Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 51/2025
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 51/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENOVESE Parte_1 C.F._1
ELVIRA elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GENOVESE ELVIRA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SERAFINO FRANCESCO e dell'avv. ROVELLI STEFANO ( ) C.F._2
VIA SODERINI 24 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146
MILANO presso il difensore avv. SERAFINO FRANCESCO
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. e contestuale domanda di merito, ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano il
[...]
, l' Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, riferendo:
[...]
[...]
(MIAA8C400A) sito in via Dolci 5, 20100 Milano, con vincolo di CP_4
permanenza triennale che caratterizza la procedura straordinaria;
di essere madre della piccola nata a [...] il in data 8 maggio 2023, Persona_1
nonché di un bimbo di quattro anni;
che il coniuge , padre della minore, è un dipendente dell'Esercito Italiano Persona_2
(Ministero Della Difesa) presso la caserma Brigata Garibaldi sita in Caserta alla via Luigi
Laviano 18; che, pertanto, in data 16/07/2024 e, successivamente, con un ulteriore sollecito del
19/08/2024, ha presentato istanza di assegnazione temporanea ex Articolo 42 bis del D. LGS.
N. 151/ 2001, con contestuale richiesta di nulla osta all'Amministrazione Scolastica all'ambito di provenienza e destinazione, richiedendo l'assegnazione temporanea presso la sede di Caserta e/o della regione Campania, al fine di ricongiungersi al proprio nucleo familiare;
che l'ambito di Caserta le ha comunicato, con mail del 3/09/2024, di non poter procedere, stante la mancanza del nulla osta dall'ambito di provenienza ATP di Milano, il quale non ha fornito alcuna risposta entro il termine di legge di 30 giorni previsto dalla norma e che, a seguito di sollecito, ha rigettato l'istanza.
In diritto, la ricorrente ha eccepito la violazione da parte del Ministero dell'art. 42 bis, d. lgs.
N. 151/2001 volto a tutelare il diritto del figlio a godere dell'assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita.
2. Il si è costituito in giudizio contestando le difese avversarie e chiedendo il rigetto CP_1
del ricorso.
3. La domanda cautelare è stata rigettata per assenza del requisito del periculum in mora.
4. La causa, ritenutane la natura documentale, è stata discussa in data odierna e viene decisa con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
Il ricorso è infondato anche nel merito.
5. La questione oggetto di causa ha come norma di riferimento l'art. 42, co. 1, bis D.Lgs. 26
marzo 2001 n. 151 e successive modifiche che così recita: "il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda".
6. Per quanto riguarda la normativa speciale relativa al comparto scuola, deve richiamarsi il
Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022 (doc.6, fascicolo MIM) successivamente prorogato al 2024/2025 come da accordo 26 giugno 2024 (doc. 7, fascicolo MIM).
7. Come evidenziato e documentato dalla parte resistente, deve rilevarsi che la ricorrente non è attualmente docente di ruolo.
8. La previsione normativa di cui all'art. 42, co. 1, bis D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 è applicabile solamente a dipendenti di ruolo, come si evince dalla formulazione della norma stessa che sottintende un rapporto a tempo indeterminato in essere con le amministrazioni pubbliche.
9. E' pacifico che la ricorrente ha partecipato ad una procedura di reclutamento straordinario tra i docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia o negli apposti elenchi aggiuntivi delle GPS sui posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo (c.d. call veloce) ed è docente di scuola primaria su posto di sostegno con contratto a tempo determinato (dal 01/09/2023 al 31/08/2024 ed attualmente dal 01/09/2024 al 31/08/2025) finalizzato al ruolo al momento del superamento dell'anno di formazione e prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del CCNL del 29/11/2007 e dell'art. 5, co. da 5 a 12, D.L. 44/23
(cfr. contratto di lavoro allegato al ricorso e stato matricolare, doc. 1 resist.). 10. La ricorrente è, quindi, ancora oggi assunta con contratto a tempo determinato e risulta, ancora oggi, sottoposta all'obbligo di svolgimento dell'anno di formazione e prova, in quanto l'anno scolastico 2023-2024 non è stato ritenuto valido ai fini del superamento della prova stante la richiesta di congedo per assistenza di familiare con handicap dal 5/9/24 al 31/8/25
(cfr. doc. 1, fascicolo resistente).
11. Come correttamente osservato da precedente di questo Tribunale (sentenza n. 5457/2024, est.
Dott.ssa Chirieleison, doc. 9 resist.) che si richiama, poiché lo si condivide, anche ai sensi dell'art. 118 dispos. Att. C.p.c. “Orbene, l'art. 5 D.L. 44/23, commi da 5 a 12, cit. dispone che: “5. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno,
o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 30 giugno 2023.
6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma
5, salvo quanto previsto dal comma 12.
7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo.
8. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 ((del testo unico di cui al decreto legislativo))
16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.
9. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
10. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi ((dei commi 5 e 6)) possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero
o soprannumero.
11. Con decreto del , con riferimento alla procedura di Controparte_5
cui al comma 5, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato ((a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie)) provinciali per le supplenze ((e nei relativi elenchi aggiuntivi,)) nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 5, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.
12. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al medesimo comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.”
Come si evince dalle suddette disposizioni, l'assunzione a tempo indeterminato, ai sensi del comma 9, deriva dall'assunzione con contratto a termine, proposto, ai sensi del comma 6, esclusivamente nella provincia in cui la parte interessata risulta iscritta nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Come condivisibilmente rilevato da questo Tribunale con l'ordinanza del 29 agosto 2023 pronunciata in fattispecie del tutto analoga seppur con riferimento alla diversa procedura di reclutamento di cui all'art. 59, co. 4, del D.L. n. 73/2021) (doc. 7, fascicolo ), dalla CP_1
normativa citata emerge “il collegamento necessario tra esigenze locali e l'assunzione a termine, consentendo un rapporto a tempo determinato solo nella località a cui si riferiscono le graduatorie provinciali, che rispondono proprio all'esigenza di coprire con contratti di tal fatta le necessità di personale docente nell'ambito della stessa provincia a cui si riferiscono. Quindi, considerata tale ratio legis, anche con interpretazione di tipo teleologico e non solo letterale, appare del tutto conforme a ragionevolezza la circostanza che la disciplina dell'assegnazione provvisoria, anche ex articolo 42 bis nel decreto legislativo n. 151/01, riguardi solo i docenti immessi in ruolo e non quelli precari, inevitabilmente collegati nella loro destinazione alle esigenze locali che hanno giustificato la stipulazione del contratto a termine e per coprire le quali si è attinto alla specifica graduatoria provinciale e che debbono essere salvaguardate, nell'ambito di una gestione amministrativa razionale ed efficiente ex articolo 97 Cost..”.
3. Infine va detto che l'”accordo di proroga” del CCNI sulle assegnazioni provvisorie (doc.
6, fascicolo MIM) ha espressamente precisato all'art.1, comma 4 quanto segue: “I docenti assunti a tempo determinato nell'a.s. 2023/24 ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6, del decreto- legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l'a.s. 2024/25 nell'ambito della provincia di appartenenza e in provincia diversa da quella di appartenenza qualora rientrino nelle categorie previste dal successivo comma 5, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova”.
12. Come sopra evidenziato, la ricorrente sta ancora svolgendo tale periodo di formazione e prova, sicché, non può invocare l'applicazione dell'art. 42 bis del d. lgs. N. 151/2001. Non avendo superato l'anno di formazione e prova nemmeno può presentare domanda di assegnazione ad altra provincia (v. disposizione del CCNI sopra richiamata).
13. Non si ravvisa, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa della parte ricorrente nel corso della discussione, alcuna discriminazione essendo la posizione della ricorrente diversa da quella del dipendente a tempo indeterminato ed essendo irrilevante l'eventuale diverso trattamento attuato in altri ambiti territoriali.
14. Il ricorso, in definitiva, va rigettato anche nel merito.
15. Le spese sono compensate in ragione della complessità della questione e di un panorama giurisprudenziale variegato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Milano, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli