Rigetto
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/04/2026, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02817/2026REG.PROV.COLL.
N. 06715/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6715 del 2025, proposto da
PA ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido ON, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Tallini, con domicilio eletto presso il suo studio in Rom, via Luigi Luciani n. 1;
nei confronti
NN RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Immediata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
UR RN, IO EN, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01915/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Civitavecchia e di NN RO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. PI UC CA e uditi per le parti gli avvocati Guido ON, Valerio Tallini. Si dà atto che l'avv. Roberto Immediata ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal signor PA ON contro il Comune di Civitavecchia e nei confronti di NN RO, IO EN e UR RN per l’annullamento degli atti ivi specificamente indicati relativi ad un concorso interno per la progressione per il personale non dirigente, riguardante la copertura di undici posti di istruttore amministrativo, di cui sei afferenti all’area amministrativo-contabile e cinque all’area tecnica; in tale ultimo ambito il ricorrente si è collocato all’ottavo posto, mentre la controinteressata NN RO, al quinto posto, col punteggio di 44 punti.
1.2. Il T.a.r. ha premesso che il ricorrente aveva fatto valere, a sostegno del ricorso, la seguente unica doglianza: i titoli di cui è in possesso NN RO - diploma dell’istituto tecnico per le attività sociali, nonché laurea triennale in scienze dell’educazione e formazione e laurea magistrale in scienze pedagogiche - non sarebbero stati coerenti con il profilo oggetto della progressione, sicché avrebbe dovuto conseguire il punteggio di punti 9 e non di punti 20; con la conseguenza per la quale il punteggio complessivo dalla stessa ottenuto e pari a 44,00 sarebbe passato a 33,00; pertanto, il ricorrente, con 41,50 punti, si sarebbe dovuto collocare al quinto posto.
1.3. Il primo giudice ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito la c.d. prova di resistenza richiesta dalla giurisprudenza per la verifica della sussistenza di un interesse concreto e attuale al ricorso, non avendo articolato precipue doglianze atte a evidenziare, nell’ordine, l’erroneità dei punteggi assegnati ai concorrenti classificatisi al sesto e settimo posto, UR RN e IO EN, rispettivamente con 43 e 42 punti.
1.4. Il ricorso è stato perciò dichiarato inammissibile per originaria carenza di interesse ad agire.
1.5. Le spese processuali sono state poste a carico del ricorrente.
2. Il signor PA ON ha proposto appello con un motivo e riproposizione delle censure di merito non esaminate in primo grado.
Il Comune di Civitavecchia si è costituito per resistere al ricorso e ha riproposto le eccezioni assorbite in primo grado ex art. 101, comma 2, c.p.a..
Si è costituita in resistenza anche l’appellata NN RO.
2.1. All’udienza del 12 marzo 2026, la causa è stata discussa dai difensori dell’appellante e del Comune e assegnata a sentenza, anche su richiesta scritta del difensore della controinteressata.
3. L’appello è infondato.
Si può quindi prescindere dalla valutazione dell’eccezione formulata in udienza dal difensore del Comune di Civitavecchia di inammissibilità dell’appello per essere stato il ricorso redatto in due diversi originali per come risulterebbe dal fatto che sono depositati in atti ricorsi recanti sottoscrizioni digitali apposte in date diverse (28 luglio 2025, il ricorso in appello depositato il 27 agosto 2025, e 27 luglio 2025, il ricorso in appello depositato l’11 marzo 2026), senza peraltro che siano state evidenziate differenze di contenuto tra i due atti.
4. Con l’unico motivo l’appellante deduce l’erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando:
- in primo luogo, che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere non meritevole di attenzione la graduatoria finale riguardante l’area amministrativo-contabile, contenuta nella determina 4696 del 4 novembre 2024 del Comune di Civitavecchia, a tenore della quale i signori RN e EN, risultando vincitori di quel settore, secondo l’appellante, “ non andavano tenuti in considerazione per la graduatoria dell’area da istruttore tecnico che in questa sede interessa ”;
- in secondo luogo, che è sopravvenuta alla sentenza appellata la determina dirigenziale n. 562 del 6 febbraio 2025 del Comune di Civitavecchia, che inquadra in via definitiva con profilo professionale di “istruttore amministrativo/contabile” – area degli istruttori i sei dipendenti vincitori della progressione in oggetto, tra i quali UR RN e IO EN, con decorrenza dal 14 febbraio 2025.
Ad avviso dell’appellante, tale sopravvenienza sarebbe decisiva in quanto assorbente ogni questione riguardante l’ammissibilità del ricorso poiché i predetti sono “ ufficialmente e definitivamente transitati nell’area amministrativo/contabile e la loro posizione non va più considerata nella graduatoria di istruttore tecnico ”.
5. I due profili di censura non meritano favorevole apprezzamento.
5.1. Contrariamente a quanto sostenuto con la prima critica, il T.a.r. ha considerato che i signori RN e EN erano risultati vincitori del concorso per sei posti per l’area amministrativo-contabile.
Tuttavia, ha escluso che la circostanza deponesse per l’ammissibilità del ricorso perché, l’uno o l’altro, se fosse stato accertato che il punteggio spettante alla concorrente NN RO fosse di 33 punti, sarebbero rimasti collocati in graduatoria in posizioni precedenti quella del ricorrente e ben avrebbero potuto avere interesse a conseguire la relativa posizione lavorativa, rinunciando (il secondo, in caso di mancata rinuncia del primo) alla posizione utile conseguita nell’area amministrativa contabile.
5.1.1. La sentenza va condivisa, considerato che, per la ragione esposta dal T.a.r., l’interesse all’azione da parte del ricorrente ON risultava privo, al momento della proposizione della domanda ed anche della decisione, dei caratteri della concretezza e dell’attualità, essendo allo scopo necessario che l’accoglimento del ricorso consentisse al ricorrente di collocarsi in posizione utile in graduatoria al fine di conseguire l’attribuzione del posto messo a concorso. Tale evenienza non era affatto certa, considerato che il ricorrente non ha mosso censure avverso tutti i concorrenti classificatisi nelle posizioni precedenti la sua.
5.2. Contrariamente a quanto si sostiene con l’atto di appello, non risulta che, a seguito dell’adozione della determinazione n. 562 del 6 febbraio 2025, sia stata disposta la cancellazione dei signori RN e EN dalla graduatoria oggetto del presente giudizio, permanendo perciò la situazione di carenza di attualità dell’interesse in capo al ricorrente sopra detta.
5.2.1. Peraltro, va ribadito che l’interesse ad agire, quale condizione dell’azione deve sussistere al momento di proposizione della domanda e permanere per il corso del giudizio fino alla decisione (cfr., tra le altre, Cons. Stato, III, 20 febbraio 2025, n. 1419) e che la dimostrazione della sussistenza di un interesse personale, concreto ed attuale, all’impugnazione del provvedimento amministrativo che si assume illegittimo compete alla parte ricorrente, richiedendosi, in caso di contestazione dei risultati di un concorso pubblico, la c.d. prova di resistenza, cioè la dimostrazione, a pena di inammissibilità, della possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile a conseguire il posto messo a concorso (cfr. Cons. Stato, VII, 30 agosto 2024 n. 7322, citata anche in sentenza).
5.3. L’appello va quindi respinto.
6. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate per giusti motivi, essendo l’appello fondato su un fatto sopravvenuto alla sentenza di primo grado, pur se non utile ai fini dell’accoglimento del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE TI, Presidente FF
PI UC CA, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI UC CA | TE TI |
IL SEGRETARIO