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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Maggio, ricorrente;
Parte_1
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Margherita Casagli e Maria Teresa Petrucci, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato in data 27.11.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito la condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento della indennità di disoccupazione NA (per la durata e per l'ammontare di legge) in relazione al rapporto di lavoro subordinato instaurato con Pielle s.r.l.s. e cessato in data 31.3.2023, con la maggiorazione degli accessori e con vittoria di spese. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, occorre puntualizzare come non sia oggetto di contestazione la circostanza che il ricorrente possa far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione utili al conseguimento della prestazione dedotta in lite, laddove le difese dell'istituto previdenziale convenuto si incentrano esclusivamente sulla omessa, tempestiva dichiarazione da parte dell'istante dei redditi presunti discendenti dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo. In buona sostanza, facendo leva sulle previsioni del D. Lgs. n. 22/15, in virtù delle quali “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la AS intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese CP_1 dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne” (articolo 10, primo periodo) e “ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della AS nei seguenti casi: … c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
… (articolo 11), l' ha eccepito che il ricorrente, a seguito della presentazione della domanda di CP_1 indennità AS, avrebbe dovuto comunicare entro i trenta giorni successivi, a pena di decadenza dalla fruizione della prestazione, l'attività di lavoro autonomo svolta, dichiarando il reddito annuo previsto in relazione a tale attività (in modo da consentire all'ente erogatore di accertare la effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione). Come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte (vds. Cassazione civile sez. lav., 19.8.2024, n. 22921), “… la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all' della circostanza della contemporaneità tra il CP_1 godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della AS e dovendo semmai in tal caso correlarsi il decorso del termine di decadenza alla proposizione della domanda amministrativa volta a conseguire la prestazione (Cass. nn. 846 e 1053 del 2024)”.
Tanto premesso, l'istituto previdenziale ha ritenuto nel caso operante il regime decadenziale di cui si discute, rilevando a tale riguardo che Avviato il procedimento amministrativo, emergeva che il ricorrente era titolare di partita iva con inizio attività dal 13.03.07 (cessata alla fine dell'anno 2023, successivamente alla presentazione della domanda di NA).
In ragione della sussistenza di una partita iva valida ed efficace – che integra la presunzione di svolgimento di lavoro autonomo come più innanzi si dirà - veniva richiesto, a mezzo sms, alla ricorrente un'integrazione documentale consistente nella dichiarazione di reddito presunto ritraibile da attività da lavoro autonomo.
A fronte di quanto precede, occorre, tuttavia, rilevare, in senso favorevole alla tesi attorea, come la circostanza che il ricorrente fosse all'epoca della presentazione dell'istanza titolare di partita IVA non possa di per sé valere a dimostrare l'inizio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale (ciò a maggior ragione, in difetto di allegazioni da parte dell' in ordine alle caratteristiche ed alle concrete CP_1 modalità di detta attività) e, quindi, comportare l'obbligo di comunicazione che viene in rilievo;
con il corollario che è, del pari, da escludere l'operatività della decadenza di cui all'art. 11 D. Lgs. n. 22/15. Difettando la prova del fatto che, al dato formale della titolarità della partita Iva, si fosse accompagnato il dato sostanziale dell'effettivo svolgimento di attività di lavoro autonomo, è, in conclusione, da ritenere che il ai sensi del precitato art. 10, non Pt_1 avesse l'obbligo di informare l' dichiarando il reddito annuo che avrebbe previsto di CP_1 trarre dall'attività lavorativa in parola, sicché è, in altri termini, da escludere che il medesimo dovesse decadere dalla fruizione della AS ai sensi dell'art. 11 D. Pt_1
Lgs. n. 22/15. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea, è, dunque meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 27.11.2023, da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del a Pt_1 percepire, in relazione alla istanza amministrativa presentata il 14.4.2023, l'indennità AS nella misura e per la durata di legge, con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento dei relativi ratei in favore del medesimo con la maggiorazione degli Pt_1 accessori ai sensi dell'art. 16, L.n 412/91; condanna l' al pagamento delle spese di CP_1 lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.900,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 19 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Maggio, ricorrente;
Parte_1
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Margherita Casagli e Maria Teresa Petrucci, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato in data 27.11.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito la condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento della indennità di disoccupazione NA (per la durata e per l'ammontare di legge) in relazione al rapporto di lavoro subordinato instaurato con Pielle s.r.l.s. e cessato in data 31.3.2023, con la maggiorazione degli accessori e con vittoria di spese. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, occorre puntualizzare come non sia oggetto di contestazione la circostanza che il ricorrente possa far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione utili al conseguimento della prestazione dedotta in lite, laddove le difese dell'istituto previdenziale convenuto si incentrano esclusivamente sulla omessa, tempestiva dichiarazione da parte dell'istante dei redditi presunti discendenti dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo. In buona sostanza, facendo leva sulle previsioni del D. Lgs. n. 22/15, in virtù delle quali “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la AS intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese CP_1 dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne” (articolo 10, primo periodo) e “ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della AS nei seguenti casi: … c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
… (articolo 11), l' ha eccepito che il ricorrente, a seguito della presentazione della domanda di CP_1 indennità AS, avrebbe dovuto comunicare entro i trenta giorni successivi, a pena di decadenza dalla fruizione della prestazione, l'attività di lavoro autonomo svolta, dichiarando il reddito annuo previsto in relazione a tale attività (in modo da consentire all'ente erogatore di accertare la effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione). Come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte (vds. Cassazione civile sez. lav., 19.8.2024, n. 22921), “… la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all' della circostanza della contemporaneità tra il CP_1 godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della AS e dovendo semmai in tal caso correlarsi il decorso del termine di decadenza alla proposizione della domanda amministrativa volta a conseguire la prestazione (Cass. nn. 846 e 1053 del 2024)”.
Tanto premesso, l'istituto previdenziale ha ritenuto nel caso operante il regime decadenziale di cui si discute, rilevando a tale riguardo che Avviato il procedimento amministrativo, emergeva che il ricorrente era titolare di partita iva con inizio attività dal 13.03.07 (cessata alla fine dell'anno 2023, successivamente alla presentazione della domanda di NA).
In ragione della sussistenza di una partita iva valida ed efficace – che integra la presunzione di svolgimento di lavoro autonomo come più innanzi si dirà - veniva richiesto, a mezzo sms, alla ricorrente un'integrazione documentale consistente nella dichiarazione di reddito presunto ritraibile da attività da lavoro autonomo.
A fronte di quanto precede, occorre, tuttavia, rilevare, in senso favorevole alla tesi attorea, come la circostanza che il ricorrente fosse all'epoca della presentazione dell'istanza titolare di partita IVA non possa di per sé valere a dimostrare l'inizio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale (ciò a maggior ragione, in difetto di allegazioni da parte dell' in ordine alle caratteristiche ed alle concrete CP_1 modalità di detta attività) e, quindi, comportare l'obbligo di comunicazione che viene in rilievo;
con il corollario che è, del pari, da escludere l'operatività della decadenza di cui all'art. 11 D. Lgs. n. 22/15. Difettando la prova del fatto che, al dato formale della titolarità della partita Iva, si fosse accompagnato il dato sostanziale dell'effettivo svolgimento di attività di lavoro autonomo, è, in conclusione, da ritenere che il ai sensi del precitato art. 10, non Pt_1 avesse l'obbligo di informare l' dichiarando il reddito annuo che avrebbe previsto di CP_1 trarre dall'attività lavorativa in parola, sicché è, in altri termini, da escludere che il medesimo dovesse decadere dalla fruizione della AS ai sensi dell'art. 11 D. Pt_1
Lgs. n. 22/15. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea, è, dunque meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 27.11.2023, da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del a Pt_1 percepire, in relazione alla istanza amministrativa presentata il 14.4.2023, l'indennità AS nella misura e per la durata di legge, con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento dei relativi ratei in favore del medesimo con la maggiorazione degli Pt_1 accessori ai sensi dell'art. 16, L.n 412/91; condanna l' al pagamento delle spese di CP_1 lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.900,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 19 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma