Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 8851/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa dall'avv.
Parte_1
Francesco Todaro.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 12/05/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso,
1
pensione dal ricorrente.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
che liquida in complessivi € 341,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge,
e distrae in favore dell'avv. Francesco Todaro.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/07/2023, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso di essere titolare di assegno CP_1
sociale n. 04039628, esponeva che l' convenuto con provvedimento del CP_1
17/01/2023 le aveva contestato un indebito per carenza del requisito reddituale, afferente al periodo dal gennaio al dicembre 2022, di ammontare complessivo pari ad € 485,03; lamentava l'illegittimità del provvedimento succitato, deducendo l'irripetibilità delle somme richieste per legittimo affidamento su di essa ingeneratosi e per assenza di dolo e, pertanto, chiedeva di “Annullare, per i superiori motivi, il provvedimento di indebito del 17.01.2023 e condannare l' alla restituzione di quanto nelle more eventualmente trattenuto dalla pensione dal ricorrente”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso va accolto.
L'indebito per cui è causa scaturisce dalla corresponsione in favore della ricorrente di ratei di assegno sociale n. 04039628, asseritamente non dovuti a causa della carenza del requisito reddituale, nel periodo dal gennaio 2022 al dicembre 2022, per complessivi € 485,03.
Appare dunque utile rammentare la disciplina di riferimento, contenuta nel disposto di cui all'art. 3 comma 6 della L. n. 335/1995, che così prevede “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini
2 italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato "assegno sociale".Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono
i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Dalla disposizione succitata emerge, pertanto, che l'assegno sociale spetta a quei soggetti che dimostrino il possesso congiunto dei requisiti anagrafici e reddituali. In particolare, la soglia reddituale per fruire dell'assegno sociale per l'anno
2022 risulta essere pari ad € 6.085,46 per i soggetti non coniugati, mentre per i
3 soggetti coniugati ammonta ad € 12.170,86, siccome precisato dalla Circolare CP_1
n. 33 del 2022 (cfr. all. “Tabelle Rinnovo 2022”, pag. 26).
Ciò chiarito, nella specie, l' convenuto ha dedotto in memoria di CP_1
costituzione che l'indebito per cui è causa sarebbe scaturito “a causa della circostanza che al coniuge del ricorrente nel corso dello stesso 2022 è stata riconosciuta la maggiorazione sociale, che, ai sensi della legge n. 122/2010, costituisce reddito rilevante per determinare la misura dell'assegno sociale da corrispondere” (cfr. memoria pag. 6).
Orbene, vale osservare come siffatta circostanza, oltre che non suffragata da alcuna documentazione, non può rilevare ai fini della individuazione del requisito reddituale della ricorrente in relazione all'anno 2022.
Ed invero, dalla sentenza di divorzio n. 2729/2018 versata in atti (cfr. all. 1 in memoria), emerge che il Tribunale di Palermo, in data 5/06/2018, abbia dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra la ricorrente e il
[...]
, cosicché a partire da tale momento l' convenuto, ai fini della Parte_2 CP_1
verifica del requisito reddituale per fruire della prestazione in parola, avrebbe dovuto tenere in considerazione unicamente i redditi prodotti dalla ricorrente, risultando del tutto irrilevanti quelli eventualmente posseduti dall'ex coniuge.
L' ha fatto unicamente riferimento ai redditi percepiti dal coniuge, che CP_1
sebbene normalmente vanno computati nel reddito oggetto di valutazione ai fini della corresponsione dell'assegno/ pensione sociale, nella specie non possono rilevare, in quanto trattasi di redditi, a seguito del divorzio, dell'ormai “ex” coniuge,
e dunque non più di redditi “coniugali”. Né l' ha dedotto o provato che in forza CP_1
dell'aumento del reddito percepito dall'ex coniuge nel 2022, siano mutati gli accordi già esistenti al tempo della separazione e del divorzio (e in forza dei quali sino a quel momento l'istituto aveva riconosciuto la spettanza dell'emolumento in questione).
Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento di indebito del 17/01/2023 risulta illegittimo e, pertanto, va annullato.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino a €
1.100,00) e con distrazione in favore dell'avv. Francesco Todaro, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 19/05/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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