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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13172/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 06/12/2024
da e da Parte_1 Parte_2
Entrambi con il proc. e dom. avv. MICHIELI DANIELA per mandato a margine del ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 20.09.2022 –
decr. om. del 27.09.2022 depositato il giorno successivo sub R.G.N. 2561/2022);
- rilevato che dall'unione sono nati, prima del matrimonio, i figli (il 26.03.2004) Per_1
e (il 25.03.2006), entrambi maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
Per_2
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
1 - in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in AQUILEIA (UD) il 31/03/2007 tra
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
PALMANOVA (UD) il 09/05/1978, alle seguenti condizioni:
a) prende atto che i figli e , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, continueranno a vivere con la madre nella casa di Aquileia, via Giulia
Augusta 89/C, un tempo casa coniugale (immobile di proprietà dei genitori della GN
, concesso a suo tempo in comodato alle parti) che viene assegnata, in ragione di ciò, Pt_2
alla GN;
Pt_2
b) dispone che il sig. ersi alla GN , entro il giorno 05 del mese, a titolo Pt_1 Pt_2
di concorso al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 500,00 -250,00 a favore di ciascun figlio- somma soggetta a rivalutazione annuale ex indici ISTAT;
le spese straordinarie per i figli sono poste nella misura del 50% a carico del padre e nella misura del 50% della madre. Prende atto che le parti intendono osservare, per quanto concerne la determinazione delle spese straordinarie, la necessità di accordo o meno ed i tempi di rimborso, il protocollo d'intesa predisposto con la collaborazione dell'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia sezione territoriale di Udine tra i Magistrati del Tribunale
di Udine e gli avvocati;
c) dà atto che l'assegno unico per i figli, ricorrendone i presupposti, verrà richiesto e trattenuto dalla GN;
dispone sin da ora che, nel momento in cui verranno meno i Pt_2
presupposti per ricevere l'assegno unico per il figlio maggiore , il sig. Per_1 Pt_1
verserà alla GN a titolo di concorso al mantenimento del figlio stesso la somma Pt_2
di euro 300,00 (non più euro 250,00), ferma ogni altra condizione.
d) Prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, come risulta dalla documentazione reddituale versata in atti, e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile e a qualsivoglia altro titolo.
2 e) Dà atto che i ricorrenti dichiarano di prestare acquiescenza alla presente sentenza di divorzio.
f) Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AQUILEIA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2007.
Udine, li 13/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13172/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 06/12/2024
da e da Parte_1 Parte_2
Entrambi con il proc. e dom. avv. MICHIELI DANIELA per mandato a margine del ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 20.09.2022 –
decr. om. del 27.09.2022 depositato il giorno successivo sub R.G.N. 2561/2022);
- rilevato che dall'unione sono nati, prima del matrimonio, i figli (il 26.03.2004) Per_1
e (il 25.03.2006), entrambi maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
Per_2
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
1 - in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in AQUILEIA (UD) il 31/03/2007 tra
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
PALMANOVA (UD) il 09/05/1978, alle seguenti condizioni:
a) prende atto che i figli e , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, continueranno a vivere con la madre nella casa di Aquileia, via Giulia
Augusta 89/C, un tempo casa coniugale (immobile di proprietà dei genitori della GN
, concesso a suo tempo in comodato alle parti) che viene assegnata, in ragione di ciò, Pt_2
alla GN;
Pt_2
b) dispone che il sig. ersi alla GN , entro il giorno 05 del mese, a titolo Pt_1 Pt_2
di concorso al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 500,00 -250,00 a favore di ciascun figlio- somma soggetta a rivalutazione annuale ex indici ISTAT;
le spese straordinarie per i figli sono poste nella misura del 50% a carico del padre e nella misura del 50% della madre. Prende atto che le parti intendono osservare, per quanto concerne la determinazione delle spese straordinarie, la necessità di accordo o meno ed i tempi di rimborso, il protocollo d'intesa predisposto con la collaborazione dell'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia sezione territoriale di Udine tra i Magistrati del Tribunale
di Udine e gli avvocati;
c) dà atto che l'assegno unico per i figli, ricorrendone i presupposti, verrà richiesto e trattenuto dalla GN;
dispone sin da ora che, nel momento in cui verranno meno i Pt_2
presupposti per ricevere l'assegno unico per il figlio maggiore , il sig. Per_1 Pt_1
verserà alla GN a titolo di concorso al mantenimento del figlio stesso la somma Pt_2
di euro 300,00 (non più euro 250,00), ferma ogni altra condizione.
d) Prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, come risulta dalla documentazione reddituale versata in atti, e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile e a qualsivoglia altro titolo.
2 e) Dà atto che i ricorrenti dichiarano di prestare acquiescenza alla presente sentenza di divorzio.
f) Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AQUILEIA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2007.
Udine, li 13/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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