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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/11/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 562/2025 avente ad oggetto: prestazione: pensione – assegno di invalidità CP_1
– Inpdai – Enpals, etc. ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al Parte_1 ricorso, dagli avv.ti Marta Capuozzo e Giancarlo Moro, presso il cui studio in Mestre, alla via Pacinotti n. 4, Palazzo Lybra, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Sergio Aprile e con questi elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale distrettuale di CP_1
Venezia – Santa Croce 929
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di
1 provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 4 novembre 2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 19.03.2025, , dopo aver premesso Parte_1 che, all'esito di ricorso proposto per il conseguimento dei benefici previdenziali da esposizione ad amianto ex legge n. 257/92, con sentenza n. 87/2010, passata in giudicato, il Tribun ale di Venezia accertava il suo diritto alla rivalutazione del periodo di esposizione per il coefficiente 1,25 ai fini della determinazione del quantum della pensione, ha dedotto: di aver conseguito il diritto alla pensione anticipata con decorrenza dall'1.05.2019; che dall'esame del prospetto di calcolo del trattamento pensionistico è emerso che la maggiorazione contributiva riconosciuta con la sentenza citata non era stata correttamente conteggiata ai fini della determinazione del quantum;
che il 15.07.2020 presentava domanda di ricostruzione chiedendo il ricalcolo della pensione con il sistema retributivo, considerando che le maggiorazioni riconosciute per il periodo di esposizione all'amianto non sono state considerate ai fini del conseguimento della pen sione;
che con provvedimento del 3.11.2021 l' comunicava di non procedere alla CP_1 riliquidazione nei termini richiesti;
che presentava ricorso amministrativo, respinto con provvedimento del 22.10.2024, con il quale si evidenziava che la maggiorazione ric onosciuta implementa il totale dei contributi sul cui numero viene calcolato l'importo della pensione ma non implica una rivalutazione del diritto della pensione.
Ciò posto, ha dedotto l'illegittimità del calcolo della pensione in quanto operato col sistema c.d. misto, laddove, invece, stante la rivalutazione contributiva operata con la sentenza n. 87/2010 per riconoscimento dei benefici da esposizione all'amianto ex legge n. 257/92, il calcolo doveva essere fatto secondo il criterio retributivo;
ciò in particolare ai sensi
2 dell'art. 47 l. n. 326/23 e dell'art. 13, comma ottavo, legge n. 257/92; che, in particolare, applicando il diverso criterio di calcolo invocato,
l'importo della rata mensile di pensione sarebbe superiore di circa €
115,00 mensili rispetto a quella riconos ciuta.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari il proprio diritto al ricalcolo/ricostituzione della pensione secondo il sistema retributivo, con conseguente condanna dell' alla CP_1 liquidazione della pensione con corresponsione delle differenze dovute anche sui ratei arretrati, oltre interessi;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito, in via preliminare, la CP_1 decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/70, essendo trascorsi oltre trecento giorni dalla domanda amministrativa presentata il 15.07.2020. Nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando che la maggiorazione da esposizione ad amianto invocata opera solo sul piano del complessivo numero dei contributi utilizzati come base di calcolo per l'importo della pensione ai sensi della legge n. 326/2003.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale, in via preliminare, dichiari inammissibile la domanda o la rigetti nel merito;
con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di decadenza, va osservato quanto segue.
La decadenza invocata dall'Istituto deve essere interpretata, sulla scorta della condivisibile ricostruzione operata in materia dalla Corte di Cassazione, come decadenza c.d. mobile.
Deve premettersi che con sentenza n. 28416/2020 la Suprema Corte, mutando il proprio consolidato orientamento, ha affermato che il termine decadenziale introdotto dall'art. 38 del d.l. n. 98/2011 si applica anche alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6 luglio 2011).
3 Fatta questa premessa, il punto centrale della questione in esame è costituito dal bilanciamento tra la disciplina della decadenza e il principio di imprescrittibilità del diritto alla pensione: infatti, se dall'applicazione della prima derivasse, come conseguenza, la totale estinzione del diritto del titolare del trattamento pensionistico, ciò lederebbe in maniera inammissibile l'imprescrittibilità del diritto a pensione (Corte Cost., 26 febbraio 2010, n. 71, Corte Cost., 22 luglio
1999, n. 345 e Corte Cost., 15 luglio 1985, n. 203), con la conseguenza che l'applicazione della decadenza non può che essere intesa nel senso che essa comporti l'estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza, da computare a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, senza però compromettere il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato né, a fortiori, ai ratei successivi (Cas s. n. 16372/2003). Tale ricostruzione ha trovato conferma nelle decisioni della Suprema Corte
n. 6018/2005 e n. 12878/14.
Deve, quindi, ritenersi che la soluzione preferibile sia quella di intendere la decadenza come decadenza c.d. mobile, che produce i propri effetti sul piano economico nel senso di una decurtazione economica della pensione circoscritta nei termini anzidetti e che, come tale, non risulta troppo punitiva per il pensionato. In questi termini anche la recente decisione n. 1526/2024 della Corte d'Appello di Bari dell'11.11.2024.
Si tratta di una soluzione che inoltre è stata ribadita dalla Corte di
Cassazione nella recente sentenza n. 17430/2021, secondo cui: “(…)
L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità al principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22
4 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203). 25. Una diversa interpretazione
(che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infratriennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte i n cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale. Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost. 26. L'interpretazione che qui si critica del resto porrebbe problemi di non agevole soluzione vol ti ad individuare (per ciascuna prestazione periodica, peraltro), in difetto di criteri legali o costituzionali chiari, quale sia il nucleo essenziale della prestazione pensionistica incomprimibile. 27. Le indicate considerazioni inducono pertanto questa C orte ad optare per l'altra interpretazione, che non pone gli indicati problemi e che appare costituzionalmente conforme.
28. L'applicazione della decadenza dalla domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza… su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione,
5 solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”.
Applicando tali principi al caso di specie, deve quindi ritenersi che la decadenza invocata dall operi in maniera c.d. “mobile”, ossia CP_2 vada calcolata con decorrenza dai tre anni antecedenti alla proposizione della domanda da parte dell'odierno ricorrente.
Poiché il ricorrente ha conseguito la pensione con decorrenza dall'1.05.2019, deve quindi ritenersi che nel caso di specie alcuna decadenza sia intervenuta vertendo la domanda proposta, in seguito alla domanda amministrativa di ricostruzione della pensione del
15.07.2020, sulla liquidazione della prestazione con decorrenza dai ratei già riconosciuti che decorrono dall'1.05.2019.
2. Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Sul punto, per comodità espositiva, è opportuno richiamare la motivazione della sentenza n. 13870/2015 della Corte di Cassazione, dalla quale possono desumersi principi applicabili ai fini della risoluzione del caso di specie.
Nella motivazione di questa decisione si afferma che: “L'art. 47 comma
1 del d.l. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L.24 novembre
2003, n. 326, ha ridotto, con decorrenza dal 2 ottobre 2003, il coefficiente da 1,5 a 1,25, ed ha precisato che lo stesso deve considerarsi utile ai soli fini della dete rminazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
Sia nel vecchio che nel nuovo regime, comunque, secondo il rispettivo ambito di applicazione, il beneficio in questione è stato previsto come finalizzato ad agire sulla pensione concretamente ottenibile, secondo il regime proprio della stessa, senza riguar do ad ulteriori ed eventuali ripercussioni dell'anzianità contributiva, come il regime del cumulo richiamato dalla Corte territoriale.
Questa Corte ha reiteratamente affermato che la funzione propria della rivalutazione contributiva è quella di favorire l'allontanamento dal lavoro dei soggetti addetti a lavorazioni morbigene, incidendo sul
6 contenuto del diritto a pensione, si tratti di verificarne la sussistenza ovvero di quantificarne la misura (Cass. n. 9348 del 2012). Il beneficio non ha ragione di essere quindi con riferimento a coloro i quali abbiano già maturato la massima anzianità co ntributiva, posto che costoro non riuscirebbero ad ottenere, dall'applicazione - del coefficiente moltiplicatore, né un concreto vantaggio ai fini dell'anticipazione dell'accesso a pensione, né un giovamento ai fini dell'incremento della misura della stessa.
In tal senso è infatti pacifico l'orientamento per cui possono fruire del descritto coefficiente moltiplicatore solo coloro i quali «non abbiano già raggiunto il massimo di prestazione conseguibile» (cfr. in termini Cass.
n. 11993 del 2009, n. 467 del 2005; n. 17528 del 2002).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 290 del 2010, nel ritenere non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall'art. 1 bis del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, conv. con modificazioni, dalla L. 271 del 1993, nella parte in cui nega che spetti l'erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all'amianto che si trovassero in pensione al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, ha ritenuto conforme alla Carta fondamentale l'interpretazione secondo la quale la ratio sottesa all'applicazione dei benefici nei confronti dei lavoratori che avessero contratto malattie professionali a causa d ell'esposizione all' amianto, o che fossero stati comunque soltanto esposti all' amianto, non
è quella di conferire una provvidenza a titolo risarcitorio o indennitario, ma di consentire un più agevole esodo dal mondo del lavoro.
Ne deriva che l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore al limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza del lavoratore, e che quando sia stata già raggiunta l'anzianità contributiva massima, non sussiste il diritto ad ottenerne un'ulteriore rivalutazione in applicazione dei benefici oggetto di causa”.
7 In questi termini anche la più recente ordinanza della Corte di
Cassazione n. 30625 del 28.11.2024, che, in maniera ancora più chiara, ribadisce la non incidenza degli invocati benefici ex art. 13, ottavo comma, legge n. 257/92 sul quantum della prestazione, affermando che “(…) Nella specie, la Corte d'appello ha correttamente rilevato che la maggiorazione contributiva, che non comporta l'applicazione di meccanismi di neutralizzazione, può operare, in coerenza con la precipua funzione del beneficio, solo in aumento e non in sostituzione, totale o parziale, della contribuzione già accreditata, ossia nei limiti necessari a colmare le “scoperture” contributive fino al conseguimento della massima anzianità conseguibile, senza che sia possibile, una volta conseguite le 2080 settimane di anzianità massima contributiva, aggiungere l'ulteriore incremento derivante da esposizione ad amianto, o procedere al ricalcolo con esclusione della contribuzione meno favorevole”, con la conseguenza che, prosegue la Suprema Corte,
“Il ricorrente, pertanto, avrebbe potuto beneficiare dell'incremento contributivo dovuto ai periodi di esposizione qualificata all'amianto solo per colmare eventuali scoperture per consentire il raggiungimento del tetto massimo delle 2080 settimane contri butive ma non per sostituire periodi contributivi meno favorevoli”.
Tant'è che, conclude il Giudice di Legittimità, “La maturazione del diritto alla rivalutazione non comporta che la pensione debba essere riliquidata sulla base di una contribuzione che vada oltre il limite di legge, estraneo a quell'oggetto del contendere (cfr. Cass. n. 30639 del
2022)”.
Deve ritenersi, quindi, alla luce della condivisibile ricostruzione operata dalla Suprema Corte e in considerazione di quanto statuito dall'art. 13, legge n. 257/92, come modificato dalla legge n. 326/03, che non è possibile far derivare da tale previsione l'applicazione di un diverso criterio di calcolo della prestazione pensionistica - come nel caso di specie in cui si invoca l'applicazione del criterio retributivo in luogo di quello misto applicato dall -, considerato che la CP_2 rivalutazione ha l'unico effetto di operare, in aumento e non in
8 sostituzione, totale o parziale, della contribuzione già accreditata, nel senso che essa consente di colmare le “scoperture” contributive fino al conseguimento della massima anzianità conseguibile, senza che ciò possa comportare l'applicazione di un diverso criterio di calcolo della prestazione, come richiesto nel presente giudizio.
È questo, quindi, l'effetto derivante dall'applicazione della norma invocata, finalizzata a incidere nel senso di consentire un più agevole esodo dal mondo del lavoro, a compensazione dei gravi rischi per la salute subiti dai lavoratori per l'esposizione a ll'amianto, senza che possa operare nel senso di produrre effetti ulteriori e diversi.
l ha già provveduto a Controparte_3 CP_1 rivalutare il periodo indicato come ricostruito nella precedente sentenza per il coefficiente 1.25% poiché la pensione controversa è stata calcolata con applicazione del c.d. sistema mist o, con la conseguenza che non è possibile far derivare dall'applicazione dell'invocata disciplina ulteriori effetti benefici, come richiesto da parte ricorrente.
In questo senso, si richiama anche la sentenza n. 739/2025 resa da questa Sezione Lavoro in una fattispecie analoga alla presente.
Alla luce di ciò, la domanda va rigettata.
Spese processuali
La natura e l'oggetto della controversia, la qualità delle parti e la parziale novità della questione affrontata giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 562/2025 come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese processuali tra le parti.
