Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 15794/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15794/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASORIA (NA) il 28/09/1966 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CASILLO FRANCESCO e dall'Avv. Vincenzo Siciliani, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Massimiliano Gorgoni e dall'Avv. Erminio Capasso
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14/12/2023, – premesso di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della presso la Controparte_2
piattaforma MD di Gricignano di Aversa (CE), dal 01.04.2015 al 28.06.2016 e di non aver percepito, al momento della cessazione del rapporto, il t.f.r. maturato in suo favore, pari ad un importo lordo di euro 1.660,18 – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che, in data
6/9/2027, aveva ottenuto il decreto n. 1056/2017, con il quale era stato ingiunto alla società datrice di lavoro il pagamento della somma spettante a titolo di t.f.r.; che, nelle more del rilascio della relativa formula esecutiva del decreto di accoglimento, in data
23.04.2018, la era stata cancellata dal Registro Controparte_2
1
unici soggetti legittimati passivi che risultavano dal bilancio finale di Persona_1
liquidazione e dal verbale di assemblea straordinaria;
che, dal bilancio finale di liquidazione e dall'atto di scioglimento della società con contestuale nomina del liquidatore, era risultato che gli utili da ripartire tra i soci fossero pari ad € 300,00; che l'esiguità di tale importo relativo alla consistenza finale di bilancio era assimilabile ad una ripartizione di utili “pari a zero”, ovvero comunque tale da denotare l'insufficienza di ogni garanzia patrimoniale;
che, non risultando dal bilancio finale di liquidazione alcuna ripartizione di utili tra i soci tale da poter loro indirizzare alcuna domanda e/o condanna, ai sensi dell'art. 2495 c.c., il ricorrente in data 18 febbraio 2022, conformemente al
Messaggio 3854/2019, aveva presentato regolare domanda di intervento al Fondo di CP_1
Garanzia alla sede agenzia Napoli Nord, territorialmente competente (domanda di CP_1
intervento del Fondo di garanzia numero di protocollo: NUM PROT.
.5105.18/02/2022.0105547); che, tuttavia, l aveva respinto la suddetta CP_1 CP_4
domanda; che, avverso il provvedimento di diniego, era stato proposto, in data
14.12.2023, apposito ricorso al Comitato provinciale;
che anche tale ricorso non sortiva alcun effetto.
Tanto esposto in punto di fatto, e rimarcata la sussistenza dei presupposti normativamente previsti al fine dell'intervento del Fondo, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“a. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento del Tfr maturato CP_ dal Fondo di Garanzia;
b. per l'effetto, condannare l , al pagamento in favore del ricorrente del TFR maturato CP_1 pari ad €. 1660,18 oltre accessori come per legge dalla cessazione del rapporto di lavoro all'effettivo soddisfo;
c. Condannare parte resistente alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore degli avvocati antistatari”.
Resisteva l , eccependo la decadenza dall'azione nonché la prescrizione del diritto CP_4
fatto valere dal ricorrente;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, invocandone il rigetto.
2 Istruita documentalmente, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
Il ricorso è infondato e va rigettato, condividendo il Tribunale l'orientamento espresso in fattispecie analoghe dalla Corte d'Appello di Bari-Sezione Lavoro (v. sentenza n. 603 del
9.5.2023, in Banca dati), con argomentazioni che di seguito si riportano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
2.1. “In più occasioni la Suprema Corte ha ribadito la necessità, per l'affermazione del diritto del lavoratore alle prestazioni del Fondo di Garanzia, della ricorrenza dei requisiti dell'insolvenza del datore di lavoro - accertata con la dichiarazione di fallimento o, in mancanza, con l'esperimento infruttuoso di un serio tentativo di esecuzione forzata, salva la risultanza di altri beni aggredibili con azione esecutiva (cfr. ex multis Cass., 1 luglio
2010, n. 15662; Cass., 20 novembre 2017, n. 27467) - e dell'esistenza e misura del credito accertata in sede di ammissione al passivo, ovvero sulla base di un titolo esecutivo definitivo (Cass., 28 luglio 2011, n. 16617; Cass., 9 giugno 2014, n. 12971; Cass., 25 agosto 2020, n. 17643).
I giudici di legittimità, in relazione a un'ipotesi che presenta aspetti di comunanza con l'odierna controversia, ove mancava l'accertamento del credito nei confronti della società datrice, cancellata a brevissima distanza dalla cessazione del rapporto di lavoro, hanno, altresì, recentemente specificato che “nel sistema delineato dall'art. 2, l. n. 297/1982 il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro” (così Cass., n.
1887/2020; n. 4061/2021; n. 39157/2021).
Ciò in quanto il diritto alla prestazione del Fondo di Garanzia nasce, in forza del rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, e si realizza necessariamente a seguito di una domanda amministrativa che può essere presentata soltanto dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero dopo la formazione
3 di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata, nelle ipotesi di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali in quanto non fallibile (in base a verifica, tanto del Tribunale fallimentare in esito all'istruttoria prefallimentare: Cass., 6 settembre 2018, n. 21734; tanto, in via incidentale, del giudice adito per l'erogazione della prestazione previdenziale: Cass., 28 gennaio 2020, n. 1887;
Cass., 15 giugno 2020, n. 11531) o perché il lavoratore, insinuatosi tardivamente al passivo del suo fallimento, non sia stato ammesso per la previa chiusura per insufficienza di attivo (Cass., 28 gennaio 2020, n. 1886), sempre che, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato in bonis e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente (Cass., 16 marzo 2021, n. 7350).
Invero, l'intervento del Fondo ha carattere sussidiario, ed è, dunque, invocabile se e in quanto il credito non sia altrimenti recuperabile (v. Cass., n. 28091/2017), allo scopo di tutelare, assicurando il TFR, anche quei lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro non assoggettabili, per qualsiasi ragione, a procedura concorsuale.
Proprio in ragione di siffatta ratio, la norma di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, prevede l'onere del creditore di dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, individuando il mezzo all'uopo necessario nell'esperimento dell'esecuzione forzata.
Orbene, nel caso de quo è pacifico che la società (…) S.r.l. sia stata cancellata dal
Registro delle imprese in data 08.09.2014 e che il decreto ingiuntivo sia stato richiesto e ottenuto dalla lavoratrice solo a distanza di circa quattro anni da detto evento, ossia nel luglio 2018, per poi procedere in data 22.08.2018, una volta munito lo stesso di formula esecutiva, alla sua notifica alla società, in persona del liquidatore, unitamente ad atto di precetto, e in data 05.09.2018 all'esperimento del primo tentativo di pignoramento mobiliare presso la ditta. Rebus sic stantibus, la lavoratrice non può ritenersi in possesso di un valido titolo esecutivo in relazione al suo credito per TFR, in quanto il decreto ingiuntivo in questione è stato in realtà emesso nei confronti di una società ormai estinta;
parimenti, la notifica effettuata al legale rappresentante e liquidatore della società è stata indirizzata a un soggetto giuridico inesistente e deve, pertanto, considerarsi tamquam non esset, stante la sua inidoneità a instaurare un contraddittorio integro tra le parti.
Contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, dunque, è mancato un valido accertamento, in sede giurisdizionale, del credito della lavoratrice, posto che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “la cancellazione volontaria dal registro
4 delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio” (cfr. Cass., SS.UU., n. 6071/2013 nonché Cass., n. 24853 /2018).
La cancellazione della società dal registro delle imprese, come si evince dall'espressione utilizzata nell'art. 2495 c.c. (“ferma restando l'estinzione”), determina l'estinzione della società anche ove persistano creditori da soddisfare.
Ed è evidente che tale situazione si ripercuote anche sull'idoneità dei tentativi di esecuzione esperiti, che avrebbero dovuto presupporre la disponibilità da parte della instante di un valido titolo esecutivo.
In altri termini, l'inesistenza del decreto ingiuntivo n. 1536/2018 caduca inevitabilmente l'esecuzione in forza di esso promossa, con la conseguenza che risulta nella specie carente anche l'ulteriore requisito richiesto per l'intervento del Fondo di garanzia, rappresentato dalla insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito di azione esecutiva individuale…omissis…. il problema, prima ancora che sulla sussistenza o meno di un serio e adeguato tentativo di esecuzione nei confronti del datore di lavoro insolvente, verte, a monte, sulla sussistenza o meno di un valido titolo esecutivo, il cui conseguimento costituisce indispensabile presupposto per l'eventuale accesso al Fondo di Garanzia.
Neppure risulta che la lavoratrice abbia provveduto a notificare il presunto titolo esecutivo nei confronti dei soci della ormai estinta, come indicati nella visura camerale dalla Pt_2 medesima versata in atti già in primo grado, ossia la (…), per la quota del 90%, e (…), per il restante 10%.
