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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3056/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3056/2019 R.G. degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Roberta Rossetto, elettivamente domiciliato presso il suo studio in loc. La Fontina S.G.T. Pisa, Via G. Carducci, n. 51, come da mandato in calce all'atto di citazione
- ATTORE
e
(C.F. ), in persona del Dirigente della CP_1 P.IVA_1 [...]
assicurativi dott. in qualità Controparte_2 CP_3 di rappresentante dell'Ente, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacomo Mannocci e
Sandra Ciaramelli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Civica in
Pisa, Via degli Uffizi, n. 1, come da procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio di nuovo difensore
- CONVENUTA
– RAPPRESENTANZA Controparte_4
.I. ) in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_2 pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria De Luca, Controparte_6 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Viale Luigi Majno n 40, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- TERZA CHIAMATA
Conclusioni
Attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di PISA adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in persona del CP_1
Sindaco pro tempore, corrente in Pisa Via degli Uffizi n. 1, P.IVA:per le lesioni personali e
danni patrimo- niali subiti dal sig a causa del sinistro meglio Parte_1
precisato in premessa e ciò per non aver curato la dovuta manutenzione stradale ,
cagionando danni all'attore, caduto a terra e per l'effetto 2) condannare il CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti in favore dell'attore nella misura di € 12.308,00 o in quella somma che fosse ritenuta di giustizia il tutto nei limiti competenza del giudice adito, con vittoria di spese e compensi professionali.”
Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito respingere la domanda attrice per assenza di responsabilità del ex art. 2051 c.c. e/o per responsabilità di parte attrice ex art. 1227 CP_1
c.c.”
Terza chiamata:
“l'Ill.mo Giudice adito Voglia così giudicare: In via principale e nel merito
- accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa della quale si discorre, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa;
- con vittoria di spese e competenze professionali ex DM 55 del 2014 e successive
modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso
forfettario nella misura del 15%;
In via principale e nel merito
- rigettare tutte le domande proposte dall'attore nei confronti del Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti gli ampi motivi esposti in CP_1 narrativa e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di manleva formulata nei confronti della concludente Compagnia;
- con vittoria di spese e competenze professionali ex DM 55 del 2014 e successive
modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso
forfettario nella misura del 15%;
In subordine
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande
attoree e nel denegatissimo caso in cui, all'esito del giudizio, venisse affermata una
qualsivoglia responsabilità in capo al per i fatti di causa, previo CP_1 accertamento degli eventuali effettivi danni iatrogeni patiti dall'attore che dovessero
denegatamente risultare in nesso di causa con la condotta imputabile al , il CP_1
tutto come meglio esposto in narrativa e con onere a carico della parte attrice, e, qualora
dovesse, di conseguenza, essere accolta, anche in parte, la richiesta di garanzia nei
confronti della concludente Compagnia, per l'effetto limitare l'esposizione della
Concludente Compagnia ai soli danni coperti dalla garanzia assicurativa in esame (come meglio definiti ai sensi delle condizioni di polizza, dedotti in narrativa e come da condizioni
di polizza da intendersi per ritrascritte) che risultino essere direttamente riconducibili al
, esclusivamente per la sola quota di danno, iatrogeno e/o differenziale, CP_1 che, all'esito del presente giudizio, dovesse ritenersi sussistere, in relazione ai soli danni risarcibili ai sensi di polizza, per tutti i motivi esposti in narrativa, il tutto, in ogni caso, nei
limiti delle condizioni di polizza, del massimale e della franchigia, nonché in conformità a tutte le ulteriori pattuizioni contrattuali, che si intendono in questa sede integralmente richiamate e ritrascritte;
in tal caso con compensazione delle spese di lite.”