Venezia, 5.11.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 562/2025 avente ad oggetto: prestazione: pensione – assegno di invalidità CP_1
– Inpdai – Enpals, etc. ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al Parte_1 ricorso, dagli avv.ti Marta Capuozzo e Giancarlo Moro, presso il cui studio in Mestre, alla via Pacinotti n. 4, Palazzo Lybra, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Sergio Aprile e con questi elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale distrettuale di CP_1
Venezia – Santa Croce 929
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di
1 provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 4 novembre 2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 19.03.2025, , dopo aver premesso Parte_1 che, all'esito di ricorso proposto per il conseguimento dei benefici previdenziali da esposizione ad amianto ex legge n. 257/92, con sentenza n. 87/2010, passata in giudicato, il Tribun ale di Venezia accertava il suo diritto alla rivalutazione del periodo di esposizione per il coefficiente 1,25 ai fini della determinazione del quantum della pensione, ha dedotto: di aver conseguito il diritto alla pensione anticipata con decorrenza dall'1.05.2019; che dall'esame del prospetto di calcolo del trattamento pensionistico è emerso che la maggiorazione contributiva riconosciuta con la sentenza citata non era stata correttamente conteggiata ai fini della determinazione del quantum;
che il 15.07.2020 presentava domanda di ricostruzione chiedendo il ricalcolo della pensione con il sistema retributivo, considerando che le maggiorazioni riconosciute per il periodo di esposizione all'amianto non sono state considerate ai fini del conseguimento della pen sione;
che con provvedimento del 3.11.2021 l' comunicava di non procedere alla CP_1 riliquidazione nei termini richiesti;
che presentava ricorso amministrativo, respinto con provvedimento del 22.10.2024, con il quale si evidenziava che la maggiorazione ric onosciuta implementa il totale dei contributi sul cui numero viene calcolato l'importo della pensione ma non implica una rivalutazione del diritto della pensione.
Ciò posto, ha dedotto l'illegittimità del calcolo della pensione in quanto operato col sistema c.d. misto, laddove, invece, stante la rivalutazione contributiva operata con la sentenza n. 87/2010 per riconoscimento dei benefici da esposizione all'amianto ex legge n. 257/92, il calcolo doveva essere fatto secondo il criterio retributivo;
ciò in particolare ai sensi
2 dell'art. 47 l. n. 326/23 e dell'art. 13, comma ottavo, legge n. 257/92; che, in particolare, applicando il diverso criterio di calcolo invocato,
l'importo della rata mensile di pensione sarebbe superiore di circa €
115,00 mensili rispetto a quella riconos ciuta.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari il proprio diritto al ricalcolo/ricostituzione della pensione secondo il sistema retributivo, con conseguente condanna dell' alla CP_1 liquidazione della pensione con corresponsione delle differenze dovute anche sui ratei arretrati, oltre interessi;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito, in via preliminare, la CP_1 decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/70, essendo trascorsi oltre trecento giorni dalla domanda amministrativa presentata il 15.07.2020. Nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando che la maggiorazione da esposizione ad amianto invocata opera solo sul piano del complessivo numero dei contributi utilizzati come base di calcolo per l'importo della pensione ai sensi della legge n. 326/2003.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale, in via preliminare, dichiari inammissibile la domanda o la rigetti nel merito;
con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di decadenza, va osservato quanto segue.
La decadenza invocata dall'Istituto deve essere interpretata, sulla scorta della condivisibile ricostruzione operata in materia dalla Corte di Cassazione, come decadenza c.d. mobile.
Deve premettersi che con sentenza n. 28416/2020 la Suprema Corte, mutando il proprio consolidato orientamento, ha affermato che il termine decadenziale introdotto dall'art. 38 del d.l. n. 98/2011 si applica anche alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6 luglio 2011).
3 Fatta questa premessa, il punto centrale della questione in esame è costituito dal bilanciamento tra la disciplina della decadenza e il principio di imprescrittibilità del diritto alla pensione: infatti, se dall'applicazione della prima derivasse, come conseguenza, la totale estinzione del diritto del titolare del trattamento pensionistico, ciò lederebbe in maniera inammissibile l'imprescrittibilità del diritto a pensione (Corte Cost., 26 febbraio 2010, n. 71, Corte Cost., 22 luglio
1999, n. 345 e Corte Cost., 15 luglio 1985, n. 203), con la conseguenza che l'applicazione della decadenza non può che essere intesa nel senso che essa comporti l'estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza, da computare a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, senza però compromettere il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato né, a fortiori, ai ratei successivi (Cas s. n. 16372/2003). Tale ricostruzione ha trovato conferma nelle decisioni della Suprema Corte
n. 6018/2005 e n. 12878/14.
