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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6737 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di Parte_1
posta elettronica certificata dell'avv. Maria Antonietta Mura, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione a ministero di nuovo difensore
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Francesco Pisenti, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
1) annullare ovvero dichiarare inesistente, nullo o comunque inefficace l'atto di ingiunzione impugnato;
e per l'effetto:
2) dichiarare non fondato il diritto della società di capitali ad CP_1
1 ottenere il pagamento della somma di Euro 13.568,94, tramite la procedura di ingiunzione fiscale di pagamento, ex art. 2 R.D. 1910 n. 639;
3) condannare parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c.”.
Per l'opposta:
“Chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale: a) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'attrice e, per l'effetto, b) confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento n. 5712/2017, emessa da in data 18/05/2017, oggetto della CP_1
presente opposizione, dichiarandola definitivamente valida ed efficace;
in via subordinata: b) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 5712/2017, emessa da in data 18/05/2017, oggetto della CP_1 presente opposizione, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti della sig.ra per la fornitura CP_1 Parte_1
idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nelle fatture contestate e, per
l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 6 luglio 2017, ha Parte_1
convenuto in giudizio la ex art. 3 del R.D. n. 639 del 1910, in CP_1
opposizione alla ingiunzione fiscale n. 5712/2017, emessa il 18 maggio 2017 e notificata il 5 giugno 2017, per il pagamento della somma di Euro 13.568,94, a titolo di corrispettivi della fornitura idrica ubicata in Quartu Sant'Elena, via Lago di Varese n. 164, in base a plurime fatture, emesse per consumi, relativi a più annualità, per deposito cauzionale e per partite pregresse, deducendo l'illegittimità della procedura di riscossione per carenza di potere, l'illegittimità dell'ingiunzione per inesistenza della notifica, nonché, nel merito, l'illegittimità per carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, e chiedendo, pertanto, annullarsi o dichiararsi nullo l'atto impugnato e accertarsi
2 l'inesistenza del diritto al pagamento della somma ingiunta, con la condanna per lite temeraria.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento dei CP_1
motivi dedotti e concludendo per il rigetto dell'opposizione ovvero, in subordine, per l'accertamento del credito e la condanna al pagamento in suo favore.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 19 settembre 2024, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di opposizione sono i seguenti.
1.1. Col primo motivo, si deduce l'illegittimità dell'atto di ingiunzione per violazione dell'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910, in riferimento all'inammissibilità della procedura di ingiunzione fiscale da parte di un soggetto privato, quale una società di capitali, in quanto trattasi di uno strumento derogatorio della procedura monitoria, riservato ai soli enti pubblici in senso stretto ed insuscettibile di estensione alle società, quantunque controllate da enti pubblici, stante il divieto di analogia. Quest'ultimo impedirebbe ai privati, in difetto di espressa previsione normativa, di emettere ingiunzione di pagamento, la quale sarebbe nulla per carenza di potere. Di nessun rilievo sarebbe, invece, l'autorizzazione ministeriale alla riscossione mediante ruolo, tenuto conto della scelta di agire mediante ingiunzione fiscale, e non mediante ruolo. Peraltro, si rileva che l'atto in questione
è sottoscritto da un dipendente della società munito di procura, non allegata, con la conseguente nullità, anche sotto tale profilo.
1.2. Col secondo motivo, si deduce la nullità dell'atto di ingiunzione per inesistenza della notifica, in quanto la relazione di notificazione non è sottoscritta da un ufficiale giudiziario o da altro soggetto legalmente abilitato alla notifica, come previsto dall'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910.
1.3. Col terzo motivo, nel merito, si deduce la carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, oggetto dell'ingiunzione fiscale, con la
3 conseguente nullità o annullabilità. Anzitutto, si rileva l'errore nell'attribuire all'opponente consumi idrici abnormi, i quali erano sempre stati al contrario molto limitati, relativamente all'utenza domestica non residenziale in Quartu Sant'Elena, via Lago di Varese n. 164, sia per l'impossibilità oggettiva, tenuto conto dell'età avanzata, di recarsi nella predetta abitazione, sia per la residenza nella diversa abitazione in Cagliari, via Machiavelli n. 34. Inoltre, da un lato, si sostiene che la fattura del 18 maggio 2015, in cui il gestore ammette un credito dell'utente di
Euro 12,60, smentisca i consumi indicati dalle fatture anteriori e coeve;
dall'altro lato, sul rilievo che la medesima fattura indica il codice utente 6266164, si sostiene che il credito sia dedotto in modo confuso, in quanto il provvedimento si riferisce alla diversa utenza individuata dal codice 36266164, non appartenente all'opponente, oltre ad individuare nell'allegato come indirizzo di ubicazione della fornitura quello di Cagliari. Di conseguenza, il credito non sarebbe né certo né liquido né esigibile.
2. Il primo motivo, sotto il primo profilo, è infondato.
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che la tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un'entrata di diritto privato, può essere riscossa – salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del 1999 – mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del D.Lgs. citato, soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva (Cass. nn. 14628 del 2011, 17628 del 2011 e 3530 del 2023; cfr. n.
29781 del 2023, in senso analogo, anche se in virtù del principio per cui la società in house affidataria di pubblici servizi non è un soggetto distinto dalla pubblica amministrazione, ma va parificata ad un organo di questa); nella giurisprudenza di merito più recente in ragione delle norme eccezionali richiamate si è fatto largo il principio, condivisibile, secondo cui a una società per azioni a partecipazione pubblica che gestisca il servizio idrico integrato può essere attribuita la facoltà di riscuotere coattivamente i propri crediti mediante ruolo, con la precisazione che la società interessata procede all'iscrizione a ruolo soltanto dopo aver emesso un'ingiunzione c.d. fiscale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del R.D. n. 639 del 1910, sulla base del disposto dell'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 46 del 1999,
4 e ciò vale per la società partecipata dalla e da CP_1 Controparte_2
comuni, in riferimento all'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo, quanto ai crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato, come da decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2016 (C. App.
Cagliari n. 348 del 2023 e Trib. Cagliari n. 1954 del 2024).
2.2. Nella specie, l'atto opposto risulta legittimamente emesso, ai fini della riscossione coattiva preannunciata dal gestore del servizio idrico integrato, in riferimento a un'utenza compresa nel territorio regionale, vale a dire da parte di un soggetto privato equiparato a un ente pubblico, a questi effetti, siccome pacificamente costituito in forma di società per azioni a partecipazione pubblica ed autorizzato al recupero mediante iscrizione a ruolo del credito, previa emissione di apposita ingiunzione, a prescindere dal merito dell'esercizio del potere di ricognizione del credito stesso, secondo le tariffe prestabilite.
3. Il primo motivo, sotto il secondo profilo, è manifestamente infondato, perché l'ingiunzione di pagamento dall'intestazione risulta emessa da Pt_2
nella sua duplice qualità di direttore generale e procuratore speciale della
[...]
società e nessuna delle due è stata specificamente contestata, tanto CP_1
più che la procura speciale risulta conferita con atto pubblico, ricevuto da notaio e pacificamente esistente, e non occorreva unirne copia all'ingiunzione stessa, dal che deriva la rappresentanza per il recupero dei crediti verso gli utenti.
4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, per tre autonome ragioni:
1) perché l'art. 4, comma 2-sexies, del D.L. n. 209 del 2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 265 del 2002, ha esteso all'ingiunzione fiscale l'applicabilità delle disposizioni relative alla riscossione coattiva delle imposte sul reddito di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto compatibili, e tra esse è compreso l'art. 26, che ammette la notifica anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ad integrazione delle forme previste per le citazioni dall'art. 2, comma 2, del R.D. n. 639 del 1910; 2) perché la nullità o la inesistenza della notificazione non si estende all'atto notificato, che resta distinto dal procedimento notificatorio, pur costituendone l'oggetto, anche nel caso
5 dell'ingiunzione; 3) perché avverso l'ingiunzione, comunque, è stata proposta opposizione, da parte della destinataria, con la conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. nn. 2817 del 2006, 20360 del 2006, 19166 del 2015 e 24757 del 2020).
5. Il terzo motivo, inerente al merito, è infondato.
5.1. Secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 23699 del 2016; conf. nn. 30290 del 2017, 19154 del 2018,
18195 del 2021 e 28984 del 2023); nella giurisprudenza di merito, sulla medesima linea argomentativa, si è affermato con maggiore ampiezza che, in materia di contratto di fornitura d'acqua, ai fini della verifica dei consumi, fondanti i corrispettivi, ove sorga contestazione sulla causa di un'eccedenza sospetta, in quanto non corrispondente al normale fabbisogno, occorre stabilire se essa dipenda da vizio del contatore, da errore di rilevazione o da errore di trascrizione ovvero, su un diverso piano, da perdita occulta nell'impianto idrico, con l'esclusione, cioè, di un malfunzionamento dell'apparecchio di misura o di un altro fattore proprio dell'organizzazione del servizio, verificando, quindi, se la causa della elevata entità dei quantitativi contestati sia imputabile al gestore o all'utente
(Trib. Oristano n. 16 del 2019), e che, in altri termini, ove il gestore del servizio idrico abbia fornito la prova della misurazione, spetta all'utente provare che i consumi eccessivi dipendano da fatti a lui non imputabili (Trib. Cagliari n. 1954 del 2024).
5.2. Nella specie, il rapporto dedotto in giudizio, riguardante la fornitura idrica a uso domestico non residenziale intestata a Parte_1
6 identificata col numero di utenza ed ubicata in Quartu Sant'Elena, via P.IVA_1
Lago di Varese n. 164, indirizzo distinto dal domicilio eletto, all'atto della richiesta di somministrazione, in Cagliari, via Machiavelli n. 34, ai fini del recapito, è in contestazione relativamente alle fatture seguenti, poste a base dell'atto di ingiunzione n. 5712/2017, per il periodo complessivo dal 31 dicembre
2010 fino al 13 settembre 2016, di importo totale pari a Euro 13.568,94: fattura emessa a saldo il 30 aprile 2014, per consumi relativi al periodo dal 31 dicembre
2010 all'11 ottobre 2013, di importo pari a Euro 82,69; fattura emessa ad altro titolo il 6 ottobre 2014, per deposito cauzionale, di importo pari a Euro 18,25; fattura emessa a saldo il 18 novembre 2014, per consumi relativi al periodo dall'11 ottobre 2013 al 24 giugno 2014, di importo pari a Euro 69,94; fattura emessa in acconto il 21 aprile 2015, per consumi relativi al periodo dal 24 giugno
2014 al 31 dicembre 2014, di importo pari a Euro 84,87; fattura emessa a saldo il
6 novembre 2015, per consumi relativi al periodo dal 18 maggio 2015 al 24 agosto 2015, di importo pari a Euro 13,62; fattura emessa a saldo il 29 febbraio
2016, per consumi relativi al periodo dal 24 agosto 2015 al 9 dicembre 2015, di importo pari a Euro 8.729,88; fattura emessa ad altro titolo il 28 aprile 2016, per partite pregresse, di importo pari a Euro 62,17; fattura emessa a saldo il 29 aprile
2016, per consumi relativi al periodo dal 9 dicembre 2015 all'8 marzo 2016, di importo pari a Euro 3.101,79; fattura emessa a saldo il 30 giugno 2016, per consumi relativi al periodo dall'8 marzo 2016 al 6 giugno 2016, di importo pari a
Euro 473,91; fattura emessa a saldo il 21 ottobre 2016, per consumi relativi al periodo dal 6 giugno 2016 al 13 settembre 2016, di importo pari a Euro 931,82.
5.3. Non può trovare accoglimento l'eccezione preliminare diretta a far rilevare l'incertezza del credito, come condizione ostativa all'emissione dell'ingiunzione, e nel merito l'ipotetica inesistenza del credito stesso: infatti,
l'inesatta indicazione dell'indirizzo di fatturazione nel riquadro relativo all'indirizzo di ubicazione, all'interno dell'allegato all'atto opposto, cioè in
Cagliari, anziché in Quartu, costituisce un mero errore materiale, laddove il codice univoco di utenza è rimasto sempre immutato, salvo che per l'aggiunta del prefisso 3, anteposto al numero 6266164, quest'ultimo impresso nelle fatture più
7 risalenti;
soprattutto, oltre a non impedire l'individuazione dell'utenza in questione, entrambi questi elementi sono recessivi rispetto all'identità del contatore al quale si riferiscono tutte le letture per l'intero periodo controverso, trattandosi di un misuratore distinto dal numero di matricola 102979, proprio quello posato a seguito della richiesta di allaccio, sottoscritta a suo tempo dall'odierna opponente, e posto a servizio della sua abitazione, non di residenza, in Quartu.
5.4. Ai fini del calcolo, ciò premesso, il periodo utile, compresi gli estremi, si estende dal 1° gennaio 2011 fino al 13 settembre 2016.
5.5. Allo scopo di determinare i corrispettivi, occorre riscontrare o, se necessario, ricostruire i consumi.
5.6. Non sussiste alcun vizio del contatore. Il buon funzionamento dello strumento di misura collocato fin dall'apertura dell'utenza, a far data dall'8 aprile
2003, avente matricola 102979, di fabbricazione risalente all'anno 2002, nella citazione non è stato contestato affatto e nella prima memoria di trattazione è stato contestato in modo del tutto generico ed inammissibile, senza specificare alcun ipotetico difetto di costruzione o di manutenzione. Ad ogni buon conto, il contatore è il medesimo utilizzato per la misurazione dei consumi relativi ai periodi precedente e successivo a quello in contestazione, lasciando presumere l'assenza di difetti propri del meccanismo di misura anche nel periodo intermedio.
Per di più, anche a voler procedere alla verifica, dalle indagini disposte in corso di causa e delegate al consulente tecnico nominato d'ufficio, il quale le ha compiute avvalendosi di laboratorio accreditato, risulta che il contatore è in condizione di corretta funzionalità, in quanto l'errore di misura è compreso nel limite di tolleranza del 5%, stabilito dall'art. B.35.1 del regolamento del servizio idrico integrato, a meno della portata minima di 30 l/h, per la quale il misuratore non segna affatto i consumi, finendo per avvantaggiare l'utente. Ne consegue la prova del fatto che il contatore, in realtà, funziona regolarmente.
5.7. Non è stato denunciato, inoltre, alcun errore specifico e determinante nella rilevazione dei consumi o nella trascrizione delle letture. La corretta registrazione dei dati di misura è stata contestata sia nella citazione sia nella prima
8 memoria di trattazione soltanto in riferimento al diverso ed inferiore valore di consumo, di 6 mc, risultante dalla fattura di importo negativo, pari a Euro 12,60, emessa a saldo il 18 maggio 2015, per il periodo dal 24 giugno 2014 al 18 maggio
2015, il quale non coincide con il periodo in cui si concentrano tutti i consumi anomali, risultanti dalle fatture emesse a saldo il 29 febbraio 2016 (Euro 8.729,88)
e il 29 aprile 2016 (Euro 3.101,79), cioè consecutivamente dal 24 agosto 2015 all'8 marzo 2016. Già tale rilievo è sufficiente a far ritenere non specificamente contestate le letture per il periodo in questione, né quella iniziale, pari a 478 mc al
24 agosto 2015, né quella finale, pari a 3194 mc all'8 marzo 2016. Al fine di fugare ogni dubbio, comunque, si può osservare che le letture iniziale, intermedia e finale sono comprovate dalle riproduzioni fotografiche del quadrante del contatore con sovraimpressa la data di scatto, prodotte dalla convenuta al momento della costituzione in giudizio e non contestate in modo specifico con la prima difesa successiva. Ne consegue la prova del fatto che i dati via via rilevati e trascritti, ai fini del calcolo per differenza, corrispondono a quelli segnati dal contatore.
5.8. Accertata la insussistenza di cause di inattendibilità delle misure e delle letture, i quantitativi vanno meramente riscontrati, come da fatture, e non ricostruiti, secondo nuovi calcoli, per l'intero periodo controverso.
5.9. A questo punto, posto che le tariffe sono estrapolabili dalla fatturazione nella parte analitica, contenente i valori annualmente aggiornati, riferiti ai canoni progressivi per volumi crescenti d'acqua presa dall'acquedotto, agli oneri di depurazione e di fognatura, nonché alla quota fissa di accesso al servizio, da moltiplicarsi per i quantitativi forniti, è possibile procedere semplicemente per tutte le fatture emesse alla sommatoria dei singoli importi imponibili, riga per riga e fattura per fattura, a titolo di canoni, oneri e quota fissa, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, secondo l'aliquota applicabile (10%), così ottenendo per i corrispettivi addebitati, in totale, l'importo di Euro 13.488,52.
5.10. Il deposito cauzionale e le partite pregresse, invece, non sono stati contestati, per gli importi, non imponibili, rispettivamente di Euro 18,25 e di Euro
62,17.
9 5.11. Le tre categorie, sommate tra loro, per corrispettivi, per deposito cauzionale e per partite pregresse, complessivamente ammontano a Euro
13.568,94.
5.12. Ai fini estintivi, non sono stati eccepiti né sono, comunque, rilevabili pagamenti relativi al periodo in esame.
5.13. Pertanto, è accertata la esistenza ed entità del diritto fatto valere in via di ingiunzione.
6. La domanda di accertamento negativo del credito, in base alla decisione sulle eccezioni proposte, è totalmente infondata.
7. La domanda riconvenzionale subordinata di condanna al pagamento, infine, resta assorbita.
8. Conclusivamente, l'opposizione va respinta.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al
D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, terzo scaglione, con l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
10. Nulla è da riconoscere, da ultimo, a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, trattandosi di una forma di responsabilità che presuppone, oltre a un abuso del processo, un esito processuale di totale soccombenza della parte contro cui è proposta l'istanza, esclusa dal risultato favorevole alla parte stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta la domanda di accertamento negativo del credito;
3) dichiara assorbita la domanda riconvenzionale subordinata di condanna al pagamento;
4) condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in Euro 5.077,00, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella
10 misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico della soccombente, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
Così deciso in Cagliari, il 3 gennaio 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6737 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di Parte_1
posta elettronica certificata dell'avv. Maria Antonietta Mura, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione a ministero di nuovo difensore
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Francesco Pisenti, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
1) annullare ovvero dichiarare inesistente, nullo o comunque inefficace l'atto di ingiunzione impugnato;
e per l'effetto:
2) dichiarare non fondato il diritto della società di capitali ad CP_1
1 ottenere il pagamento della somma di Euro 13.568,94, tramite la procedura di ingiunzione fiscale di pagamento, ex art. 2 R.D. 1910 n. 639;
3) condannare parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c.”.
Per l'opposta:
“Chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale: a) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'attrice e, per l'effetto, b) confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento n. 5712/2017, emessa da in data 18/05/2017, oggetto della CP_1
presente opposizione, dichiarandola definitivamente valida ed efficace;
in via subordinata: b) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 5712/2017, emessa da in data 18/05/2017, oggetto della CP_1 presente opposizione, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti della sig.ra per la fornitura CP_1 Parte_1
idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nelle fatture contestate e, per
l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 6 luglio 2017, ha Parte_1
convenuto in giudizio la ex art. 3 del R.D. n. 639 del 1910, in CP_1
opposizione alla ingiunzione fiscale n. 5712/2017, emessa il 18 maggio 2017 e notificata il 5 giugno 2017, per il pagamento della somma di Euro 13.568,94, a titolo di corrispettivi della fornitura idrica ubicata in Quartu Sant'Elena, via Lago di Varese n. 164, in base a plurime fatture, emesse per consumi, relativi a più annualità, per deposito cauzionale e per partite pregresse, deducendo l'illegittimità della procedura di riscossione per carenza di potere, l'illegittimità dell'ingiunzione per inesistenza della notifica, nonché, nel merito, l'illegittimità per carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, e chiedendo, pertanto, annullarsi o dichiararsi nullo l'atto impugnato e accertarsi
2 l'inesistenza del diritto al pagamento della somma ingiunta, con la condanna per lite temeraria.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento dei CP_1
motivi dedotti e concludendo per il rigetto dell'opposizione ovvero, in subordine, per l'accertamento del credito e la condanna al pagamento in suo favore.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 19 settembre 2024, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di opposizione sono i seguenti.
1.1. Col primo motivo, si deduce l'illegittimità dell'atto di ingiunzione per violazione dell'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910, in riferimento all'inammissibilità della procedura di ingiunzione fiscale da parte di un soggetto privato, quale una società di capitali, in quanto trattasi di uno strumento derogatorio della procedura monitoria, riservato ai soli enti pubblici in senso stretto ed insuscettibile di estensione alle società, quantunque controllate da enti pubblici, stante il divieto di analogia. Quest'ultimo impedirebbe ai privati, in difetto di espressa previsione normativa, di emettere ingiunzione di pagamento, la quale sarebbe nulla per carenza di potere. Di nessun rilievo sarebbe, invece, l'autorizzazione ministeriale alla riscossione mediante ruolo, tenuto conto della scelta di agire mediante ingiunzione fiscale, e non mediante ruolo. Peraltro, si rileva che l'atto in questione
è sottoscritto da un dipendente della società munito di procura, non allegata, con la conseguente nullità, anche sotto tale profilo.
1.2. Col secondo motivo, si deduce la nullità dell'atto di ingiunzione per inesistenza della notifica, in quanto la relazione di notificazione non è sottoscritta da un ufficiale giudiziario o da altro soggetto legalmente abilitato alla notifica, come previsto dall'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910.
1.3. Col terzo motivo, nel merito, si deduce la carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, oggetto dell'ingiunzione fiscale, con la
3 conseguente nullità o annullabilità. Anzitutto, si rileva l'errore nell'attribuire all'opponente consumi idrici abnormi, i quali erano sempre stati al contrario molto limitati, relativamente all'utenza domestica non residenziale in Quartu Sant'Elena, via Lago di Varese n. 164, sia per l'impossibilità oggettiva, tenuto conto dell'età avanzata, di recarsi nella predetta abitazione, sia per la residenza nella diversa abitazione in Cagliari, via Machiavelli n. 34. Inoltre, da un lato, si sostiene che la fattura del 18 maggio 2015, in cui il gestore ammette un credito dell'utente di
Euro 12,60, smentisca i consumi indicati dalle fatture anteriori e coeve;
dall'altro lato, sul rilievo che la medesima fattura indica il codice utente 6266164, si sostiene che il credito sia dedotto in modo confuso, in quanto il provvedimento si riferisce alla diversa utenza individuata dal codice 36266164, non appartenente all'opponente, oltre ad individuare nell'allegato come indirizzo di ubicazione della fornitura quello di Cagliari. Di conseguenza, il credito non sarebbe né certo né liquido né esigibile.
2. Il primo motivo, sotto il primo profilo, è infondato.
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che la tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un'entrata di diritto privato, può essere riscossa – salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del 1999 – mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del D.Lgs. citato, soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva (Cass. nn. 14628 del 2011, 17628 del 2011 e 3530 del 2023; cfr. n.
29781 del 2023, in senso analogo, anche se in virtù del principio per cui la società in house affidataria di pubblici servizi non è un soggetto distinto dalla pubblica amministrazione, ma va parificata ad un organo di questa); nella giurisprudenza di merito più recente in ragione delle norme eccezionali richiamate si è fatto largo il principio, condivisibile, secondo cui a una società per azioni a partecipazione pubblica che gestisca il servizio idrico integrato può essere attribuita la facoltà di riscuotere coattivamente i propri crediti mediante ruolo, con la precisazione che la società interessata procede all'iscrizione a ruolo soltanto dopo aver emesso un'ingiunzione c.d. fiscale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del R.D. n. 639 del 1910, sulla base del disposto dell'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 46 del 1999,
4 e ciò vale per la società partecipata dalla e da CP_1 Controparte_2
comuni, in riferimento all'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo, quanto ai crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato, come da decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2016 (C. App.
Cagliari n. 348 del 2023 e Trib. Cagliari n. 1954 del 2024).
2.2. Nella specie, l'atto opposto risulta legittimamente emesso, ai fini della riscossione coattiva preannunciata dal gestore del servizio idrico integrato, in riferimento a un'utenza compresa nel territorio regionale, vale a dire da parte di un soggetto privato equiparato a un ente pubblico, a questi effetti, siccome pacificamente costituito in forma di società per azioni a partecipazione pubblica ed autorizzato al recupero mediante iscrizione a ruolo del credito, previa emissione di apposita ingiunzione, a prescindere dal merito dell'esercizio del potere di ricognizione del credito stesso, secondo le tariffe prestabilite.
3. Il primo motivo, sotto il secondo profilo, è manifestamente infondato, perché l'ingiunzione di pagamento dall'intestazione risulta emessa da Pt_2
nella sua duplice qualità di direttore generale e procuratore speciale della
[...]
società e nessuna delle due è stata specificamente contestata, tanto CP_1
più che la procura speciale risulta conferita con atto pubblico, ricevuto da notaio e pacificamente esistente, e non occorreva unirne copia all'ingiunzione stessa, dal che deriva la rappresentanza per il recupero dei crediti verso gli utenti.
4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, per tre autonome ragioni:
1) perché l'art. 4, comma 2-sexies, del D.L. n. 209 del 2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 265 del 2002, ha esteso all'ingiunzione fiscale l'applicabilità delle disposizioni relative alla riscossione coattiva delle imposte sul reddito di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto compatibili, e tra esse è compreso l'art. 26, che ammette la notifica anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ad integrazione delle forme previste per le citazioni dall'art. 2, comma 2, del R.D. n. 639 del 1910; 2) perché la nullità o la inesistenza della notificazione non si estende all'atto notificato, che resta distinto dal procedimento notificatorio, pur costituendone l'oggetto, anche nel caso
5 dell'ingiunzione; 3) perché avverso l'ingiunzione, comunque, è stata proposta opposizione, da parte della destinataria, con la conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. nn. 2817 del 2006, 20360 del 2006, 19166 del 2015 e 24757 del 2020).
5. Il terzo motivo, inerente al merito, è infondato.
5.1. Secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 23699 del 2016; conf. nn. 30290 del 2017, 19154 del 2018,
18195 del 2021 e 28984 del 2023); nella giurisprudenza di merito, sulla medesima linea argomentativa, si è affermato con maggiore ampiezza che, in materia di contratto di fornitura d'acqua, ai fini della verifica dei consumi, fondanti i corrispettivi, ove sorga contestazione sulla causa di un'eccedenza sospetta, in quanto non corrispondente al normale fabbisogno, occorre stabilire se essa dipenda da vizio del contatore, da errore di rilevazione o da errore di trascrizione ovvero, su un diverso piano, da perdita occulta nell'impianto idrico, con l'esclusione, cioè, di un malfunzionamento dell'apparecchio di misura o di un altro fattore proprio dell'organizzazione del servizio, verificando, quindi, se la causa della elevata entità dei quantitativi contestati sia imputabile al gestore o all'utente
(Trib. Oristano n. 16 del 2019), e che, in altri termini, ove il gestore del servizio idrico abbia fornito la prova della misurazione, spetta all'utente provare che i consumi eccessivi dipendano da fatti a lui non imputabili (Trib. Cagliari n. 1954 del 2024).
