Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2024, n. 990
CASS
Sentenza 10 gennaio 2024

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Massime1

L'obbligo di alimentare il Fondo antincendi, posto a carico delle società aeroportuali dall'art. 1, comma 1328, della l. n. 296 del 2006, in proporzione al traffico generato, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato nel servizio antincendi negli aeroporti, ha natura di tributo vincolato limitatamente alla fase d'impiego del gettito e, pertanto, la successiva previsione di cui all'art. 4, comma 3-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserita, in sede di conversione, dalla l. n. 2 del 2009, e concernente le modalità del suo utilizzo, non incide sulla persistenza del rapporto giuridico soggettivo d'imposta tra lo Stato e le società medesime.

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  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, con ordinanza del 5 settembre 2024, iscritta al n. 191 del reg. ord. 2024, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, in riferimento, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2024, n. 990
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 990
Data del deposito : 10 gennaio 2024

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