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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 465/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Sezione Civile DECRETO INGIUNTIVO Il Giudice Dott. Valerio Medaglia;
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...]
per essa quale mandataria la Parte_1 Parte_2 letti i chiarimenti depositati;
rilevato che la debitrice principale ha concluso il contratto azionato Parte_3 nell'esercizio della propria attività professionale;
rilevato che il garante ha prestato la garanzia in favore della Parte_4 debitrice in qualità di consumatore, in relazione al mutuo di 15.000,00 euro;
richiamati i principi sanciti dalla sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui il Giudice del monitorio procede al controllo il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
rilevato che nel caso di specie non appaiono sussistere cause ostative ostative alla concessione del decreto ingiuntivo richiesto dalla ricorrente verso il consumatore;
rilevato infatti che appare abusiva la clausola dell'art.
7.1. laddove impone al garante di pagare a prima richiesta, ossia senza possibilità di opporre eccezioni, in quanto appare conforme allo schema dell'art. 33 comma 2 lett. r) e t) che affermano la presunzione di abusività di clausole che limitano o escludono la facoltà del consumatore di opporre eccezione di inadempimento o altre eccezioni e ritenuto che, ad ogni modo, la clausola non appare ostativa alla concessione del decreto ingiuntivo, non risultando avere avuto concreta applicazione nel caso di specie;
che non appare abusiva la clausola dell'art.
7.2 del contratto di garanzia nella parte in cui sancisce l'estensione al garante della decadenza al beneficio del termine sancita per la debitrice, in tal modo riproducendo lo schema dell'art. 33 comma 2 lett. t) cod. cons. che presume l'abusività di clausole che sanciscono decadenze a carico del consumatore, posto che il contratto di finanziamento azionato consente alla creditrice di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine nei casi dell'art. 1186 c.c., riproducendo così disposizioni legali;
che appare abusiva la clausola dell'art. 16 delle condizioni generali della garanzia laddove non afferma la competenza del Tribunale del luogo di residenza del consumatore, riproducendo lo schema della clausola prevista dall'art. 33 comma 2 lett. u) cod. cons. e ritenuto comunque irrilevante tale clausola nel caso di specie, risultando adito il foro del consumatore;
ritenuto pertanto che non risultano clausole abusive del contratto di garanzia ostative alla concessione del decreto ingiuntivo richiesto dalla ricorrente;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; letta la nota spese depositata dal difensore della ricorrente;
INGIUNGE a e a (quest'ultimo comunque Parte_3 Parte_4 nei limiti della fideiussione prestata) di pagare, in solido tra loro, per le causali indicate nel ricorso, entro il termine di giorni 40 (quaranta) dalla notifica del presente decreto e del ricorso, in favore di parte ricorrente, la somma di euro 23.689,08, oltre gli interessi come richiesti (comunque nei limiti del tasso soglia ex Legge 108/96); alla sola di pagare, per le causali indicate nel ricorso, entro il Parte_3 termine di giorni 40 (quaranta) dalla notifica del presente decreto e del ricorso, in favore di parte ricorrente, l'ulteriore somma di euro 341,81, oltre gli interessi come richiesti (comunque nei limiti del tasso soglia ex Legge 108/96); a e a di pagare, in solido tra Parte_3 Parte_4 loro, le spese della presente procedura liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 540,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuti, ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE i debitori che hanno diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo. Avverte altresì la parte ingiunta che in mancanza di Parte_4 opposizione non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile. Grosseto, 28 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Sezione Civile DECRETO INGIUNTIVO Il Giudice Dott. Valerio Medaglia;
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...]
per essa quale mandataria la Parte_1 Parte_2 letti i chiarimenti depositati;
rilevato che la debitrice principale ha concluso il contratto azionato Parte_3 nell'esercizio della propria attività professionale;
rilevato che il garante ha prestato la garanzia in favore della Parte_4 debitrice in qualità di consumatore, in relazione al mutuo di 15.000,00 euro;
richiamati i principi sanciti dalla sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui il Giudice del monitorio procede al controllo il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
rilevato che nel caso di specie non appaiono sussistere cause ostative ostative alla concessione del decreto ingiuntivo richiesto dalla ricorrente verso il consumatore;
rilevato infatti che appare abusiva la clausola dell'art.
7.1. laddove impone al garante di pagare a prima richiesta, ossia senza possibilità di opporre eccezioni, in quanto appare conforme allo schema dell'art. 33 comma 2 lett. r) e t) che affermano la presunzione di abusività di clausole che limitano o escludono la facoltà del consumatore di opporre eccezione di inadempimento o altre eccezioni e ritenuto che, ad ogni modo, la clausola non appare ostativa alla concessione del decreto ingiuntivo, non risultando avere avuto concreta applicazione nel caso di specie;
che non appare abusiva la clausola dell'art.
7.2 del contratto di garanzia nella parte in cui sancisce l'estensione al garante della decadenza al beneficio del termine sancita per la debitrice, in tal modo riproducendo lo schema dell'art. 33 comma 2 lett. t) cod. cons. che presume l'abusività di clausole che sanciscono decadenze a carico del consumatore, posto che il contratto di finanziamento azionato consente alla creditrice di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine nei casi dell'art. 1186 c.c., riproducendo così disposizioni legali;
che appare abusiva la clausola dell'art. 16 delle condizioni generali della garanzia laddove non afferma la competenza del Tribunale del luogo di residenza del consumatore, riproducendo lo schema della clausola prevista dall'art. 33 comma 2 lett. u) cod. cons. e ritenuto comunque irrilevante tale clausola nel caso di specie, risultando adito il foro del consumatore;
ritenuto pertanto che non risultano clausole abusive del contratto di garanzia ostative alla concessione del decreto ingiuntivo richiesto dalla ricorrente;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; letta la nota spese depositata dal difensore della ricorrente;
INGIUNGE a e a (quest'ultimo comunque Parte_3 Parte_4 nei limiti della fideiussione prestata) di pagare, in solido tra loro, per le causali indicate nel ricorso, entro il termine di giorni 40 (quaranta) dalla notifica del presente decreto e del ricorso, in favore di parte ricorrente, la somma di euro 23.689,08, oltre gli interessi come richiesti (comunque nei limiti del tasso soglia ex Legge 108/96); alla sola di pagare, per le causali indicate nel ricorso, entro il Parte_3 termine di giorni 40 (quaranta) dalla notifica del presente decreto e del ricorso, in favore di parte ricorrente, l'ulteriore somma di euro 341,81, oltre gli interessi come richiesti (comunque nei limiti del tasso soglia ex Legge 108/96); a e a di pagare, in solido tra Parte_3 Parte_4 loro, le spese della presente procedura liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 540,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuti, ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE i debitori che hanno diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo. Avverte altresì la parte ingiunta che in mancanza di Parte_4 opposizione non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile. Grosseto, 28 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia