Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/03/2026, n. 1885
TAR
Sentenza 20 giugno 2024
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CS
Ordinanza cautelare 18 ottobre 2024
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CS
Ordinanza cautelare 18 ottobre 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 11 giugno 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Modifiche sostanziali al progetto aggiudicato

    La censura è inammissibile perché non impugna il capo della sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità della doglianza per difetto di interesse e perché afferente al merito tecnico. Le censure di merito sono quindi inammissibili in assenza della riforma del capo di inammissibilità.

  • Rigettato
    Necessità di variante generale e omessa verifica di compatibilità con gli standard minimi

    La censura è infondata in quanto non sussiste omessa pronuncia, ma un rigetto esplicito motivato anche per relationem. Le censure sono sostanzialmente ripetitive di quelle già dedotte.

  • Rigettato
    Necessità di variante generale e illegittimità del parere del Comune di Bari

    Le censure sono infondate e meramente ripetitive, come già statuito dal TAR.

  • Inammissibile
    Mancanza di VAS

    La censura è inammissibile perché generica e ripetitiva, non contestando specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata.

  • Rigettato
    Carenza del DIP nell'analisi costi-benefici e dati non aggiornati

    La censura è infondata. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è stato favorevole perché le alternative sono state vagliate. L'analisi costi-benefici è un mero auspicio e la sua valutazione rientra nella discrezionalità amministrativa.

  • Rigettato
    Omessa considerazione aspetti idrogeologici

    La censura è infondata. L'aspetto idrogeologico è stato considerato e le criticità emerse sono state affrontate con soluzioni progettuali che non richiedono modifiche sostanziali al PFTE.

  • Rigettato
    Mancata corretta lettura del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici

    La censura è infondata. I rilievi del parere sono stati recepiti e l'auspicio di riorganizzazione urbanistica non ha valore vincolante.

  • Rigettato
    Violazione indici di fabbricabilità e sottrazione di verde di quartiere

    Censura meramente ripetitiva di quanto già argomentato in ordine alla infondatezza della violazione dello standard a verde.

  • Inammissibile
    Violazione della legge di gara

    La censura è inammissibile per difetto di specificità, non argomentando ulteriormente sul punto.

  • Inammissibile
    Erronea definizione dell'area negli elaborati di PRG

    La censura è inammissibile per reiterazione della censura di primo grado, oltre che infondata, poiché gli atti chiariscono la destinazione delle aree.

  • Rigettato
    Qualificazione dell'area come bosco

    La censura è infondata. L'area non rientra nella definizione normativa di bosco, essendo uno spazio verde urbano, e non vi sono vincoli paesaggistici o boschivi applicabili.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse

    La decisione si basa su una precedente sentenza che ha stabilito che la lesione dedotta non è concretamente ipotizzabile fino all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

  • Rigettato
    Violazione della dotazione minima di verde di quartiere

    La Corte ha ritenuto la censura infondata, escludendo la necessità di una variante generale e ritenendo che la variante puntuale sia legittima per la realizzazione di un'opera pubblica di interesse statale. Inoltre, ha chiarito che la dotazione minima inderogabile si riferisce alla quantificazione generale e non alle singole categorie di standard, e che per le zone B (come quella in esame) la dotazione minima è dimezzata. Infine, ha considerato che l'area verde realizzata nell'ambito del progetto costituisce uno standard urbanistico.

  • Rigettato
    Irrealizzabilità del progetto per aumento del traffico veicolare

    La censura è infondata in quanto non contesta adeguatamente le argomentazioni del primo giudice riguardo allo svincolo sulla tangenziale e ai mezzi pubblici. Inoltre, la localizzazione in aree edificate è conforme al piano paesaggistico regionale, e il progetto alternativo (Pizzarotti) non è più realizzabile a seguito di decisioni giudiziarie pregresse.

  • Rigettato
    Insufficienza dell'area interessata dall'intervento ai fini della destinazione di aree a verde

    La censura è infondata. La modifica della destinazione urbanistica è fisiologica e non implica illegittimità. Si ribadiscono le argomentazioni relative alla legittimità della variante puntuale e alla corretta quantificazione degli standard a verde, escludendo la necessità di una variante generale e la fondatezza delle contestazioni sui conteggi.

  • Inammissibile
    Violazioni deontologiche da parte dei progettisti

    La censura è inammissibile per difetto di interesse, in quanto la responsabilità disciplinare dei progettisti non comporta utilità per gli appellanti. Nel merito, è infondata poiché il presupposto (violazione degli standard a verde) non sussiste.

  • Inammissibile
    Andamento della procedura

    La prima parte della censura è inammissibile per difetto di specificità. La seconda parte è meramente ripetitiva di censure già trattate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/03/2026, n. 1885
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1885
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo