoria che consegue alla violazione di determinate norme del codice della strada (nella specie, appunto, l'art. 218, comma 6), costituisce adempimento per il quale la legge non prevede alcun termine. La sanzione, quindi, può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale (ex multis C. 15694/2020; Cass. n. 10373/2006: n. 7026/2019)”
Ne consegue che, ancorchè sulla scorta di un ragionamento logico giuiridico difforme da quello adottato dal giudice di prime cure, è da ritnersi correttamente applicabile al caso di specie il termine di pagina 5 di 6 prescrizione quinquennale, con conseguente infondatezza dell'eccezione reiterata nel presente grado di giudizio.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti del sorgere in capo all'appellante, soccombente, dell'obbligo di versare una ulteriore somma equivalente all'importo del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione
p.q.m.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 611/2023
- Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite che liquida in euro 860,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore equivalente all'importo del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 20 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 6 di 6