5.2. Nella specie, il rapporto dedotto in giudizio, riguardante la fornitura idrica a uso domestico non residenziale intestata a Parte_1
6 identificata col numero di utenza ed ubicata in Quartu Sant'Elena, via P.IVA_1
Lago di Varese n. 164, indirizzo distinto dal domicilio eletto, all'atto della richiesta di somministrazione, in Cagliari, via Machiavelli n. 34, ai fini del recapito, è in contestazione relativamente alle fatture seguenti, poste a base dell'atto di ingiunzione n. 5712/2017, per il periodo complessivo dal 31 dicembre
2010 fino al 13 settembre 2016, di importo totale pari a Euro 13.568,94: fattura emessa a saldo il 30 aprile 2014, per consumi relativi al periodo dal 31 dicembre
2010 all'11 ottobre 2013, di importo pari a Euro 82,69; fattura emessa ad altro titolo il 6 ottobre 2014, per deposito cauzionale, di importo pari a Euro 18,25; fattura emessa a saldo il 18 novembre 2014, per consumi relativi al periodo dall'11 ottobre 2013 al 24 giugno 2014, di importo pari a Euro 69,94; fattura emessa in acconto il 21 aprile 2015, per consumi relativi al periodo dal 24 giugno
2014 al 31 dicembre 2014, di importo pari a Euro 84,87; fattura emessa a saldo il
6 novembre 2015, per consumi relativi al periodo dal 18 maggio 2015 al 24 agosto 2015, di importo pari a Euro 13,62; fattura emessa a saldo il 29 febbraio
2016, per consumi relativi al periodo dal 24 agosto 2015 al 9 dicembre 2015, di importo pari a Euro 8.729,88; fattura emessa ad altro titolo il 28 aprile 2016, per partite pregresse, di importo pari a Euro 62,17; fattura emessa a saldo il 29 aprile
2016, per consumi relativi al periodo dal 9 dicembre 2015 all'8 marzo 2016, di importo pari a Euro 3.101,79; fattura emessa a saldo il 30 giugno 2016, per consumi relativi al periodo dall'8 marzo 2016 al 6 giugno 2016, di importo pari a
Euro 473,91; fattura emessa a saldo il 21 ottobre 2016, per consumi relativi al periodo dal 6 giugno 2016 al 13 settembre 2016, di importo pari a Euro 931,82.
5.3. Non può trovare accoglimento l'eccezione preliminare diretta a far rilevare l'incertezza del credito, come condizione ostativa all'emissione dell'ingiunzione, e nel merito l'ipotetica inesistenza del credito stesso: infatti,
l'inesatta indicazione dell'indirizzo di fatturazione nel riquadro relativo all'indirizzo di ubicazione, all'interno dell'allegato all'atto opposto, cioè in
Cagliari, anziché in Quartu, costituisce un mero errore materiale, laddove il codice univoco di utenza è rimasto sempre immutato, salvo che per l'aggiunta del prefisso 3, anteposto al numero 6266164, quest'ultimo impresso nelle fatture più
7 risalenti;
soprattutto, oltre a non impedire l'individuazione dell'utenza in questione, entrambi questi elementi sono recessivi rispetto all'identità del contatore al quale si riferiscono tutte le letture per l'intero periodo controverso, trattandosi di un misuratore distinto dal numero di matricola 102979, proprio quello posato a seguito della richiesta di allaccio, sottoscritta a suo tempo dall'odierna opponente, e posto a servizio della sua abitazione, non di residenza, in Quartu.
5.4. Ai fini del calcolo, ciò premesso, il periodo utile, compresi gli estremi, si estende dal 1° gennaio 2011 fino al 13 settembre 2016.
5.5. Allo scopo di determinare i corrispettivi, occorre riscontrare o, se necessario, ricostruire i consumi.
5.6. Non sussiste alcun vizio del contatore. Il buon funzionamento dello strumento di misura collocato fin dall'apertura dell'utenza, a far data dall'8 aprile
2003, avente matricola 102979, di fabbricazione risalente all'anno 2002, nella citazione non è stato contestato affatto e nella prima memoria di trattazione è stato contestato in modo del tutto generico ed inammissibile, senza specificare alcun ipotetico difetto di costruzione o di manutenzione. Ad ogni buon conto, il contatore è il medesimo utilizzato per la misurazione dei consumi relativi ai periodi precedente e successivo a quello in contestazione, lasciando presumere l'assenza di difetti propri del meccanismo di misura anche nel periodo intermedio.
