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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2866/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dagli avv.ti Adriana Bruna Petrola C.F._2
e Danila Visciani, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Salerno, Corso Garibaldi n. 148;
- Opponenti –
CONTRO
(C.F. , (già ) in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Francesco Florimonte, elettivamente domiciliata presso il suo studio dell'avv.to in Salerno, Via San Benedetto n. 26;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 20.0.2017, i sig.ri e Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3761/2017 del Parte_2
18.12.2017, con cui il Tribunale di Salerno gli ingiungeva di pagare in favore del
– ora la somma di € 169.330,31 alla sig.ra Controparte_2 Controparte_1
per l'esposizione rinveniente dal: conto corrente ordinario n. Parte_1 4000/1000/8438 (ex n. 763966401/31) ora conto sofferenza n. 9501/3969, conto canalizzatore flussi pos n. 4000/2000/1000258 (ex n. 4992/2000/10021) ora conto sofferenza n. 9501/3970 ed a titolo di inadempimento degli obblighi di restituzione derivanti dal contratto finanziamento n. 51499973; la somma di € 88.269,56 al sig.
nella sua qualità di garante in virtù della fideiussione omnibus e Parte_2
di quella specifica prestata per il contratto di finanziamento n. 51499963.
Gli opponenti hanno eccepito, nell'impugnare la documentazione esibita dall'opposta in sede monitoria, l'illegittimità e/o nullità del provvedimento monitorio per omissione del vincolo di solidarietà; la manca di prova del credito vantato da nullità e/o illegittimità del contratto di conto corrente ed inefficacia CP_3
delle condizioni economiche applicate;
irregolarità sui tassi applicati relativamente al contratto di finanziamento n. 51499973; illegittima determinazione dei saldi periodici e del saldo finale del contratto di canalizzazione flussi pos del 22.07.2011; la errata qualificazione della garanzia prestata dal fideiussore . Parte_2
Chiedeva, pertanto, in via preliminare: “1) accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed
improduttività di ogni e qualsiasi effetto giuridico dell'opposto decreto ingiuntivo n.
3761/2017 reso dal Tribunale di Salerno il 20/12/2017 e per l'effetto revocarlo per
duplicazione del titolo e pronuncia ultra petita;
2) accertare e dichiarare, in ogni caso, nel merito, la nullità, la inefficacia e la improduttività
di ogni e qualsiasi effetto giuridico dell'opposto decreto ingiuntivo per tutti i motivi esposti in
premessa;
3) accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente ordinario n. 763966401/31
divenuto poi n. 4000/1000/8430, ora conto sofferenza n. 9501/3969, per mancanza di forma
scritta ad substantiam con apertura di credito e affidamento come sopra specificato;
4) accertare e dichiarare la non debenza degli interessi ultralegali ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1284 c.c. per mancanza della forma scritta ad substantiam nonché delle spese
illegittimamente addebitate;
5) accertare e dichiarare la non debenza della commissione di massimo scoperto, della
commissione di affidamento, nonché le ulteriori spese e remunerazioni ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1346 c.c. stante la mancanza di apposita convenzione;
6) accertare e dichiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi della CMS
e CDF per violazione dell'art. 1283 c.c. e per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni relativo
addebito; 7) dichiarare, in ipotesi di accertamento del superamento della soglia di usura, la
non debenza degli interessi, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese per contrarietà al disposto
della legge108/96 con l'applicazione delle conseguenti sanzioni;
8) accertare e dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo da
effettuarsi in sede di CTU contabile, tenendo conto delle nullità rilevate e, dunque, enucleando
il tasso ultralegale, le Commissioni di Massimo Scoperto e affidamento e la capitalizzazione
trimestrale, con la sola applicazione del tasso legale ovvero, come indicato dal consulente di
parte;
9) accertare e dichiarare il sig. libero da ogni garanzia collegata ai contratti Parte_2
bancari di “Libri e professioni di ” per i motivi esposti in narrativa e per Parte_1
l'effetto revocare nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto;
10) condannare il in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Controparte_2
delle spese e competenze di giudizio in favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio la (ora ) il quale, Controparte_2 Controparte_1
contestando tutto quanto eccepito e dedotto dagli opponenti, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del Decreto Ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecutività dello stesso;
deduceva che la documentazione prodotta in sede monitoria era idonea a provare il credito azionato;
il carattere autonomo della fideiussione bancaria prestata dal sig. il carattere solidale dell'obbligazione per cui è Pt_2
causa; l'infondatezza delle contestazione relative al conto corrente ordinario n.
4000/1000/8430 (ex n. 763966491/31); l'infondatezza delle contestazioni relative al finanziamento chirografario;
l'infondatezza delle contestazioni relative al contratto di canalizzazione pos del 22.07.2011. Istaurato il contraddittorio, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo,
all'udienza del 31.03.2021 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.;
successivamente, ammessa ed espletata la CTU contabile chiusa la fase istruttoria,
all'udienza del 16.19.2024, tenutasi in modalità cartolare, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Sulla fideiussione
La Banca opposta ha eccepito che l'opposizione proposta dal fideiussore
[...]
sarebbe inammissibile, poiché questi avrebbe sottoscritto garanzia con Parte_2
clausola di pagamento c.d. "a prima richiesta" e, pertanto, sarebbe tenuto a pagare immediatamente al creditore quanto da questi richiesto, senza alcuna facoltà di opporre al creditore beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli articoli 1936,1941 e 1945 c.c., stante l'autonomia del contratto di garanzia rispetto al rapporto sottostante garantito, nel senso che nello stesso viene meno la relazione di accessorietà tra garanzia e obbligazione garantita.
L'eccezione non è fondata.
È necessario, a questo punto, chiarire la natura della garanzia di cui è causa
Ebbene, secondo questo Giudice la locuzione “ a semplice richiesta scritta” non è
di per sé sufficiente a qualificare l'autonomia della garanzia prestata, ciò in ossequio alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte, secondo cui l'utilizzo di espressioni del tipo “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”
possono riferirsi “sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi
autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di
accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine,
a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune
intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art.
1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di
proporre l'azione giudiziaria” (Cass. Civ. n. 16825/2016).
