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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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- 1. Natura e funzioniStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 10 novembre 2025
Il pignoramento immobiliare rappresenta l'atto con cui ha inizio il processo di espropriazione forzata, finalizzato a vincolare uno o più beni immobili del debitore per la soddisfazione dei crediti. La sua efficacia e la sua capacità di raggiungere lo scopo liquidatorio dipendono da una corretta e completa esecuzione di una serie di adempimenti. Tra questi, la trascrizione del pignoramento immobiliare nei pubblici registri immobiliari assume un ruolo di primaria importanza, non limitandosi a una mera funzione di pubblicità, ma configurandosi come un elemento costitutivo e perfezionativo della procedura stessa. NATURA DEL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE COME FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 27/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO
FRANCESCA (C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._3 dell'avv. SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._4
SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO
appellanti e
(C.F. ), costituitasi a mezzo della procuratrice Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NAPOLI Controparte_3 P.IVA_3
FRANCESCO
appellata
CONCLUSIONI
per parte appellante: riformare la sentenza impugnata e accogliere l'odierno appello e, conseguentemente, per le considerazione suesposte, accertare e dichiarare l'inefficacia del pignoramento immobiliare ex art. 557 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 42/2015 R.G.E. ex art. 630 c.p.c. e disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
in subordine, nel caso in cui la Corte di Appello non dovesse ritenere di aderire all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 557 c.p.c. fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
4751/2016, ri-mettere la presente istanza alla Corte Costituzionale attraverso ordinanza di trasmissione degli atti di causa, oltre alla sospensione del presente giudizio e dei provvedi-menti oggetto di impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 L.
11/3/1953 n. 87. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA
e CPA da distrarre in favore del procuratore antistatario;
per parte appellata: rigettare l'appello proposto da Parte_1
, , a carico della
[...] Parte_1 Parte_2 Controparte_4 sentenza n.1169/2019 emessa dal Tribunale di Locri e, per l'effetto, confermare integralmente quest'ultima, con condanna degli appellanti testè menzionati alla refusione delle spese e dei compensi del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La , , Pt_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2
impugnavano la sentenza n. 1169/2019 emessa dal Tribunale di Controparte_4
Locri, con la quale veniva rigettato il reclamo proposto dagli odierni appellanti avverso l'ordinanza del 10.05.2019, con la quale il GE rigettava l'istanza di estinzione della procedura esecutiva n. 42/2015 RGEI, premettendo che:
- in data 10/08/2015, ad istanza della veniva Controparte_5 notificato ai debitori esecutati (oggi appellanti) l'atto di pignoramento immobiliare che dava impulso alla suddetta procedura 42/2015;
- il pignoramento veniva iscritto a ruolo in data 07/09/2015, nei successivi 15 giorni dalla restituzione dell'atto al predetto creditore da parte dell'ufficiale giudiziario, avvenuta in data 31/08/2015, così come previsto dall'art. 557 c.p.c.
pag. 2/8 - al momento della iscrizione a ruolo venivano allegati all'atto di pignoramento il titolo esecutivo, il precetto, la nota di iscrizione a ruolo, la procura, il contributo unificato e la marca da bollo, mentre non veniva depositata la nota di trascrizione del suindicato pignoramento immobiliare;
- il procedimento veniva sospeso ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 44/99 prevista in favore delle vittime di usura e, all'atto della riassunzione, i debitori esecutati eccepivano l'estinzione del procedimento per mancata allegazione della nota di trascrizione, la cui allegazione è prevista, a pena di inefficacia del pignoramento, dall'art. 557 c.p.c.;
- con ordinanza del 10/05/2019 (comunicata tramite pec in pari data) il CP_6
tempestivo il deposito della nota di trascrizione del pignoramento e rigettava l'istanza di estinzione;
- in data 30/05/2019 gli odierni appellanti proponevano reclamo ex art. 630 comma III
c.p.c. avverso l'ordinanza emessa il 10/05/2019 chiedendo di accertare l'inefficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c. e dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva, o in subordine sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
La sentenza impugnata aveva rigettato il reclamo, reputando che l'art. 557 c.p.c. non preveda la sanzione della inefficacia del pignoramento nel caso di omesso deposito della nota di trascrizione nel termine di 15 giorni dalla data in cui è stata consegnata al creditore.
Gli appellanti contestavano la predetta decisione, ritenendo che si ponga in contrasto con l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 557 c.p.c., fornita dalla sentenza della Corte di cassazione n. 4751 del 2016, che equipara l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 557 c.p.c. per il caso di trascrizione effettuata dall'ufficiale giudiziario a quella in cui alla trascrizione del pignoramento abbia provveduto il creditore procedente, dovendosi reputare che il terzo comma sanzioni con l'inefficacia anche il caso del mancato deposito della nota di trascrizione, sebbene non espressamente prevista.
L'interpretazione prescelta dal Tribunale di Locri darebbe luogo alla incostituzionalità del disposto dell'art. 557 c.p.c., perché il termine perentorio del deposito sarebbe previsto solo per il caso in cui la trascrizione del pignoramento venga effettuata dall'ufficiale giudiziario, e non per l'ipotesi in cui vi abbia proceduto il creditore pag. 3/8 procedente. Sulla scorta di tali considerazioni, gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza impugnata nei termini riportati in epigrafe.
Si costituiva a mezzo della sua procuratrice, , che Controparte_2 Controparte_3
chiedeva il rigetto del gravame, condividendo l'interpretazione dell'art. 557 c.p.c. indicata in sentenza.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'art. 557 c.p.c. non prevede alcuna sanzione di inefficacia del pignoramento per il caso di deposito tardivo della nota di trascrizione del pignoramento, sia che questa venga curata dall'ufficiale giudiziario, sia che venga effettuata direttamente dal creditore procedente, poiché i termini perentori per l'iscrizione della procedura e la presentazione dell'istanza di vendita decorrono dalla notificazione del pignoramento. Il mancato richiamo del termine perentorio ai fini della inefficacia da parte del terzo comma dell'art. 557 c.p.c. è giustificato dal tipo di adempimento (trascrizione del pignoramento) che richiede l'intervento di un soggetto estraneo alla vicenda esecutiva e diverso dall'ufficiale giudiziario, ossia l'ex Conservatoria del Registri Immobiliari.
L'eventuale mancata restituzione della nota di trascrizione all'ufficiale giudiziario, o al creditore procedente che vi abbia proceduto in proprio, in tempo utile per evitare l'inefficacia derivante dall'art. 557 comma 3 c.p.c., creerebbe un contrasto tra la necessità di depositare l'istanza di vendita nei termini di decadenza decorrenti dalla notifica del pignoramento e il dovere di depositare la nota di trascrizione al momento della iscrizione a ruolo.
E difatti, il mancato adempimento all'obbligo di trascrizione, ovvero il mancato deposito della nota di trascrizione, viene ritenuta ipotesi non di estinzione tipica ai sensi dell'art. 557 c.p.c., bensì caso di estinzione atipica, perché non esplicitamente prevista dalla norma. È evidente che non poteva essere pronunciata l'estinzione del procedimento in mancanza di una ipotesi espressa di estinzione, posto che l'estinzione non può essere dichiarata se non nei casi previsti dalla legge.
pag. 4/8 La sentenza impugnata ha, pertanto, correttamente rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del 10.05.2019 e deve essere confermata.
La ricostruzione operata in sede di reclamo e ribadita in appello dagli esecutati fa riferimento alla ricostruzione sistematica del pignoramento e degli effetti della trascrizione ai fini della utile prosecuzione della procedura esecutiva, alludendo ad una diversa ipotesi di conclusione anticipata del procedimento, ossia ad una ipotesi di estinzione atipica.
A tal proposito, giova rappresentare che il consolidato indirizzo della Cassazione configura il pignoramento come una fattispecie a formazione progressiva, composta da due adempimenti, differenti quanto a modalità ed effetti: la notificazione dell'atto ex art. 555 c.p.c. con la contestuale ingiunzione rivolta dall'ufficiale giudiziario al debitore, la quale segna l'inizio del processo esecutivo e determina il sorgere del vincolo di indisponibilità sul bene staggito;
la trascrizione dell'atto nei pubblici registri immobiliari, la quale completa il pignoramento e ne consente la produzione degli effetti sostanziali di opponibilità nei riguardi dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti (Cass. 20/04/2015, n. 7998, che si pone in linea di continuità con
Cass. 18/08/2011, n. 17367 e con le più remote Cass. 05/05/1975, n. 1729 e Cass.
27/03/1965, n. 525; di poi, nello stesso senso, Cass. 23/01/2019, n. 1891; Cass.
22/12/2022, n. 37558).
Il ruolo della nota di trascrizione ed il tipo di sanzione che l'ordinamento commina nel caso di sua carenza sono stati di recente esaminati dalla Corte di cassazione (ord. n.
6873 del 14/03/2024: “La trascrizione è pertanto elemento perfezionativo del pignoramento immobiliare, teleologicamente destinato, combinando i propri effetti con la trascrizione del successivo decreto di trasferimento, a preservare la fruttuosità dell'acquisto (a titolo derivativo) del diritto immobiliare staggito ad opera dell'aggiudicatario o dell'assegnatario. Ben si spiega, in tale prospettiva, come il giudice dell'esecuzione, chiamato a delibare sull'istanza di vendita, sia tenuto a verificarne l'avvenuto compimento, quale integrazione dell'atto di esordio della procedura ma soprattutto quale condizione per l'utile proseguibilità della espropriazione verso un trasferimento ritualmente opponibile ai terzi: sicché la mancata trascrizione (o pag. 5/8 la mancata prova di essa) osta financo all'apertura della fase liquidativa, altrimenti minata nella stessa possibilità di realizzare un'efficace traslazione del bene staggito.
Si versa allora in una situazione in cui il processo esecutivo non è in grado di pervenire al risultato cui è diretto, ovvero conseguire la soddisfazione dei crediti azionati mercé la trasformazione in danaro del diritto pignorato: una situazione che, quando ascrivibile ad un'inerzia o inattività del creditore (ovvero quando costui abbia scelto di curare l'adempimento della trascrizione, come permesso dall'art. 555, ultimo comma, cod. proc. civ.), il legislatore non ha però inteso ricondurre nel novero - tassativo e tipico - delle vicende estintive dell'esecuzione.
L'argomento ermeneutico sistematico e quello letterale convergono dunque verso un'univoca conclusione: l'omessa o tardiva trascrizione del pignoramento di cui si sia occupato il creditore nonché l'omesso o tardivo deposito del documento asseverativo di essa - quali che siano i termini per il compimento dell'una e dell'altra attività, profilo che in questa sede non è necessario approfondire - cagionano la chiusura anticipata del processo di espropriazione immobiliare, altrimenti e descrittivamente qualificata nella prassi curiale come improseguibilità o improcedibilità o - ma con definizione anodina - estinzione atipica.”
Se, pertanto, parte appellante intendesse far leva sul tardivo deposito della nota di trascrizione per richiedere una dichiarazione di improcedibilità o improseguibilità della procedura esecutiva, e quindi una delle ipotesi di estinzione atipica, ci troveremmo certamente di fronte ad un vizio in procedendo, ad una doglianza in ordine al quomodo della procedura e non all'an della medesima, il cui rigetto da parte del GE non sarebbe reclamabile né appellabile. L'eventuale rigetto dell'istanza di estinzione atipica della procedura espropriativa deve essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi e non all'esecuzione, per cui l'eventuale motivo di appello proposto in questa sede sarebbe inammissibile.
Il provvedimento che dispone la chiusura anticipata dell'esecuzione (ovvero che nega tale statuizione ovvero ancora che omette la pronuncia sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c. - il cui thema decidendum è esclusivamente circoscritto alla verifica della sussistenza o meno di causa di estinzione tipica del processo (Cass. 30/03/2022, n. 10238; Cass. 15/07/2016, n. 14449) - bensì con il solo pag. 6/8 rimedio della opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. ex multis,
Cass. 14/03/2024, n. 6873; Cass. 23/01/2023, n. 1991; Cass. 06/04/2022, n. 11241;
Cass. 29/04/2020, n. 8404). La parte esecutata, se avesse voluto far valere l'improcedibilità della procedura esecutiva contestando l'ordinanza di rigetto del GE, avrebbe dovuto intraprendere un autonomo giudizio di opposizione agli atti esecutivi, nel rispetto dei termini decadenziali per esso previsti, onde ottenere il riesame delle questioni sull'esatto assolvimento dell'incombente della trascrizione.
Alla luce delle motivazioni sopra espresse, non si ravvisano motivi per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 557 comma terzo c.p.c., essendo detta questione irrilevante, in quanto – eventualmente – riferita alla sola ipotesi di estinzione atipica, che deve ritenersi inammissibile nel presente procedimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause di valore fino a € 52.000,00 in considerazione dell'indeterminabilità del valore della causa in relazione a ciò che emerge dagli atti e del tipo di questioni sollevate, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore, nei seguenti termini: € 4.996,00 (€
1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 [...]
, , Parte_1 Parte_1 Parte_2 CP_4
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1169/2019, così provvede:
[...]
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del doppio grado/del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.996,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 7/8 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 27/12/2024.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 27/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO
FRANCESCA (C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._3 dell'avv. SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._4
SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO
appellanti e
(C.F. ), costituitasi a mezzo della procuratrice Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NAPOLI Controparte_3 P.IVA_3
FRANCESCO
appellata
CONCLUSIONI
per parte appellante: riformare la sentenza impugnata e accogliere l'odierno appello e, conseguentemente, per le considerazione suesposte, accertare e dichiarare l'inefficacia del pignoramento immobiliare ex art. 557 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 42/2015 R.G.E. ex art. 630 c.p.c. e disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
in subordine, nel caso in cui la Corte di Appello non dovesse ritenere di aderire all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 557 c.p.c. fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
4751/2016, ri-mettere la presente istanza alla Corte Costituzionale attraverso ordinanza di trasmissione degli atti di causa, oltre alla sospensione del presente giudizio e dei provvedi-menti oggetto di impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 L.
11/3/1953 n. 87. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA
e CPA da distrarre in favore del procuratore antistatario;
per parte appellata: rigettare l'appello proposto da Parte_1
, , a carico della
[...] Parte_1 Parte_2 Controparte_4 sentenza n.1169/2019 emessa dal Tribunale di Locri e, per l'effetto, confermare integralmente quest'ultima, con condanna degli appellanti testè menzionati alla refusione delle spese e dei compensi del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La , , Pt_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2
impugnavano la sentenza n. 1169/2019 emessa dal Tribunale di Controparte_4
Locri, con la quale veniva rigettato il reclamo proposto dagli odierni appellanti avverso l'ordinanza del 10.05.2019, con la quale il GE rigettava l'istanza di estinzione della procedura esecutiva n. 42/2015 RGEI, premettendo che:
- in data 10/08/2015, ad istanza della veniva Controparte_5 notificato ai debitori esecutati (oggi appellanti) l'atto di pignoramento immobiliare che dava impulso alla suddetta procedura 42/2015;
- il pignoramento veniva iscritto a ruolo in data 07/09/2015, nei successivi 15 giorni dalla restituzione dell'atto al predetto creditore da parte dell'ufficiale giudiziario, avvenuta in data 31/08/2015, così come previsto dall'art. 557 c.p.c.
pag. 2/8 - al momento della iscrizione a ruolo venivano allegati all'atto di pignoramento il titolo esecutivo, il precetto, la nota di iscrizione a ruolo, la procura, il contributo unificato e la marca da bollo, mentre non veniva depositata la nota di trascrizione del suindicato pignoramento immobiliare;
- il procedimento veniva sospeso ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 44/99 prevista in favore delle vittime di usura e, all'atto della riassunzione, i debitori esecutati eccepivano l'estinzione del procedimento per mancata allegazione della nota di trascrizione, la cui allegazione è prevista, a pena di inefficacia del pignoramento, dall'art. 557 c.p.c.;
- con ordinanza del 10/05/2019 (comunicata tramite pec in pari data) il CP_6
tempestivo il deposito della nota di trascrizione del pignoramento e rigettava l'istanza di estinzione;
- in data 30/05/2019 gli odierni appellanti proponevano reclamo ex art. 630 comma III
c.p.c. avverso l'ordinanza emessa il 10/05/2019 chiedendo di accertare l'inefficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c. e dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva, o in subordine sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
La sentenza impugnata aveva rigettato il reclamo, reputando che l'art. 557 c.p.c. non preveda la sanzione della inefficacia del pignoramento nel caso di omesso deposito della nota di trascrizione nel termine di 15 giorni dalla data in cui è stata consegnata al creditore.
Gli appellanti contestavano la predetta decisione, ritenendo che si ponga in contrasto con l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 557 c.p.c., fornita dalla sentenza della Corte di cassazione n. 4751 del 2016, che equipara l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 557 c.p.c. per il caso di trascrizione effettuata dall'ufficiale giudiziario a quella in cui alla trascrizione del pignoramento abbia provveduto il creditore procedente, dovendosi reputare che il terzo comma sanzioni con l'inefficacia anche il caso del mancato deposito della nota di trascrizione, sebbene non espressamente prevista.
L'interpretazione prescelta dal Tribunale di Locri darebbe luogo alla incostituzionalità del disposto dell'art. 557 c.p.c., perché il termine perentorio del deposito sarebbe previsto solo per il caso in cui la trascrizione del pignoramento venga effettuata dall'ufficiale giudiziario, e non per l'ipotesi in cui vi abbia proceduto il creditore pag. 3/8 procedente. Sulla scorta di tali considerazioni, gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza impugnata nei termini riportati in epigrafe.
Si costituiva a mezzo della sua procuratrice, , che Controparte_2 Controparte_3
chiedeva il rigetto del gravame, condividendo l'interpretazione dell'art. 557 c.p.c. indicata in sentenza.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'art. 557 c.p.c. non prevede alcuna sanzione di inefficacia del pignoramento per il caso di deposito tardivo della nota di trascrizione del pignoramento, sia che questa venga curata dall'ufficiale giudiziario, sia che venga effettuata direttamente dal creditore procedente, poiché i termini perentori per l'iscrizione della procedura e la presentazione dell'istanza di vendita decorrono dalla notificazione del pignoramento. Il mancato richiamo del termine perentorio ai fini della inefficacia da parte del terzo comma dell'art. 557 c.p.c. è giustificato dal tipo di adempimento (trascrizione del pignoramento) che richiede l'intervento di un soggetto estraneo alla vicenda esecutiva e diverso dall'ufficiale giudiziario, ossia l'ex Conservatoria del Registri Immobiliari.
L'eventuale mancata restituzione della nota di trascrizione all'ufficiale giudiziario, o al creditore procedente che vi abbia proceduto in proprio, in tempo utile per evitare l'inefficacia derivante dall'art. 557 comma 3 c.p.c., creerebbe un contrasto tra la necessità di depositare l'istanza di vendita nei termini di decadenza decorrenti dalla notifica del pignoramento e il dovere di depositare la nota di trascrizione al momento della iscrizione a ruolo.
E difatti, il mancato adempimento all'obbligo di trascrizione, ovvero il mancato deposito della nota di trascrizione, viene ritenuta ipotesi non di estinzione tipica ai sensi dell'art. 557 c.p.c., bensì caso di estinzione atipica, perché non esplicitamente prevista dalla norma. È evidente che non poteva essere pronunciata l'estinzione del procedimento in mancanza di una ipotesi espressa di estinzione, posto che l'estinzione non può essere dichiarata se non nei casi previsti dalla legge.
pag. 4/8 La sentenza impugnata ha, pertanto, correttamente rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del 10.05.2019 e deve essere confermata.
La ricostruzione operata in sede di reclamo e ribadita in appello dagli esecutati fa riferimento alla ricostruzione sistematica del pignoramento e degli effetti della trascrizione ai fini della utile prosecuzione della procedura esecutiva, alludendo ad una diversa ipotesi di conclusione anticipata del procedimento, ossia ad una ipotesi di estinzione atipica.
A tal proposito, giova rappresentare che il consolidato indirizzo della Cassazione configura il pignoramento come una fattispecie a formazione progressiva, composta da due adempimenti, differenti quanto a modalità ed effetti: la notificazione dell'atto ex art. 555 c.p.c. con la contestuale ingiunzione rivolta dall'ufficiale giudiziario al debitore, la quale segna l'inizio del processo esecutivo e determina il sorgere del vincolo di indisponibilità sul bene staggito;
la trascrizione dell'atto nei pubblici registri immobiliari, la quale completa il pignoramento e ne consente la produzione degli effetti sostanziali di opponibilità nei riguardi dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti (Cass. 20/04/2015, n. 7998, che si pone in linea di continuità con
Cass. 18/08/2011, n. 17367 e con le più remote Cass. 05/05/1975, n. 1729 e Cass.
27/03/1965, n. 525; di poi, nello stesso senso, Cass. 23/01/2019, n. 1891; Cass.
22/12/2022, n. 37558).
Il ruolo della nota di trascrizione ed il tipo di sanzione che l'ordinamento commina nel caso di sua carenza sono stati di recente esaminati dalla Corte di cassazione (ord. n.
6873 del 14/03/2024: “La trascrizione è pertanto elemento perfezionativo del pignoramento immobiliare, teleologicamente destinato, combinando i propri effetti con la trascrizione del successivo decreto di trasferimento, a preservare la fruttuosità dell'acquisto (a titolo derivativo) del diritto immobiliare staggito ad opera dell'aggiudicatario o dell'assegnatario. Ben si spiega, in tale prospettiva, come il giudice dell'esecuzione, chiamato a delibare sull'istanza di vendita, sia tenuto a verificarne l'avvenuto compimento, quale integrazione dell'atto di esordio della procedura ma soprattutto quale condizione per l'utile proseguibilità della espropriazione verso un trasferimento ritualmente opponibile ai terzi: sicché la mancata trascrizione (o pag. 5/8 la mancata prova di essa) osta financo all'apertura della fase liquidativa, altrimenti minata nella stessa possibilità di realizzare un'efficace traslazione del bene staggito.
Si versa allora in una situazione in cui il processo esecutivo non è in grado di pervenire al risultato cui è diretto, ovvero conseguire la soddisfazione dei crediti azionati mercé la trasformazione in danaro del diritto pignorato: una situazione che, quando ascrivibile ad un'inerzia o inattività del creditore (ovvero quando costui abbia scelto di curare l'adempimento della trascrizione, come permesso dall'art. 555, ultimo comma, cod. proc. civ.), il legislatore non ha però inteso ricondurre nel novero - tassativo e tipico - delle vicende estintive dell'esecuzione.
L'argomento ermeneutico sistematico e quello letterale convergono dunque verso un'univoca conclusione: l'omessa o tardiva trascrizione del pignoramento di cui si sia occupato il creditore nonché l'omesso o tardivo deposito del documento asseverativo di essa - quali che siano i termini per il compimento dell'una e dell'altra attività, profilo che in questa sede non è necessario approfondire - cagionano la chiusura anticipata del processo di espropriazione immobiliare, altrimenti e descrittivamente qualificata nella prassi curiale come improseguibilità o improcedibilità o - ma con definizione anodina - estinzione atipica.”
Se, pertanto, parte appellante intendesse far leva sul tardivo deposito della nota di trascrizione per richiedere una dichiarazione di improcedibilità o improseguibilità della procedura esecutiva, e quindi una delle ipotesi di estinzione atipica, ci troveremmo certamente di fronte ad un vizio in procedendo, ad una doglianza in ordine al quomodo della procedura e non all'an della medesima, il cui rigetto da parte del GE non sarebbe reclamabile né appellabile. L'eventuale rigetto dell'istanza di estinzione atipica della procedura espropriativa deve essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi e non all'esecuzione, per cui l'eventuale motivo di appello proposto in questa sede sarebbe inammissibile.
Il provvedimento che dispone la chiusura anticipata dell'esecuzione (ovvero che nega tale statuizione ovvero ancora che omette la pronuncia sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c. - il cui thema decidendum è esclusivamente circoscritto alla verifica della sussistenza o meno di causa di estinzione tipica del processo (Cass. 30/03/2022, n. 10238; Cass. 15/07/2016, n. 14449) - bensì con il solo pag. 6/8 rimedio della opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. ex multis,
Cass. 14/03/2024, n. 6873; Cass. 23/01/2023, n. 1991; Cass. 06/04/2022, n. 11241;
Cass. 29/04/2020, n. 8404). La parte esecutata, se avesse voluto far valere l'improcedibilità della procedura esecutiva contestando l'ordinanza di rigetto del GE, avrebbe dovuto intraprendere un autonomo giudizio di opposizione agli atti esecutivi, nel rispetto dei termini decadenziali per esso previsti, onde ottenere il riesame delle questioni sull'esatto assolvimento dell'incombente della trascrizione.
Alla luce delle motivazioni sopra espresse, non si ravvisano motivi per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 557 comma terzo c.p.c., essendo detta questione irrilevante, in quanto – eventualmente – riferita alla sola ipotesi di estinzione atipica, che deve ritenersi inammissibile nel presente procedimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause di valore fino a € 52.000,00 in considerazione dell'indeterminabilità del valore della causa in relazione a ciò che emerge dagli atti e del tipo di questioni sollevate, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore, nei seguenti termini: € 4.996,00 (€
1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 [...]
, , Parte_1 Parte_1 Parte_2 CP_4
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1169/2019, così provvede:
[...]
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del doppio grado/del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.996,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 7/8 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 27/12/2024.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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