Ordinanza cautelare 31 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/05/2025, n. 3906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3906 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03906/2025REG.PROV.COLL.
N. 05374/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5374 del 2024, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Zofrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo Frosinone e il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, n. 410/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025, il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante, signora -OMISSIS-, cittadina georgiana, ha impugnato avanti al T.A.R. Lazio, Sede di Latina, il decreto prot. n. -OMISSIS-/2020, a mezzo del quale la Questura di Frosinone- Sportello Unico per l’Immigrazione, ha rigettato la dichiarazione di emersione dal lavoro subordinato, in favore della medesima appellante, ai sensi dell’art. 5, comma 13, lett. d) , del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, sul rilievo del giudizio di pericolosità sociale desunto, oltre che dall’intervenuta sentenza di applicazione di pena ex articolo 444 c.p.p. a carico della stessa ricorrente,da un’autonoma considerazione di ulteriori elementi tratti da una sentenza penale di condanna a carico di terzi, relativa ai medesimi fatti.
2. La ricorrente ha dedotto, nel primo grado di giudizio, la violazione dell’art. 5, comma 13, d.lgs. n. 109 del 2012, oltre all’eccesso di potere, sotto distinti profili, poiché l’Autorità avrebbe dovuto accertare, in concreto, la persistenza del pericolo di reiterazione di condotte antisociali, specialmente tenuto conto dell’esito positivo del giudizio di revocazione, il quale ha determinato l’assoluzione della straniera in ordine al delitto associativo di cui all’art. 416 c.p., dopo che anche gli altri presunti correi erano stati del pari prosciolti.
3. L’interessata domandava, pertanto, all’adìto T.A.R. Latina l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento adottato dalla Questura di Frosinone.
4. Nel primo grado del giudizio si è costituito il Ministero dell’Interno per chiedere la reiezione del ricorso.
5. Il T.A.R. Latina, con sentenza n. 410 del 29 maggio 2024, rigettava il ricorso, ritenendo che: “ il giudizio di pericolosità è espressione di una discrezionalità molto ampia, sindacabile esclusivamente nei casi di illogicità, di carenza di presupposti o di manifesta incongruità, potendo avere un contenuto meramente prognostico ovvero probabilistico e potendo anche prescindere da un accertamento già intervenuto in sede penale ”.
5.1. Secondo il primo giudice, quindi, nel caso di specie, la valutazione di pericolosità sociale operata dal Questore non risulta irragionevole, illogica o frutto di travisamento dei fatti, dato che, oltre a richiamare la presenza di una condanna penale, di per sé ostativa, sarebbe stata resa dall’Amministrazione sulla base dell’autonoma considerazione del ruolo di supporto logistico fornito dalla ricorrente ai correi, che si concretizzava nel garantire un luogo dove custodire, trasportare e vendere la refurtiva asportata dagli esecutori materiali dei furti, oltre che sull’accertata frequentazione di soggetti pregiudicati.
6. Avverso tale sentenza ha proposto appello la straniera, lamentandone l’erroneità per aver essa violato l’art. 5, comma 13, del d.lgs. n. 109 del 2012, oltre al vizio di eccesso di potere sotto vari profili, poiché l’Autorità avrebbe dovuto accertare, in concreto, la persistenza del pericolo di reiterazione di condotte antisociali; e ne ha chiesto, previa sospensione, l’integrale riforma, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado.
6.1 Si è costituito con memoria difensiva il Ministero dell’Interno, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato in primo grado e la correttezza della motivazione espressa dal primo giudice, e ha chiesto il rigetto dell’appello e della connessa istanza cautelare.
6.2. Nella camera di consiglio del 30 luglio 2024 il Collegio ha accolto l’appello cautelare con ordinanza n. 2986.
6.3. Infine alla udienza pubblica del 15 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è fondato e va accolto.
7.1. L’art. 5, comma 13, del d. lgs. n. 109/2012, introdotto dall’art. 9, comma 10, del d.l. n. 76/2013, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n. 99/2013, prevede che: “ Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i lavoratori stranieri: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del medesimo codice; d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del medesimo codice ”.
7.2. Il T.A.R. Latina, come già si è accennato, ha ritenuto applicabile tale disposizione al caso di specie, facendo leva, sulla seconda parte della lett. d ), là dove dispone che “ Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del medesimo codice ”.
7.3. Si tratta, ad avviso del Collegio, di un’applicazione non pienamente corretta della suestesa previsione normativa, dovendosi rilevare che la motivazione della decisione gravata ha, per vero, sorvolato sui precedenti che hanno caratterizzato l’ articolata e tormentata vicenda di che trattasi, contrassegnata non soltanto da plurime pronunce della giustizia amministrativa favorevoli alla ricorrente, ma anche dall’ intervento di una sentenza di applicazione di pena ex articolo 444 c.p.p. a carico della stessa istante, seguita peraltro dall’assoluzione con formula piena degli altri coimputati per il medesimo reato associativo; laddove, invece, il primo giudice si è limitato a richiamare essenzialmente il carattere automaticamente ostativo della sentenza di patteggiamento.
7.4. Che tale motivazione fosse per la verità debole, non solo era stata stigmatizzato da pregresse decisioni giudiziali le quali avevano imposto all’Amministrazione di motivare sulla pericolosità sociale della richiedente fuori da ogni automatismo; ma emerge anche dalla circostanza, di cui non si è dato adeguatamente conto, della sopravvenuta revoca della su vista sentenza ex art. 444, con definitiva assoluzione della signora -OMISSIS-.
7.5. Dalla lettura del diniego impugnato emerge, poi, contrariamente a quanto affermato in sentenza, che l’Amministrazione non ha proceduto affatto a una nuova valutazione di pericolosità sociale, riportata all’attualità, ma si è limitata a richiamare la stessa sentenza di patteggiamento nonché a riportare uno stralcio della successiva sentenza della Corte di appello che la aveva confermata.
7.6. Illegittimamente dunque il provvedimento impugnato, nel respingere la domanda di emersione per ritenuta pericolosità sociale della cittadina georgiana, ha omesso di verificare le traversie anche giudiziarie, che hanno scandito l’intero e travagliato iter procedurale, avviato dall’istanza della cittadina straniera ex d.lgs. n. 109 del 2012.
7.7. Ne segue che l’appello deve essere accolto e che, in riforma della sentenza impugnata, il provvedimento del Prefetto deve essere annullato, laddove non è stato preceduto da adeguata istruttoria circa i presupposti contemplati dall’art. 5, del d. lgs. n. 109/2012 per il rilascio del permesso di soggiorno. Competerà, pertanto, all’Amministrazione riesaminare la domanda, verificando se sussistano i citati presupposti per il rilascio del medesimo permesso; in sede di successiva riedizione del proprio potere, l’Amministrazione, oltre a dover verificare la perdurante attualità dell’interesse all’assunzione della signora -OMISSIS- - posto che, come detto, l’originaria domanda di emersione risale al 2012 - dovrà anche tener conto, ai fini del giudizio di pericolosità sociale, della più recente sentenza, successiva alla proposizione del ricorso di primo grado, con cui è stata disposta - come già accennato - la revoca della sentenza di patteggiamento e l’assoluzione della odierna appellante.
8. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., attesa la novità della questione e la necessità, da parte dell’Amministrazione, di verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso, le spese del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
9. Va definitivamente confermata anche l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente, rimettendo a successivo decreto la liquidazione del compenso dovuto al difensore, previa domanda di quest’ultimo. Il pagamento di tale importo sarà eseguito da parte dell’Amministrazione soccombente a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa e a tal fine la presente sentenza sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, all’Amministrazione soccombente nella sede reale e presso l’Avvocatura domiciliataria.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Frosinone, gravato in prime cure, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Accoglie la domanda per il gratuito patrocinio e rinvia ad un separato decreto la liquidazione delle relative spese. Il pagamento di tale importo sarà eseguito da parte dell’Amministrazione soccombente a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.