Versione
15 marzo 1969
15 marzo 1969
Art. 113.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1969, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro - rubrica Provveditorato generale dello Stato - per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 , modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846 .
Il Ministro per il tesoro e', altresi' autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1969, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dello Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1969, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro - rubrica Provveditorato generale dello Stato - per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 , modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846 .
Il Ministro per il tesoro e', altresi' autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1969, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dello Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265 .
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Venezia, sentenza 14/01/2025, n. 11Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di lavoro n. 2370/2023 RG promossa con ricorso da Parte_1 con avv.ti Chiara Ceccarelli e Stefano Gianfaldoni entrambi del Foro di Pisa - ricorrente - contro CP con avv.to Mirko Biasi - resistente - in punto: IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO (MANCATO SUPERAMENTO PROVA) discussa e decisa all' udienza del 14.1.2025 FATTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 29.12.2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha agito nei confronti della CP - con sede legale in San Donà di Piave (VE), Via Como n. 12, e …Leggi di più...
- risarcimento del danno·
- art. 2096 c.c.·
- recedibilità ad nutum·
- impugnazione licenziamento·
- conversione rapporto in prova·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- inadeguatezza periodo di prova·
- patto di prova·
- onere della prova