Deve, quindi, ritenersi che la soluzione preferibile sia quella di intendere la decadenza come decadenza c.d. mobile, che produce i propri effetti sul piano economico nel senso di una decurtazione economica della pensione circoscritta nei termini anzidetti e che, come tale, non risulta troppo punitiva per il pensionato. In questi termini anche la recente decisione n. 1526/2024 della Corte d'Appello di Bari dell'11.11.2024.
Si tratta di una soluzione che inoltre è stata ribadita dalla Corte di
Cassazione nella recente sentenza n. 17430/2021, secondo cui: “(…)
L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità al principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22
4 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203). 25. Una diversa interpretazione
(che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infratriennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte i n cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale. Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost. 26. L'interpretazione che qui si critica del resto porrebbe problemi di non agevole soluzione vol ti ad individuare (per ciascuna prestazione periodica, peraltro), in difetto di criteri legali o costituzionali chiari, quale sia il nucleo essenziale della prestazione pensionistica incomprimibile. 27. Le indicate considerazioni inducono pertanto questa C orte ad optare per l'altra interpretazione, che non pone gli indicati problemi e che appare costituzionalmente conforme.
28. L'applicazione della decadenza dalla domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza… su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione,
5 solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”.
Applicando tali principi al caso di specie, deve quindi ritenersi che la decadenza invocata dall operi in maniera c.d. “mobile”, ossia CP_2 vada calcolata con decorrenza dai tre anni antecedenti alla proposizione della domanda da parte dell'odierno ricorrente.
Poiché il ricorrente ha conseguito la pensione con decorrenza dall'1.05.2019, deve quindi ritenersi che nel caso di specie alcuna decadenza sia intervenuta vertendo la domanda proposta, in seguito alla domanda amministrativa di ricostruzione della pensione del
15.07.2020, sulla liquidazione della prestazione con decorrenza dai ratei già riconosciuti che decorrono dall'1.05.2019.
2. Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Sul punto, per comodità espositiva, è opportuno richiamare la motivazione della sentenza n. 13870/2015 della Corte di Cassazione, dalla quale possono desumersi principi applicabili ai fini della risoluzione del caso di specie.
Nella motivazione di questa decisione si afferma che: “L'art. 47 comma
1 del d.l. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L.24 novembre
2003, n. 326, ha ridotto, con decorrenza dal 2 ottobre 2003, il coefficiente da 1,5 a 1,25, ed ha precisato che lo stesso deve considerarsi utile ai soli fini della dete rminazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
Sia nel vecchio che nel nuovo regime, comunque, secondo il rispettivo ambito di applicazione, il beneficio in questione è stato previsto come finalizzato ad agire sulla pensione concretamente ottenibile, secondo il regime proprio della stessa, senza riguar do ad ulteriori ed eventuali ripercussioni dell'anzianità contributiva, come il regime del cumulo richiamato dalla Corte territoriale.
Questa Corte ha reiteratamente affermato che la funzione propria della rivalutazione contributiva è quella di favorire l'allontanamento dal lavoro dei soggetti addetti a lavorazioni morbigene, incidendo sul
6 contenuto del diritto a pensione, si tratti di verificarne la sussistenza ovvero di quantificarne la misura (Cass. n. 9348 del 2012). Il beneficio non ha ragione di essere quindi con riferimento a coloro i quali abbiano già maturato la massima anzianità co ntributiva, posto che costoro non riuscirebbero ad ottenere, dall'applicazione - del coefficiente moltiplicatore, né un concreto vantaggio ai fini dell'anticipazione dell'accesso a pensione, né un giovamento ai fini dell'incremento della misura della stessa.
In tal senso è infatti pacifico l'orientamento per cui possono fruire del descritto coefficiente moltiplicatore solo coloro i quali «non abbiano già raggiunto il massimo di prestazione conseguibile» (cfr. in termini Cass.
n. 11993 del 2009, n. 467 del 2005; n. 17528 del 2002).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 290 del 2010, nel ritenere non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall'art. 1 bis del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, conv. con modificazioni, dalla L. 271 del 1993, nella parte in cui nega che spetti l'erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all'amianto che si trovassero in pensione al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, ha ritenuto conforme alla Carta fondamentale l'interpretazione secondo la quale la ratio sottesa all'applicazione dei benefici nei confronti dei lavoratori che avessero contratto malattie professionali a causa d ell'esposizione all' amianto, o che fossero stati comunque soltanto esposti all' amianto, non
è quella di conferire una provvidenza a titolo risarcitorio o indennitario, ma di consentire un più agevole esodo dal mondo del lavoro.
Ne deriva che l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore al limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza del lavoratore, e che quando sia stata già raggiunta l'anzianità contributiva massima, non sussiste il diritto ad ottenerne un'ulteriore rivalutazione in applicazione dei benefici oggetto di causa”.
7 In questi termini anche la più recente ordinanza della Corte di
Cassazione n. 30625 del 28.11.2024, che, in maniera ancora più chiara, ribadisce la non incidenza degli invocati benefici ex art. 13, ottavo comma, legge n. 257/92 sul quantum della prestazione, affermando che “(…) Nella specie, la Corte d'appello ha correttamente rilevato che la maggiorazione contributiva, che non comporta l'applicazione di meccanismi di neutralizzazione, può operare, in coerenza con la precipua funzione del beneficio, solo in aumento e non in sostituzione, totale o parziale, della contribuzione già accreditata, ossia nei limiti necessari a colmare le “scoperture” contributive fino al conseguimento della massima anzianità conseguibile, senza che sia possibile, una volta conseguite le 2080 settimane di anzianità massima contributiva, aggiungere l'ulteriore incremento derivante da esposizione ad amianto, o procedere al ricalcolo con esclusione della contribuzione meno favorevole”, con la conseguenza che, prosegue la Suprema Corte,
“Il ricorrente, pertanto, avrebbe potuto beneficiare dell'incremento contributivo dovuto ai periodi di esposizione qualificata all'amianto solo per colmare eventuali scoperture per consentire il raggiungimento del tetto massimo delle 2080 settimane contri butive ma non per sostituire periodi contributivi meno favorevoli”.
Tant'è che, conclude il Giudice di Legittimità, “La maturazione del diritto alla rivalutazione non comporta che la pensione debba essere riliquidata sulla base di una contribuzione che vada oltre il limite di legge, estraneo a quell'oggetto del contendere (cfr. Cass. n. 30639 del
2022)”.
Deve ritenersi, quindi, alla luce della condivisibile ricostruzione operata dalla Suprema Corte e in considerazione di quanto statuito dall'art. 13, legge n. 257/92, come modificato dalla legge n. 326/03, che non è possibile far derivare da tale previsione l'applicazione di un diverso criterio di calcolo della prestazione pensionistica - come nel caso di specie in cui si invoca l'applicazione del criterio retributivo in luogo di quello misto applicato dall -, considerato che la CP_2 rivalutazione ha l'unico effetto di operare, in aumento e non in
8 sostituzione, totale o parziale, della contribuzione già accreditata, nel senso che essa consente di colmare le “scoperture” contributive fino al conseguimento della massima anzianità conseguibile, senza che ciò possa comportare l'applicazione di un diverso criterio di calcolo della prestazione, come richiesto nel presente giudizio.
È questo, quindi, l'effetto derivante dall'applicazione della norma invocata, finalizzata a incidere nel senso di consentire un più agevole esodo dal mondo del lavoro, a compensazione dei gravi rischi per la salute subiti dai lavoratori per l'esposizione a ll'amianto, senza che possa operare nel senso di produrre effetti ulteriori e diversi.
l ha già provveduto a Controparte_3 CP_1 rivalutare il periodo indicato come ricostruito nella precedente sentenza per il coefficiente 1.25% poiché la pensione controversa è stata calcolata con applicazione del c.d. sistema mist o, con la conseguenza che non è possibile far derivare dall'applicazione dell'invocata disciplina ulteriori effetti benefici, come richiesto da parte ricorrente.
In questo senso, si richiama anche la sentenza n. 739/2025 resa da questa Sezione Lavoro in una fattispecie analoga alla presente.
Alla luce di ciò, la domanda va rigettata.
Spese processuali
La natura e l'oggetto della controversia, la qualità delle parti e la parziale novità della questione affrontata giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 562/2025 come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese processuali tra le parti.
Venezia, 5.11.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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