*****
Premesso
Con atto di citazione notificato in data 10/7/2019, ha Parte_1
convenuto in giudizio il per chiederne la condanna al risarcimento di CP_1
tutti i danni subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 10/02/2018, alle ore 06:00 circa, quando è caduto, inciampando sul marciapiede disconnesso, all'interno del mercato ortofrutticolo di Ospedaletto (PI), invocando la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. A fondamento della domanda, ha allegato:
- che, in data 10/02/2018, alle 6:00 circa, mentre raggiungeva il magazzino posto di fronte al proprio banco alimentare, è caduto a terra inciampando sul marciapiede disconnesso, non a livello con il manto stradale;
- che è stato soccorso da e;
CP_7 CP_8 - che ha riportato, in esito alla caduta la “frattura peronale prossimale” alla gamba destra, immobilizzata con apparecchio gessato;
- che, dalla certificazione medica e perizia di parte, è emersa una inabilità temporanea assoluta di 25 giorni, inabilità parziale per 60 giorni e danno biologico quantificabile al 6%;
- che ha sostenuto spese mediche di € 2.242,00;
- che, per evitare la chiusura della propria attività ha sostenuto spese per € 3.478,00, dovendo ricorrere alla prestazione lavorativa di terze persone;
- che la caratteristica della strada è stata la causa dell'evento dannoso con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c.;
- che il risarcimento dei danni patrimoniali subiti sono quantificabili in € 12.308,00;
- che con lettera raccomandata è stato richiesto risarcimento del danno senza alcun esito.
Si è costituito in giudizio il che ha chiesto, in via preliminare, CP_1
l'autorizzazione a chiamare in giudizio la società Controparte_9
per essere manlevata dalle pretese attoree, e contestato integralmente la
[...] ricostruzione dell'attore. In particolare, ha osservato:
- che, in virtù di un contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, sottoscritto con la società, quest'ultima è tenuta a manlevare il CP_1
- che il sinistro è avvenuto nel periodo di competenza del contratto di assicurazione;
- che il danno verificatosi in seguito del sinistro è da addebitarsi alla condotta colposa dell'attore, che svolge quotidianamente presso i luoghi la propria attività lavorativa;
- che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'attore dovrà fornire prova dell'effettivo verificarsi dell'evento lesivo e delle modalità con le quali si sarebbe verificato.
Si è costituita in giudizio contestando tutto Controparte_9
quanto dedotto, prodotto e domandato, in quanto infondato in fatto e diritto, tanto in punto di an che di quantum. Nello specifico ha sostenuto:
- che la garanzia assicurativa è prestata con un massimale pari a € 3.500,00 per ogni sinistro, nonché una franchigia fissa per ciascun sinistro di € 10.000,00 da intendersi quale importo ad esclusivo carico dell'assicurato;
- che, ai sensi del dettato di cui all'art 5.7 della polizza, devono considerarsi escluse dalla copertura assicurativa “i danni derivanti da custodia – manutenzione di tutte le strade comunali e delle relative pertinenze compresa la segnaletica verticale, semaforica e complementare”;
- che, quindi, nel caso di specie in alcun modo potrà essere invocata l'operatività della garanzia assicurativa;
- che anche per l'assicurato vale, in tema di onere della prova, l'art. 2697 c.c.;
- che il comportamento colposo dell'attore sia da qualificarsi di per sé idoneo ad escludere qualsivoglia nesso causale;
- che in ogni caso il risarcimento non sarà comunque dovuto in applicazione dell'art. 1227, comma II, c.c.
Con ordinanza a seguito di trattazione scritta in data 4.6.2020 sono stati concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale ed è stata disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore.
Con ordinanza del 1/06/2023, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8/02/2024.
Medio tempore assegnato a questo giudice il fascicolo, con ordinanza del 8/11/2024, a seguito di disposizione della trattazione scritta, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. L'an debeatur.
La domanda attorea merita accoglimento, per quanto di ragione.
Il tratto di sul quale l'attore è caduto rientra senz'altro nell'ambito delle opere sulle quali il – titolare di una signoria di fatto qualificata sul bene – è tenuto CP_1
ad esercitare una custodia volta a prevenire eventi pregiudizievoli per i terzi: ciò vale in particolare, per i casi, quali quello in esame, in cui la situazione di pericolo è ingenerata da caratteristiche intrinseche alla struttura della superficie calpestabile, e al contempo, dall'assenza di pulizia dell'area, invasa da rifiuti di varia natura.
Com'è noto, in materia di illecito aquiliano il danneggiato è onerato di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie, che, nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. consistono: nel danno-evento ingiusto, nel nesso di causalità tra il predetto danno e (il dinamismo intrinseco del) la cosa sottoposta all'altrui custodia, nel rapporto di custodia, e nelle conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e/o non patrimoniali, che dall'evento dannoso conseguono, ossia il danno-conseguenza.
Il custode, invece, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, fattore che può essere rappresentato dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (Cfr. ex multis, in tema di demanio, Cass. n. 12895/2016; Cass. n. 18317/2015).
Ciò premesso, dal coacervo degli elementi processualmente emersi, il Tribunale reputa sussistenti i presupposti normativi della fattispecie speciale di illecito aquiliano.
Le allegazioni di cui al libello introduttivo sono stati confermati in sede di istruttoria orale. Le dichiarazioni dei testi e (cfr. verbali del 9.7.2021 e 28.6.2022), Tes_1 CP_8
della cui attendibilità e credibilità non vi sono ragioni di dubitare, sono coerenti nel descrivere la caduta (nei termini già peraltro descritti, seppur in forma sintetica, nelle dichiarazioni rilasciate e prodotte agli atti), cui hanno assistito direttamente, e la verificazione dei postumi poi refertati.
Le foto in atti (docc. 1 e 2) chiariscono il sensibile, e ciononostante non percepibile, dislivello tra la zona asfaltata e quella pavimentata, dovuto alla circostanza che nella fase di stacco tra le due aree le mattonelle sono spezzate e assenti e lasciano scoperto il massetto di colore grigio scuro, simile a quello dell'adiacente piano di calpestio in conglomerato bitumoso dopo il gradino.
La morfologia dei luoghi, considerata unitamente alla riportata presenza di sporcizia e di erbacce, presenta evidente attitudine a generare pericolo per i pedoni.
Sussistono, tuttavia, i presupposti per riconoscere il concorso di responsabilità ex art. 1227, I comma, c.c. del danneggiato, corretti essendo, al riguardo, i rilievi della convenuta e dalla terza chiamata.
La difficoltà di percezione dell'insidia, dovuta, oltre che alle sopra esposte caratteristiche oggettive, alla scarsa illuminazione, visto anche l'orario (6:00 di febbraio), deve ritenersi infatti temperata dalla circostanza che conoscesse Parte_1 perfettamente lo stato di dissesto dell'area nonché la circostanza, pacifica e confermata anche dai testi sentiti, che la stessa è sovente invasa da rifiuti.
In siffatto contesto, il comportamento tenuto dal danneggiato non può dirsi esente da negligenza, in quanto la particolare dimestichezza di questi con lo stato dei luoghi impone di valutare la sua condotta alla stregua di un livello di attenzione più elevato rispetto a quello esigibile dal quisque de populo.
In definitiva, il concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c., comma 1, è giudicato nell'ordine di 1/2.
2. Il quantum debeatur.
Appurati gli elementi strutturali della fattispecie, occorre valutarne i profili funzionali.
Preliminarmente, si osserva che la CTU, esente da vizi e da rilievi di parte, e dunque condivisa, riconosce un danno da inabilità temporanea di 25 giorni di inabilità assoluta, seguiti da 30 giorni di inabilità parziale al 75 %, 15 giorni di inabilità parziale al 50. Il danno permanente è stato quantificato nell'ordine del 3 %.
Avuto riguardo alla liquidazione del danno biologico, è noto che quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, siccome collaudato e diffuso sul territorio nazionale (Cass. Sez. III, sent. n. 12408/2011).
In applicazione, quindi, delle tabelle milanesi, edizione 2024, per la liquidazione del danno non patrimoniale si perviene al riconoscimento di € 6.325,00 a titolo di invalidità temporanea, totale e parziale;
€ 1.959,30 per danno permanente (di cui euro 1567,44 per danno biologico), attesa l'età del soggetto all'epoca del sinistro (51 anni), somma comprensiva sia del danno biologico sia della componente di sofferenza soggettiva interiore correlata alla gravità della lesione riportata.
Le spese mediche appaiono congrue nella misura indicata dal CTU, per un importo complessivo di € 1.138,20.
Ulteriore voce di danno patrimoniale richiesta concerne la spesa per retribuire il dipendente per il periodo in cui l'attore non ha potuto svolgere Persona_1
l'attività lavorativa. Al riguardo, reputa il Tribunale insufficiente la produzione delle buste paga del dipendente relative ai mesi di febbraio e marzo 2018, non accompagnate da ulteriori elementi che giustifichino il suo impiego peculiare per far fronte all'inabilità temporanea del titolare, anzi evidenziandosi dalla documentazione che è Per_1 assunto dall'impresa dell'attore a far data dal 27.2.2007.
In definitiva, in favore dell'attore va riconosciuta, la somma di € 4.142,15 (8284,30/2) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ed € 569,10 (€
1.138,20/2) oltre interessi di legge dalla data dell'esborso al saldo a titolo di danno patrimoniale, già decurtata per entrambe le voci la quota per la sua responsabilità.
Spettano, sul solo importo di € 4.142,15, gli interessi compensativi di legge, come di seguito indicato (v. Cass. civ. 6347/2014; conf. Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere devalutata alla data del fatto illecito;
l'importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto e sino alla data del pagamento dell'indennizzo e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale;
dalla somma rivalutata alla data dell'indennizzo deve detrarsi l'importo medesimo e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo.
3. La domanda di manleva.
Il parziale accoglimento della domanda attorea impone di delibare sulla richiesta di manleva agita dal nei confronti dell'assicurazione CP_1 Controparte_9
. Al riguardo, assorbita di ogni diversa questione, trova accoglimento
[...]
l'eccezione della franchigia per ciascun sinistro pari ad € 10.000,00 (art. 3 sez. condizioni generali di assicurazione), che esclude nel caso concreto l'operatività della polizza.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura della metà tra attore e convenuto, visto l'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria, compensate per la residua parte, e liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, scaglione di valore, parametri medi. Analoga sorte seguono le spese di CTU.
Le spese della chiamata del terzo gravano sul per la metà, compensate nella CP_1
residua parte tenuto conto del valore originario della domanda e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, scaglione di valore, parametri minimi considerata la concreta attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attrice così dispone:
- condanna il in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di , di € 4.711,25 complessivi a titolo di risarcimento Parte_1
del danno, oltre rivalutazione ed interessi di legge come in parte motiva;
- condanna il in persona del sindaco pro tempore, al rimborso in CP_1
favore di di metà delle spese processuali, liquidate per Parte_1
l'intero in € 5.200,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. ed oltre al rimborso delle anticipazioni;
- condanna il in persona del sindaco pro tempore, al rimborso in CP_1
favore di di metà delle spese processuali, Controparte_9 liquidate per l'intero in € 2.500,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e
I.V.A.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta per i ¾, la residua a carico dell'attore.
Pisa, 21 febbraio 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla
privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3056/2019 R.G. degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Roberta Rossetto, elettivamente domiciliato presso il suo studio in loc. La Fontina S.G.T. Pisa, Via G. Carducci, n. 51, come da mandato in calce all'atto di citazione
- ATTORE
e
(C.F. ), in persona del Dirigente della CP_1 P.IVA_1 [...]
assicurativi dott. in qualità Controparte_2 CP_3 di rappresentante dell'Ente, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacomo Mannocci e
Sandra Ciaramelli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Civica in
Pisa, Via degli Uffizi, n. 1, come da procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio di nuovo difensore
- CONVENUTA
– RAPPRESENTANZA Controparte_4
.I. ) in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_2 pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria De Luca, Controparte_6 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Viale Luigi Majno n 40, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- TERZA CHIAMATA
Conclusioni
Attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di PISA adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in persona del CP_1
Sindaco pro tempore, corrente in Pisa Via degli Uffizi n. 1, P.IVA:per le lesioni personali e
danni patrimo- niali subiti dal sig a causa del sinistro meglio Parte_1
precisato in premessa e ciò per non aver curato la dovuta manutenzione stradale ,
cagionando danni all'attore, caduto a terra e per l'effetto 2) condannare il CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti in favore dell'attore nella misura di € 12.308,00 o in quella somma che fosse ritenuta di giustizia il tutto nei limiti competenza del giudice adito, con vittoria di spese e compensi professionali.”
Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito respingere la domanda attrice per assenza di responsabilità del ex art. 2051 c.c. e/o per responsabilità di parte attrice ex art. 1227 CP_1
c.c.”
Terza chiamata:
“l'Ill.mo Giudice adito Voglia così giudicare: In via principale e nel merito
- accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa della quale si discorre, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa;
- con vittoria di spese e competenze professionali ex DM 55 del 2014 e successive
modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso
forfettario nella misura del 15%;
In via principale e nel merito
- rigettare tutte le domande proposte dall'attore nei confronti del Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti gli ampi motivi esposti in CP_1 narrativa e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di manleva formulata nei confronti della concludente Compagnia;
- con vittoria di spese e competenze professionali ex DM 55 del 2014 e successive
modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso
forfettario nella misura del 15%;
In subordine
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande
attoree e nel denegatissimo caso in cui, all'esito del giudizio, venisse affermata una
qualsivoglia responsabilità in capo al per i fatti di causa, previo CP_1 accertamento degli eventuali effettivi danni iatrogeni patiti dall'attore che dovessero
denegatamente risultare in nesso di causa con la condotta imputabile al , il CP_1
tutto come meglio esposto in narrativa e con onere a carico della parte attrice, e, qualora
dovesse, di conseguenza, essere accolta, anche in parte, la richiesta di garanzia nei
confronti della concludente Compagnia, per l'effetto limitare l'esposizione della
Concludente Compagnia ai soli danni coperti dalla garanzia assicurativa in esame (come meglio definiti ai sensi delle condizioni di polizza, dedotti in narrativa e come da condizioni
di polizza da intendersi per ritrascritte) che risultino essere direttamente riconducibili al
, esclusivamente per la sola quota di danno, iatrogeno e/o differenziale, CP_1 che, all'esito del presente giudizio, dovesse ritenersi sussistere, in relazione ai soli danni risarcibili ai sensi di polizza, per tutti i motivi esposti in narrativa, il tutto, in ogni caso, nei
limiti delle condizioni di polizza, del massimale e della franchigia, nonché in conformità a tutte le ulteriori pattuizioni contrattuali, che si intendono in questa sede integralmente richiamate e ritrascritte;
in tal caso con compensazione delle spese di lite.”
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Premesso
Con atto di citazione notificato in data 10/7/2019, ha Parte_1
convenuto in giudizio il per chiederne la condanna al risarcimento di CP_1
tutti i danni subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 10/02/2018, alle ore 06:00 circa, quando è caduto, inciampando sul marciapiede disconnesso, all'interno del mercato ortofrutticolo di Ospedaletto (PI), invocando la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. A fondamento della domanda, ha allegato:
- che, in data 10/02/2018, alle 6:00 circa, mentre raggiungeva il magazzino posto di fronte al proprio banco alimentare, è caduto a terra inciampando sul marciapiede disconnesso, non a livello con il manto stradale;
- che è stato soccorso da e;
CP_7 CP_8 - che ha riportato, in esito alla caduta la “frattura peronale prossimale” alla gamba destra, immobilizzata con apparecchio gessato;
- che, dalla certificazione medica e perizia di parte, è emersa una inabilità temporanea assoluta di 25 giorni, inabilità parziale per 60 giorni e danno biologico quantificabile al 6%;
- che ha sostenuto spese mediche di € 2.242,00;
- che, per evitare la chiusura della propria attività ha sostenuto spese per € 3.478,00, dovendo ricorrere alla prestazione lavorativa di terze persone;
- che la caratteristica della strada è stata la causa dell'evento dannoso con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c.;
- che il risarcimento dei danni patrimoniali subiti sono quantificabili in € 12.308,00;
- che con lettera raccomandata è stato richiesto risarcimento del danno senza alcun esito.
Si è costituito in giudizio il che ha chiesto, in via preliminare, CP_1
l'autorizzazione a chiamare in giudizio la società Controparte_9
per essere manlevata dalle pretese attoree, e contestato integralmente la
[...] ricostruzione dell'attore. In particolare, ha osservato:
- che, in virtù di un contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, sottoscritto con la società, quest'ultima è tenuta a manlevare il CP_1
- che il sinistro è avvenuto nel periodo di competenza del contratto di assicurazione;
- che il danno verificatosi in seguito del sinistro è da addebitarsi alla condotta colposa dell'attore, che svolge quotidianamente presso i luoghi la propria attività lavorativa;
- che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'attore dovrà fornire prova dell'effettivo verificarsi dell'evento lesivo e delle modalità con le quali si sarebbe verificato.
