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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 291 / 2024 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to ULIVI LUCA presso il cui Parte_1
studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica appellante nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to POLIMENO CRISTINA Controparte_1
presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
1 appellato
(COD. FISC. ) Controparte_2 C.F._1
nato in CARRARA il 18/06/1970 appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE: “Questa difesa, atteso che il Sig. ha eseguito Parte_1
il versamento delle somme di cui alla condanna di primo grado, che non vi è interesse alla prosecuzione del presente giudizio accettando la decisione del Tribunale di
Massa e che è stata proposta la rinuncia alla presente causa a spese integralmente compensate, accetta dalla convenuta,
Chiede
alla Corte di Appello di Genova di procedere ex art. 306 cpc all'estinzione del giudizio”.
PARTE APPELLATA: “1. Nelle more del procedimento Parte Attrice ha provveduto a versare alla Convenuta le somme disposte dal Tribunale di Massa a titolo di competenze, spese e accessori relativi al procedimento di prime cure all'esito del quale era rimasta soccombente;
2. per il tramite del proprio difensore, l'Attrice comunicava inoltre di non avere più interesse a coltivare il gravame e di accettare integralmente l'esito del giudizio per come definito dal
Tribunale di Massa;
2 3. La per mezzo della scrivente difesa, ha comunicato di Controparte_1
accettare la rinuncia al gravame, spese compensate nel presente giudizio;
Tanto premesso, si chiede a Codesto ill.mo Giudice di Voler procedere all'estinzione del giudizio ex art.306 c.p.c.”
FATTO E DIRITTO
Udito il relatore ed esaminati gli atti;
in esito dell'udienza del 9.10.2024
(ordinanza del 12.11.2024), svoltasi con la modalità della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il consigliere istruttore riservava direttamente la decisione al collegio senza concessioni di termini sulle conclusioni in epigrafe depositate;
- preliminarmente vista la regolarità delle notifiche deve essere dichiarata la contumacia di;
Controparte_2
- rilevato che emerge univocamente dalle dichiarazioni rese dai difensori delle parti, tutti muniti di procura speciale, in relazione alla predetta udienza, che:
1. l'appellante, ha dichiarato, a mezzo del proprio difensore, di rinunciare ex art. 306 c.p.c. all'azione ed agli atti del presente giudizio ed ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate;
2. parte appellata ha dichiarato di accettare la rinuncia, chiedendo che sia dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate.
Avuto riguardo al fatto che nelle rinunce di ciascuna parte viene dato atto espressamente che la stessa viene effettuata a spese compensate e che le controparti dichiarano espressamente di accettare le rinunce così formulata, appare evidentemente formalizzata la comune richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate tra le parti.
In conformità alle suddette concordi conclusioni delle parti, verificata la regolarità delle rinunce e delle accettazioni, deve pertanto dichiararsi estinto il presente giudizio di appello.
3 Così come richiesto concordemente ed espressamente dalle parti, le spese del giudizio estinto vanno integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2) compensa interamente le spese tra le parti;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 13/11/2024
Il Consigliere estensore dott.ssa Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
4
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 291 / 2024 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to ULIVI LUCA presso il cui Parte_1
studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica appellante nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to POLIMENO CRISTINA Controparte_1
presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
1 appellato
(COD. FISC. ) Controparte_2 C.F._1
nato in CARRARA il 18/06/1970 appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE: “Questa difesa, atteso che il Sig. ha eseguito Parte_1
il versamento delle somme di cui alla condanna di primo grado, che non vi è interesse alla prosecuzione del presente giudizio accettando la decisione del Tribunale di
Massa e che è stata proposta la rinuncia alla presente causa a spese integralmente compensate, accetta dalla convenuta,
Chiede
alla Corte di Appello di Genova di procedere ex art. 306 cpc all'estinzione del giudizio”.
PARTE APPELLATA: “1. Nelle more del procedimento Parte Attrice ha provveduto a versare alla Convenuta le somme disposte dal Tribunale di Massa a titolo di competenze, spese e accessori relativi al procedimento di prime cure all'esito del quale era rimasta soccombente;
2. per il tramite del proprio difensore, l'Attrice comunicava inoltre di non avere più interesse a coltivare il gravame e di accettare integralmente l'esito del giudizio per come definito dal
Tribunale di Massa;
2 3. La per mezzo della scrivente difesa, ha comunicato di Controparte_1
accettare la rinuncia al gravame, spese compensate nel presente giudizio;
Tanto premesso, si chiede a Codesto ill.mo Giudice di Voler procedere all'estinzione del giudizio ex art.306 c.p.c.”
FATTO E DIRITTO
Udito il relatore ed esaminati gli atti;
in esito dell'udienza del 9.10.2024
(ordinanza del 12.11.2024), svoltasi con la modalità della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il consigliere istruttore riservava direttamente la decisione al collegio senza concessioni di termini sulle conclusioni in epigrafe depositate;
- preliminarmente vista la regolarità delle notifiche deve essere dichiarata la contumacia di;
Controparte_2
- rilevato che emerge univocamente dalle dichiarazioni rese dai difensori delle parti, tutti muniti di procura speciale, in relazione alla predetta udienza, che:
1. l'appellante, ha dichiarato, a mezzo del proprio difensore, di rinunciare ex art. 306 c.p.c. all'azione ed agli atti del presente giudizio ed ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate;
2. parte appellata ha dichiarato di accettare la rinuncia, chiedendo che sia dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate.
Avuto riguardo al fatto che nelle rinunce di ciascuna parte viene dato atto espressamente che la stessa viene effettuata a spese compensate e che le controparti dichiarano espressamente di accettare le rinunce così formulata, appare evidentemente formalizzata la comune richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate tra le parti.
In conformità alle suddette concordi conclusioni delle parti, verificata la regolarità delle rinunce e delle accettazioni, deve pertanto dichiararsi estinto il presente giudizio di appello.
3 Così come richiesto concordemente ed espressamente dalle parti, le spese del giudizio estinto vanno integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2) compensa interamente le spese tra le parti;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 13/11/2024
Il Consigliere estensore dott.ssa Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
4