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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 9025/2022 R.G., promossa
DA
, in persona del Sindaco p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stefania De Matteis
APPELLANTE
CONTRO
in proprio e nella sua espressa qualità di titolare e legale rappresentante p.t. della Controparte_1
Ditta Detertecnica di Cesari Maurizio;
rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Presicce.
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Con ricorso del 20-10-2021 proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Lecce avverso i verbali di contestazione n. V/59386Z/2021 del 20-07-2021, n. V/59354Z/2021 del
19.07.2021, n. V/59301Z/2021 del 17-07-2021, n. V/59233Z/2021 del 15-7-2021, n. V/59195Z/2021
del 14-7-2021 e n. V/59150Z/2021 del 13-7-2021, tutti elevati dalla Polizia Municipale del Comune
di per la violazione dell'art. 7, commi 1, 9 e 14 C.d.S., in quanto “accedeva abusivamente in Pt_1
zona a traffico limitato”, senza possedere la prescritta autorizzazione.
In particolare, il ricorrente deduceva sulla nullità dei verbali impugnati, per mancanza di sottoscrizione autografa dell'agente accertatore, e della relativa notifica, poichè disposta dall'amministrazione comunale resistente a mezzo del “servizio postale di CMP BOLOGNA”; al contempo, ne contestava la illegittimità per inadeguatezza della segnaletica stradale indicate la ZTL
in (ad avviso del ricorrente non visibile, in quanto non conforme ai parametri dimensionali e Pt_1 alla collocazione prevista dal regolamento attuativo del Codice della Strada) e per mancanza di adeguata prova in ordine all'installazione ed al corretto funzionamento dell'apparecchio di rilevamento di accesso in zona ZTL, oltre che per omessa contestazione immediata della infrazione.
Si costituiva in giudizio il resistendo ai motivi di opposizione, chiedendone il Parte_1
rigetto.
Con sentenza n. 3089/2022, mai notificata, l'adito Giudice di Pace, in accoglimento del ricorso,
annullava i verbali impugnati e compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato il 28-11-2022 il proponeva appello avverso la detta Parte_1
sentenza, per avere il Giudice di Pace di Lecce – con unico ed assorbente motivo - accolto l'originaria opposizione ex art. 204bis C.d.S. sull'erroneo presupposto che la notifica degli impugnati verbali fosse inesistente, poiché spediti da Bologna da soggetto non indicato o dall'organo accertatore al di fuori del proprio ambito di appartenenza. Chiedeva, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, la conferma dei verbali di contestazione elevati nei confronti dell'odierna parte appellata, con vittoria delle spese di giudizio.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio invocando, Controparte_1
preliminarmente in rito, la declaratoria di inammissibilità dell'appello, poiché proposto in spregio ai termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., e contestando, nel merito, l'impugnazione, chiedendone il rigetto;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Precisate le conclusioni all'udienza del 3 aprile 2025, le parti hanno discusso oralmente la causa che
è stata, pertanto, decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in rito, va dichiarata la tempestività, e conseguentemente l'ammissibilità, del ricorso in appello, in quanto proposto nel rispetto del termine per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c.
Ed invero, considerato che l'impugnazione della sentenza oggetto del presente gravame, poiché
mai notificata, è soggetta al termine c.d. lungo di impugnazione (ex art. 327 c.p.c.) di sei mesi,
con decorrenza dalla data della sua pubblicazione (e non invece al termine c.d. “breve” di cui all'art. 325 c.p.c.), e che, dunque, nella specie, il termine per proporre appello sarebbe iniziato a decorrere dal 26-04-2022 (data di pubblicazione della sentenza di primo grado), l'appellante avrebbe potuto proporre appello entro il giorno di sabato 26-11-2022; scadenza prorogata, ai sensi dell'art. 155, IV comma, c.p.c., al primo giorno lavorativo utile e, dunque, a lunedì 28-11-2022, come di fatto
è avvenuto.
Da tanto discende la validità e tempestività dell'appello formulato dal , poiché Parte_1
proposto nel rispetto dei termini di legge.
Nel merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Tenuto conto che, secondo quanto dedotto nel ricorso può ritenersi pacifico che la notificazione dei verbale di contravvenzione è avvenuta ad opera di soggetti diversi dall'ufficiale giudiziario, va ricordato che in tema di infrazioni al codice della strada, “alla notifica del verbale di accertamento
eseguita ai sensi dell'art. 201 C.d.S., comma 3, non si applicano le prescrizioni previste dal D.P.R.
n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 che prevedono limiti di competenza territoriale, riferibili ai soli
ufficiali giudiziari e non estensibili agli altri pubblici ufficiali che, volta per volta, la legge autorizza
ad eseguire notificazioni, perché la loro competenza è disciplinata dall'ordinamento che li riguarda
o dalle norme che li abilitano alla notifica. Né potrebbe invocarsi la nullità della notifica per
incompetenza territoriale dell'ufficiale di polizia municipale, perché la legge - e in particolare l'art.
201, comma 3, in relazione all'art. 12 C.d.S., comma 1, lett. e), - nell'abilitare i corpi di polizia
municipale alla notifica dei verbali di accertamento non prevede alcuna limitazione territoriale del
loro potere di eseguire notifiche a mezzo posta: le quali, dunque, possono essere eseguite nei
confronti di destinatari residenti, dimoranti o domiciliati anche fuori del territorio comunale” (Cass.
Civ., Sez. II, n. 24134/2012; in senso conforme Cass. Civ., Sez. II, n. 23588/2018, con la quale, in applicazione dell'anzidetto principio, la Suprema Corte ha escluso la nullità della notifica effettuata a mezzo posta da un appartenente alla polizia municipale, solo perché eseguita mediante la spedizione del plico da un ufficio postale ubicato in un comune diverso da quello cui appartiene l'organo notificatore).
Tanto considerato, la notifica dei verbali di contestazione oggetto del presente gravame risulta essere stata regolarmente effettuata a mezzo delle , e non da un'agenzia di recapiti (cfr. copia CP_2
busta racc. atti giudiziari allegata al fascicolo del primo grado del ); al “Centro Parte_1 servizi Sapi S.r.l. CMP Bologna”, anch'esso nominativamente indicato nella predetta busta, sono demandate, come consentito, le attività intermedie di natura materiale relative all'imbustamento ed alla consegna dei plichi al servizio postale (si veda, al riguardo, Cass. Civ., Sez. II, n. 462/2017, ed in senso conforme Cass. Civ., Sez. II., n. 7177/2012, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento, ai sensi dell'art. 385,
terzo comma, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada avviene mediante invio al destinatario di uno degli originali o di copia autenticata a cura del responsabile dell'ufficio o comando, o da un suo delegato, potendo, tuttavia, validamente affidare a soggetti terzi, anche privati,
le attività intermedie di natura materiale, relative all'imbustamento ed alla consegna dei plichi al servizio postale, in mancanza di una previsione espressa di una causa di nullità).
Per altro verso, ed in ogni caso, la notifica ha raggiunto il suo scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., tanto
è vero che il ha potuto tempestivamente proporre un ricorso in opposizione. CP_1
Accertato, pertanto, che il percorso argomentativo delineato nella pronuncia gravata non risulti meritevole di condivisione, si ritiene necessario, in ragione dell'effetto devolutivo del gravame, valutare i profili di contestazione articolati nell'opposizione ai verbali di contestazione tenuto conto delle difese formulate dal resistente e non valutate dal giudice di prime cure. Pt_1
Priva di pregio risulta la contestazione sollevata dall'originario opponente in ordine alla “mancata sottoscrizione autentica dell'agente accertatore”, che il ricorrente considera quale condicio sine
qua non di efficacia dei medesimi verbali.
Si rileva, a riguardo, la legittimità del verbale impugnato, redatto con sistemi meccanizzati, nel quale la firma autografa dell'organo accertatore è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, atteso che, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, “in tema di
sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di
accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il
verbale risulta redatto “con sistema meccanizzato o di elaborazione dati”, giusta il disposto degli
artt. 383, comma 4, e 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada, e dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 secondo il quale, nella redazione di atti
amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto”
(Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 18493/2020).
Parimenti infondato risulta il motivo di opposizione relativo alla inidoneità della “segnaletica non visibile e sottodimensionata”.
Premesso che nella specie l'appellante non ha lamentato l'assenza assoluta di segnaletica, ma la sua inidoneità (dimensione, leggibilità e posizionamento della segnaletica), nella specie deve farsi applicazione del principio secondo il quale laddove l'opponente deduca l'inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata, mentre laddove, come nella specie, deduca la non adeguatezza della segnaletica (di fatto confermando che il segnale di preavviso era comunque presente), la relativa prova incombe su di lui (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 09/03/2022,
n. 77; Cass. Civ., Sez. VI- 2, ord. n. 36274/2021).
Orbene, nel caso di specie, mentre l'opponente non ha assolto a detto onere della prova, non avendo fornito nessun elemento utile da cui desumere l'effettiva inidoneità della segnaletica in questione, risulta, invece, prodotta in atti dall'odierna appellante documentazione fotografica attestante la visibilità della segnaletica stradale, la regolare apposizione della stessa e la sua conformità alle prescrizioni di legge.
Infondate risultano le perplessità sollevate dal anche in ordine alla corretta funzionalità del CP_1
dispositivo elettronico utilizzato per la rilevazione dell'infrazione (K53700/SA), stante il mancato deposito da parte del di alcuna relazione idonea a certificare un servizio di Parte_1
assistenza periodica finalizzato a provare il corretto funzionamento della strumentazione.
Ed invero, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza il principio per il quale le apparecchiature che rilevano il solo passaggio (nella specie in una ZTL) e non la velocità del veicolo non necessitano di alcuna taratura (sulla scia di Cass. Civ., Sez. VI – 2, n. 22191/2014).
Va precisato, infatti, che l'obbligo dell'amministrazione di sottoporre a controllo periodico di taratura e funzionalità riguarda solo gli apparecchi impiegati per l'accertamento dell'eventuale superamento dei limiti di velocità, e non quindi ogni strumento di rilevazione impiegato dall'amministrazione (cfr. Corte cost., 18/06/2015, n. 113; Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 05/12/2019, n. 31818; conf. Cass., Cass.
civ. Sez. II Sent., 11/05/2017, n. 11574).
Con riguardo alla omologazione, invece, “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino
a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua
presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla
provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la
fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di
cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano
convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cass. Civ., Sez. VI-2, n.
5227/2018).
Nella specie, dai verbali impugnati emerge che il dispositivo elettronico utilizzato per la rilevazione dell'infrazione - denominato K53700/SA della Project Automation Spa, Matricola T8257-0001-BG-
SA, è stato omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto dirigenziale n.
4290 del 15.9.2014, di cui il - tra l'altro - ha prodotto copia. Pt_1
Con ultimo motivo di opposizione, il ha lamentato l'illegittimità dell'accertamento per CP_1
mancata contestazione immediata della infrazione.
Il motivo è infondato.
Com'è noto, l'art. 200 C.d.S. dispone che la violazione deve essere “immediatamente” contestata al trasgressore “quando è possibile”, dovendosi altrimenti procedere alla notifica del verbale ex art. 201
C.d.S., comma 1 bis, C.d.S., secondo cui, laddove non sia possibile l'immediata contestazione dell'infrazione, il verbale deve essere notificato al trasgressore con gli estremi della violazione e l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Come si evince dalla lettura dei verbali di contestazione impugnati, nel caso di specie la rilevazione dell'infrazione è avvenuta mediante postazione di rilevazione elettronica fissa ( ), Numero_1
finalizzata, come sancito dalla lett. g) dell'art. 201, comma 1 bis, C.d.S., alla “rilevazione degli
accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle
piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto rientra,
pertanto, espressamente, ai sensi dell'art. 201, comma 1 bis, lett. g), del C.d.S., nei casi in cui non è
necessaria la contestazione immediata se la rilevazione dell'infrazione avviene attraverso dispositivi o apparecchiature che sono stati debitamente installati, omologati e autorizzati per il corretto funzionamento automatico, senza che sia contestualmente obbligatoria la presenza degli agenti accertatori.
Ed invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la rilevazione degli illeciti sulle corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l'uso degli apparecchi di video-
ripresa già autorizzati per la ripresa dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza o all'interno dei detti varchi (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 5622/2023).
In definitiva, per tutte le ragioni sin qui esposte, l'appello va accolto e, per l'effetto, la decisione impugnata merita di essere riformata, salvo che nella parte inerente le spese di lite, non potendo gravare sull'originario opponente la condanna alle spese di giudizio del primo grado, in cui la pubblica amministrazione si è difesa a mezzo di un proprio funzionario appositamente delegato con la conseguenza che alla medesima non è riconoscibile alcuna somma a titolo di compenso professionale forense, salvo che per le spese concretamente affrontate in casa, e nella specie non allegate (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/05/2011, n.11389).
Le spese di lite dell'odierno giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri minimi del DM 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, in base al valore della domanda, tenuto conto dell'esigue attività difensiva espletata (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
, in persona del Sindaco p.t., nei confronti di , in proprio e nella Parte_1 Controparte_1
sua espressa qualità di titolare e legale rappresentante p.t. della Ditta Detertecnica di Cesari Maurizio,
nella causa n. 9025/2022 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede: - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della decisione n. 3089/2022, emessa dal Giudice di
Pace di Lecce e pubblicata il 26.4.2022, conferma i seguenti verbali di contestazione: n.
V/59386Z/2021 del 20-07-2021, n. V/59354Z/2021 del 19.07.2021, n. V/59301Z/2021 del 17-07-
2021, n. V/59233Z/2021 del 15-7-2021, n. V/59195Z/2021 del 14-7-2021 e n. V/59150Z/2021 del
13-7-2021;
- condanna , in proprio e nella sua espressa qualità di titolare e legale rappresentante Controparte_1
p.t. della Ditta Detertecnica di , alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 332,00 per compensi, oltre rimborso Parte_1
spese generali, IVA e CPA come per legge, con riferimento al secondo grado di giudizio.
Lecce, 3 aprile 2025 Il Giudice
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Simona Marinosci.