Si è costituita in giudizio contestando tutto Controparte_9
quanto dedotto, prodotto e domandato, in quanto infondato in fatto e diritto, tanto in punto di an che di quantum. Nello specifico ha sostenuto:
- che la garanzia assicurativa è prestata con un massimale pari a € 3.500,00 per ogni sinistro, nonché una franchigia fissa per ciascun sinistro di € 10.000,00 da intendersi quale importo ad esclusivo carico dell'assicurato;
- che, ai sensi del dettato di cui all'art 5.7 della polizza, devono considerarsi escluse dalla copertura assicurativa “i danni derivanti da custodia – manutenzione di tutte le strade comunali e delle relative pertinenze compresa la segnaletica verticale, semaforica e complementare”;
- che, quindi, nel caso di specie in alcun modo potrà essere invocata l'operatività della garanzia assicurativa;
- che anche per l'assicurato vale, in tema di onere della prova, l'art. 2697 c.c.;
- che il comportamento colposo dell'attore sia da qualificarsi di per sé idoneo ad escludere qualsivoglia nesso causale;
- che in ogni caso il risarcimento non sarà comunque dovuto in applicazione dell'art. 1227, comma II, c.c.
Con ordinanza a seguito di trattazione scritta in data 4.6.2020 sono stati concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale ed è stata disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore.
Con ordinanza del 1/06/2023, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8/02/2024.
Medio tempore assegnato a questo giudice il fascicolo, con ordinanza del 8/11/2024, a seguito di disposizione della trattazione scritta, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. L'an debeatur.
La domanda attorea merita accoglimento, per quanto di ragione.
Il tratto di sul quale l'attore è caduto rientra senz'altro nell'ambito delle opere sulle quali il – titolare di una signoria di fatto qualificata sul bene – è tenuto CP_1
ad esercitare una custodia volta a prevenire eventi pregiudizievoli per i terzi: ciò vale in particolare, per i casi, quali quello in esame, in cui la situazione di pericolo è ingenerata da caratteristiche intrinseche alla struttura della superficie calpestabile, e al contempo, dall'assenza di pulizia dell'area, invasa da rifiuti di varia natura.
Com'è noto, in materia di illecito aquiliano il danneggiato è onerato di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie, che, nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. consistono: nel danno-evento ingiusto, nel nesso di causalità tra il predetto danno e (il dinamismo intrinseco del) la cosa sottoposta all'altrui custodia, nel rapporto di custodia, e nelle conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e/o non patrimoniali, che dall'evento dannoso conseguono, ossia il danno-conseguenza.
Il custode, invece, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, fattore che può essere rappresentato dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (Cfr. ex multis, in tema di demanio, Cass. n. 12895/2016; Cass. n. 18317/2015).
Ciò premesso, dal coacervo degli elementi processualmente emersi, il Tribunale reputa sussistenti i presupposti normativi della fattispecie speciale di illecito aquiliano.
Le allegazioni di cui al libello introduttivo sono stati confermati in sede di istruttoria orale. Le dichiarazioni dei testi e (cfr. verbali del 9.7.2021 e 28.6.2022), Tes_1 CP_8
della cui attendibilità e credibilità non vi sono ragioni di dubitare, sono coerenti nel descrivere la caduta (nei termini già peraltro descritti, seppur in forma sintetica, nelle dichiarazioni rilasciate e prodotte agli atti), cui hanno assistito direttamente, e la verificazione dei postumi poi refertati.
Le foto in atti (docc. 1 e 2) chiariscono il sensibile, e ciononostante non percepibile, dislivello tra la zona asfaltata e quella pavimentata, dovuto alla circostanza che nella fase di stacco tra le due aree le mattonelle sono spezzate e assenti e lasciano scoperto il massetto di colore grigio scuro, simile a quello dell'adiacente piano di calpestio in conglomerato bitumoso dopo il gradino.
La morfologia dei luoghi, considerata unitamente alla riportata presenza di sporcizia e di erbacce, presenta evidente attitudine a generare pericolo per i pedoni.
Sussistono, tuttavia, i presupposti per riconoscere il concorso di responsabilità ex art. 1227, I comma, c.c. del danneggiato, corretti essendo, al riguardo, i rilievi della convenuta e dalla terza chiamata.
La difficoltà di percezione dell'insidia, dovuta, oltre che alle sopra esposte caratteristiche oggettive, alla scarsa illuminazione, visto anche l'orario (6:00 di febbraio), deve ritenersi infatti temperata dalla circostanza che conoscesse Parte_1 perfettamente lo stato di dissesto dell'area nonché la circostanza, pacifica e confermata anche dai testi sentiti, che la stessa è sovente invasa da rifiuti.
In siffatto contesto, il comportamento tenuto dal danneggiato non può dirsi esente da negligenza, in quanto la particolare dimestichezza di questi con lo stato dei luoghi impone di valutare la sua condotta alla stregua di un livello di attenzione più elevato rispetto a quello esigibile dal quisque de populo.
In definitiva, il concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c., comma 1, è giudicato nell'ordine di 1/2.
2. Il quantum debeatur.
Appurati gli elementi strutturali della fattispecie, occorre valutarne i profili funzionali.
Preliminarmente, si osserva che la CTU, esente da vizi e da rilievi di parte, e dunque condivisa, riconosce un danno da inabilità temporanea di 25 giorni di inabilità assoluta, seguiti da 30 giorni di inabilità parziale al 75 %, 15 giorni di inabilità parziale al 50. Il danno permanente è stato quantificato nell'ordine del 3 %.
Avuto riguardo alla liquidazione del danno biologico, è noto che quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, siccome collaudato e diffuso sul territorio nazionale (Cass. Sez. III, sent. n. 12408/2011).
In applicazione, quindi, delle tabelle milanesi, edizione 2024, per la liquidazione del danno non patrimoniale si perviene al riconoscimento di € 6.325,00 a titolo di invalidità temporanea, totale e parziale;
€ 1.959,30 per danno permanente (di cui euro 1567,44 per danno biologico), attesa l'età del soggetto all'epoca del sinistro (51 anni), somma comprensiva sia del danno biologico sia della componente di sofferenza soggettiva interiore correlata alla gravità della lesione riportata.
Le spese mediche appaiono congrue nella misura indicata dal CTU, per un importo complessivo di € 1.138,20.
Ulteriore voce di danno patrimoniale richiesta concerne la spesa per retribuire il dipendente per il periodo in cui l'attore non ha potuto svolgere Persona_1
l'attività lavorativa. Al riguardo, reputa il Tribunale insufficiente la produzione delle buste paga del dipendente relative ai mesi di febbraio e marzo 2018, non accompagnate da ulteriori elementi che giustifichino il suo impiego peculiare per far fronte all'inabilità temporanea del titolare, anzi evidenziandosi dalla documentazione che è Per_1 assunto dall'impresa dell'attore a far data dal 27.2.2007.
In definitiva, in favore dell'attore va riconosciuta, la somma di € 4.142,15 (8284,30/2) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ed € 569,10 (€
1.138,20/2) oltre interessi di legge dalla data dell'esborso al saldo a titolo di danno patrimoniale, già decurtata per entrambe le voci la quota per la sua responsabilità.
Spettano, sul solo importo di € 4.142,15, gli interessi compensativi di legge, come di seguito indicato (v. Cass. civ. 6347/2014; conf. Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere devalutata alla data del fatto illecito;
l'importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto e sino alla data del pagamento dell'indennizzo e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale;
dalla somma rivalutata alla data dell'indennizzo deve detrarsi l'importo medesimo e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo.
3. La domanda di manleva.
Il parziale accoglimento della domanda attorea impone di delibare sulla richiesta di manleva agita dal nei confronti dell'assicurazione CP_1 Controparte_9
. Al riguardo, assorbita di ogni diversa questione, trova accoglimento
[...]
l'eccezione della franchigia per ciascun sinistro pari ad € 10.000,00 (art. 3 sez. condizioni generali di assicurazione), che esclude nel caso concreto l'operatività della polizza.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura della metà tra attore e convenuto, visto l'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria, compensate per la residua parte, e liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, scaglione di valore, parametri medi. Analoga sorte seguono le spese di CTU.
Le spese della chiamata del terzo gravano sul per la metà, compensate nella CP_1
residua parte tenuto conto del valore originario della domanda e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, scaglione di valore, parametri minimi considerata la concreta attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attrice così dispone:
- condanna il in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di , di € 4.711,25 complessivi a titolo di risarcimento Parte_1
del danno, oltre rivalutazione ed interessi di legge come in parte motiva;
- condanna il in persona del sindaco pro tempore, al rimborso in CP_1
favore di di metà delle spese processuali, liquidate per Parte_1
l'intero in € 5.200,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. ed oltre al rimborso delle anticipazioni;
- condanna il in persona del sindaco pro tempore, al rimborso in CP_1
favore di di metà delle spese processuali, Controparte_9 liquidate per l'intero in € 2.500,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e
I.V.A.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta per i ¾, la residua a carico dell'attore.
Pisa, 21 febbraio 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla
privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.