Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3457/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Riva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3457/2021 promossa da:
(già Parte_1 Parte_1
(c.f. ), in persona del liquidatore pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti P.IVA_1
Thomas Fiamingo e Attilio Pellegrini Sica, elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Milano, via Boschetti n. 6
ATTRICE
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore amministratore unico con il patrocinio dell'avv. Matteo Michele Controparte_2
Trioni, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Como, via Giulini n. 12
CONVENUTA
OGGETTO: Appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc)
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte attrice: <nel merito:- accertare il mancato pagamento del corrispettivo pattuito in favore> in forza del contratto d'appalto concluso tra le parti oggi Parte_2
causa in relazione ai lavori eseguiti da con i clienti , , Controparte_1 Parte_3 CP_3
13 Giugno e e per l'effetto - condannare in CP_4 Controparte_5 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di Parte_2
(già dell'importo di euro 503.837,54= o alla differente
[...] Parte_2
maggiore e/o minore cifra stabilita in corso di giudizio relative al servizio prestato per i clienti pagina 1 di 12 , 13 Giugno e per le ragioni esposte in Parte_3 CP_3 CP_4 Controparte_5
narrativa. In via istruttoria: Si insiste per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a Controparte_1
C.F. , l'esibizione di: - contratti di fornitura e le relative fatture emesse nei
[...] P.IVA_2
confronti di , 13 Giugno e - fatture Parte_3 CP_3 CP_4 Controparte_5
ricevute in relazione al periodo intercorrente dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018; - buste paga;
il tutto ai fini del calcolo dei costi da detrarre all'importo incassato dalla convenuta per determinare il relativo utile. Si insiste, in ogni caso, disporsi CTU contabile al fine quantificare il corrispettivo dovuto all'attrice tenuto conto dell'utile maturato da rispetto ai lavori dalla stessa CP_1
eseguita in favore di , 13 Giugno e Parte_3 CP_3 CP_4 Controparte_5
Inoltre, come da memorie ex art. 183, c. VI, c.p.c., ritualmente depositate, si insiste per l'ammissione dell'interpello e della prova testimoniale sulle circostanze di seguito riportate, precedute dalla locuzione “Vero che”, come da memoria n. 2: Sull'attrice 1) si occupava di Parte_2
consulenza commerciale in ambito di arredo e design e della concezione, gestione nonché organizzazione e realizzazione di interior design. 2) La SI studia e sviluppa il Parte_4
“concept” di arredamento di lusso per privati ed aziende. 3) ha collaborato con gli Parte_2
studi di architettura con IM ZO e The House of Luxury di Londracon CP_6 [...]
. Si indica come teste sui capitoli di prova da 1 a 3 il signor: - Architetto IM ZO CP_7
presso in 20146 Milano (MI), Piazza Ernesto De Angeli n.
3. Sui lavori di Scene CP_6
d'Interni e sulla conoscenza tra le parti in causa 4) Tra il 2015 e del 2016 parte attrice, per il tramite dellaSI , si è occupata dell'elaborazione del concept per la progettazione degli Parte_4
interni della villa di proprietà di sita in La Spezia. 5) Per i lavori di cui al capitolo Controparte_8 precedente, nella medesima circostanza di fatto e tempo, collaborava con il signor Parte_2
. 6) Nella medesima circostanza di fatto e tempo di cui ai capitoli che precedono, in Parte_5
relazione ai lavori di lattoneria veniva incaricata con sede in Figino Serenza (CO). 7) Il CP_9 signor , di nell'occasione di tempo e luogo di cui ai capitoli precedenti, Persona_1 CP_9 segnalava alla SI di la società SB Arredamenti di Cantù, in Parte_4 Parte_2
particolare il l.r.p.t., signor 8) Nella circostanza di fatto e di tempo di cui ai Controparte_2 capitoli precedenti, l'arredo della villa di proprietà di veniva realizzato da Controparte_8 [...]
