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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/07/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. 431/2021 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 431/2021 R. G., vertente tra nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...], e , nato a [...] il 30 Parte_2 giugno 1966 (c.f. ) e ivi residente in [...], entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo Cicero, presso il cui studio in Terme Vigliatore (ME), via Nazionale 317, sono elettivamente domiciliati;
- appellanti
e
(già ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 Controparte_2 tempore (c.f. e P. IVA , con sede a corso Cavour 86, rappresentata e difesa P.IVA_1 CP_1 dall'avv. Maria Stella Fazio, presso il cui studio in Sant'Agata di Militello (ME), contrada Minà 7, è elettivamente domiciliato;
- appellata
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 42/2021 del Tribunale di Barcellona P.G., pubblicata il 20 aprile 2021 ed emessa nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 242/2011, 1156/2011 e 1251/2011 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
“− Ammettere ed accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza n. 42/2021 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., Dott.ssa , e notificata il 21.04.21, accogliere interamente le Per_1 opposizioni a precetto ex art. 615, comma 1 cpc, per come formulate nel giudizio di primo grado dagli odierni appellanti, ed in particolare le conclusioni ivi formulate, che qui di seguito, succintamente, si riportano: − Dichiarare nullo, annullare, dire inefficace e/o, con qualsiasi formula, inesistente il diritto del Presidente della di a procedere esecutivamente Controparte_2 CP_1 contro gli opponenti, essendo gli atti di precetto opposti mancanti del mandato di rappresentanza e tenuto conto che il credito dell'Ente, durante il processo di opposizione, è stato soddisfatto. − Revocare la condanna alle spese e condannare gli appellati al pagamento dell'intero carico di esse, per entrambi i gradi di giudizio. − In subordine, dichiarare cessata la materia del contendere. Salvo ogni altro diritto”
Per la : Controparte_1
“1°) confermare la sentenza impugnata n. 423/2021 R.S., emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., con la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali, anche del presente giudizio di gravame;
2°) ritenere e dichiarare infondate e/o improcedibili le domande proposte dagli appellanti e e per l'effetto rigettarle con ogni conseguente statuizione di legge;
3°) Pt_2 Pt_1 condannare gli appellanti al risarcimento, da liquidarsi in via equitativa (nei limiti del valore dichiarato dagli appellanti nell'atto introduttivo) ex art. 96, 3° comma c.p.c., poiché non vi è dubbio che gli stessi hanno agito con dolo e mala fede”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti atti di citazione, iscritti a ruolo ai nn. 24/2011 e 1156/2011 R.G. del Tribunale di Barcellona P.G., la sig.ra si opponeva ex art. 615 c.p.c. ad altrettanti atti di precetto Parte_1 notificatile su istanza della per il recupero della somma di € 5.684,44 Controparte_2 dovuta dalla stessa in solido con , a titolo di spese di lite, in esecuzione della Pt_1 Parte_2 sentenza n. 80/2009 del 20 maggio 2009 del Tribunale di Barcellona P.G., sez. distaccata di Milazzo.
Con un diverso atto di citazione, iscritto a ruolo al n. 1251/2011 R.G. del Tribunale di Barcellona P.G., il sig. si opponeva ex art. 615 c.p.c. contro un altro atto di precetto notificatogli Parte_2 su istanza della , per il recupero della suddetta somma per il medesimo Controparte_2 titolo.
Entrambi gli odierni appellanti, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dei precetti opposti, eccepivano la nullità del diritto dell'Ente precettante a procedere a esecuzione forzata, per la nullità della procura rilasciata dal medesimo al suo difensore, chiedendo l'accoglimento delle loro opposizioni e la condanna dell'Ente alle spese.
La Provincia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, e la condanna dell'opponente alle spese di lite e al risarcimento di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c.
Le tre cause, riunite, venivano istruite con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
Con ordinanza del 18 febbraio 2013 il primo giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e ritenendo il giudizio maturo per la decisione, lo rinviava per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii le cause venivano assunte in decisione il 13 novembre 2020 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale respingeva l'opposizione, ritenendo che la procura, conferita in forza di delibera della Giunta Provinciale con cui il Presidente pro tempore era stato autorizzato a resistere nel giudizio in esito al quale era stata pronunciata la sentenza oggetto del precetto, fosse stata validamente conferita anche per la procedura d'esecuzione forzata o per eventuali giudizi d'opposizione. Rigettava inoltre la domanda di condanna per lite temeraria, sostenendo che le azioni degli opponenti erano prive di mala fede e volte unicamente alla tutela dei propri interessi.
e impugnavano la richiamata sentenza con atto di citazione, Parte_1 Parte_2 notificato il 19 maggio 2021 e depositato il 28 maggio 2021.
Essi ne chiedevano la riforma sul presupposto che il primo giudice non avesse valutato che: il primo dei precetti opposti (R.G. 242/2011) conteneva una procura a margine rilasciata senza alcuna presupposta deliberazione di Giunta specifica per il compimento di quell'atto, a nulla valendo il richiamo – compiuto in corso di causa – alla delibera di Giunta n. 85/2004 con cui il rappresentante pro tempore dell'Ente era stato autorizzato a resistere nel giudizio di cognizione in esito al quale era stata pronunciata la sentenza portata in esecuzione;
e che il secondo precetto (R.G. 1156/2011) conteneva una procura implicitamente annullata e/o revocata dall'Ente, che, in seguito, con una nuova procura, aveva conferito a un altro legale l'incarico di notificare un nuovo atto di precetto relativo alla stessa sentenza (notifica avvenuta il 25 settembre 2020).
La si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 19 luglio 2021, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e ribadendo la richiesta di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Radicatosi il contraddittorio, la causa, dopo una serie di rinvii, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
In esito a essa, il Collegio, con ordinanza del 9 aprile 2025, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.; successivamente, previo scambio delle comparse conclusionali e deposito della memoria di replica da parte dei soli appellanti, la causa passava in decisione e veniva discussa nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Non è controverso tra le parti che, all'epoca dei fatti, il potere di nomina dei difensori della
[...]
– ora – spettasse, ai sensi dell'art. 42 del relativo statuto e Controparte_2 Controparte_1 in attuazione dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000, alla Giunta provinciale;
così come che la rappresentanza del medesimo Ente spettasse, per converso, al suo Presidente, come da art. 38 dello stesso statuto e in attuazione dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.
Altrettanto incontroverso è che, come risulta dai documenti depositati, con delibera n. 85/2004 la Giunta provinciale abbia autorizzato il Presidente a nominare l'avv. Fazio quale difensore della nel giudizio promosso contro di essa dagli odierni appellanti dinanzi al Tribunale Controparte_2 di Barcellona P.G. – sezione distaccata di Milazzo, e iscritto a ruolo al n. 15137/2004 R.G.; che il Tribunale, con la sentenza n. 80/2009 sopra citata, abbia condannato gli stessi appellanti in solido a versare la somma di € 5.684,44 all'Ente a titolo di spese di lite;
e che quest'ultimo, in persona del suo Presidente e tramite la medesima avv. Fazio, abbia notificato a e a atto di precetto per Pt_1 Pt_2
l'anzidetta somma.
Ciò di cui si discute è invece se la procura posta a margine degli atti di precetto intimato agli odierni appellanti sia stata o no validamente conferita, poiché asseritamente sfornita di deliberazione della Giunta provinciale che specificamente autorizzasse il Presidente a intimare l'atto di precetto tramite un difensore incaricato allo scopo. La tesi degli appellanti, secondo cui la procura non sarebbe stata validamente conferita, non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Come chiarito dalla giurisprudenza, “La procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono a ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo "ius postulandi" anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito” (Cass. Civ. 26296/2007; conforme Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020, n.23753 v. anche Trib. Roma sez. lav. 10504/2022, secondo cui “La procura rilasciata per il giudizio di cognizione ricomprende l'attribuzione del potere di compiere gli atti di esecuzione, a meno che non vi sia un'espressa limitazione;
di conseguenza l'avvocato cui è stato conferito il mandato può legittimamente intimare il precetto e poi il pignoramento. Ciò che, invece, richiede uno specifico mandato è il potere di riscossione” e Trib. Lucca, 417/2009: “Il precetto intimato dal difensore nominato ai fini del giudizio di cognizione abilita il difensore medesimo a proseguire la sua attività per la realizzazione coattiva del credito consacrato nel titolo e quindi a sottoscrivere il precetto e a rappresentare la parte anche nel susseguente processo esecutivo”; v. anche Trib. Chieti, 6 febbraio 2008).
Con specifico riferimento all'atto di precetto, va richiamata anche Cassazione civile sez. III, 23/05/2011, n.11311, secondo cui Il titolo esecutivo conseguito nei confronti di una società di persone abilita il creditore ad agire direttamente in via esecutiva anche contro i soci illimitatamente responsabili e, di conseguenza, il mandato ad litem conferito per il giudizio di cognizione intrapreso nei confronti della società si estende anche al precetto intimato nei confronti di uno dei detti soci.
Detto altrimenti, la procura conferita per il giudizio di cognizione si estende anche agli atti e alle fasi processuali dirette al conseguimento del bene della vita riconosciuto dalla sentenza emessa in esito al giudizio di cognizione medesimo, ivi inclusi, dunque, il precetto e l'eventuale giudizio di opposizione.
Nel caso di specie, la parte dispositiva della delibera n. 85/2004 prodotta in atti, richiamando per relationem la proposta di deliberazione a essa allegata e facendola propria integralmente, ha autorizzato “il sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso da
e con atto di citazione innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. Parte_2 Parte_1 sez. di Milazzo notificato il 17/04/04, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo a un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge”.
Risulta inoltre dalla procura apposta in calce alla comparsa di costituzione dell'Ente nel giudizio n. 15137/2004 R.G. che sia stato conferito all'avv. Fazio il mandato alla rappresentanza e alla difesa dell'Ente “in ogni stato e grado del presente giudizio, anche di opposizione ed esecuzione”, nonché
“ogni facoltà di legge”.
In definitiva, tenuto conto della lettera degli atti appena richiamati e dei principi di diritto sopra evidenziati, ritiene il Collegio che la procura conferita all'avv. Fazio sia del tutto valida, poiché trova il suo fondamento nella delibera n. 85/2004 con cui la Giunta provinciale aveva autorizzato il Presidente pro tempore al conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio nel quale è infine sorto il credito azionato attraverso il precetto, senza circoscrivere specificamente detta autorizzazione alla sola fase di cognizione o escludere espressamente il conferimento dell'incarico per la fase dell'esecuzione.
Ne deriva, per l'effetto, che non può essere mosso alcun rilievo nei confronti dell'operato – corretto
– dell'Ente, così come altrettanto correttamente accertato e statuito dal primo giudice.
Il legale, avvocata Fazio, era pienamente legittimata a notificare l'atto di precetto, in forza della procura ritualmente conferitale con la costituzione nel giudizio di cognizione ma valida ed efficace anche per la esecutiva, senza che assuma rilievo effettuare alcuna verifica sulla regolarità della procura posta a margine dell'atto di precetto, poiché l'esito di tale verifica non avrebbe comunque incidenza sulla sussistenza del predetto mandato rappresentativo in capo al difensore e, conseguentemente, sulla validità e sulla efficacia del precetto.
Del pari irrilevante è la condotta processuale assunta dalla al fine di mettersi al riparo CP_2 dall'eccezione di nullità dell'atto di precetto, giacché il fatto che l'ente abbia prudenzialmente adottato una nuova delibera di giunta e abbia, infine, conferito mandato a un nuovo difensore per un nuovo atto di precetto non vale a privare di validità quella originaria procura.
Infine, non può neppure essere accolta la richiesta, avanzata per la prima volta nell'atto di appello, affinché sia dichiarata cessata la materia del contendere, in considerazione del fatto che il comune, nel 2020, abbia notificato, tramite altro legale, un nuovo atto di precetto per richiedere il pagamento delle stesse spese legali oggetto del precetto per cui si controverte (oltre che per quelle del giudizio di appello).
Al riguardo, va anzitutto puntualizzato che l'atto di precetto in questione, allegato alle note del 27.10.2020, risulta intimato solo nei confronti della per cui il motivo di appello sarebbe Pt_3 riferibile solo a costei.
Ancora, occorre rilevare che, come obiettato dalla difesa dell'appellato, nel corso del giudizio di primo grado gli opponenti, pur avendo prodotto detto documento, hanno insistito nelle originarie domande, senza formulare richiesta di cessazione della materie del contendere.
In ogni caso, poiché tale motivo di appello è stato formulato esclusivamente ai fini della riforma della pronuncia sulle spese processuali, esso è inammissibile, perché, anche qualora si opinasse per qualificare la proposizione di un nuovo atto di precetto per le stesse somme come rinuncia al precetto originario, ciò non varrebbe a incidere sulla pronuncia in ordine alle spese di primo grado, che andrebbero comunque regolate sulla base della c.d. soccombenza virtuale, da valutare esclusivamente sulla base degli originari motivi di opposizione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022), che sono risultati infondati.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Infine, la domanda ex art. 96, comma 3 c.p.c. proposta dall'Ente appellato non può trovare accoglimento, non ravvisandosi nella specie la concreta presenza di mala fede o colpa grave nella condotta delle parti appellanti e tenuto altresì conto che agire in giudizio per far valere una pretesa, ove questa si riveli infondata, non è di per sé una condotta rimproverabile (v. Cass. Civ. 6205/2025, 25012/2024; v. anche Trib. Nola, 11/2025; Trib. Palermo, 11 febbraio 2025).
Il rigetto della domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata non comporta la compensazione delle spese di questo grado, neppure parziale, avendo chiarito la giurisprudenza di legittimità che Il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 del Cpc, a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 92 del Cpc. (Cassazione civile sez. III, 23/06/2022, n.20317).
Dunque, le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia e alle questioni giuridiche trattate, in base ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (tenuto conto della medesta complessità delle questioni trattate), e dunque in € 2.906,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria – cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, € 956,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il pagamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
già , avverso la sentenza n. 42/2021, Controparte_3 Controparte_2 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. e pubblicata il 20 aprile 2021 nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 242/2011, 1156/2011 e 1251/2011 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) rigetta la domanda dell'Ente appellato ex art. 96, comma 3 c.p.c.;
3) condanna gli appellanti al pagamento della somma di € 2.906,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisoria) a titolo di spese di lite per il grado d'appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 431/2021 R. G., vertente tra nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...], e , nato a [...] il 30 Parte_2 giugno 1966 (c.f. ) e ivi residente in [...], entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo Cicero, presso il cui studio in Terme Vigliatore (ME), via Nazionale 317, sono elettivamente domiciliati;
- appellanti
e
(già ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 Controparte_2 tempore (c.f. e P. IVA , con sede a corso Cavour 86, rappresentata e difesa P.IVA_1 CP_1 dall'avv. Maria Stella Fazio, presso il cui studio in Sant'Agata di Militello (ME), contrada Minà 7, è elettivamente domiciliato;
- appellata
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 42/2021 del Tribunale di Barcellona P.G., pubblicata il 20 aprile 2021 ed emessa nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 242/2011, 1156/2011 e 1251/2011 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
“− Ammettere ed accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza n. 42/2021 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., Dott.ssa , e notificata il 21.04.21, accogliere interamente le Per_1 opposizioni a precetto ex art. 615, comma 1 cpc, per come formulate nel giudizio di primo grado dagli odierni appellanti, ed in particolare le conclusioni ivi formulate, che qui di seguito, succintamente, si riportano: − Dichiarare nullo, annullare, dire inefficace e/o, con qualsiasi formula, inesistente il diritto del Presidente della di a procedere esecutivamente Controparte_2 CP_1 contro gli opponenti, essendo gli atti di precetto opposti mancanti del mandato di rappresentanza e tenuto conto che il credito dell'Ente, durante il processo di opposizione, è stato soddisfatto. − Revocare la condanna alle spese e condannare gli appellati al pagamento dell'intero carico di esse, per entrambi i gradi di giudizio. − In subordine, dichiarare cessata la materia del contendere. Salvo ogni altro diritto”
Per la : Controparte_1
“1°) confermare la sentenza impugnata n. 423/2021 R.S., emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., con la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali, anche del presente giudizio di gravame;
2°) ritenere e dichiarare infondate e/o improcedibili le domande proposte dagli appellanti e e per l'effetto rigettarle con ogni conseguente statuizione di legge;
3°) Pt_2 Pt_1 condannare gli appellanti al risarcimento, da liquidarsi in via equitativa (nei limiti del valore dichiarato dagli appellanti nell'atto introduttivo) ex art. 96, 3° comma c.p.c., poiché non vi è dubbio che gli stessi hanno agito con dolo e mala fede”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti atti di citazione, iscritti a ruolo ai nn. 24/2011 e 1156/2011 R.G. del Tribunale di Barcellona P.G., la sig.ra si opponeva ex art. 615 c.p.c. ad altrettanti atti di precetto Parte_1 notificatile su istanza della per il recupero della somma di € 5.684,44 Controparte_2 dovuta dalla stessa in solido con , a titolo di spese di lite, in esecuzione della Pt_1 Parte_2 sentenza n. 80/2009 del 20 maggio 2009 del Tribunale di Barcellona P.G., sez. distaccata di Milazzo.
Con un diverso atto di citazione, iscritto a ruolo al n. 1251/2011 R.G. del Tribunale di Barcellona P.G., il sig. si opponeva ex art. 615 c.p.c. contro un altro atto di precetto notificatogli Parte_2 su istanza della , per il recupero della suddetta somma per il medesimo Controparte_2 titolo.
Entrambi gli odierni appellanti, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dei precetti opposti, eccepivano la nullità del diritto dell'Ente precettante a procedere a esecuzione forzata, per la nullità della procura rilasciata dal medesimo al suo difensore, chiedendo l'accoglimento delle loro opposizioni e la condanna dell'Ente alle spese.
La Provincia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, e la condanna dell'opponente alle spese di lite e al risarcimento di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c.
Le tre cause, riunite, venivano istruite con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
Con ordinanza del 18 febbraio 2013 il primo giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e ritenendo il giudizio maturo per la decisione, lo rinviava per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii le cause venivano assunte in decisione il 13 novembre 2020 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale respingeva l'opposizione, ritenendo che la procura, conferita in forza di delibera della Giunta Provinciale con cui il Presidente pro tempore era stato autorizzato a resistere nel giudizio in esito al quale era stata pronunciata la sentenza oggetto del precetto, fosse stata validamente conferita anche per la procedura d'esecuzione forzata o per eventuali giudizi d'opposizione. Rigettava inoltre la domanda di condanna per lite temeraria, sostenendo che le azioni degli opponenti erano prive di mala fede e volte unicamente alla tutela dei propri interessi.
e impugnavano la richiamata sentenza con atto di citazione, Parte_1 Parte_2 notificato il 19 maggio 2021 e depositato il 28 maggio 2021.
Essi ne chiedevano la riforma sul presupposto che il primo giudice non avesse valutato che: il primo dei precetti opposti (R.G. 242/2011) conteneva una procura a margine rilasciata senza alcuna presupposta deliberazione di Giunta specifica per il compimento di quell'atto, a nulla valendo il richiamo – compiuto in corso di causa – alla delibera di Giunta n. 85/2004 con cui il rappresentante pro tempore dell'Ente era stato autorizzato a resistere nel giudizio di cognizione in esito al quale era stata pronunciata la sentenza portata in esecuzione;
e che il secondo precetto (R.G. 1156/2011) conteneva una procura implicitamente annullata e/o revocata dall'Ente, che, in seguito, con una nuova procura, aveva conferito a un altro legale l'incarico di notificare un nuovo atto di precetto relativo alla stessa sentenza (notifica avvenuta il 25 settembre 2020).
La si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 19 luglio 2021, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e ribadendo la richiesta di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Radicatosi il contraddittorio, la causa, dopo una serie di rinvii, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
In esito a essa, il Collegio, con ordinanza del 9 aprile 2025, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.; successivamente, previo scambio delle comparse conclusionali e deposito della memoria di replica da parte dei soli appellanti, la causa passava in decisione e veniva discussa nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Non è controverso tra le parti che, all'epoca dei fatti, il potere di nomina dei difensori della
[...]
– ora – spettasse, ai sensi dell'art. 42 del relativo statuto e Controparte_2 Controparte_1 in attuazione dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000, alla Giunta provinciale;
così come che la rappresentanza del medesimo Ente spettasse, per converso, al suo Presidente, come da art. 38 dello stesso statuto e in attuazione dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.
Altrettanto incontroverso è che, come risulta dai documenti depositati, con delibera n. 85/2004 la Giunta provinciale abbia autorizzato il Presidente a nominare l'avv. Fazio quale difensore della nel giudizio promosso contro di essa dagli odierni appellanti dinanzi al Tribunale Controparte_2 di Barcellona P.G. – sezione distaccata di Milazzo, e iscritto a ruolo al n. 15137/2004 R.G.; che il Tribunale, con la sentenza n. 80/2009 sopra citata, abbia condannato gli stessi appellanti in solido a versare la somma di € 5.684,44 all'Ente a titolo di spese di lite;
e che quest'ultimo, in persona del suo Presidente e tramite la medesima avv. Fazio, abbia notificato a e a atto di precetto per Pt_1 Pt_2
l'anzidetta somma.
Ciò di cui si discute è invece se la procura posta a margine degli atti di precetto intimato agli odierni appellanti sia stata o no validamente conferita, poiché asseritamente sfornita di deliberazione della Giunta provinciale che specificamente autorizzasse il Presidente a intimare l'atto di precetto tramite un difensore incaricato allo scopo. La tesi degli appellanti, secondo cui la procura non sarebbe stata validamente conferita, non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Come chiarito dalla giurisprudenza, “La procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono a ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo "ius postulandi" anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito” (Cass. Civ. 26296/2007; conforme Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020, n.23753 v. anche Trib. Roma sez. lav. 10504/2022, secondo cui “La procura rilasciata per il giudizio di cognizione ricomprende l'attribuzione del potere di compiere gli atti di esecuzione, a meno che non vi sia un'espressa limitazione;
di conseguenza l'avvocato cui è stato conferito il mandato può legittimamente intimare il precetto e poi il pignoramento. Ciò che, invece, richiede uno specifico mandato è il potere di riscossione” e Trib. Lucca, 417/2009: “Il precetto intimato dal difensore nominato ai fini del giudizio di cognizione abilita il difensore medesimo a proseguire la sua attività per la realizzazione coattiva del credito consacrato nel titolo e quindi a sottoscrivere il precetto e a rappresentare la parte anche nel susseguente processo esecutivo”; v. anche Trib. Chieti, 6 febbraio 2008).
Con specifico riferimento all'atto di precetto, va richiamata anche Cassazione civile sez. III, 23/05/2011, n.11311, secondo cui Il titolo esecutivo conseguito nei confronti di una società di persone abilita il creditore ad agire direttamente in via esecutiva anche contro i soci illimitatamente responsabili e, di conseguenza, il mandato ad litem conferito per il giudizio di cognizione intrapreso nei confronti della società si estende anche al precetto intimato nei confronti di uno dei detti soci.
Detto altrimenti, la procura conferita per il giudizio di cognizione si estende anche agli atti e alle fasi processuali dirette al conseguimento del bene della vita riconosciuto dalla sentenza emessa in esito al giudizio di cognizione medesimo, ivi inclusi, dunque, il precetto e l'eventuale giudizio di opposizione.
Nel caso di specie, la parte dispositiva della delibera n. 85/2004 prodotta in atti, richiamando per relationem la proposta di deliberazione a essa allegata e facendola propria integralmente, ha autorizzato “il sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso da
e con atto di citazione innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. Parte_2 Parte_1 sez. di Milazzo notificato il 17/04/04, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo a un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge”.
Risulta inoltre dalla procura apposta in calce alla comparsa di costituzione dell'Ente nel giudizio n. 15137/2004 R.G. che sia stato conferito all'avv. Fazio il mandato alla rappresentanza e alla difesa dell'Ente “in ogni stato e grado del presente giudizio, anche di opposizione ed esecuzione”, nonché
“ogni facoltà di legge”.
In definitiva, tenuto conto della lettera degli atti appena richiamati e dei principi di diritto sopra evidenziati, ritiene il Collegio che la procura conferita all'avv. Fazio sia del tutto valida, poiché trova il suo fondamento nella delibera n. 85/2004 con cui la Giunta provinciale aveva autorizzato il Presidente pro tempore al conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio nel quale è infine sorto il credito azionato attraverso il precetto, senza circoscrivere specificamente detta autorizzazione alla sola fase di cognizione o escludere espressamente il conferimento dell'incarico per la fase dell'esecuzione.
