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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/04/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4951/2019 R.G., introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. all'udienza di discussione orale del 20 marzo 2025, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Parte_1 C.F._1
Giarratana, opponente contro
(p.VA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, opposta alla quale è stata riunita quella recante il n. 4984/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Parte_2 C.F._2
Condurso, opponente contro
(p.VA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 10 ottobre 2019, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1128/2019 del 16 luglio 2019, con il quale il Tribunale di Messina gli aveva ingiunto, in solido con il pagamento della somma di € Parte_2
30.345,51, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di (oggi Controparte_1 CP_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
, quale cessionaria del credito, a titolo di capitale impagato ed interessi derVAnti dal Controparte_1
contratto di finanziamento n. 20017704536030, sottoscritto in data 20 giugno 2012, con
OM BA s.p.a. L'opponente, a fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito, in via preliminare, la mancanza di prova scritta del credito e di legittimazione attVA della cessionaria per mancata notifica della cessione del credito. Nel merito, ha contestato la mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca e l'erroneità del quantum richiesto. Ha, altresì, contestato l'illegittima applicazione al rapporto bancario di interessi usurari e di clausole vessatorie, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, Controparte_2 chiedendone il rigetto o, in subordine, l'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Al giudizio così instaurato e recante n. 4951/2019 R.G. è stato riunito, con provvedimento del 13 gennaio 2022, il procedimento n. 4984/2019 R.G., originato da con atto di Parte_2 citazione notificato in data 12 ottobre 2019 e avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo. L'opponente, in particolare, ha disconosciuto la sottoscrizione del contratto di finanziamento.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, Controparte_1 chiedendo, in subordine, la condanna di ai sensi dell'art. 2033 c.c. o 2041 c.c., Parte_2
nonché, qualora nell'ambito dell'eventuale istruttoria venisse accertata l'eventuale apocrifia delle firme contrattuali per responsabilità riconducibile a , di essere manlevata da Parte_1 quest'ultimo in relazione alle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20 marzo 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è infondata e deve, pertanto, Parte_1
essere rigettata.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione dell'opponente relatVA alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta del credito e per essere stato emesso dal Tribunale in assenza dei presupposti per l'emissione del medesimo. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr., Cass. Civ., sez. III,
15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”).
Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria. Va, a tal fine, rilevato che dagli atti di causa emerge la prova del credito fatto valere già in sede monitoria da parte di CP_1
avendo quest'ultima prodotto in atti il contratto di prestito sottoscritto da .
[...] Parte_1
Passando ad analizzare nel merito i motivi di opposizione, deve, in primo luogo, rilevarsi che, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826;
Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n.
180).
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento, su cui si fonda la pretesa monitoria, con la conseguenza che, non essendo l'effettVA dazione di denaro oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della società opposta, così come emerge dall'estratto conto prodotto in sede monitoria (v. doc 8 allegato al ricorso monitorio) ed indicante dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito richiesto, che non è stato sul punto specificamente contestato dall'opponente. Non può, infatti, condividersi la mera deduzione dell'opponente per la quale, avendo il medesimo già versato l'importo di € 5.196,90, per un prestito di € 20.000,00, il capitale dovrebbe essere pari ad € 14.803,10, in quanto (come, d'altronde, dedotto dalla stessa parte opponete) la singola rata pagata non comprende il solo capitale, ma anche interessi, con la conseguenza che l'avvenuto pagamento di € 5.196,90 non può imputarsi al solo capitale finanziato di € 20.000,00, ma anche agli interesse mensilmente maturati secondo il piano di ammortamento oggetto di espressa pattuizione (cfr. doc. 3 allegato dall'opposta e non oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ciò posto, andando ad analizzare i motivi di opposizione svolti da , va in Parte_1 primo luogo rigettata l'eccezione in ordine all'omessa notifica dell'intervenuta cessione del credito in favore della società opposta.
L'eccezione non può essere condivisa, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che “il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (Cass. Civ., sez. II, 30.04.2021, n. 11436), con la precisazione che “ai fini tanto dell'art. 1264 c.c., che dell'art. 1265 c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione
(così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline
o formalità” (Cass. Civ., sez. II, 20.08.2021, n. 23257; conf. Cass. Civ., sez. I, 22.06.2018, n.
16566).
Deve, pertanto, ritenersi irrilevante l'eccezione svolta dall'opponente in ordine all'omessa comunicazione della cessione del credito.
Va, altresì, rigettata l'eccezione in ordine alla nullità del contratto di mutuo ex art. 117 T.U.B. per mancata sottoscrizione del medesimo da parte dell'istituto di credito.
Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale ormai adottato dalle Sezioni Unite della
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 16.01.2018, n. 898), infatti, il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, deve essere inteso “non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normatVA” e lo scopo perseguito dalla legge può ritenersi raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo. Anche la successVA giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto di conto corrente, ha avuto modo di affermare che “una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Unite, proprio da questi comportamenti concludenti, quali appunto sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto;
in tal modo il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto” (Cass. Civ., sez. I, 18.06.2018, n. 16070; conf. Cass. Civ., sez. I, 06.06.2018, n. 14646;
Cass. Civ., 06.09.2019, n. 22385; Corte d'Appello Firenze, sez. II, 30.03.2022, n. 612).
Ebbene, nel caso di specie, tutti i riferiti requisiti appaiono sussistenti, avendo la società opposta prodotto in atti copia del contratto di mutuo recante le firme dell'opponente e nel quale espressamente è riportato che il cliente dà atto di aver ricevuto copia del contratto (doc. 02 allegato al fascicolo monitorio).
Parimenti infondata è l'eccezione di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione al rapporto in oggetto di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Tanto premesso, deve rilevarsi che le doglianze di parte opponente appaiono infondate, avendo la stessa contestato l'usurarietà del tasso di interesse applicato, calcolando il medesimo sulla base di una errata metodologia.
Ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura non può, infatti, applicarsi il criterio del cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio, così come affermato dal più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale “la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi” (Cass. Civ., sez.
VI, 04.11.2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventVA del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; conf. nella giurisprudenza di merito Tribunale
Roma, sez. XVII, 7 novembre 2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI, 31 maggio 2019, n. 5194;
Tribunale Catania, sez. IV, 11 luglio 2018, n. 2948; Tribunale Pescara, 31 dicembre 2018, n. 1943;
Tribunale Terni, 3 gennaio 2018, n. 6; Tribunale Bologna sez. IV, 24 giugno 2017, n. 1292).
Né possono condividersi le deduzioni di parte opponente relatVAmente all'usurarietà degli interessi laddove calcolati con l'aggiunta dell'importo previsto nel contratto a titolo di commissione di estinzione anticipata, sfuggendo quest'ultima, come rilevato dalla giurisprudenza di merito, alla determinazione del tasso soglia (cfr. Tribunale Milano, sez. VI, 04.11.2020, n. 6927), in quanto l'obbligazione nascente dalla clausola penale non è un corrispettivo dell'obbligazione principale, bensì un effetto derVAnte da una diversa causa rappresentata dall'inadempimento del debitore (cfr.
Tribunale Roma, sez. XVII, 05.08.2019, n. 16100). Tale soluzione appare, d'altronde, corroborata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale (richiamando il principio di simmetria, per cui non sono accomunabili voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni) ha concluso per “l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori”, osservando che “la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettVA durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass. Civ., sez. III, 07.03.2022, n. 7352; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Firenze sez. II, 16.03.2023, n. 561; Tribunale Lamezia Terme sez. I, 12.01.2023, n. 22;
Tribunale Roma sez. XVII, 07.12.2022, n. 18133; Corte appello Brescia sez. I, 24.10.2022, n.
1259).
Alla luce di quanto dedotto, la domanda di parte opponente va rigettata per aver erroneamente ritenuto usurario l'interesse applicato laddove calcolato tramite una errata metodologia, non rendendosi, invero, necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che le clausole contrattuali non violano la normatVA antiusura, laddove gli interessi corrispettivi e moratori siano singolarmente considerati, senza l'aggiunta della penale. Per quanto riguarda l'interesse corrispettivo, lo stesso è stato calcolato da parte opponente nella misura del 7,39%, così risultando inferiore al tasso soglia ratione temporis vigente, da individuare nella misura del 18,25%. Alla medesima soluzione deve pervenirsi anche relatVAmente all'interesse moratorio da valutare in relazione al tasso soglia, da determinare non nel T.E.G.M. individuato ai fini della legge sull'usura dal decreto ministeriale, bensì tramite la sommatoria del T.E.G.M., maggiorato della metà, con il tasso medio praticato dagli operatori professionali (pari nel caso di specie al 2,1%), così come richiesto dal più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597, per la quale “l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”), con la conseguenza che il tasso di mora, determinato dalla parte medesima nella misura del 14,60% non appare superare la predetta soglia.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di vessatorietà della clausola determinatVA degli interessi moratori, in quanto non può ravvisarsi nel caso di specie alcuna delle contestazioni genericamente lamentate da parte opponente. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Non può, in primo luogo, condividersi l'eccezione di vessatorietà della predetta clausola ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Ai sensi dell'art. 1341 c.c., sono valide ed efficaci tra le parti le clausole specificamente approvate per iscritto. La norma trova fondamento nel principio di responsabilità del contraente, il quale non può dolersi del danno derVAnte dall'applicazione di una clausola negoziale a sé sfavorevole, laddove sia stato posto nelle condizioni di attenzionare l'esistenza della stessa e, ciò nonostante, si sia liberamente determinato a firmarla.
Per condivisibile orientamento giurisprudenziale, “l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c., della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (Cassazione civile sez.
VI, 21 febbraio 2017, n. 4377; v. Cassazione civile, sez. VI, 10 marzo 2015, n. 4718, che considera vessatoria la clausola contenuta in un elenco nel quale vi sono numerose clausole prive del carattere della vessatorietà, e Cass. 11 novembre 2015, n. 22984, per la quale è efficace la clausola quando
“il richiamo cumulativo (…) è accompagnato dall'indicazione, sia pure sommaria, del contenuto della clausola”).
Ebbene, passando ad analizzare il caso di specie, non può dubitarsi che la clausola di cui all'art. 19 delle condizioni generali allegate al contratto in atti sia stata oggetto di specifica sottoscrizione da parte del cliente, risultando espressamente tale clausola tra quelle per le quali è stata formulata la dichiarazione di accettazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Non può, infine, dubitarsi che la clausola approvata specificamente sia stata separatamente individuata in maniera tale da garantire l'attenzione del sottoscrittore, in quanto sommariamente indicato il contenuto delle clausole, in conformità a quanto previsto dall'orientamento giurisprudenziale richiamato, con la conseguenza che la separata sottoscrizione delle clausole vessatorie deve ritenersi essere avvenuta in maniera cosciente da parte del contraente, o comunque che il medesimo sia stato efficacemente posto nelle condizioni di conoscere la clausola più sfavorevole tramite l'utilizzo della diligenza che normalmente deve pretendersi da chi sottoscrive un contratto.
Anche l'eccezione di vessatorietà della clausola ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f), del D.lgs.
6 settembre 2005, n. 206, deve essere rigettata, apparendo la contestazione generica e risultando TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
validamente pattuita la clausola contrattuale determinatVA degli interessi moratori. Va, infatti, osservato che, al fine di poter vagliare la natura abusVA della clausola determinatVA degli interessi di mora, l'art. 33, lett. f), D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 presume la vessatorietà della clausola che
“impone al consumatore in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equVAlente” qualora sia
“d'importo manifestamente eccessivo” e alcuna specifica allegazione è stata offerta dall'opponente sul punto.
L'opposizione proposta da va, pertanto, rigettata e confermato nei suoi Parte_1
confronti il decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione proposta da è, invece, fondata. Parte_2
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passVA della cessionaria azionata da solo con le note depositate in data 15 dicembre 2022 (e riproposta da Parte_2
con le note conclusionali depositate in data 2 settembre 2024). Parte_1
La giurisprudenza di legittimità ha avuto, infatti, modo di precisare che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.11.2020, n.
24798; conf. Cass. Civ., sez. I, 06.09.2021, n. 24047; Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200) ovvero l'abbia contestata oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cass.
Civ., sez. III, 27.06.2018, n. 16904 ha precisato che “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutVA, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relatVA circostanza”).
Ritiene questo Giudice che, sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, la relatVA verifica deve essere eseguita in base alle prove dirette e indirette, desumibili dalla condotta processuali delle parti. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ebbene, nel caso di specie, nessuno degli opponenti ha contestato con l'atto introduttivo del giudizio e con le successive memorie istruttorie che il credito per cui si controverte rientri nel blocco dei crediti ceduti alla società opposta, la quale ha depositato in atti la Gazzetta Ufficiale n.
41 del 5 aprile 2014 (relatVA alla cessione del credito da OM BA s.p.a. a CP_3
, il contratto di cessione dei crediti stipulato in data 20 giugno 2017 da con
[...] Controparte_2
e OM BA s.p.a. (v. all. 3 al ricorso monitorio), nonché il verbale del Controparte_3
29 giugno 2018 di conferimento di ramo d'azienda da a (v. all. 05.1 Controparte_2 Controparte_1 alla memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.).
Ritiene il presente Giudice – pur consapevole di diversi orientamenti giurisprudenziali – che tale comportamento processuale dell'opponente possa ritenersi come implicito riconoscimento della titolarità attVA della cessionaria del credito (cfr. Corte d'Appello di Messina, sez. I, 28.01.2022, n.
61, per la quale “sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, in forza dei principi affermati da Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951, la relatVA verifica deve essere eseguita in base agli elementi a disposizione del giudicante, e cioè delle prove dirette - documentali o meno - e di quelle indirette, desumibili dal contegno delle parti, tra le quali rientra la condotta processuale della parte interessata. (…) Nel caso in esame
l'interveniente si è costituito producendo l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla G.U. e gli appellanti, subito dopo, non hanno contestato né l'intervenuta cessione dei crediti in blocco né tantomeno che il credito per cui si controverte rientri nel blocco ceduto, anzi hanno contraddetto nel merito fino al deposito della prima comparsa conclusionale, successVA all'udienza del 19 aprile 2021. Nella memoria di replica nulla hanno detto sulla difesa di in ordine alla CP_4
eccezione in esame. Alla luce di quanto sopra ed applicando il principio di non contestazione
l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato da parte di deve Parte_3 essere disattesa”; conf. Corte d'Appello Catania, 11.10.2022, n. 1913, secondo cui “gli appellanti non hanno avanzato contestazioni sulla titolarità del credito in capo alla cessionaria nel corso del giudizio riconoscendone dunque implicitamente la titolarità del diritto, mentre del tutto tardVA è
l'eccezione di carenza di legittimazione avanzata per la prima volta con la comparsa conclusionale”; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 27.04.2022, 1829; Corte d'Appello Perugia,
09.05.2022, n. 198; Corte d'Appello Bari, sez. II, 13.04.2021, n. 727). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ne consegue che l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato in sede monitoria deve essere disattesa.
Ciò posto, passando ad analizzare i motivi di opposizione, va rilevato che ha Parte_2
formalmente disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento in qualità di garante ed apparentemente riferibile alla medesima.
Avanzata istanza di verificazione e autorizzata la società opposta alla produzione del documento originale, è stata disposta c.t.u. grafologica al fine di accertare l'autenticità della firma apposta da ma la medesima non è stata espletata (ed espressamente revocata) a causa della Parte_2 mancata produzione in giudizio dell'originale del contratto da parte della banca opposta, la quale non ha indicato specifiche ragioni in ordine all'omessa produzione dell'originale, nonostante l'originaria richiesta di essere autorizzata alla sua produzione.
Ritiene il presente Giudice, pertanto, che la fideiussione depositata dalla società opposta non può assurgere a prova documentale della obbligazione assunta da avendo quest'ultima Parte_2
espressamente dichiarato la non riferibilità a sé della sottoscrizione apposta al documento e dovendosi ritenere inammissibile l'istanza di verificazione del documento avanzata dalla opposta e la relatVA chiesta consulenza tecnica grafologica, non avendo quest'ultima prodotto il contratto in originale, secondo l'orientamento per il quale “in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura prVAta prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c.” (Cassazione civile sez. III, 19/12/2019, n. 33769; conf. Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, n. 20584), fermo restando che, ove ciò non avvenga, “del contenuto del documento, ma non pure della sua sottoscrizione, essa potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” (Cassazione civile sez. VI, 08/10/2021, n.27402; conf.
Cassazione civile sez. II, 11/02/2022, n. 4474; v. anche Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, n.
20584; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Pavia sez. III, 30/03/2022, n. 438; Tribunale
Catanzaro sez. I, 11/05/2023, n. 742).