9) In seguito alla conoscenza di cui al capitolo che precede tra ed CP_1 Parte_2 [...]
la SI segnalava a tutti i suoi successivi avventori la società CP_1 Parte_4 convenuta per la realizzazione dell'arredo, come nel caso di “ , “ ” di Torino, CP_4 CP_3
Milano e Roma, “ di Via Filzi”, “Ristorante & Bistrot 13 GIUGNO di Milano”, Parte_3 [...] in provincia di Massa Carrara”. 10) I rapporti di collaborazione di cui al paragrafo che CP_5
pagina 2 di 12 Co precede avvenivano tra il 2016 ed il 2019 e tra l'attrice e l'amministratore unico di , CP_2
e la di lui moglie 11) Nelle circostanze di fatto e di tempo di cui al capitolo
[...] CP_10 precedente segnalava ai clienti per i quali doveva prestare attività di creazione e Parte_2 gestione di concept di interni la società per la realizzazione e fornitura dell'arredo. Si CP_1
indicano come teste sui capitoli di prova da 4 a 11 i signori: - Architetto IM ZO presso in 20146 Milano (MI), Piazza Ernesto De Angeli n. 3; - presso la sua CP_6 Controparte_8
residenza in 54033 Marina di Carrara, via Garibaldi n. 11; - presso il suo domicilio in Persona_1
22060 Carminate (CO), via Dei Platini n. 12; - presso il suo studio 16032 Camogli Parte_5
(GE), via Della Repubblica n. 118; - presso la sua residenza 22063 in Cantù (CO), via CP_10
Carlo Cattaneo n. 76. Sul rapporto tra le parti in causa 12) Nel 2017 alla SI , di Parte_4
veniva diagnosticata neoplasia maligna, in seguito alla quale si doveva sottoporre a Parte_2
chemioterapia ogni 15-20 giorni. 13) Nella circostanza di cui al capitoli che precedono, la SI
dal 2017 affidava tout court a la clientela di 14) Parte_4 CP_1 Parte_2
Nella medesima circostanza di fatto e di tempo di cui al capitolo che precede le parti in causa accordavano che la società per il tramite della SI , avrebbe Parte_2 Parte_4 prestato l'attività di concetto a per i predetti clienti. Si indicano come teste sui capitoli CP_1
di prova da 12 a 14 i signori: - Architetto IM ZO presso in 20146 Milano CP_6
(MI), Piazza Ernesto De Angeli n. 3; - presso la sua residenza in Cantù (CO), via CP_10
Carlo Cattaneo n. 76. Sugli accordi intercorsi tra le parti 15) Dal 2017 accordava a Parte_2
la possibilità di fatturare per il servizio e la fornitura direttamente al cliente finale. CP_1
16) Dal 2017 e accordavano verbalmente che quest'ultima Parte_2 CP_1 comunicasse alla prima l'utile ottenuto dai singoli clienti di quest'ultima al fine di determinare il dovuto a per il servizio di concept. 17) Dal 2017 Scene d'Interni e Parte_2 CP_1 pattuivano verbalmente di dividersi l'utile comunicato da quest'ultima al 50%. Si indicano come teste sui capitoli di prova da 15 a 17 i signori: - Architetto IM ZO presso in CP_6
20146 Milano (MI), Piazza Ernesto De Angeli n. 3; - presso il suo studio 16032 Parte_5
Camogli (GE), via Della Repubblica n. 118; - presso la sua residenza in Cantù (CO), CP_10
via Carlo Cattaneo n. 76. Sui clienti ed i lavori effettuati presso gli stessi dalle parti in causa 18) Nel
2016 l'attrice veniva incaricata, per il tramite del signor della progettazione degli Testimone_1
interni dei locali della società Rathat Marble Factory L.L.C. di Abu Dhabi. 19) La SI Pt_4
in forza degli accordi verbali di cui ai precedenti capitoli, collaborava con SB Arredamenti
[...]
per Rathat Marble Factory L.L.C. di Abu Dhabi. 20) Nel corso del 2016 la SI Parte_4
affidava il cliente di via Filzi in Milano ad 21) In particolare dal 2016 Parte_6 CP_1
pagina 3 di 12 al 2017 per di via Filzi in Milano si occupava della fornitura del Parte_6 CP_1
mobilio concepito dalla SI . 22) La ristrutturazione del locale Generali Cafè di Parte_4
via Filzi in Milano veniva effettuata dalla ditta EDIL ZF di sulla scorta del concept Controparte_11
elaborato dalla SI 23) per i lavori effettuati in di via Filzi Pt_4 CP_1 Parte_6
incassava la somma di euro 326.539,00. 24) Nel 2017 la SI per il tramite di Parte_4
IM ZO, Art Director presso lo studio incaricava la stessa per la CP_12
progettazione del concept degli uffici co working della Società Copernico. 25) In particolare, la società
fornisce uffici, sale eventi, sale meeting arredate e complete di tutti servizi a professionisti e CP_3 aziende. 26) Nel 2017 prestava l'elaborazione del concept secondo l'ideazione grafica CP_1
progettuale del signor IM ZO di per il tramite della SI e CP_12 Pt_4
forniva gli arredamenti. 27) Per i predetti servizi e forniture in favore di , CP_3 CP_1
sottoscrivevano con la società stessa un contratto per la somma complessiva di euro 767.809,00. 28)
Nel corso dell'anno 2017 la SI reperiva tra i suoi clienti per tramite di Pt_4 CP_4 [...]
, Founder & Managing Director di The House of Luxury, per i locali di Londra. 29) Nel CP_7
2017 prestava l'elaborazione del conceptsecondo l'ideazione grafica di CP_1 [...]
, per il tramite della SI e forniva gli arredamenti. 30) Per il predetto servizio e CP_7 Pt_4 fornitura di cui ai due paragrafi precedenti incassava l'importo di euro 368.000,00. CP_1
31) Nel corso del 2017 la SI reperiva il , Parte_4 Persona_2
proprietario del ristorante & bistrot 13 GIUGNO di Milano, in via Carlo Goldoni n. 44. 32) Nella circostanza di tempo e luogo di cui sopra, prestava l'elaborazione del concept, per il CP_1
tramite della SI e forniva gli arredamenti per il locale ristorante & bistrot 13 GIUGNO Pt_4
di Milano. 33) Nel corso del 2018 la SI reperiva, per il tramite del signor Parte_4 [...]
e dell'architetto il lavoro di concept e fornitura arredi presso la Villa Tes_1 Persona_3 privata dell'imprenditore , sita in Fosdinovo nel comune di Sarzana (MS). 34) Nel 2018 CP_13 prestava l'elaborazione del concept, per il tramite della SI e forniva gli CP_1 Pt_4
arredamenti al signor 35) I lavori presso la predetta villa avevano una durata di circa un CP_5
anno, terminando agli inizi del 2019. 36) Per i predetti servizi e forniture in favore di Parte_7
incassava la somma pari ad euro 350.000,00. Si indicano come teste sui capitoli di CP_1
prova da 18 a 19 i signori: - presso la sua residenza in 54033 Carrara (MS), Corso Testimone_1
Rosselli n. 51; - presso la sua residenza in Cantù (CO), via Carlo Cattaneo n. 76. Si CP_10
indicano come teste sui capitoli di prova da 20 a 23 i signori: - presso Des Art Testimone_2
Lighting in 20080 Casarile (MI), via Manzoni n. 12; - presso EDIL ZF in 20821 Controparte_11
Meda (MB), via Ravenna 8/A; - presso la sua residenza in Cantù (CO), via Carlo CP_10
pagina 4 di 12 Cattaneo n. 76. Si indicano come teste sui capitoli di prova da 24 a 27 i signori: - Architetto IM
ZO presso in 20146 Milano (MI), Piazza Ernesto De Angeli n. 3; - CP_6 Parte_5
presso il suo studio 16032 Camogli (GE), via Della Repubblica n. 118; - presso
[...] CP_10
la sua residenza in Cantù (CO), via Carlo Cattaneo n. 76. Si indicano come teste sui capitoli di prova da 28 a 30 i signori: - Architetto IM ZO presso in 20146 Milano (MI), CP_6
Piazza Ernesto De Angeli n. 3; - presso la sua residenza in Cantù (CO), via Carlo CP_10
Cattaneo n. 76. Si indicano come teste sui capitoli di prova da 31 a 32 i signori: -
[...]
