Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/04/2026, n. 2817
CS
Rigetto
Sentenza 8 aprile 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Incoerenza titoli NN RO con profilo progressione

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito la prova di resistenza, non avendo articolato doglianze specifiche sull'erroneità dei punteggi assegnati ad altri concorrenti (UR RN e IO EN) che si collocavano tra la controinteressata e il ricorrente.

  • Rigettato
    Prova di resistenza

    Il giudice ha confermato la carenza di interesse in capo al ricorrente, poiché non aveva mosso censure avverso tutti i concorrenti che si collocavano in posizioni utili prima della sua, rendendo incerto il suo effettivo miglioramento in graduatoria. È stata ribadita la necessità della prova di resistenza per dimostrare la sussistenza di un interesse concreto e attuale.

  • Rigettato
    Determina dirigenziale n. 562/2025 sopravvenuta

    La Corte ha ritenuto che non vi fosse prova della cancellazione dei concorrenti dalla graduatoria oggetto del giudizio e che, comunque, l'interesse ad agire deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione. La determina sopravvenuta non ha modificato la situazione di carenza di attualità dell'interesse del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/04/2026, n. 2817
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2817
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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