Ne deriva, per l'effetto, che non può essere mosso alcun rilievo nei confronti dell'operato – corretto
– dell'Ente, così come altrettanto correttamente accertato e statuito dal primo giudice.
Il legale, avvocata Fazio, era pienamente legittimata a notificare l'atto di precetto, in forza della procura ritualmente conferitale con la costituzione nel giudizio di cognizione ma valida ed efficace anche per la esecutiva, senza che assuma rilievo effettuare alcuna verifica sulla regolarità della procura posta a margine dell'atto di precetto, poiché l'esito di tale verifica non avrebbe comunque incidenza sulla sussistenza del predetto mandato rappresentativo in capo al difensore e, conseguentemente, sulla validità e sulla efficacia del precetto.
Del pari irrilevante è la condotta processuale assunta dalla al fine di mettersi al riparo CP_2 dall'eccezione di nullità dell'atto di precetto, giacché il fatto che l'ente abbia prudenzialmente adottato una nuova delibera di giunta e abbia, infine, conferito mandato a un nuovo difensore per un nuovo atto di precetto non vale a privare di validità quella originaria procura.
Infine, non può neppure essere accolta la richiesta, avanzata per la prima volta nell'atto di appello, affinché sia dichiarata cessata la materia del contendere, in considerazione del fatto che il comune, nel 2020, abbia notificato, tramite altro legale, un nuovo atto di precetto per richiedere il pagamento delle stesse spese legali oggetto del precetto per cui si controverte (oltre che per quelle del giudizio di appello).
Al riguardo, va anzitutto puntualizzato che l'atto di precetto in questione, allegato alle note del 27.10.2020, risulta intimato solo nei confronti della per cui il motivo di appello sarebbe Pt_3 riferibile solo a costei.
Ancora, occorre rilevare che, come obiettato dalla difesa dell'appellato, nel corso del giudizio di primo grado gli opponenti, pur avendo prodotto detto documento, hanno insistito nelle originarie domande, senza formulare richiesta di cessazione della materie del contendere.
In ogni caso, poiché tale motivo di appello è stato formulato esclusivamente ai fini della riforma della pronuncia sulle spese processuali, esso è inammissibile, perché, anche qualora si opinasse per qualificare la proposizione di un nuovo atto di precetto per le stesse somme come rinuncia al precetto originario, ciò non varrebbe a incidere sulla pronuncia in ordine alle spese di primo grado, che andrebbero comunque regolate sulla base della c.d. soccombenza virtuale, da valutare esclusivamente sulla base degli originari motivi di opposizione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022), che sono risultati infondati.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Infine, la domanda ex art. 96, comma 3 c.p.c. proposta dall'Ente appellato non può trovare accoglimento, non ravvisandosi nella specie la concreta presenza di mala fede o colpa grave nella condotta delle parti appellanti e tenuto altresì conto che agire in giudizio per far valere una pretesa, ove questa si riveli infondata, non è di per sé una condotta rimproverabile (v. Cass. Civ. 6205/2025, 25012/2024; v. anche Trib. Nola, 11/2025; Trib. Palermo, 11 febbraio 2025).
Il rigetto della domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata non comporta la compensazione delle spese di questo grado, neppure parziale, avendo chiarito la giurisprudenza di legittimità che Il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 del Cpc, a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 92 del Cpc. (Cassazione civile sez. III, 23/06/2022, n.20317).
Dunque, le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia e alle questioni giuridiche trattate, in base ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (tenuto conto della medesta complessità delle questioni trattate), e dunque in € 2.906,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria – cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, € 956,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il pagamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
già , avverso la sentenza n. 42/2021, Controparte_3 Controparte_2 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. e pubblicata il 20 aprile 2021 nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 242/2011, 1156/2011 e 1251/2011 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) rigetta la domanda dell'Ente appellato ex art. 96, comma 3 c.p.c.;
3) condanna gli appellanti al pagamento della somma di € 2.906,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisoria) a titolo di spese di lite per il grado d'appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)