presso il ristorante & bistrot 13 GIUGNO in 20129 Milano, Via Goldoni 44; - Tes_3 CP_10
presso la sua residenza in Cantù (CO), via Carlo Cattaneo n. 76. Si indicano come teste sui
[...]
capitoli di prova da 33 a 36 i signori: - presso la sua residenza in 54033 Carrara (MS), Testimone_1
Corso Rosselli n. 51; - Architetto presso la sua residenza in 54033 Carrara (Massa Persona_3
Carrara), via Cairoli n. 14 - presso la sua residenza in Cantù (CO), via Carlo CP_10
Cattaneo n. 76. Sugli accordi economici e sul compenso dovuto da a CP_1 Parte_2
37) In relazione ai servizi prestati per il Cliente riferimento “ l'accordo verbale tra le parti CP_4
in causa prevedeva la suddivisione al 50% dell'utile. 38) In relazione ai servizi prestati per il Cliente riferimento “ ”, per le tre sedi in Torino, Milano e Roma, l'accordo tra le parti in causa CP_3
Co prevedeva la suddivisione con del 50% dell'utile. 39) In relazione ai servizi prestati per il Cliente riferimento “ di Via Filzi”, l'accordo tra le parti in causa prevedeva la suddivisione con Parte_3
Co
del 50% dell'utile. 40) In relazione ai servizi prestati per il Cliente riferimento “Ristorante & Co Bistrot 13 GIUGNO di Milano”, l'accordo tra le parti in causa prevedeva la suddivisione con del
50% dell'utile. 41) In relazione ai servizi prestati per il Cliente riferimento “ in provincia CP_5
Co di Massa Carrara”, l'accordo tra le parti in causa prevedeva la suddivisione con del 50% dell'utile. Si indicano come teste sui capitoli di prova da 37 a 41 i signori: - Architetto IM
ZO presso in 20146 Milano (MI), Piazza Ernesto De Angeli n. 3; - CP_6 Tes_4
Presso la sua residenza in 20144 Milano, via Solari 43/1; - presso il suo studio
[...] Parte_5
16032 Camogli (GE), via Della Repubblica n. 118; - presso la sua residenza in Cantù CP_10
(CO), via Carlo Cattaneo n. 76. Sulle contestazioni attinenti la villa del signor 42) In Parte_7
relazione alla fornitura di arredo prestata da presso la Villa sita in Fosdinovo e di CP_1 proprietà del signor quest'ultima lamentava difetti nella laccatura dei mobili forniti. Parte_7
43) Nello specifico il signor denunciava alla SI e ad Parte_7 Parte_4 [...]
le imperfezioni alla laccatura dei mobili, di cui alle fotografie al doc. 18 che si CP_1
rammonstrano al teste. 44) in seguito alla predetta denuncia, provvedeva a rifare a CP_1 regola d'arte la laccatura dei mobili di cui alle fotografie allegate al doc. 18, che si rammonstrano al pagina 5 di 12 teste. 45) Quanto al precedente paragrafo causava ritardi nella fine lavori presso la villa in
Fosdelnovo. Si indicano come teste sui capitoli di prova da 42 a 45 i signori: - presso Parte_7
l'azienda Agricola di CO IC in 19038 Sarzana (SP), via Paternino n. 35; - Tes_4
Presso la sua residenza in 20144 Milano, via Solari 43/1; - presso il suo studio 16032 Parte_5
Camogli (GE), via Della Repubblica n. 118; - presso la sua residenza in Cantù (CO), CP_10
via Carlo Cattaneo n. 76. Come da memoria n. 3, per meglio precisare i fatti allegati da controparte a prova contraria, si insiste per l'escussione testimoniale sui seguenti capitoli di prova, seguendo la numerazione di cui alla propria memoria nr. 2, preceduti dalla locuzione “Vero che”: 46) nel corso dell'anno 2017 la SI si presentava, su incarico del signor Parte_4 Controparte_2 per il ritiro di somme da incassare da 47) nelle predette occasioni il signor CP_1 [...]
faceva firmare alla SI le ricevute con indicazione della somma in Tes_3 Parte_4
contanti consegnata, come da doc. 9 che si rammostra. Si indica quale teste: - Testimone_3
presso il ristorante & bistrot 13 GIUGNO in 20129 Milano, Via Goldoni 44. 48) la SI Pt_4
dal 2019 veniva inserita nella pagina del sito www.gapartners.eu come possibile figura
[...]
Pt_
“Furniture and Material Research” successivamente alla fine della collaborazione tra
[...]
e 49) il signor acquistando il materiale da Parte_2 CP_1 Parte_8 CP_1 beneficiava di sconti (il presente capitolo di prova è formulato per ottenere conferma dell'assunto contrario); 50) per il progetto della villa di Dubai il fornitore finale era 51) il cliente CP_1
finale nel progetto della villa di Dubai doveva pagare Si indica quale teste: -L' CP_1
Architetto IM ZO (presso in 20146 Milano (MI), Piazza Ernesto De CP_6
Angeli n. 3). 52) Il signor ha pagato i lavori eseguiti all'interno della sua villa a CP_5 [...]
53) ha provveduto ad erogare i subfornitori quali per i CP_1 CP_1 CP_14
lavori eseguiti all'interno della villa. 54) La SI e il signor si Parte_4 Parte_9
sono conosciuti nel corso di un progetto presso il cliente (tale capitolo è formulato per Persona_4 ottenere conferma dell'assunto contrario). 55) La SI e il signor si Parte_4 Parte_10 conoscono (tale capitolo è formulato per ottenere conferma dell'assunto contrario). 56) Il signor incaricava la SI di contattare i fornitori di Controparte_2 Parte_4 CP_1 tra cui e Si indicano quali testi: - presso l'azienda CP_15 Controparte_16 Parte_7
Agricola di CO IC in 19038 Sarzana (SP), via Paternino n. 35; - presso la CP_10
sua residenza in Cantù (CO), via Carlo Cattaneo n. 76; - presso la sua residenza in Tes_4
20144 Milano (MI), via Solari 43/1. 57) La SI presentava l'Arch. Parte_4 Per_5
a 58) La SI presentava la al signor
[...] CP_1 Parte_4 CP_1
59) La SI intratteneva i rapporti con il signor Parte_7 Parte_4 Parte_7
pagina 6 di 12 per conto di Si indicano quali testi: - presso l'azienda Agricola di CP_1 Parte_7
CO IC in 19038 Sarzana (SP), via Paternino n. 35; - presso la sua residenza in Tes_4
20144 Milano (MI), via Solari 43/1. Si precisa che i testi richiamati nei predetti formulati capitoli di prova rientrano tra i nominativi già elencati nella propria memoria n.
2. In ogni caso: con vittoria di competenze e spese del presente giudizio>>.
Per parte convenuta: << Nel merito, in via principale: - per tutti i motivi esposti negli scritti di parte convenuta e relativi allegati, rigettare le domande avversarie in quanto totalmente infondate in fatto e/o in diritto. In ogni caso: - previo accertamento della responsabilità aggravata dell'attrice ex art. 96 commi I e/o III c.p.c., condannare quest'ultima al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'odierna società convenuta, quantificati nella somma che il Giudice riterrà equa e di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. Sempre in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori per Legge. In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento delle prove richieste con memoria ex art. 183 comma VI nn. 2 e 3 c.p.c. (anche eventualmente a prova contraria) e si ribadisce l'opposizione alle istanze istruttorie di parte attrice>>.
Svolgimento del processo
(d'ora in poi, con atto di citazione notificato in Parte_1 Pt_2
Co data 14/09/2021, ha convenuto in giudizio (d'ora in poi ) al fine di Controparte_1
ottenere il pagamento dei compensi maturati per la realizzazione di un servizio di concezione e
Co gestione dell'interior design in favore di , per le commesse “ , “ ”, CP_4 CP_3
, 13 Giugno e per la villa privata di per un totale di €503.837,54, o Parte_6 CP_5
Co comunque pari al 50% del corrispettivo incassato da con riferimento ai suddetti contratti di fornitura.
Co Con comparsa di risposta del 10/11/2021 si è costituita in giudizio , contestando l'avversa pretesa e chiedendo il rigetto della domanda attorea oltre alla condanna ex art. 96 comma 1 e 3
c.p.c.
Il G.I.:
• con ordinanza in data 15/12/2021, ha assegnato i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.;
• in data 13/04/2022, ha ammesso parzialmente le prove richieste dalle parti, come indicato nell'ordinanza che qui si richiama e condivide ad eccezione della verificazione pagina 7 di 12 della sottoscrizione apposta al doc. 9 allegata alla comparsa di costituzione e risposta e della CTU calligrafica, poi revocata con ordinanza del 05/05/2022;
• in data 21/06/2022, 15/11/2022, 20/04/2023 e 16/05/2023 ha escusso le testimonianze e, con ordinanza del 30/05/2023 ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni;
• all'udienza del 13/02/2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Fatto e diritto
L'attrice ha affermato che dal 2015-2016 ha intrattenuto una collaborazione con - legale CP_2
Co rappresentante di - e - moglie di quest'ultimo -, per la fornitura di arredi, ogni qual CP_10
volta veniva incaricata dai propri clienti per la creazione e gestione di concept di interni. A partire dal 2017, a causa di una patologia maligna diagnosticatale che le impediva di seguire
Co direttamente i propri clienti, ha deciso di affidarli a , vista la stima reciproca instauratasi tra le parti, mantenendo, tuttavia, l'attività di concetto. Sulla base degli accordi intercorsi, l'attrice
Co avrebbe, dunque fatturato a l'attività svolta, nella misura del 50% dell'utile ottenuto dalla convenuta per i singoli lavori. Tale criterio è stato dedotto dall'attrice dal fatto che, in Co occasione della prima collaborazione tra le parti, gli esborsi di per il mobilio nonché i costi per la fornitura erano stati pari al 45% dell'importo incassato per il lavoro complessivamente svolto. Al fine della esatta quantificazione, pertanto, l'attrice ha richiesto un ordine di
Co esibizione dei documenti attestanti gli incassi di e i costi da detrarre per gli affari
“ , “ ”, , 13 Giugno e per la villa privata di nonché CP_4 CP_3 Parte_6 CP_5
CTU contabile per la quantificazione del corrispettivo dovuto.
Co
ha, invece, affermato che l'attrice <ha sempre percepito gli importi che di volta in pattuiva con i clienti finali anche quelli eventualmente ed a seconda dell lavoro>Co da essa svolto, erano dovuti da (doc. 5)>> (pag. 6 comparsa di costituzione) e, anzi, ha altresì incassato - illegittimamente non essendo iscritta al ruolo relativo all'attività di mediazione - €3.096,36 a titolo di provvigioni per il lavoro “rif. Londra”, somma di cui si è riservata di chiedere la restituzione e che, comunque, indicherebbe un calcolo del tutto diverso del compenso rispetto a quanto chiesto da nella presente sede. Inoltre, per l'affare della Pt_2 realizzazione/fornitura dell'arredamento della villa di La Spezia, era stata l'attrice, pagata Co direttamente dal cliente finale, a saldare a sua volta e, pertanto, tale precedente non può pagina 8 di 12 costituire un parametro da applicare alle commesse di cui oggi pretende il pagamento, avendo presupposti del tutto diversi. In realtà, – amministratrice unica di – si limitava a Pt_4 Pt_2
Co presentare (che effettuava i propri preventivi al cliente finale), continuando ad occuparsi in alcuni casi della parte degli arredi, a volte realizzati dalla convenuta anche con materiali forniti tramite quest'ultima. In ogni caso, l'attrice ha sempre ricevuto quanto eventualmente dovuto da Co
, non risultando, infatti, alcuna fattura impagata.
In particolare, per l'affare “ di Londra, da un lato l'attrice ha già percepito il proprio CP_4
Co compenso per €3.096,36, dall'altro ha dovuto sostenere ingenti costi a causa degli inadempimenti di .I., oltre a dover pagare la penale che la cliente ha preteso per Pt_11
Co
€78.000,00. Per il cliente “ ”, ha ricevuto il pagamento di una somma modesta. Parte_6
Per il ristorante “13 Giugno”, l'attrice è stata pagata direttamente dal committente per un importo di €1.000,00. Per il cliente “ ”, dalla stessa documentazione prodotta CP_3
Co dall'attrice, emerge un margine operativo lordo di di €63.549,32 ed è, quindi, inverosimile che l'attrice abbia maturato un credito su tale affare di €231.078,67. Per la villa IC,
l'attrice, su incarico del committente, avrebbe dovuto occuparsi dello sviluppo del progetto Co tecnico dell'arredamento e della fornitura dei tendaggi e , incaricata a sua volta della fornitura di parte dell'arredamento, per non perdere il cliente e non subire ingenti danni, ha dovuto sopperire in corsa alle numerose manchevolezze dell'attrice.
L'attrice non ha, dunque, fornito prova di quanto asserito, né relativamente all'attività svolta – semmai oggetto di accordo con i clienti finali e pagamento da parte di questi ultimi – né agli importi pattuiti. La convenuta ha sostenuto che la documentazione prodotta dall'attrice dimostra unicamente che gestiva le forniture degli imbottiti, dei pellami e dei tendaggi, Pt_4
Co effettuava quindi gli ordini ai propri fornitori per merce che veniva utilizzata da per i propri Co pezzi di arredo, che stessa spesso provvedeva a pagare direttamente. Le e-mails di sollecito
Co di pagamento dell'attrice alla convenuta sono relative a quanto dovuto da ai fornitori di S.I.
In ogni caso, la richiesta di pagamento avanzata dall'attrice sarebbe da ricondursi a una richiesta di provvigioni, quindi da considerarsi nulla, mancando i titoli legittimanti in tal senso.
La convenuta, infine, ha chiesto la condanna dell'attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c., in quanto la domanda sarebbe stata proposta con colpevole leggerezza e senza pagina 9 di 12 far uso del livello minimo di diligenza necessaria per valutare preventivamente il fondamento della propria richiesta, nonché ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., in quanto l'attrice avrebbe abusato dello strumento processuale.
***
I documenti prodotti dall'attrice e i testi escussi, pur facendo emergere l'esistenza di una interazione tra le parti in ordine agli affari oggetto di causa, non hanno tuttavia fornito prova di un accordo né relativamente al tipo di prestazioni che l'attrice avrebbe dovuto svolgere a favore della convenuta, né in ordine all'effettivo svolgimento di tali prestazioni né, tantomeno, per ciò che concerne il compenso pattuito.
Co In particolare, legale rappresentante di , nell'interrogatorio formale, ha negato CP_2
l'esistenza di un accordo tra le parti sulla base del quale per il tramite della Pt_2 Pt_4
Co avrebbe prestato attività di concetto a per i clienti che la prima avrebbe affidato alla seconda, affermando, sul cap. 15 della memoria ex art. 163 comma 6 n. 2 dell'attrice, che <non vero mi accordavo direttamente con il cliente e fatturavo al>> e rispondendo
Co dell'impegno di di comunicare a l'utile ottenuto dai singoli clienti al fine di determinare Pt_2
il dovuto a per il servizio di concept, pattuito verbalmente nella misura del 50%. Pt_2
Quanto ai testimoni, IM ZO, citato dall'attrice, ha confermato che per il Pt_2
tramite di ha prestato attività di concetto <in merito alle attivit che mi competono pt_4>che sono e quelle fatte da >> (cap. 14 memoria ex art. 163 comma 6 n. CP_3 Parte_8
2 dell'attrice) e ha dichiarato che, per le tre sedi di Torino, Milano e Roma dell'affare
, <facevamo le trattative insieme con e>> in merito all'accordo tra CP_3 CP_2 Pt_4
Co attrice e convenuta che prevedeva la suddivisione con del 50% dell'utile, senza tuttavia specificare l'esito di tali trattative, quando questo accordo sarebbe stato raggiunto e le condizioni dei pretesi pagamenti (cap. 38 memoria ex art. 163 comma 6 n. 2 dell'attrice). Nulla
è stato in grado di riferire in merito agli altri affari. Si deve concludere che la sua testimonianza non è idonea a dimostrare l'esistenza tra le parti in causa del rapporto nei termini indicati dall'attrice. citato dall'attrice, ha confermato la collaborazione tra le parti in Testimone_1
ordine agli affari relativi alla villa del Sig. e del Sig. (capp 18-19-33-34 Per_6 CP_5
pagina 10 di 12 memoria ex art. 163 comma 6 n. 2 dell'attrice) ma nulla ha saputo riferire né in merito a
Co eventuali accordi tra le parti, né sugli incassi di (cap. 36 memoria ex art. 163 comma 6 n. 2 dell'attrice). proprietario della villa, che è uno degli affari per cui oggi l'attrice Parte_7
reclama il pagamento del compenso dalla convenuta, ha affermato di aver acquistato l'arredamento di casa dalla convenuta, l'unica a cui ha pagato un corrispettivo, mentre
< per me era facente parte della si presentava a nome Parte_4 CP_1 di la abbiamo scelto la tappezzeria, le tende e i tessuti degli Controparte_17 Pt_4
arredamenti>>, (risposta alle domande del Giudice all'udienza del 20/04/2024), ridimensionando il ruolo rivestito dall'attrice e non confermando, dunque, la pretesa attività di concept. citato dalla convenuta, ha confermato l'esistenza di rapporti tra le Parte_9
parti in merito al rifacimento di un pannello in ecopelle per cui ha dichiarato di non aver ricevuto il pagamento dall'attrice (capp. 8-9-10 memoria ex art. 163 comma 6 n. 2 della convenuta) che, invece, era stata pagata direttamente dal cliente finale, così come ha confermato che la convenuta ha ricevuto alcuni solleciti dall'attrice per il pagamento di suoi Co fornitori per ordini effettuati da (capp. 20 memoria ex art. 163 comma 6 n. 2 della convenuta). ha dichiarato di non aver mai lavorato con e che per lui Parte_8 Pt_2 Pt_4
lavorava per (cap. 1 memoria ex art. 163 comma 6 n. 2 della convenuta). Ha, CP_6
Co altresì, confermato di aver decurtato una penale di €78.000,00 a , per il ritardo nelle forniture dei prodotti da realizzare secondo la progettazione di e il reperimento CP_6
dei materiali di non avendo ricevuto riscontro da quest'ultima (cap. 7 memoria ex art. Pt_4
163 comma 6 n. 2 della convenuta).
Anche i documenti prodotti dall'attrice confermano quanto sopra e non sono idonei a dimostrare la natura del rapporto intercorso tra le parti, l'attività svolta da S.I. e la pattuizione di un compenso. Infatti, il doc. 15 si riferisce a solleciti per il pagamento di forniture (pelle e tessuti), mentre il doc. 16 (in particolare la e-mail dell'11/04/2018) attesta solo che l'attrice ha chiesto un saldo di non meglio definite
Posto, dunque, che l'attrice non ha assolto all'onere della prova posto a suo carico, tuttavia, non ci sono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto la domanda, seppure pagina 11 di 12 infondata, non può ritenersi proposta con mala fede o colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri medi del
D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1 - rigetta la domanda dell'attrice;
2 - rigetta la domanda della convenuta di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. ;
3 - condanna l'attrice alla rifusine delle spese di lite sopportate dalla convenuta nel presente procedimento , spese che si liquidano in € 22.457,00 per compensi professionali , oltre al 15% per spese forfettarie , IVA e CPA come per legge .
Como , 10 aprile 2025 Il giudice dottoressa Nicoletta Riva
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