L'orientamento giurisprudenziale è stato corroborato dalla più recente e condivisibile pronuncia della Corte di Cassazione n. 2777 del 04/02/2025, la quale ha osservato che “secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (cui intende darsi continuità), il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216 c.p.c., deve necessariamente svolgersi TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (…). Le ragioni alla base di tale indirizzo (dal quale questa Corte non ravvisa ragioni per discostarsi) sono di carattere tecnico, essendo fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente, per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano. Di conseguenza, non è possibile derogare ai principi espressi nel suddetto indirizzo, ammettendo la perizia grafologica sulla copia fotostatica del documento come se si trattasse dell'originale, e attribuendo, quindi, alla stessa i medesimi effetti di quella svolta sull'originale, semplicemente per
l'indisponibilità (sia pure incolpevole) di quest'ultimo. (…) Fermo restando che, laddove la produzione dell'originale sia possibile, la parte che abbia chiesto la verificazione della sottoscrizione disconosciuta deve senz'altro provvedervi, onde consentire la perizia grafologica e, in mancanza, non potrà avvalersi della scrittura stessa, laddove, invece, il documento originale non sia disponibile per cause non imputabili alla suddetta parte (…) resta ferma la possibilità di provare il contenuto della scrittura contestata con tutti gli altri mezzi di prova ammissibili. Ciò significa che la parte che ha prodotto la scrittura con sottoscrizione disconosciuta, oltre a poter rinunciare ad avvalersi della stessa e fornire in modo diverso la prova delle proprie pretese (una prova, cioè, che prescinda del tutto dal valore della scrittura prVAta la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta), potrà pur sempre fornire, in modo diverso dallo svolgimento di una perizia grafologica sulla sottoscrizione, la prova che quest'ultima sia stata effettVAmente apposta dall'apparente sottoscrittore (e che, quindi, il contenuto rappresentato nel documento corrisponda alla manifestazione di volontà dell'apparente sottoscrittore), ai fini del giudizio di verificazione, utilizzando a tal fine tutti i mezzi di prova ammissibili e rilevanti. (…) In tale ottica, non può escludersi che, almeno in determinati casi, ed in presenza di altri specifici e circostanziati diversi elementi indiziari di prova, possa essere disposta anche una consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica della scrittura prVAta (di cui sia accertata la conformità all'originale), purché
l'indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole informazioni di carattere tecnicoscientifico compatibili con un esame della copia della scrittura stessa (e non, quindi, la diretta e sicura TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
attestazione dell'autenticità della relatVA sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in particolare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e delle modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l'esame dell'originale). In tal caso, l'esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, potrà essere eventualmente valutato, unitamente agli altri elementi di prova disponibili, pur non potendo da solo fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione”.
Alla luce della richiamata giurisprudenza, nel caso di specie, non avendo la banca opposta prodotto l'originale del contratto al fine di procedere alla verificazione della firma, né indicato specifiche ragioni a giustificazione dell'omessa sua produzione, la medesima non potrà avvalersi in giudizio della prova documentale rappresentata dalla predetta scrittura prVAta, con la conseguenza che l'opposizione avanzata da deve essere accolta e va revocato nei suoi confronti Parte_2
il decreto ingiuntivo opposto, non avendo provato in altro modo la sussistenza di una Controparte_1
obbligazione di pagamento da parte di Parte_2
Va, altresì, rigettata la domanda svolta in via subordinata da di condanna di Controparte_1 ai sensi dell'art. 2033 c.c. o dell'art. 2041 c.c., apparendo le medesime generiche Parte_2
per non aver la parte fornito prova (né invero allegato) che le somme oggetto del finanziamento siano state consegnate a né che vi sia stata una locupletazione ingiustificata da Parte_2
parte di quest'ultima a causa del prestito concesso a . Parte_1
Le spese di giudizio, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/14, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti della Parte_1 società opposta e quest'ultima nei confronti di Parte_2
Deve, a questo punto, darsi atto che ha chiesto “qualora nell'ambito Controparte_1 dell'eventuale istruttoria venga accertata l'eventuale apocrifia delle firme contrattuali per responsabilità riconducibile al sig. (…) di essere manlevata dal sig. in Parte_1 Pt_1
relazione alle spese di lite ed ogni ulteriore costo legato al procedimento con condanna dello stesso al pagamento di tali somme”. La domanda deve ritenersi inammissibile, non avendo la società opposta chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa nell'ambito del Parte_1
procedimento n. 4984/2025 R.G. e, in ogni caso, infondata non avendo la medesima offerto prova TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
che l'apocrifica della firma contrattuale sia causalmente riconducibile ad una responsabilità di
(non avendo provveduto alla produzione in giudizio del documento originale, né Parte_1
articolato sul punto mezzi istruttori).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitVAmente pronunciando nella causa iscritta al n.
4951/2019 R.G., promossa da contro alla quale è stata Parte_1 Controparte_1
riunita la causa n. 4984/2019 R.G., promossa da contro Parte_2 Controparte_1
così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da nell'ambito del proc. n. 4951/2019 R.G. Parte_1
e, per l'effetto, conferma e dichiara definitVAmente esecutivo nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 1128/2019, emesso dal Tribunale di Messina in data del 16 luglio 2019;
2. accoglie l'opposizione proposta da nell'ambito del proc. n. 4984/2019 Parte_2
R.G., e, per l'effetto revoca, nei suoi confronti, il decreto ingiuntivo n. 1128/2019, emesso dal
Tribunale di Messina in data del 16 luglio 2019;
3. rigetta le ulteriori domande svolte da nell'ambito del proc. n. Controparte_1
4984/2019 R.G.;
4. condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di giudizio, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
5. condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_2 di giudizio, liquidate in € 297,31 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 19 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4951/2019 R.G., introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. all'udienza di discussione orale del 20 marzo 2025, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Parte_1 C.F._1
Giarratana, opponente contro
(p.VA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, opposta alla quale è stata riunita quella recante il n. 4984/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Parte_2 C.F._2
Condurso, opponente contro
(p.VA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 10 ottobre 2019, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1128/2019 del 16 luglio 2019, con il quale il Tribunale di Messina gli aveva ingiunto, in solido con il pagamento della somma di € Parte_2
30.345,51, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di (oggi Controparte_1 CP_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
, quale cessionaria del credito, a titolo di capitale impagato ed interessi derVAnti dal Controparte_1
contratto di finanziamento n. 20017704536030, sottoscritto in data 20 giugno 2012, con
OM BA s.p.a. L'opponente, a fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito, in via preliminare, la mancanza di prova scritta del credito e di legittimazione attVA della cessionaria per mancata notifica della cessione del credito. Nel merito, ha contestato la mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca e l'erroneità del quantum richiesto. Ha, altresì, contestato l'illegittima applicazione al rapporto bancario di interessi usurari e di clausole vessatorie, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, Controparte_2 chiedendone il rigetto o, in subordine, l'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Al giudizio così instaurato e recante n. 4951/2019 R.G. è stato riunito, con provvedimento del 13 gennaio 2022, il procedimento n. 4984/2019 R.G., originato da con atto di Parte_2 citazione notificato in data 12 ottobre 2019 e avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo. L'opponente, in particolare, ha disconosciuto la sottoscrizione del contratto di finanziamento.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, Controparte_1 chiedendo, in subordine, la condanna di ai sensi dell'art. 2033 c.c. o 2041 c.c., Parte_2
nonché, qualora nell'ambito dell'eventuale istruttoria venisse accertata l'eventuale apocrifia delle firme contrattuali per responsabilità riconducibile a , di essere manlevata da Parte_1 quest'ultimo in relazione alle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20 marzo 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è infondata e deve, pertanto, Parte_1
essere rigettata.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione dell'opponente relatVA alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta del credito e per essere stato emesso dal Tribunale in assenza dei presupposti per l'emissione del medesimo. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr., Cass. Civ., sez. III,
15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”).
Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria. Va, a tal fine, rilevato che dagli atti di causa emerge la prova del credito fatto valere già in sede monitoria da parte di CP_1
avendo quest'ultima prodotto in atti il contratto di prestito sottoscritto da .
[...] Parte_1
Passando ad analizzare nel merito i motivi di opposizione, deve, in primo luogo, rilevarsi che, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826;
Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n.
180).
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento, su cui si fonda la pretesa monitoria, con la conseguenza che, non essendo l'effettVA dazione di denaro oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della società opposta, così come emerge dall'estratto conto prodotto in sede monitoria (v. doc 8 allegato al ricorso monitorio) ed indicante dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito richiesto, che non è stato sul punto specificamente contestato dall'opponente. Non può, infatti, condividersi la mera deduzione dell'opponente per la quale, avendo il medesimo già versato l'importo di € 5.196,90, per un prestito di € 20.000,00, il capitale dovrebbe essere pari ad € 14.803,10, in quanto (come, d'altronde, dedotto dalla stessa parte opponete) la singola rata pagata non comprende il solo capitale, ma anche interessi, con la conseguenza che l'avvenuto pagamento di € 5.196,90 non può imputarsi al solo capitale finanziato di € 20.000,00, ma anche agli interesse mensilmente maturati secondo il piano di ammortamento oggetto di espressa pattuizione (cfr. doc. 3 allegato dall'opposta e non oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ciò posto, andando ad analizzare i motivi di opposizione svolti da , va in Parte_1 primo luogo rigettata l'eccezione in ordine all'omessa notifica dell'intervenuta cessione del credito in favore della società opposta.
L'eccezione non può essere condivisa, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che “il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (Cass. Civ., sez. II, 30.04.2021, n. 11436), con la precisazione che “ai fini tanto dell'art. 1264 c.c., che dell'art. 1265 c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione
(così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline
o formalità” (Cass. Civ., sez. II, 20.08.2021, n. 23257; conf. Cass. Civ., sez. I, 22.06.2018, n.
16566).
Deve, pertanto, ritenersi irrilevante l'eccezione svolta dall'opponente in ordine all'omessa comunicazione della cessione del credito.
Va, altresì, rigettata l'eccezione in ordine alla nullità del contratto di mutuo ex art. 117 T.U.B. per mancata sottoscrizione del medesimo da parte dell'istituto di credito.
Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale ormai adottato dalle Sezioni Unite della
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 16.01.2018, n. 898), infatti, il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, deve essere inteso “non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normatVA” e lo scopo perseguito dalla legge può ritenersi raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo. Anche la successVA giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto di conto corrente, ha avuto modo di affermare che “una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Unite, proprio da questi comportamenti concludenti, quali appunto sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto;
in tal modo il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto” (Cass. Civ., sez. I, 18.06.2018, n. 16070; conf. Cass. Civ., sez. I, 06.06.2018, n. 14646;
Cass. Civ., 06.09.2019, n. 22385; Corte d'Appello Firenze, sez. II, 30.03.2022, n. 612).
Ebbene, nel caso di specie, tutti i riferiti requisiti appaiono sussistenti, avendo la società opposta prodotto in atti copia del contratto di mutuo recante le firme dell'opponente e nel quale espressamente è riportato che il cliente dà atto di aver ricevuto copia del contratto (doc. 02 allegato al fascicolo monitorio).