Non risulta, pertanto, “decisivo l'impiego delle espressioni 'a semplice richiesta' o 'a
prima richiesta' del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre
l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, giacché la caratteristica principale
che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza
dell'elemento dell'accessorietà, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di
opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola
essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 cod. civ.” (Cass. Civ. 05/19300). In
materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta', come nel caso di specie, non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione". (Cassazione civile sez. I, 04/12/2024, (ud. 29/10/2024, dep.
04/12/2024), n.31105).
Nella specie, al di là della clausola sull'obbligo di pagare “semplice richiesta
scritta”, nessuna disposizione contrattuale sembra eliminare il vincolo di accessorietà tra obbligazione principale ed obbligazione garantita.
Dell'espressione, invero, occorre tener conto nel complessivo assetto dell'accordo, che è caratterizzato da molteplici rinvii alla disciplina codicistica della fideiussione, all'utilizzo del termine fidejussore, e risulta privo di clausole che prevedano l'inopponibilità al creditore istante delle eccezioni relative al rapporto principale. Non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta"
incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., è necessario accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass., n. 16825/16; n. 84/2010; n. 19693/2022). È dunque la volontà delle parti che deve essere indagata onde ricostruire il reale contenuto della pattuizione.
Interpretando le clausole contrattuali mediante una ricognizione di quale sia stato l'intendimento perseguito dalle parti, è possibile attribuire alle formule testuali da esse adoperate, che non appaiono di per sé decisive, un'identità
coerente con gli scopi che si è inteso realizzare per mezzo della loro previsione.
Nel caso in esame la sola clausola a " richiesta scritta", accompagnata dalla previsione di un assetto negoziale che ricalchi nel complesso il modello fideiussorio, non consente di ritenere che il garante abbia consapevolmente sottoscritto un contratto di garanzia autonomo. La mancata previsione nel regolamento contrattuale della rinuncia alle eccezioni induce a ritenere che sia stata formalizzata la costituzione di una fideiussione, sicché la sola clausola a
"pagamento immediato a semplice richiesta scritta", senza l'espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni, non consente di desumere che si è in presenza di una garanzia autonoma. Infine è da escludere che il garante abbia sottoscritto il contratto di garanzia in qualità di consumatore essendo stata rilasciata la garanzia fideiussoria in favore della società Parte_3
Il merito
Con il primo motivo di opposizione parte opponente eccepisce la illegittimita'
e/o nullita' del provvedimento monitorio avendo il Tribunale ingiunto in modo distinto e senza vincolo solidale, il pagamento di euro 169.330,31 a carico della debitrice principale e la ulteriore somma di euro 88.269,56 a carico del garante sig. senza tener conto che la suddetta somma già era contenuta Parte_2 in quella maggiore ingiunta alla sig.ra . Parte opposta contesta tale Parte_1 motivo di doglianza ritenendolo infondato in quanto emerge dal ricorso che trattasi di responsabilità in solido.
La doglianza di parte opponente è fondata.
Dalla lettura del ricorso monitorio si evince, ma non con chiarezza, che la richiesta rivolta nei confronti del garante è ricompresa nella maggior somma già richiesta nei confronti della debitrice principale. Tanto è vero che il decreto ingiuntivo ingiunge separatamente le somme nei confronti della debitrice principale e del garante. L'omissione dell'indicazione del vincolo di solidarietà ha ingenerato una duplicazione del credito. Considerata la natura accessoria della garanzia prestata dal , per quanto argomentato in parte Parte_2 iniziale di motivazione, deve ritenersi che il valore della controversia sia pari a euro 169.330,31 di cui euro 88.269,56 garantito con fideiussione.
Fatta questa doverosa e necessaria premessa e passando al merito, l'opposizione
è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez.
II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5). In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cassazione civile I n.
24049 DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I, 28/11/2018, n. 30822).
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta.
Tale motivo di opposizione deve essere rigettato.
In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto conto certificato ex art 50 TUB - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché l'estratto conto ex art. 50 TUB riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici.
Passando alla controversia in esame, applicando i principi anzi detti, può rilevarsi che la banca opposta ha regolarmente fornito prova del credito azionato, depositando l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50TUB, i documenti contrattuali dei rapporti intercorsi e nel dettaglio: 1) Conto corrente ordinario n. 763966401/31 del 14.2.2005 poi divenuto n. 4000/1000/8430 unitamente agli estratti conto dal 29.3.2002 al 5.5.2017; 2) Conto “canalizzatore flussi pos” n.
4992/2000/10021 poi divenuto n. 4000/2000/1000258 del 22.07.2011-Apertura di credito Contratto POS del 31.10.2011;Aperture di credito Contratto POS del
24.03.2013 e Estratti conto ordinari e scalari del conto POS n. 2000/100258 ex n.
2000/100021 dal 25. 7.2011 (apertura del conto) al 05.05.2017 (chiusura); 3)
Finanziamento chirografario n. 51499973 di originari € 60.000,00,da restituirsi mediante pagamento di n. 72 rate mensili.
Parte opponente ha altresì eccepito la nullità delle condizioni economiche per assenza di validi moduli contrattuali nonché illegittimo esercizio dello Ius variandi, illegittima capitalizzazione degli interessi.
Le contestazioni sollevate sono risultate in parte fondate alla luce delle operazioni peritali svolte. Con riguardo al rapporto di conto corrente ordinario n. 763966401/31 del
14.2.2005 poi divenuto n. 4000/1000/8430 dalla documentazione depositata risulta intercorso tra le parti un valido modulo contrattuale solo in data 14.2.2005.
Tuttavia il rapporto risale ad epoca anteriore come documentato dagli estratti conto depositati dalla che risalgono al 29.3.2002 . L'estratto conto del CP_3
5.5.2017 reca un saldo negativo di euro – 82.696,11.
Con riguardo al conto canalizzatore flussi POS n. 1000258 sottoscritto in data
22.7.2011, successivamente affidato, il consulente ha verificato le condizioni economiche effettivamente applicate dalla banca e dalla verifica congiunta degli estratti dei due conti oggetto di causa è emerso che l'Istituto di credito dal I Pt_4
2012 al III TRIM. 2016, girocontava le competenze trimestrali del conto flussi POS sul conto corrente ordinario. Alla data del 05.05.2017 risultava un saldo pari a -
€ 51.422,68.
Dall'esame delle condizioni di contratto si evince dunque che lo stesso è stato stipulato in un periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. È ormai nota la portata della delibera del 9/2/2000, con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità. Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
condizioni, queste, che risultano correttamente rispettate dal contratto di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio e allegato alla produzione monitoria.
Il conto risulta affidato a far data dal 10.09.2009, 3.9.2010 e 22.7.2011 con un aumento in data 24.4.2013.
Trattandosi di rapporto svoltosi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis" inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la CMS soglia, calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione di massimo scoperto media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 108 cit., compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati;
tale operazione va compiuta con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1" ( cfr. Cassazione civile sez. I, 18/01/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 18/01/2019), n.1464).
Applicando questi principi il CTU ha rilevato l'assenza di usura originaria.
Per quanto poi concerne i lamentati profili usurari occorre premettere come la giurisprudenza di legittimità sia attualmente orientata nel senso che "È avviso di queste Sezioni Unite che debba darsi continuità al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica degli artt. 644 cod. pen. e (…), secondo comma, cod. civ., come modificati dalla L. n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 394 del 2000, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3,24,47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame. È priva di fondamento, infatti, la tesi dell'illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi" (così Cass. SS.UU. n. 24675 del 19.10.2017).
La predetta sentenza, pur facendo riferimento a un contenzioso relativo ad un contratto di mutuo, risulta aver espresso un principio generale suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente. Al riguardo, in effetti, una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari.
L'usura si presenta dunque suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie, ed al momento delle stesse.
In questa prospettiva va quindi osservato come il C.T.U. non abbia riscontrato alcun profilo di usura originaria, nè "sopravvenuta né la CMS è risultata oltre soglia ma in ogni caso esclusa poiché non era determinata nelle modalità di calcolo.
Sempre con riguardo al conto corrente 40131 si rileva che pur essendo stato acceso nel 2002 fino alla data del 14.2.2005 non è sorretto da alcuna documentazione contrattuale, pertanto correttamente il consulente ha ricostruito il predetto rapporto mediante applicazione ai numeri debitori e ai numeri creditori dei tassi legali pro tempore vigenti, eliminando agli interessi così come ricalcolati qualsiasi forma capitalizzazione, fino alla data di sottoscrizione del documento contrattuale. Per il periodo successivo e fino al passaggio a sofferenza il consulente correttamente ha espunto la CMS in quanto non determinata nelle modalità di calcolo e per i numeri debitori e numeri creditori i tassi applicati dalla nei limiti massimi e minimi pattuiti. Ne consegue che il saldo del c/c CP_3
è pari a euro – 62.807.29.
Con riguardo invece al conto canalizzatore flussi POS il consulente ha epurato il conto dalle competenze liquidate, ha applicato i tassi sostitutivi nel periodo dal
25.7.2011 al 30.10.2011 per mancata pattuizione del tasso di interesse debitore, ha applicato agli interessi così come ricalcolati la capitalizzazione trimestrale dall'origine del rapporto fino al IV Trim. 2013 , ne consegue che il saldo del conto
è pari a euro - 48.249,10
Con riguardo al contratto di mutuo parte opponente parte da una premessa errata: sostiene che sia presente una irregolarità nella determinazione del tasso di interesse nel senso che il TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale) è inferiore al TAN (Tasso Annuo Nominale) cosa tecnicamente non ammissibile atteso che il TAN è comprensivo del TAEG.
E' bene chiarire il concetto di ISC o TAEG: l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è
l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. erogazione di credito) come ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Il Taeg ha una funzione informativa e conoscitiva del credito poiché rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica.
Come sostenuto di recente dalla Corte di Cassazione 'In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG),
è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta
è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n.
385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto
(cfr. Cass. Civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria l 'ISC è una informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione, non è un tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, come invece l'indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni (cfr. l'art. 117, comma 4, TUB
e le Istruzioni Trasparenza bancaria Bankitalia, Sez. III Contenuto dei contratti).
L'art. 117 TUB, nel suo comma 4, prescrive che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Il comma 7 dello stesso articolo, per il caso di inosservanza del comma 4 (oltre che nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5) dispone che si applichino:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione
è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
La disciplina della Banca d'Italia– sia nella originaria circolare del 2003, sia in Par quella del 2009 e successive modifiche – regola l' nell'ambito delle rispettive
“II Sezione”, dedicate, per l'appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita
Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, comma
8, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto. Tale ricostruzione è ulteriormente confermata dalla disciplina
Bankitalia del 2009, in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto. In tale stato di cose, la omessa indicazione del TAEG/ISC non determina le conseguenze sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117 TUB poiché se il TAEG/ISC non è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al comma 4 dell'art. 117.
Riguardo all'indicazione di un ISC errato (ossia difforme da quello ricalcolato dall'attore), è abitualmente rilevato che mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB, ai sensi della quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG/ISC indicato in contratto, la norma di riferimento
è unicamente quella di cui all'art. 125-bis, TUB, la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione. Tuttavia tale disciplina, tuttavia è specificamente circoscritta alla tutela consumeristica.
Peraltro la definizione di TAEG è contenuta nell'art. 121 comma 1 lett. E) del
TUB richiamato esclusivamente dall'art. 125 bis comma 6 TUB e non anche dall'art. 117 TUB.
Quindi i commi sesto e settimo dell'art. 117 TUB (relativi alla pattuizione di interessi, prezzi e condizioni, non costi, del finanziamento) non hanno nulla a che vedere con la tematica dell' e delle conseguenze della sua erronea Pt_6 indicazione in contratto (Trib. Roma 3 gennaio 2018; Trib. Roma 5 aprile 2017;
Trib. Roma 8 maggio 2017; Trib. Cagliari 4 ottobre 2016; Trib. Mantova 2 maggio
2017; Trib. Busto Arsizio 19 luglio 2017; Trib. Bologna 29 settembre 2017; Trib.
Modena 26 settembre 2017; Trib. Monza 23 febbraio 2018; Trib. Napoli 12 marzo
2018). L'errata indicazione contrattuale del TAEG può comportare la responsabilità (precontrattuale) della banca (ABF Roma 9450/2016 e 4953/2016;
ABF 3278/2017, 3492/2017; Trib. Bologna 29 settembre 2017 e 9 gennaio 2018, cit.;
Trib. Sulmona 30 ottobre 2017; Trib. Milano 26 ottobre 2017 e 7 novembre 2017;
Trib. Mantova 20 dicembre 2017; Trib. Milano 11 gennaio 2018; Trib. Roma 23 febbraio 2018; Trib. Monza 23 febbraio 2018; Trib. Napoli 12 marzo 2018).
Quindi in definitiva, come chiarito dalla Suprema Corte “ poichè, l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti
a quelli pattuiti. ( Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, (ud. 17/11/2021, dep.
09/12/2021), n.39169)
Quindi, in tema di mutuo , la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo
(o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In Par altri termini, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione Par dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6, T.U.B. e soprattutto, non comporta alcuna nullità (cfr. Tribunale Larino, 03/01/2021, n. 2; Tribunale Lecco sez. I,
07/05/2021, n. 246; Tribunale Tivoli sez. I, 02/07/2021, n. 1026; Tribunale Brindisi sez. I, 22/12/2021, n. 1699; Tribunale L'Aquila, 01/12/2020, n. 549).
Mentre il tan è un valore percentuale su base annua che definisce gli interessi passivi del prestito.
In ogni caso il consulente ha verificato che nel caso in esame “il TAEG effettivo è uguale al TAEG indicato in contratto.”
Infine parte opposta ha eccepito la prescrizione di ogni eventuale diritto a ripetere tutte le somme addebitate a titolo di interessi debitori ultralegali, di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese di tenuta conto giacchè con riguardo al decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 28.3.2018 .
L'eccezione sollevata da parte opposta merita di essere condivisa.
Deve preliminarmente svolgersi una premessa di carattere metodologico, atteso che la valutazione dell'eccezione di prescrizione in un senso piuttosto che in un altro assume valore determinante ai fini della decisione e della individuazione di una delle ipotesi ricostruttive elaborate dal CTU.
Assume valore decisivo ai fini del presente giudizio la disamina della disciplina della prescrizione e la verifica della natura affidata o meno del conto corrente. La disciplina della prescrizione dell'azione di ripetizione (essendo imprescrittibile quella di nullità delle clausole) ha trovato una stabile ricostruzione nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 24418 del 2 dicembre 2010, a mente della quale "L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".
Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno distinto le rimesse aventi effetto estintivo di uno scoperto da quelle aventi al contrario un effetto puramente ripristinatorio della provvista: la prima ipotesi si riscontra nel conto corrente passivo privo di apertura di credito o di altra forma di fido oppure nel conto affidato con saldo passivo eccedente il limite massimo di affidamento, mentre la seconda ipotesi fa riferimento al conto corrente affidato con un saldo passivo rientrante nei limiti dell'affidamento.
Non risultano peraltro del tutto sopite alcune difformità interpretative, prima tra tutte quella attinente alla specificità dell'onere di allegazione, oggetto della specifica censura sollevata dall'appellante.
Partendo dalla premessa che quella di prescrizione è un'eccezione in senso stretto - che come tale va sollevata tempestivamente dal convenuto in ripetizione d'indebito - una tesi ritiene che la banca abbia l'obbligo di eccepire l'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie per decorso di dieci anni dai singoli addebiti, individuando le specifiche rimesse a cui si riferisca l'eccezione.
Ritiene questo Giudice di dover aderire all'orientamento ormai dominante che considera invece sufficiente la formulazione dell'eccezione di prescrizione, purché accompagnata dall'allegazione dell'esistenza di pagamenti solutori, e ciò sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione in generale, da ritenersi pienamente validi anche in materia di contenzioso bancario (cfr. Cass. sez. un. n. 10955/02, Cass. sez.
6-3 n. 1064/14; v. in particolare Cass. sez. I civ. n. 11843/07, secondo la quale "l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte"). La banca convenuta ha pertanto assolto correttamente il proprio onere probatorio in relazione all'eccezione sollevata, avendo eccepito la prescrizione di tutte le rimesse - pertanto allegate come solutorie - annotate sul conto corrente dedotto in giudizio anteriormente al decennio, così individuando sia l'oggetto dell'eccezione (ogni singola rimessa annotata), sia il dies a quo di decorrenza.
Nel caso in esame deve premettersi la tempestività dell'eccezione sollevata con la comparsa di costituzione e risposta.
Quanto alla dedotta natura affidata del rapporto vi è prova in atti dell'affidamento; tuttavia le rimesse hanno avuto natura ripristinatoria della provvista mentre le solutorie, oltre fido, che risultano prescritte sono pari a euro
2.830, 55. Quindi il saldo del c/c è pari a euro – 65.958,40.
Ne consegue che il debito complessivo è pari a euro – 141.116,38. Il fideiussore
è tenuto al pagamento nei limiti dell'importo di euro 88.269,56.
Ne consegue che l'opposizione è parzialmente fondata e pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato con condanna degli opponenti al pagamento della minor somma pari a euro € 141.116,38 oltre interessi al tasso legale dal
9.11.2017 al soddisfo.
Non resta che regolamentare le spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 aggiornato dal DM 37/2018 in complessivi euro 7.052 (di cui euro
1276 per la fase di studio, euro 814 per la fase introduttiva, euro 2.835 per la fase istruttoria e euro 2.127 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge da liquidare in favore della parte opposta. Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte opponente soccombente.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Condanna e , quest'ultimo nei Parte_1 Parte_2 limiti dell'importo di euro 88.269,56, con vincolo solidale al pagamento della somma di euro € 141.116,38 oltre interessi al tasso legale dal 9.11.2017 al soddisfo.
3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta liquidate in euro 7.052 (di cui euro 1276 per la fase di studio, euro 814 per la fase introduttiva, euro 2.835 per la fase istruttoria e euro 2.127 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge .
4) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte opponente soccombente
Così deciso in Salerno il 10.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2866/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dagli avv.ti Adriana Bruna Petrola C.F._2
e Danila Visciani, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Salerno, Corso Garibaldi n. 148;
- Opponenti –
CONTRO
(C.F. , (già ) in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Francesco Florimonte, elettivamente domiciliata presso il suo studio dell'avv.to in Salerno, Via San Benedetto n. 26;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 20.0.2017, i sig.ri e Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3761/2017 del Parte_2
18.12.2017, con cui il Tribunale di Salerno gli ingiungeva di pagare in favore del
– ora la somma di € 169.330,31 alla sig.ra Controparte_2 Controparte_1
per l'esposizione rinveniente dal: conto corrente ordinario n. Parte_1 4000/1000/8438 (ex n. 763966401/31) ora conto sofferenza n. 9501/3969, conto canalizzatore flussi pos n. 4000/2000/1000258 (ex n. 4992/2000/10021) ora conto sofferenza n. 9501/3970 ed a titolo di inadempimento degli obblighi di restituzione derivanti dal contratto finanziamento n. 51499973; la somma di € 88.269,56 al sig.
nella sua qualità di garante in virtù della fideiussione omnibus e Parte_2
di quella specifica prestata per il contratto di finanziamento n. 51499963.
Gli opponenti hanno eccepito, nell'impugnare la documentazione esibita dall'opposta in sede monitoria, l'illegittimità e/o nullità del provvedimento monitorio per omissione del vincolo di solidarietà; la manca di prova del credito vantato da nullità e/o illegittimità del contratto di conto corrente ed inefficacia CP_3
delle condizioni economiche applicate;
irregolarità sui tassi applicati relativamente al contratto di finanziamento n. 51499973; illegittima determinazione dei saldi periodici e del saldo finale del contratto di canalizzazione flussi pos del 22.07.2011; la errata qualificazione della garanzia prestata dal fideiussore . Parte_2
Chiedeva, pertanto, in via preliminare: “1) accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed
improduttività di ogni e qualsiasi effetto giuridico dell'opposto decreto ingiuntivo n.
3761/2017 reso dal Tribunale di Salerno il 20/12/2017 e per l'effetto revocarlo per
duplicazione del titolo e pronuncia ultra petita;
2) accertare e dichiarare, in ogni caso, nel merito, la nullità, la inefficacia e la improduttività
di ogni e qualsiasi effetto giuridico dell'opposto decreto ingiuntivo per tutti i motivi esposti in
premessa;
3) accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente ordinario n. 763966401/31
divenuto poi n. 4000/1000/8430, ora conto sofferenza n. 9501/3969, per mancanza di forma
scritta ad substantiam con apertura di credito e affidamento come sopra specificato;
4) accertare e dichiarare la non debenza degli interessi ultralegali ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1284 c.c. per mancanza della forma scritta ad substantiam nonché delle spese
illegittimamente addebitate;
5) accertare e dichiarare la non debenza della commissione di massimo scoperto, della
commissione di affidamento, nonché le ulteriori spese e remunerazioni ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1346 c.c. stante la mancanza di apposita convenzione;
6) accertare e dichiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi della CMS
e CDF per violazione dell'art. 1283 c.c. e per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni relativo
addebito; 7) dichiarare, in ipotesi di accertamento del superamento della soglia di usura, la
non debenza degli interessi, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese per contrarietà al disposto
della legge108/96 con l'applicazione delle conseguenti sanzioni;
8) accertare e dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo da
effettuarsi in sede di CTU contabile, tenendo conto delle nullità rilevate e, dunque, enucleando
il tasso ultralegale, le Commissioni di Massimo Scoperto e affidamento e la capitalizzazione
trimestrale, con la sola applicazione del tasso legale ovvero, come indicato dal consulente di
parte;
9) accertare e dichiarare il sig. libero da ogni garanzia collegata ai contratti Parte_2
bancari di “Libri e professioni di ” per i motivi esposti in narrativa e per Parte_1
l'effetto revocare nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto;
10) condannare il in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Controparte_2
delle spese e competenze di giudizio in favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio la (ora ) il quale, Controparte_2 Controparte_1
contestando tutto quanto eccepito e dedotto dagli opponenti, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del Decreto Ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecutività dello stesso;
deduceva che la documentazione prodotta in sede monitoria era idonea a provare il credito azionato;
il carattere autonomo della fideiussione bancaria prestata dal sig. il carattere solidale dell'obbligazione per cui è Pt_2
causa; l'infondatezza delle contestazione relative al conto corrente ordinario n.
4000/1000/8430 (ex n. 763966491/31); l'infondatezza delle contestazioni relative al finanziamento chirografario;
l'infondatezza delle contestazioni relative al contratto di canalizzazione pos del 22.07.2011. Istaurato il contraddittorio, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo,
all'udienza del 31.03.2021 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.;
successivamente, ammessa ed espletata la CTU contabile chiusa la fase istruttoria,
all'udienza del 16.19.2024, tenutasi in modalità cartolare, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Sulla fideiussione
La Banca opposta ha eccepito che l'opposizione proposta dal fideiussore
[...]
sarebbe inammissibile, poiché questi avrebbe sottoscritto garanzia con Parte_2
clausola di pagamento c.d. "a prima richiesta" e, pertanto, sarebbe tenuto a pagare immediatamente al creditore quanto da questi richiesto, senza alcuna facoltà di opporre al creditore beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli articoli 1936,1941 e 1945 c.c., stante l'autonomia del contratto di garanzia rispetto al rapporto sottostante garantito, nel senso che nello stesso viene meno la relazione di accessorietà tra garanzia e obbligazione garantita.
L'eccezione non è fondata.
È necessario, a questo punto, chiarire la natura della garanzia di cui è causa
Ebbene, secondo questo Giudice la locuzione “ a semplice richiesta scritta” non è
di per sé sufficiente a qualificare l'autonomia della garanzia prestata, ciò in ossequio alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte, secondo cui l'utilizzo di espressioni del tipo “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”
possono riferirsi “sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi
autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di
accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine,
a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune
intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art.
1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di
proporre l'azione giudiziaria” (Cass. Civ. n. 16825/2016).