In proposito, benché si tratti di indicazioni non vincolanti, è opportuno evidenziare che lo stesso messaggio n. 3854 del 24.10.2019, invocato dalla lavoratrice, prevede CP_1 quanto segue: “La cancellazione dal Registro delle imprese di una società (di persone o di capitali) ne determina l'estinzione, con la conseguenza che non sono idonei ad instaurare un valido processo sia l'eventuale proposizione di domanda giudiziale nei confronti di società cancellata sia la notifica alla stessa società di un decreto ingiuntivo. La cancellazione della società non determina, tuttavia, l'estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi della società stessa, ma determina un fenomeno successorio, con il conseguente trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali. I soci stessi, pertanto, sono i legittimi contraddittori nei giudizi volti all'accertamento dei debiti sociali e rispondono delle stesse obbligazioni illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico della società (di persone o di capitali) disciplinato dal codice civile. Gli
5 operatori delle Strutture territoriali, pertanto, nell'ambito dell'istruttoria delle domande di intervento del Fondo di garanzia ai sensi dell'articolo. 2, comma 5, della L. n. 297/82, presentate dopo la cancellazione della società datrice di lavoro dal Registro delle imprese, dovranno verificare che la data di notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo non sia successiva alla data di cancellazione. In caso contrario, si dovrà verificare che il decreto ingiuntivo sia stato notificato legittimamente anche ai soci e, in difetto, le domande dovranno essere respinte per mancanza della prova giudiziale del credito”.
Non può essere condivisa la prospettazione dell'odierna appellata, secondo cui i creditori sociali dovrebbero agire esecutivamente nei confronti dei soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta solo allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, con la conseguenza che nella fattispecie de qua, non risultando alla chiusura dell'esercizio una distribuzione dell'attivo in favore dei soci della il decreto ingiuntivo non andava a essi notificato. CP_5
Rappresenta, invero, orientamento pacifico della Corte di cassazione quello secondo cui la cancellazione volontaria della società di capitali non produce anche l'estinzione dei debiti sociali, i quali si trasferiscono in capo ai soci, in virtù di una successione “pro quota” nel lato passivo della medesima obbligazione originariamente sorta in capo alla società
(Cass., Sez. V Civile, Ord. 22 dicembre 2022 n. 37614; Cass., Sez. Unite Civili, 12 marzo
2013, n. 6070). Trattasi di un fenomeno devolutivo assimilabile a quello successorio, con subentro dei soci nella posizione del debitore nei confronti dei creditori sociali, secondo le dinamiche proprie della successione universale.
Su tale qualificazione, come rilevato dal Supremo Collegio, non può incidere in alcun modo la limitazione di responsabilità all'ammontare delle somme riscosse, analogamente a quanto accade in materia ereditaria, ove il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli mantiene, comunque, tale qualifica.
Inoltre, la successione dei soci nei debiti sociali risulta imprescindibile al fine di impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto, ciò ancor più laddove si consideri che l'art. 2942 c.c. nulla prevede circa la possibilità per il creditore di proporre reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione della società debitrice, il cui deposito prelude alla cancellazione.
Dunque, i soci sono sempre “destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata (ma non definiti all'esito della cancellazione) a prescindere dall'aver
6 questi goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione”
(Cass., Sez. Trib., n. 9672/2018).
La responsabilità dei soci verso i creditori, pertanto, sorge per il semplice fatto della esistenza di creditori che non hanno potuto concorrere alla liquidazione del patrimonio sociale sino a loro soddisfazione, e ciò a prescindere da qualsiasi limitazione “quantitativa” della stessa.
La mancata ripartizione dell'attivo in sede di bilancio finale non configura una condizione sufficiente per evitare la responsabilità successoria degli ex soci;
l'avere essi percepito una qualche utilità all'esito della liquidazione, infatti, lungi dall'incidere sulla loro legittimazione passiva, rappresenta tutt'al più uno degli elementi che possono andare a costituire l'interesse ad agire del creditore (Cass. 07.04.2017, n. 9094; Cass., Sez. Un., nn. 6070 e 6072 del 2013). E allora, se da un lato può esser vero che, nel caso in cui i soci non abbiano percepito nulla all'esito della liquidazione, la limitazione di responsabilità risulterà così dirompente da poter sottrarre al creditore l'interesse a instaurare un giudizio, dall'altro lato tale eventualità non può assurgere a regola di sistema, in quanto il creditore ben potrebbe mantenere un (altro) interesse a veder accertato giudizialmente il proprio credito.
Insomma, il concetto di interesse ad agire ha una natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, atteso che, in caso di sopravvenienza o sopravvivenze societarie passive, numerose possono essere le ipotesi in cui in concreto può rinvenirsi un interesse del creditore a ottenere una pronuncia giudiziale a sé favorevole contro i soci della società cancellata ed estinta - ancorché in concreto da questi non possa ottenere alcuna soddisfazione delle proprie ragioni a causa della limitazione di responsabilità di cui godono - tra le quali va annoverata proprio quella in cui egli intenda azionare eventuali garanzie per le quali è richiesta la preventiva escussione del patrimonio del debitore principale.
Non può, pertanto, l'appellata, la quale nella specie ha agito in via monitoria nei confronti di una società già cancellata dal Registro delle imprese, far valere, sotto altro profilo,
l'intervenuta cancellazione al fine di esimersi da ogni tentativo di esecuzione forzata nei confronti dei soci, determinando tale situazione, in concreto, oltre che l'insussistenza di un valido titolo esecutivo, pure la mancanza dei presupposti normativi per l'intervento del
Fondo di garanzia.
La lavoratrice avrebbe dovuto, invece, diligentemente accertarsi, prima di richiedere l'ingiunzione di pagamento, dello stato della società, così da avvedersi
7 tempestivamente della sua cancellazione e da poter conseguentemente indirizzare l'azione monitoria nei confronti dei soci.
Per tutto quanto sopra esposto, l'odierna appellata non può dirsi in possesso di un titolo esecutivo che abbia accertato il suo credito per TFR nei confronti della società datrice di lavoro, poiché il decreto ingiuntivo a tal fine invocato non solo è stato notificato dopo la cancellazione della società unicamente al suo (ex) liquidatore, e non anche ai soci, ma addirittura è stato richiesto ed emesso nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente, situazione che determina la mancanza dei requisiti ex lege richiesti per l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'Ente previdenziale.
Si ritiene, in conclusione, del tutto carente il presupposto normativo che condiziona l'erogazione delle prestazioni a carico dell' quale gestore del Fondo di Garanzia, vale CP_1
a dire l'accertamento giurisdizionale del credito nei confronti del datore di lavoro, per tale non potendosi intendere un decreto ingiuntivo richiesto, ottenuto e notificato nei confronti di una società estinta in quanto cancellata dal Registro delle imprese.
Sulla scorta di tutte le precedenti considerazioni, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere riformata, con conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado dall'appellata”.
Nel caso di specie, è pacifico – oltre ad essere documentalmente provato – che, con decreto n. 1056/2017 del 6.9.2017, l'intestato Tribunale abbia ingiunto alla
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il pagamento, in Controparte_2
favore del ricorrente, della complessiva somma di euro 1660,18, a titolo di trattamento di fine rapporto;
risulta altresì detto decreto sia stato notificato a mezzo PEC alla predetta società in data 18.10.2018 e, dichiarato, quindi, esecutivo (per mancata opposizione ex art. 647 c.p.c.) con provvedimento del 21.3.2019; solo, successivamente, è stato notificato ai soci e , rispettivamente in data 15.6.2021 e Persona_1 Controparte_3
12.7.2021 e successivamente al socio (solo nel mese di marzo 2023). Parte_3
Sennonchè, emerge per tabulas – dalla visura camerale versata in atti– che, in data
23.4.2018 (e cioè in epoca precedente alla notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della società) la predetta debitrice era stata già cancellata dal registro delle imprese.
Com'è evidente, il ricorrente ha chiesto (ed ottenuto) un decreto ingiuntivo reso esecutivo nei confronti di un soggetto (la società Cooperativa GE.CE.DI a r.l) che, alla data di notifica del decreto e del ricorso monitorio (18.10.2018 secondo quanto si legge nel documento prodotto dal ricorrente), era giuridicamente inesistente.
8 In tale contesto, il lavoratore avrebbe dovuto precostituirsi un titolo esecutivo nei confronti dei soci (a ciò non ostando, per quanto detto, la mancata distribuzione di attivo in sede di bilancio finale di liquidazione) e, quindi, esperire un serio tentativo di esecuzione ai danni di costoro;
ciò che, in concreto, non è avvenuto, essendosi l'odierno ricorrente limitato a notificare ai soci il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo nei confronti della società ormai estinta.
Sussistono nondimeno gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio, in considerazione della complessità delle questioni sottese alla definizione della lite, interessate da plurimi interventi della giurisprudenza di legittimità, nonché in virtù della ricorrenza di difformi orientamenti interpretativi nella giurisprudenza di merito in ordine alla necessità, al fine di accedere alla tutela di cui all'art. 2, comma 5, L. n. 297/1982, di agire esecutivamente nei confronti dei soci della società debitrice anche ove il bilancio finale di liquidazione evidenzi l'insufficienza delle garanzie patrimoniali e la mancata ripartizione di somme tra gli stessi (così, ancora, in motivazione,
App. Bari-Sez. Lav. n. 603/2023 cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Fabiana
Colameo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Aversa, 12.3.2025 il giudice
Fabiana Colameo
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