Parimenti infondata è l'eccezione di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione al rapporto in oggetto di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Tanto premesso, deve rilevarsi che le doglianze di parte opponente appaiono infondate, avendo la stessa contestato l'usurarietà del tasso di interesse applicato, calcolando il medesimo sulla base di una errata metodologia.
Ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura non può, infatti, applicarsi il criterio del cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio, così come affermato dal più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale “la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi” (Cass. Civ., sez.
VI, 04.11.2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventVA del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; conf. nella giurisprudenza di merito Tribunale
Roma, sez. XVII, 7 novembre 2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI, 31 maggio 2019, n. 5194;
Tribunale Catania, sez. IV, 11 luglio 2018, n. 2948; Tribunale Pescara, 31 dicembre 2018, n. 1943;
Tribunale Terni, 3 gennaio 2018, n. 6; Tribunale Bologna sez. IV, 24 giugno 2017, n. 1292).
Né possono condividersi le deduzioni di parte opponente relatVAmente all'usurarietà degli interessi laddove calcolati con l'aggiunta dell'importo previsto nel contratto a titolo di commissione di estinzione anticipata, sfuggendo quest'ultima, come rilevato dalla giurisprudenza di merito, alla determinazione del tasso soglia (cfr. Tribunale Milano, sez. VI, 04.11.2020, n. 6927), in quanto l'obbligazione nascente dalla clausola penale non è un corrispettivo dell'obbligazione principale, bensì un effetto derVAnte da una diversa causa rappresentata dall'inadempimento del debitore (cfr.
Tribunale Roma, sez. XVII, 05.08.2019, n. 16100). Tale soluzione appare, d'altronde, corroborata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale (richiamando il principio di simmetria, per cui non sono accomunabili voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni) ha concluso per “l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori”, osservando che “la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettVA durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass. Civ., sez. III, 07.03.2022, n. 7352; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Firenze sez. II, 16.03.2023, n. 561; Tribunale Lamezia Terme sez. I, 12.01.2023, n. 22;
Tribunale Roma sez. XVII, 07.12.2022, n. 18133; Corte appello Brescia sez. I, 24.10.2022, n.
1259).
Alla luce di quanto dedotto, la domanda di parte opponente va rigettata per aver erroneamente ritenuto usurario l'interesse applicato laddove calcolato tramite una errata metodologia, non rendendosi, invero, necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che le clausole contrattuali non violano la normatVA antiusura, laddove gli interessi corrispettivi e moratori siano singolarmente considerati, senza l'aggiunta della penale. Per quanto riguarda l'interesse corrispettivo, lo stesso è stato calcolato da parte opponente nella misura del 7,39%, così risultando inferiore al tasso soglia ratione temporis vigente, da individuare nella misura del 18,25%. Alla medesima soluzione deve pervenirsi anche relatVAmente all'interesse moratorio da valutare in relazione al tasso soglia, da determinare non nel T.E.G.M. individuato ai fini della legge sull'usura dal decreto ministeriale, bensì tramite la sommatoria del T.E.G.M., maggiorato della metà, con il tasso medio praticato dagli operatori professionali (pari nel caso di specie al 2,1%), così come richiesto dal più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597, per la quale “l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”), con la conseguenza che il tasso di mora, determinato dalla parte medesima nella misura del 14,60% non appare superare la predetta soglia.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di vessatorietà della clausola determinatVA degli interessi moratori, in quanto non può ravvisarsi nel caso di specie alcuna delle contestazioni genericamente lamentate da parte opponente. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Non può, in primo luogo, condividersi l'eccezione di vessatorietà della predetta clausola ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Ai sensi dell'art. 1341 c.c., sono valide ed efficaci tra le parti le clausole specificamente approvate per iscritto. La norma trova fondamento nel principio di responsabilità del contraente, il quale non può dolersi del danno derVAnte dall'applicazione di una clausola negoziale a sé sfavorevole, laddove sia stato posto nelle condizioni di attenzionare l'esistenza della stessa e, ciò nonostante, si sia liberamente determinato a firmarla.
Per condivisibile orientamento giurisprudenziale, “l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c., della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (Cassazione civile sez.
VI, 21 febbraio 2017, n. 4377; v. Cassazione civile, sez. VI, 10 marzo 2015, n. 4718, che considera vessatoria la clausola contenuta in un elenco nel quale vi sono numerose clausole prive del carattere della vessatorietà, e Cass. 11 novembre 2015, n. 22984, per la quale è efficace la clausola quando
“il richiamo cumulativo (…) è accompagnato dall'indicazione, sia pure sommaria, del contenuto della clausola”).
Ebbene, passando ad analizzare il caso di specie, non può dubitarsi che la clausola di cui all'art. 19 delle condizioni generali allegate al contratto in atti sia stata oggetto di specifica sottoscrizione da parte del cliente, risultando espressamente tale clausola tra quelle per le quali è stata formulata la dichiarazione di accettazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Non può, infine, dubitarsi che la clausola approvata specificamente sia stata separatamente individuata in maniera tale da garantire l'attenzione del sottoscrittore, in quanto sommariamente indicato il contenuto delle clausole, in conformità a quanto previsto dall'orientamento giurisprudenziale richiamato, con la conseguenza che la separata sottoscrizione delle clausole vessatorie deve ritenersi essere avvenuta in maniera cosciente da parte del contraente, o comunque che il medesimo sia stato efficacemente posto nelle condizioni di conoscere la clausola più sfavorevole tramite l'utilizzo della diligenza che normalmente deve pretendersi da chi sottoscrive un contratto.
Anche l'eccezione di vessatorietà della clausola ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f), del D.lgs.
6 settembre 2005, n. 206, deve essere rigettata, apparendo la contestazione generica e risultando TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
validamente pattuita la clausola contrattuale determinatVA degli interessi moratori. Va, infatti, osservato che, al fine di poter vagliare la natura abusVA della clausola determinatVA degli interessi di mora, l'art. 33, lett. f), D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 presume la vessatorietà della clausola che
“impone al consumatore in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equVAlente” qualora sia
“d'importo manifestamente eccessivo” e alcuna specifica allegazione è stata offerta dall'opponente sul punto.
L'opposizione proposta da va, pertanto, rigettata e confermato nei suoi Parte_1
confronti il decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione proposta da è, invece, fondata. Parte_2
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passVA della cessionaria azionata da solo con le note depositate in data 15 dicembre 2022 (e riproposta da Parte_2
con le note conclusionali depositate in data 2 settembre 2024). Parte_1
La giurisprudenza di legittimità ha avuto, infatti, modo di precisare che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.11.2020, n.
24798; conf. Cass. Civ., sez. I, 06.09.2021, n. 24047; Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200) ovvero l'abbia contestata oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cass.
Civ., sez. III, 27.06.2018, n. 16904 ha precisato che “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutVA, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relatVA circostanza”).
Ritiene questo Giudice che, sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, la relatVA verifica deve essere eseguita in base alle prove dirette e indirette, desumibili dalla condotta processuali delle parti. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ebbene, nel caso di specie, nessuno degli opponenti ha contestato con l'atto introduttivo del giudizio e con le successive memorie istruttorie che il credito per cui si controverte rientri nel blocco dei crediti ceduti alla società opposta, la quale ha depositato in atti la Gazzetta Ufficiale n.
41 del 5 aprile 2014 (relatVA alla cessione del credito da OM BA s.p.a. a CP_3
, il contratto di cessione dei crediti stipulato in data 20 giugno 2017 da con
[...] Controparte_2
e OM BA s.p.a. (v. all. 3 al ricorso monitorio), nonché il verbale del Controparte_3
29 giugno 2018 di conferimento di ramo d'azienda da a (v. all. 05.1 Controparte_2 Controparte_1 alla memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.).
Ritiene il presente Giudice – pur consapevole di diversi orientamenti giurisprudenziali – che tale comportamento processuale dell'opponente possa ritenersi come implicito riconoscimento della titolarità attVA della cessionaria del credito (cfr. Corte d'Appello di Messina, sez. I, 28.01.2022, n.
61, per la quale “sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, in forza dei principi affermati da Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951, la relatVA verifica deve essere eseguita in base agli elementi a disposizione del giudicante, e cioè delle prove dirette - documentali o meno - e di quelle indirette, desumibili dal contegno delle parti, tra le quali rientra la condotta processuale della parte interessata. (…) Nel caso in esame
l'interveniente si è costituito producendo l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla G.U. e gli appellanti, subito dopo, non hanno contestato né l'intervenuta cessione dei crediti in blocco né tantomeno che il credito per cui si controverte rientri nel blocco ceduto, anzi hanno contraddetto nel merito fino al deposito della prima comparsa conclusionale, successVA all'udienza del 19 aprile 2021. Nella memoria di replica nulla hanno detto sulla difesa di in ordine alla CP_4
eccezione in esame. Alla luce di quanto sopra ed applicando il principio di non contestazione
l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato da parte di deve Parte_3 essere disattesa”; conf. Corte d'Appello Catania, 11.10.2022, n. 1913, secondo cui “gli appellanti non hanno avanzato contestazioni sulla titolarità del credito in capo alla cessionaria nel corso del giudizio riconoscendone dunque implicitamente la titolarità del diritto, mentre del tutto tardVA è
l'eccezione di carenza di legittimazione avanzata per la prima volta con la comparsa conclusionale”; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 27.04.2022, 1829; Corte d'Appello Perugia,
09.05.2022, n. 198; Corte d'Appello Bari, sez. II, 13.04.2021, n. 727). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ne consegue che l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato in sede monitoria deve essere disattesa.
Ciò posto, passando ad analizzare i motivi di opposizione, va rilevato che ha Parte_2
formalmente disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento in qualità di garante ed apparentemente riferibile alla medesima.
Avanzata istanza di verificazione e autorizzata la società opposta alla produzione del documento originale, è stata disposta c.t.u. grafologica al fine di accertare l'autenticità della firma apposta da ma la medesima non è stata espletata (ed espressamente revocata) a causa della Parte_2 mancata produzione in giudizio dell'originale del contratto da parte della banca opposta, la quale non ha indicato specifiche ragioni in ordine all'omessa produzione dell'originale, nonostante l'originaria richiesta di essere autorizzata alla sua produzione.
Ritiene il presente Giudice, pertanto, che la fideiussione depositata dalla società opposta non può assurgere a prova documentale della obbligazione assunta da avendo quest'ultima Parte_2
espressamente dichiarato la non riferibilità a sé della sottoscrizione apposta al documento e dovendosi ritenere inammissibile l'istanza di verificazione del documento avanzata dalla opposta e la relatVA chiesta consulenza tecnica grafologica, non avendo quest'ultima prodotto il contratto in originale, secondo l'orientamento per il quale “in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura prVAta prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c.” (Cassazione civile sez. III, 19/12/2019, n. 33769; conf. Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, n. 20584), fermo restando che, ove ciò non avvenga, “del contenuto del documento, ma non pure della sua sottoscrizione, essa potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” (Cassazione civile sez. VI, 08/10/2021, n.27402; conf.
Cassazione civile sez. II, 11/02/2022, n. 4474; v. anche Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, n.
20584; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Pavia sez. III, 30/03/2022, n. 438; Tribunale
Catanzaro sez. I, 11/05/2023, n. 742).
L'orientamento giurisprudenziale è stato corroborato dalla più recente e condivisibile pronuncia della Corte di Cassazione n. 2777 del 04/02/2025, la quale ha osservato che “secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (cui intende darsi continuità), il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216 c.p.c., deve necessariamente svolgersi TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (…). Le ragioni alla base di tale indirizzo (dal quale questa Corte non ravvisa ragioni per discostarsi) sono di carattere tecnico, essendo fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente, per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano. Di conseguenza, non è possibile derogare ai principi espressi nel suddetto indirizzo, ammettendo la perizia grafologica sulla copia fotostatica del documento come se si trattasse dell'originale, e attribuendo, quindi, alla stessa i medesimi effetti di quella svolta sull'originale, semplicemente per
l'indisponibilità (sia pure incolpevole) di quest'ultimo. (…) Fermo restando che, laddove la produzione dell'originale sia possibile, la parte che abbia chiesto la verificazione della sottoscrizione disconosciuta deve senz'altro provvedervi, onde consentire la perizia grafologica e, in mancanza, non potrà avvalersi della scrittura stessa, laddove, invece, il documento originale non sia disponibile per cause non imputabili alla suddetta parte (…) resta ferma la possibilità di provare il contenuto della scrittura contestata con tutti gli altri mezzi di prova ammissibili. Ciò significa che la parte che ha prodotto la scrittura con sottoscrizione disconosciuta, oltre a poter rinunciare ad avvalersi della stessa e fornire in modo diverso la prova delle proprie pretese (una prova, cioè, che prescinda del tutto dal valore della scrittura prVAta la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta), potrà pur sempre fornire, in modo diverso dallo svolgimento di una perizia grafologica sulla sottoscrizione, la prova che quest'ultima sia stata effettVAmente apposta dall'apparente sottoscrittore (e che, quindi, il contenuto rappresentato nel documento corrisponda alla manifestazione di volontà dell'apparente sottoscrittore), ai fini del giudizio di verificazione, utilizzando a tal fine tutti i mezzi di prova ammissibili e rilevanti. (…) In tale ottica, non può escludersi che, almeno in determinati casi, ed in presenza di altri specifici e circostanziati diversi elementi indiziari di prova, possa essere disposta anche una consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica della scrittura prVAta (di cui sia accertata la conformità all'originale), purché
l'indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole informazioni di carattere tecnicoscientifico compatibili con un esame della copia della scrittura stessa (e non, quindi, la diretta e sicura TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
attestazione dell'autenticità della relatVA sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in particolare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e delle modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l'esame dell'originale). In tal caso, l'esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, potrà essere eventualmente valutato, unitamente agli altri elementi di prova disponibili, pur non potendo da solo fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione”.
Alla luce della richiamata giurisprudenza, nel caso di specie, non avendo la banca opposta prodotto l'originale del contratto al fine di procedere alla verificazione della firma, né indicato specifiche ragioni a giustificazione dell'omessa sua produzione, la medesima non potrà avvalersi in giudizio della prova documentale rappresentata dalla predetta scrittura prVAta, con la conseguenza che l'opposizione avanzata da deve essere accolta e va revocato nei suoi confronti Parte_2
il decreto ingiuntivo opposto, non avendo provato in altro modo la sussistenza di una Controparte_1
obbligazione di pagamento da parte di Parte_2
Va, altresì, rigettata la domanda svolta in via subordinata da di condanna di Controparte_1 ai sensi dell'art. 2033 c.c. o dell'art. 2041 c.c., apparendo le medesime generiche Parte_2
per non aver la parte fornito prova (né invero allegato) che le somme oggetto del finanziamento siano state consegnate a né che vi sia stata una locupletazione ingiustificata da Parte_2
parte di quest'ultima a causa del prestito concesso a . Parte_1
Le spese di giudizio, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/14, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti della Parte_1 società opposta e quest'ultima nei confronti di Parte_2
Deve, a questo punto, darsi atto che ha chiesto “qualora nell'ambito Controparte_1 dell'eventuale istruttoria venga accertata l'eventuale apocrifia delle firme contrattuali per responsabilità riconducibile al sig. (…) di essere manlevata dal sig. in Parte_1 Pt_1
relazione alle spese di lite ed ogni ulteriore costo legato al procedimento con condanna dello stesso al pagamento di tali somme”. La domanda deve ritenersi inammissibile, non avendo la società opposta chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa nell'ambito del Parte_1
procedimento n. 4984/2025 R.G. e, in ogni caso, infondata non avendo la medesima offerto prova TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
che l'apocrifica della firma contrattuale sia causalmente riconducibile ad una responsabilità di
(non avendo provveduto alla produzione in giudizio del documento originale, né Parte_1
articolato sul punto mezzi istruttori).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitVAmente pronunciando nella causa iscritta al n.
4951/2019 R.G., promossa da contro alla quale è stata Parte_1 Controparte_1
riunita la causa n. 4984/2019 R.G., promossa da contro Parte_2 Controparte_1
così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da nell'ambito del proc. n. 4951/2019 R.G. Parte_1
e, per l'effetto, conferma e dichiara definitVAmente esecutivo nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 1128/2019, emesso dal Tribunale di Messina in data del 16 luglio 2019;
2. accoglie l'opposizione proposta da nell'ambito del proc. n. 4984/2019 Parte_2
R.G., e, per l'effetto revoca, nei suoi confronti, il decreto ingiuntivo n. 1128/2019, emesso dal
Tribunale di Messina in data del 16 luglio 2019;
3. rigetta le ulteriori domande svolte da nell'ambito del proc. n. Controparte_1
4984/2019 R.G.;
4. condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di giudizio, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
5. condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_2 di giudizio, liquidate in € 297,31 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 19 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli