Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/05/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 875/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 875/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. REATTI CESARE Parte_1 C.F._1
e
( , con il patrocinio dell'Avv. ZURLINI FRANCO Controparte_1 CodiceFiscale_2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337 sexies pagina 1 di 5
2) I figli minori e sono affidati a entrambi i genitori, i quali, pertanto, eserciteranno Per_1 Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi, concordando e attuando di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione e la formazione dei minori, nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente e in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3) I coniugi sono comproprietari nella misura di ½ ciascuno dell'abitazione adibita a casa coniugale, posta in Modena, via Chinnici, 30 per l'acquisto della quale le parti hanno contratto mutuo ancora in essere, in relazione al quale le parti provvedono al versamento di rate mensili che ammontano ad €
720,00 circa.
4) La casa coniugale posta in Modena, Via Chinnici 30, così come arredata e corredata, viene assegnata in godimento gratuito ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla sig.ra la quale Pt_1
continuerà ad abitarvi insieme ai figli minori, dandosi atto che il sig. con il consenso della CP_1
moglie, ha già provveduto a trasferire la propria residenza in altro alloggio sito Modena, via
Corridore, 50, prelevando i propri effetti personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà, già individuati di comune accordo dai coniugi.
5) Il sig. si obbliga a continuare a provvedere per la quota di 1/2 al pagamento mensile delle CP_1 rate relative al mutuo ipotecario di € 720,00 ciascuna, stipulato dalle parti per l'acquisto della casa coniugale, sino all'estinzione del debito;
6) I figli minori continueranno ad abitare insieme alla madre, presso la quale saranno collocati in via prevalente e manterranno la residenza presso la stessa, anche ai fini anagrafici.
7) Stante l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ed al fine di garantire la maggiore compresenza dei figli presso l'uno o l'altro dei genitori, il programma della frequentazione seguirà il seguente calendario: frequentazione ordinaria a) i minori resteranno con il padre due pomeriggi a settimana nelle giornate di lunedì e il giovedì dall'uscita da scuola e sino al mattino successivo nel periodo scolastico, nonchè dalle ore 9 sino al mattino successivo nel periodo extrascolastico;
pagina 2 di 5 b) i figli trascorreranno il weekend a settimane alternate con l'uno o con l'altro genitore dal sabato mattina all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20 nel periodo scolastico, nonchè dalle ore 9 sino al mattino successivo nel periodo extrascolastico;
frequentazione nel periodo natalizio, pasquale e durante le vacanze estive c) i figli minori trascorreranno con il padre 7 giorni durante le vacanze natalizie dal 26 al 31/12 e l'anno successivo dalol'01/01 al 06/01 e così via, alternando di anno in anno con la madre il giorno di
Natale e quello della Vigilia;
tre giorni durante le vacanze pasquali alternando il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro;
d) durante le vacanze estive, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere separatamente con i figli, anche in località di villeggiatura, due settimane, anche consecutive.
L'esatta decorrenza dei suddetti periodi feriali dovrà essere ogni anno concordata tra i genitori con congruo anticipo e comunque entro e non oltre il 30 aprile, in modo da consentire a ciascuno di loro di programmare il periodo di vacanza con i figli in coincidenza con le ferie personali.
Durante i rispettivi periodi di vacanza con i figli, sarà sospesa la frequentazione ordinaria, salvo diversi accordi tra le parti. In caso di disaccordo delle parti sulla scelta del periodo feriale dell'altro coniuge , negli anni pari la scelta spetterà al sig. e negli anni dispari alla sig.ra CP_1 Pt_1
e) I genitori saranno tenuti a comunicarsi le località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli minori.
8) Il sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli corrisponderà alla sig.ra CP_1 Pt_1
l'importo mensile di totali € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie che la stessa gli indicherà entro il 10 di ogni mese per 12 mensilità annue. Detto assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli Indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2025. Le parti danno atto e riconoscono espressamente che detto importo, quanto all'ammontare, è stato determinato tenendo conto dell'obbligo assunto dal sig. di continuare CP_1
a versare pro quota la rata del mutuo acceso per la casa coniugale.
9) i coniugi concorreranno nella misura del 50 % ciascuno al pagamento delle spese di carattere straordinario da sostenersi per i figli, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Modena e di seguito elencate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari pagina 3 di 5 erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
10) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, rinunciando a richiedere l'una all'altra contributi al loro personale mantenimento.
11) A regolamentazione dei loro rapporti economico/patrimoniali, i coniugi convengono quanto segue:
a. le spese condominiali e le spese di manutenzione ordinarie relative all'immobile del quale i coniugi sono comproprietari dal momento della separazione saranno a carico della moglie, mentre le sole spese di carattere straordinario, sia relative all'alloggio, sia di natura condominiale, verranno tra gli stessi suddivise nella misura di una metà ciascuno b. Le utenze tutte e la della casa coniugale già al momento della sottoscrizione del presente CP_2
ricorso sono a carico della sig.ra Pt_1
c. L'assicurazione della casa coniugale sarà suddivisa al 50% tra i coniugi.
d. Ciascuno dei coniugi manterrà la piena proprietà e disponibilità dei veicoli dei quali è attualmente intestatario al PRA, assumendosi sin d'ora tutti gli oneri e tutte le obbligazioni relativi e/o connessi alla proprietà e/o al possesso di detti veicoli (rispettivamente l'autovettura targata Ibiza targata
GD951BM resterà nel possesso della sig.ra mentre l'autovettura Renault NI targata Pt_1
EJ041NZ rimarrà nel possesso del sig. ; CP_1
e. l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito dai coniugi in ragione del 50% ciascuno;
f. le detrazioni fiscali saranno ripartite nella misura del 50% corrispondenti alla quota di contribuzione di ognuno alle spese di carattere straordinario relative ai figli, restando inteso che qualora uno dei due coniugi non potesse portare in detrazione le relative spese, verranno detratte dal coniuge il cui regime fiscale lo consente.
pagina 4 di 5 12)Le spese tutte relative al presente procedimento, saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna, mentre le spese per assistenza legale saranno integralmente compensate”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da Controparte_1
ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 12/5/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN GIOVANNI PERSICETO (BO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2008 Atto n. 40 Parte II Serie A U. 1
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/5/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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