Per di più, anche a voler procedere alla verifica, dalle indagini disposte in corso di causa e delegate al consulente tecnico nominato d'ufficio, il quale le ha compiute avvalendosi di laboratorio accreditato, risulta che il contatore è in condizione di corretta funzionalità, in quanto l'errore di misura è compreso nel limite di tolleranza del 5%, stabilito dall'art. B.35.1 del regolamento del servizio idrico integrato, a meno della portata minima di 30 l/h, per la quale il misuratore non segna affatto i consumi, finendo per avvantaggiare l'utente. Ne consegue la prova del fatto che il contatore, in realtà, funziona regolarmente.
5.7. Non è stato denunciato, inoltre, alcun errore specifico e determinante nella rilevazione dei consumi o nella trascrizione delle letture. La corretta registrazione dei dati di misura è stata contestata sia nella citazione sia nella prima
8 memoria di trattazione soltanto in riferimento al diverso ed inferiore valore di consumo, di 6 mc, risultante dalla fattura di importo negativo, pari a Euro 12,60, emessa a saldo il 18 maggio 2015, per il periodo dal 24 giugno 2014 al 18 maggio
2015, il quale non coincide con il periodo in cui si concentrano tutti i consumi anomali, risultanti dalle fatture emesse a saldo il 29 febbraio 2016 (Euro 8.729,88)
e il 29 aprile 2016 (Euro 3.101,79), cioè consecutivamente dal 24 agosto 2015 all'8 marzo 2016. Già tale rilievo è sufficiente a far ritenere non specificamente contestate le letture per il periodo in questione, né quella iniziale, pari a 478 mc al
24 agosto 2015, né quella finale, pari a 3194 mc all'8 marzo 2016. Al fine di fugare ogni dubbio, comunque, si può osservare che le letture iniziale, intermedia e finale sono comprovate dalle riproduzioni fotografiche del quadrante del contatore con sovraimpressa la data di scatto, prodotte dalla convenuta al momento della costituzione in giudizio e non contestate in modo specifico con la prima difesa successiva. Ne consegue la prova del fatto che i dati via via rilevati e trascritti, ai fini del calcolo per differenza, corrispondono a quelli segnati dal contatore.
5.8. Accertata la insussistenza di cause di inattendibilità delle misure e delle letture, i quantitativi vanno meramente riscontrati, come da fatture, e non ricostruiti, secondo nuovi calcoli, per l'intero periodo controverso.
5.9. A questo punto, posto che le tariffe sono estrapolabili dalla fatturazione nella parte analitica, contenente i valori annualmente aggiornati, riferiti ai canoni progressivi per volumi crescenti d'acqua presa dall'acquedotto, agli oneri di depurazione e di fognatura, nonché alla quota fissa di accesso al servizio, da moltiplicarsi per i quantitativi forniti, è possibile procedere semplicemente per tutte le fatture emesse alla sommatoria dei singoli importi imponibili, riga per riga e fattura per fattura, a titolo di canoni, oneri e quota fissa, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, secondo l'aliquota applicabile (10%), così ottenendo per i corrispettivi addebitati, in totale, l'importo di Euro 13.488,52.
5.10. Il deposito cauzionale e le partite pregresse, invece, non sono stati contestati, per gli importi, non imponibili, rispettivamente di Euro 18,25 e di Euro
62,17.
9 5.11. Le tre categorie, sommate tra loro, per corrispettivi, per deposito cauzionale e per partite pregresse, complessivamente ammontano a Euro
13.568,94.
5.12. Ai fini estintivi, non sono stati eccepiti né sono, comunque, rilevabili pagamenti relativi al periodo in esame.
5.13. Pertanto, è accertata la esistenza ed entità del diritto fatto valere in via di ingiunzione.
6. La domanda di accertamento negativo del credito, in base alla decisione sulle eccezioni proposte, è totalmente infondata.
7. La domanda riconvenzionale subordinata di condanna al pagamento, infine, resta assorbita.
8. Conclusivamente, l'opposizione va respinta.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al
D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, terzo scaglione, con l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
10. Nulla è da riconoscere, da ultimo, a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, trattandosi di una forma di responsabilità che presuppone, oltre a un abuso del processo, un esito processuale di totale soccombenza della parte contro cui è proposta l'istanza, esclusa dal risultato favorevole alla parte stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta la domanda di accertamento negativo del credito;
3) dichiara assorbita la domanda riconvenzionale subordinata di condanna al pagamento;
4) condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in Euro 5.077,00, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella
10 misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico della soccombente, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
Così deciso in Cagliari, il 3 gennaio 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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