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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/09/2025, n. 3671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3671 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 13295/2024, promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli Avv.ti LUPPI EMANUELE e BARBESI SARA RICORRENTE contro
Controparte_1
(c.f. ) e (c.f. , P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
(c.f. ) Controparte_3 P.IVA_3
(c.f. ) Controparte_4 P.IVA_4
RESISTENTI
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. )
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 12.11.24, ha impugnato il Parte_1 provvedimento del 16.9.24, con cui la Motorizzazione Civile di Brescia gli aveva negato l'ammissione alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida di categoria A3.
Il e il Controparte_1 [...]
si sono costituiti in giudizio l'8.5.25, chiedendo il rigetto della domanda;
gli altri CP_2 resistenti sono rimasti contumaci.
Le parti sono comparse all'udienza del 20.5.25 per la discussione della causa.
2. Le circostanze di fatto rilevanti per la decisione possono essere così riassunte:
− Con le sentenze riportate nel casellario giudiziale (doc. 6 res.), cui si rinvia, il ricorrente veniva condannato per il reato previsto dall'art. 73 del D.P.R. n. 309/90;
− Il ricorrente detiene la patente B dal 1985, estesa alla categoria AM nel 2013 e sempre rinnovata (doc. 4 ric.);
− Il 20.5.24, egli otteneva l'autorizzazione per esercitarsi alla guida finalizzata al conseguimento della patente di guida di categoria A3 (doc. 5 ric.);
− Il 16.9.24, tuttavia, la Motorizzazione di Brescia negava l'ammissione alla prova pratica ai sensi dell'art. 120 del Codice della Strada.
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3. Le conclusioni del ricorrente sono state:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, accogliere il presente ricorso per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto annullare il provvedimento opposto ed accertare il diritto del sig.
[...]
all'ammissione alla prova d'esame per il rilascio del titolo abilitativo alla guida categoria A3. Con vittoria Parte_1 di spese e competenze di lite oltre a IVA e CPA come per Legge».
Le conclusioni dei resistenti sono state:
«Rigettare la domanda avversaria, con vittoria di spese e onorari, che tengano conto della difesa contestuale di due diverse Amministrazioni».
4.
4.1. Sussiste la giurisdizione ordinaria, trattandosi di attività vincolata inerente al diritto soggettivo al conseguimento della patente di guida (cfr. Cass. Sez. Un. n. 10406/14; TAR Perugia, n. 117/25).
4.2. Come correttamente osservato dall'Avvocatura dello Stato, sono irrilevanti in questa sede i lamentati vizi procedurali (in particolare, la mancanza del c.d. preavviso di rigetto ex art. 10-bis della Legge n. 241/90), dal momento che occorre valutare non l'atto amministrativo ma il rapporto giuridico, ossia la sussistenza nel merito dei c.d. requisiti morali per il conseguimento del titolo.
Per lo stesso motivo, il dedotto difetto di motivazione non può condurre all'annullamento del diniego;
del resto, sebbene non esplicitato nel provvedimento, è pacifico che il motivo ostativo fosse costituito dalle condanne riportate in sede penale, ovviamente note al ricorrente.
Parimenti irrilevanti sono i vizi di eccesso di potere per contraddittorietà (rispetto all'autorizzazione ad esercitarsi alla guida e alla mancata revoca delle patenti già possedute), dovendosi procedere piuttosto a una disamina “meccanica” dei requisiti previsti dall'art. 120 C.d.S.
4.3. Nel merito, dunque, il giudice osserva che:
− Le sentenze della Corte Costituzionale n. 22/18, n. 24/20 e n. 99/20 hanno dichiarato l'illegittimità dell'art. 120 co. 2 C.d.S., nella parte in cui dispone che il Prefetto “provvede” anziché “può provvedere” alla revoca della patente, in presenza delle condizioni ostative ivi previste: in sostanza, si è riconosciuta la discrezionalità del potere prefettizio;
− Tuttavia, Corte Cost. n. 152/21 non ha esteso tali principi all'art. 120 co. 1 C.d.S. in tema di diniego di rilascio della patente, data la differenza esistente tra i due istituti: la revoca incide infatti su situazioni soggettive già consolidate;
per il giudice penale essa è discrezionale (sicché deve esserlo anche per il Prefetto); ai fini del conseguimento della patente è contemplata espressamente l'ipotesi della riabilitazione (nonché l'esito positivo dell'affidamento in prova i Servizi Sociali, secondo Cass. n. 23815/22);
− Poiché le condanne, ancorché risalenti nel tempo, per il reato previsto dall'art. 73 del D.P.R. n. 309/90 sono espressamente menzionate dalla norma come ostative al conseguimento della patente, il ricorrente non ne ha diritto (almeno fino alla riabilitazione, non dedotta dalla difesa in questa sede);
− A questa conclusione è giunto peraltro di recente, con ampie e analoghe motivazioni, anche il Tribunale di Venezia con la sentenza n. 3/2025, espressamente superando il precedente contrario di quell'Ufficio, invocato dal ricorrente in udienza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è del ricorrente. Non si tiene conto della doppia difesa resa dall'Avvocatura, stante l'identica posizione dei CP_5
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la
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tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare i valori minimi, tenuto conto della serialità della controversia e della sua non particolare complessità: € 851 per la fase di studio;
€ 602 per la fase introduttiva;
€ 903 complessivi per le fasi istruttoria e decisionale. Al totale (€ 2356) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza: rigetta il ricorso;
a titolo di spese di lite, condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti costituiti di
€ 2356,00 complessivi per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Brescia, 05/09/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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