Non risulta, pertanto, “decisivo l'impiego delle espressioni 'a semplice richiesta' o 'a
prima richiesta' del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre
l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, giacché la caratteristica principale
che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza
dell'elemento dell'accessorietà, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di
opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola
essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 cod. civ.” (Cass. Civ. 05/19300). In
materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta', come nel caso di specie, non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione". (Cassazione civile sez. I, 04/12/2024, (ud. 29/10/2024, dep.
04/12/2024), n.31105).
Nella specie, al di là della clausola sull'obbligo di pagare “semplice richiesta
scritta”, nessuna disposizione contrattuale sembra eliminare il vincolo di accessorietà tra obbligazione principale ed obbligazione garantita.
Dell'espressione, invero, occorre tener conto nel complessivo assetto dell'accordo, che è caratterizzato da molteplici rinvii alla disciplina codicistica della fideiussione, all'utilizzo del termine fidejussore, e risulta privo di clausole che prevedano l'inopponibilità al creditore istante delle eccezioni relative al rapporto principale. Non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta"
incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., è necessario accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass., n. 16825/16; n. 84/2010; n. 19693/2022). È dunque la volontà delle parti che deve essere indagata onde ricostruire il reale contenuto della pattuizione.
Interpretando le clausole contrattuali mediante una ricognizione di quale sia stato l'intendimento perseguito dalle parti, è possibile attribuire alle formule testuali da esse adoperate, che non appaiono di per sé decisive, un'identità
coerente con gli scopi che si è inteso realizzare per mezzo della loro previsione.
Nel caso in esame la sola clausola a " richiesta scritta", accompagnata dalla previsione di un assetto negoziale che ricalchi nel complesso il modello fideiussorio, non consente di ritenere che il garante abbia consapevolmente sottoscritto un contratto di garanzia autonomo. La mancata previsione nel regolamento contrattuale della rinuncia alle eccezioni induce a ritenere che sia stata formalizzata la costituzione di una fideiussione, sicché la sola clausola a
"pagamento immediato a semplice richiesta scritta", senza l'espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni, non consente di desumere che si è in presenza di una garanzia autonoma. Infine è da escludere che il garante abbia sottoscritto il contratto di garanzia in qualità di consumatore essendo stata rilasciata la garanzia fideiussoria in favore della società Parte_3
Il merito
Con il primo motivo di opposizione parte opponente eccepisce la illegittimita'
e/o nullita' del provvedimento monitorio avendo il Tribunale ingiunto in modo distinto e senza vincolo solidale, il pagamento di euro 169.330,31 a carico della debitrice principale e la ulteriore somma di euro 88.269,56 a carico del garante sig. senza tener conto che la suddetta somma già era contenuta Parte_2 in quella maggiore ingiunta alla sig.ra . Parte opposta contesta tale Parte_1 motivo di doglianza ritenendolo infondato in quanto emerge dal ricorso che trattasi di responsabilità in solido.
La doglianza di parte opponente è fondata.
Dalla lettura del ricorso monitorio si evince, ma non con chiarezza, che la richiesta rivolta nei confronti del garante è ricompresa nella maggior somma già richiesta nei confronti della debitrice principale. Tanto è vero che il decreto ingiuntivo ingiunge separatamente le somme nei confronti della debitrice principale e del garante. L'omissione dell'indicazione del vincolo di solidarietà ha ingenerato una duplicazione del credito. Considerata la natura accessoria della garanzia prestata dal , per quanto argomentato in parte Parte_2 iniziale di motivazione, deve ritenersi che il valore della controversia sia pari a euro 169.330,31 di cui euro 88.269,56 garantito con fideiussione.
Fatta questa doverosa e necessaria premessa e passando al merito, l'opposizione
è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez.
II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5). In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cassazione civile I n.
24049 DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I, 28/11/2018, n. 30822).
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta.
Tale motivo di opposizione deve essere rigettato.
In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto conto certificato ex art 50 TUB - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché l'estratto conto ex art. 50 TUB riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici.
Passando alla controversia in esame, applicando i principi anzi detti, può rilevarsi che la banca opposta ha regolarmente fornito prova del credito azionato, depositando l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50TUB, i documenti contrattuali dei rapporti intercorsi e nel dettaglio: 1) Conto corrente ordinario n. 763966401/31 del 14.2.2005 poi divenuto n. 4000/1000/8430 unitamente agli estratti conto dal 29.3.2002 al 5.5.2017; 2) Conto “canalizzatore flussi pos” n.
4992/2000/10021 poi divenuto n. 4000/2000/1000258 del 22.07.2011-Apertura di credito Contratto POS del 31.10.2011;Aperture di credito Contratto POS del
24.03.2013 e Estratti conto ordinari e scalari del conto POS n. 2000/100258 ex n.
2000/100021 dal 25. 7.2011 (apertura del conto) al 05.05.2017 (chiusura); 3)
Finanziamento chirografario n. 51499973 di originari € 60.000,00,da restituirsi mediante pagamento di n. 72 rate mensili.
Parte opponente ha altresì eccepito la nullità delle condizioni economiche per assenza di validi moduli contrattuali nonché illegittimo esercizio dello Ius variandi, illegittima capitalizzazione degli interessi.
Le contestazioni sollevate sono risultate in parte fondate alla luce delle operazioni peritali svolte. Con riguardo al rapporto di conto corrente ordinario n. 763966401/31 del
14.2.2005 poi divenuto n. 4000/1000/8430 dalla documentazione depositata risulta intercorso tra le parti un valido modulo contrattuale solo in data 14.2.2005.
Tuttavia il rapporto risale ad epoca anteriore come documentato dagli estratti conto depositati dalla che risalgono al 29.3.2002 . L'estratto conto del CP_3
5.5.2017 reca un saldo negativo di euro – 82.696,11.
Con riguardo al conto canalizzatore flussi POS n. 1000258 sottoscritto in data
22.7.2011, successivamente affidato, il consulente ha verificato le condizioni economiche effettivamente applicate dalla banca e dalla verifica congiunta degli estratti dei due conti oggetto di causa è emerso che l'Istituto di credito dal I Pt_4
2012 al III TRIM. 2016, girocontava le competenze trimestrali del conto flussi POS sul conto corrente ordinario. Alla data del 05.05.2017 risultava un saldo pari a -
€ 51.422,68.
Dall'esame delle condizioni di contratto si evince dunque che lo stesso è stato stipulato in un periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. È ormai nota la portata della delibera del 9/2/2000, con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità. Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
condizioni, queste, che risultano correttamente rispettate dal contratto di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio e allegato alla produzione monitoria.
Il conto risulta affidato a far data dal 10.09.2009, 3.9.2010 e 22.7.2011 con un aumento in data 24.4.2013.
Trattandosi di rapporto svoltosi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis" inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la CMS soglia, calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione di massimo scoperto media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 108 cit., compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati;
tale operazione va compiuta con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1" ( cfr. Cassazione civile sez. I, 18/01/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 18/01/2019), n.1464).
Applicando questi principi il CTU ha rilevato l'assenza di usura originaria.
Per quanto poi concerne i lamentati profili usurari occorre premettere come la giurisprudenza di legittimità sia attualmente orientata nel senso che "È avviso di queste Sezioni Unite che debba darsi continuità al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica degli artt. 644 cod. pen. e (…), secondo comma, cod. civ., come modificati dalla L. n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 394 del 2000, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3,24,47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame. È priva di fondamento, infatti, la tesi dell'illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi" (così Cass. SS.UU. n. 24675 del 19.10.2017).
La predetta sentenza, pur facendo riferimento a un contenzioso relativo ad un contratto di mutuo, risulta aver espresso un principio generale suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente. Al riguardo, in effetti, una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari.
L'usura si presenta dunque suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie, ed al momento delle stesse.
In questa prospettiva va quindi osservato come il C.T.U. non abbia riscontrato alcun profilo di usura originaria, nè "sopravvenuta né la CMS è risultata oltre soglia ma in ogni caso esclusa poiché non era determinata nelle modalità di calcolo.
Sempre con riguardo al conto corrente 40131 si rileva che pur essendo stato acceso nel 2002 fino alla data del 14.2.2005 non è sorretto da alcuna documentazione contrattuale, pertanto correttamente il consulente ha ricostruito il predetto rapporto mediante applicazione ai numeri debitori e ai numeri creditori dei tassi legali pro tempore vigenti, eliminando agli interessi così come ricalcolati qualsiasi forma capitalizzazione, fino alla data di sottoscrizione del documento contrattuale. Per il periodo successivo e fino al passaggio a sofferenza il consulente correttamente ha espunto la CMS in quanto non determinata nelle modalità di calcolo e per i numeri debitori e numeri creditori i tassi applicati dalla nei limiti massimi e minimi pattuiti. Ne consegue che il saldo del c/c CP_3
è pari a euro – 62.807.29.
Con riguardo invece al conto canalizzatore flussi POS il consulente ha epurato il conto dalle competenze liquidate, ha applicato i tassi sostitutivi nel periodo dal
25.7.2011 al 30.10.2011 per mancata pattuizione del tasso di interesse debitore, ha applicato agli interessi così come ricalcolati la capitalizzazione trimestrale dall'origine del rapporto fino al IV Trim. 2013 , ne consegue che il saldo del conto
è pari a euro - 48.249,10
Con riguardo al contratto di mutuo parte opponente parte da una premessa errata: sostiene che sia presente una irregolarità nella determinazione del tasso di interesse nel senso che il TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale) è inferiore al TAN (Tasso Annuo Nominale) cosa tecnicamente non ammissibile atteso che il TAN è comprensivo del TAEG.
E' bene chiarire il concetto di ISC o TAEG: l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è
l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. erogazione di credito) come ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Il Taeg ha una funzione informativa e conoscitiva del credito poiché rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica.
Come sostenuto di recente dalla Corte di Cassazione 'In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG),
è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta
è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n.
385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto
(cfr. Cass. Civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria l 'ISC è una informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione, non è un tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, come invece l'indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni (cfr. l'art. 117, comma 4, TUB
e le Istruzioni Trasparenza bancaria Bankitalia, Sez. III Contenuto dei contratti).
L'art. 117 TUB, nel suo comma 4, prescrive che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Il comma 7 dello stesso articolo, per il caso di inosservanza del comma 4 (oltre che nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5) dispone che si applichino:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione
è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
La disciplina della Banca d'Italia– sia nella originaria circolare del 2003, sia in Par quella del 2009 e successive modifiche – regola l' nell'ambito delle rispettive
“II Sezione”, dedicate, per l'appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita
Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, comma
8, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto. Tale ricostruzione è ulteriormente confermata dalla disciplina
Bankitalia del 2009, in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto. In tale stato di cose, la omessa indicazione del TAEG/ISC non determina le conseguenze sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117 TUB poiché se il TAEG/ISC non è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al comma 4 dell'art. 117.
Riguardo all'indicazione di un ISC errato (ossia difforme da quello ricalcolato dall'attore), è abitualmente rilevato che mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB, ai sensi della quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG/ISC indicato in contratto, la norma di riferimento
è unicamente quella di cui all'art. 125-bis, TUB, la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione. Tuttavia tale disciplina, tuttavia è specificamente circoscritta alla tutela consumeristica.
Peraltro la definizione di TAEG è contenuta nell'art. 121 comma 1 lett. E) del
TUB richiamato esclusivamente dall'art. 125 bis comma 6 TUB e non anche dall'art. 117 TUB.
Quindi i commi sesto e settimo dell'art. 117 TUB (relativi alla pattuizione di interessi, prezzi e condizioni, non costi, del finanziamento) non hanno nulla a che vedere con la tematica dell' e delle conseguenze della sua erronea Pt_6 indicazione in contratto (Trib. Roma 3 gennaio 2018; Trib. Roma 5 aprile 2017;
Trib. Roma 8 maggio 2017; Trib. Cagliari 4 ottobre 2016; Trib. Mantova 2 maggio
2017; Trib. Busto Arsizio 19 luglio 2017; Trib. Bologna 29 settembre 2017; Trib.
Modena 26 settembre 2017; Trib. Monza 23 febbraio 2018; Trib. Napoli 12 marzo
2018). L'errata indicazione contrattuale del TAEG può comportare la responsabilità (precontrattuale) della banca (ABF Roma 9450/2016 e 4953/2016;
ABF 3278/2017, 3492/2017; Trib. Bologna 29 settembre 2017 e 9 gennaio 2018, cit.;
Trib. Sulmona 30 ottobre 2017; Trib. Milano 26 ottobre 2017 e 7 novembre 2017;
Trib. Mantova 20 dicembre 2017; Trib. Milano 11 gennaio 2018; Trib. Roma 23 febbraio 2018; Trib. Monza 23 febbraio 2018; Trib. Napoli 12 marzo 2018).
Quindi in definitiva, come chiarito dalla Suprema Corte “ poichè, l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti
a quelli pattuiti. ( Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, (ud. 17/11/2021, dep.
09/12/2021), n.39169)
Quindi, in tema di mutuo , la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo
(o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In Par altri termini, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione Par dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6, T.U.B. e soprattutto, non comporta alcuna nullità (cfr. Tribunale Larino, 03/01/2021, n. 2; Tribunale Lecco sez. I,
07/05/2021, n. 246; Tribunale Tivoli sez. I, 02/07/2021, n. 1026; Tribunale Brindisi sez. I, 22/12/2021, n. 1699; Tribunale L'Aquila, 01/12/2020, n. 549).
Mentre il tan è un valore percentuale su base annua che definisce gli interessi passivi del prestito.
In ogni caso il consulente ha verificato che nel caso in esame “il TAEG effettivo è uguale al TAEG indicato in contratto.”
Infine parte opposta ha eccepito la prescrizione di ogni eventuale diritto a ripetere tutte le somme addebitate a titolo di interessi debitori ultralegali, di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese di tenuta conto giacchè con riguardo al decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 28.3.2018 .
L'eccezione sollevata da parte opposta merita di essere condivisa.
Deve preliminarmente svolgersi una premessa di carattere metodologico, atteso che la valutazione dell'eccezione di prescrizione in un senso piuttosto che in un altro assume valore determinante ai fini della decisione e della individuazione di una delle ipotesi ricostruttive elaborate dal CTU.
Assume valore decisivo ai fini del presente giudizio la disamina della disciplina della prescrizione e la verifica della natura affidata o meno del conto corrente. La disciplina della prescrizione dell'azione di ripetizione (essendo imprescrittibile quella di nullità delle clausole) ha trovato una stabile ricostruzione nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 24418 del 2 dicembre 2010, a mente della quale "L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".
Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno distinto le rimesse aventi effetto estintivo di uno scoperto da quelle aventi al contrario un effetto puramente ripristinatorio della provvista: la prima ipotesi si riscontra nel conto corrente passivo privo di apertura di credito o di altra forma di fido oppure nel conto affidato con saldo passivo eccedente il limite massimo di affidamento, mentre la seconda ipotesi fa riferimento al conto corrente affidato con un saldo passivo rientrante nei limiti dell'affidamento.
Non risultano peraltro del tutto sopite alcune difformità interpretative, prima tra tutte quella attinente alla specificità dell'onere di allegazione, oggetto della specifica censura sollevata dall'appellante.
Partendo dalla premessa che quella di prescrizione è un'eccezione in senso stretto - che come tale va sollevata tempestivamente dal convenuto in ripetizione d'indebito - una tesi ritiene che la banca abbia l'obbligo di eccepire l'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie per decorso di dieci anni dai singoli addebiti, individuando le specifiche rimesse a cui si riferisca l'eccezione.
Ritiene questo Giudice di dover aderire all'orientamento ormai dominante che considera invece sufficiente la formulazione dell'eccezione di prescrizione, purché accompagnata dall'allegazione dell'esistenza di pagamenti solutori, e ciò sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione in generale, da ritenersi pienamente validi anche in materia di contenzioso bancario (cfr. Cass. sez. un. n. 10955/02, Cass. sez.
6-3 n. 1064/14; v. in particolare Cass. sez. I civ. n. 11843/07, secondo la quale "l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte"). La banca convenuta ha pertanto assolto correttamente il proprio onere probatorio in relazione all'eccezione sollevata, avendo eccepito la prescrizione di tutte le rimesse - pertanto allegate come solutorie - annotate sul conto corrente dedotto in giudizio anteriormente al decennio, così individuando sia l'oggetto dell'eccezione (ogni singola rimessa annotata), sia il dies a quo di decorrenza.
Nel caso in esame deve premettersi la tempestività dell'eccezione sollevata con la comparsa di costituzione e risposta.
Quanto alla dedotta natura affidata del rapporto vi è prova in atti dell'affidamento; tuttavia le rimesse hanno avuto natura ripristinatoria della provvista mentre le solutorie, oltre fido, che risultano prescritte sono pari a euro
2.830, 55. Quindi il saldo del c/c è pari a euro – 65.958,40.
Ne consegue che il debito complessivo è pari a euro – 141.116,38. Il fideiussore
è tenuto al pagamento nei limiti dell'importo di euro 88.269,56.
Ne consegue che l'opposizione è parzialmente fondata e pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato con condanna degli opponenti al pagamento della minor somma pari a euro € 141.116,38 oltre interessi al tasso legale dal
9.11.2017 al soddisfo.
Non resta che regolamentare le spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 aggiornato dal DM 37/2018 in complessivi euro 7.052 (di cui euro
1276 per la fase di studio, euro 814 per la fase introduttiva, euro 2.835 per la fase istruttoria e euro 2.127 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge da liquidare in favore della parte opposta. Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte opponente soccombente.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Condanna e , quest'ultimo nei Parte_1 Parte_2 limiti dell'importo di euro 88.269,56, con vincolo solidale al pagamento della somma di euro € 141.116,38 oltre interessi al tasso legale dal 9.11.2017 al soddisfo.
3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta liquidate in euro 7.052 (di cui euro 1276 per la fase di studio, euro 814 per la fase introduttiva, euro 2.835 per la fase istruttoria e euro 2.127 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge .
4) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte opponente soccombente
Così deciso in Salerno il 10.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara